TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FALLIMENTARE
CONCORDATO PREVENTIVO N. 16/2011
LIFESTYLE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
con sede in Urgnano, Via Battaina 323/C
C.F. 05224590967
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
AI SENSI DELL’ART. 172 L.F.
Giudice Delegato: dott. Luciano Alfani
Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli
1
SOMMARIO
PREMESSA
Pag. 4
SOMMARIO: 1.Il ricorso presentato da Lifestyle s.p.a. in liquidazione - 2.Il Decreto di ammissione del Tribunale - 3.L’adempimento delle formalità preliminari.
CAP. I – LA FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUADRO
NORMATIVO RIFORMATO
Pag.9
SOMMARIO: 1.Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della Relazione ex art. 172 L.F.
- 2.Cenni sui principali eventi della procedura.
CAP. II - LE VICENDE DELLA SOCIETA’ LIFESTYLE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.
Pag. 14
CAP. III. – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PROCEDURA ANTE
E POST VENDITA DEL COMPLESSO AZIENDALE
Pag.16
SOMMARIO: Premessa - 1.Il contenzioso insorto con la ND Logistics Italia s.p.a. e la sua soluzione - 2.La soluzione di alcune controversie nell’ottica di agevolare la vendita dell’azienda. 3.L’avvenuta cessione dell’azienda ante omologa in seguito all’espletamento di procedura competitiva. - 4.Il reclamo ex art. 26 L.F. proposto avverso il provvedimento autorizzativo ex art. 167 L.F.
alla stipula del contratto di cessione d’azienda con Colombo Smart Plastic s.p.a. – 5.La questione
dei dipendenti ed il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria. Le transazioni intervenute con i
dirigenti Petrò e Vercellone. - 6.Il contenzioso con Plastic Art s.r.l. - 7.Il deposito delle Note Integrative alla proposta concordataria CAP. IV – CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETA’ E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE – LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE
Pag.31
SOMMARIO: 1.Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice – 2. I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi.
CAP. V – LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN BASE ALLE NOTE
INTEGRATIVE E LE REVISIONI APPORTATE ALL’ORIGINARIO PIANO
Pag.40
2
CAP. VI – LE COMPENSAZIONI CONTEMPLATE DALLA SOCIETA’ DEBITRICE
E LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Pag.44
SOMMARIO: Premessa - 1.I rapporti con i factor - 2.I rapporti con la Grande Distribuzione Organizzata. - 3.I rapporti con i fornitori - 4.I rapporti con le Banche
CAP. VII - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2011 ASSUNTA
DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL PIANO PROPOSTO AI CREDITORI LE VALUTAZIONI E LE RETTIFICHE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
Pag.56
SOMMARIO: Premesse – 1.Le passività da soddisfare – 2.Accantonamenti ed integrazioni a stima – 3.Determinazione delle passività totali da soddisfare - 4.Attivo patrimoniale – 5.Stima
dell’attivo realizzabile mediante il piano di liquidazione - 6.Attività disponibili per la soddisfazione
del ceto creditorio - 7.Il soddisfacimento dei debiti sociali.
CAP. VIII – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E CALCOLO DELLA
MAGGIORANZA.
Pag.82
SOMMARIO: 1.L’accertamento nel passivo nel Concordato Preventivo - 2.L’elenco dei creditori
- 3. Il calcolo della maggioranza
CAP. IX – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBILITA’ DEL PIANO
PROPOSTO DALLA DEBITRICE E CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO ALL’IPOTESI DI DECLARATORIA DEL FALLIMENTO
Pag.85
SOMMARIO: 1.La fattibilità del piano - 2.La convenienza della proposta di Concordato rispetto
all’alternativa del fallimento.
3
PREMESSA
SOMMARIO: 1.Il ricorso presentato da Lifestyle S.p.a. in liquidazione - 2.Il Decreto di ammissione del Tribunale - 3.L’adempimento delle formalità preliminari.
1.Il ricorso presentato da Lifestyle S.p.a. in liquidazione.
In data 16 Settembre 2011 la società Lifestyle s.p.a. in Liquidazione (già GiòStyle Lifestyle), con
sede in Urgnano (BG), Via Battaina n. 393/C, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n.
05224590967, R.E.A. BG 369260, in persona del Liquidatore dott. Piergiorgio Sacco, difesa e
rappresentata dagli avvocati Remo Danovi, Alberto Manfredi e Matia Barnaba Maggioni del foro
di Milano nonché dall’avvocato Claudio Maroncelli del foro di Bergamo, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Bergamo, Via Verdi n. 4, ha presentato ricorso al Tribunale
di Bergamo – sezione Fallimentare – per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo
ai sensi degli artt. 160 e segg. L.F.Nel rappresentare innanzitutto come il Liquidatore della società (dott. Piergiorgio Sacco) fosse
stato autorizzato a presentare il ricorso dall’Assemblea straordinaria dei soci del 13 Settembre
2011 (verbale redatto dal Notaio dr. Ciro De Vivo di Milano), giova, nel contesto della premessa
alla presente Relazione, riassumere in sintesi le ragioni che ebbero a determinare Lifestyle s.p.a.
in Liquidazione a ricorrere al Tribunale di Bergamo per l’ammissione al beneficio del Concordato
Preventivo (ragioni che verranno meglio approfondite nel capitolo IV della presente Relazione).
Dopo di che si provvederà a riassumere sinteticamente le caratteristiche economiche della
proposta concordataria che saranno, invece, oggetto di analitico esame nel corso della presente
Relazione nei successivi capitoli (con particolare riferimento ai capitoli V, VI e VII ).
a)Venendo alle ragioni del ricorso di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo va
rappresentato che la società (poi ammessa al beneficio) anche nella sua qualità di Holding del
Gruppo (di cui fanno parte anche le controllate Ordinet GiòStyle France s.a.r.l. e GiòStyle Pacific
LTD) si è limitata a sostenere di versare in una forte crisi finanziaria generatasi per cause esogene ed endogene all’azienda per altro non meglio precisate nel ricorso stesso. Solo nelle successive note integrative ex art. 175 comma II L.F. alla proposta concordataria sono state, in qualche
misura, approfondite le predette ragioni. Quanto agli aspetti esogeni si è fatto riferimento
all’attività della società nell’ambito di mercati altamente competitivi (gravati dalla concorrenza delle produzioni provenienti dall’Oriente o dall’Est Europa) in un contesto di verificazione nel corso
del 2010 e del primo semestre del 2011 di un sensibile aumento del prezzo delle materie prime
plastiche (in conseguenza del sempre maggior costo del petrolio) nonché di una crisi dei mercati
finanziari e nei consumi. Quanto agli aspetti endogeni si è fatto riferimento alla stagionalità del
4
ramo d’azienda di Lifestyle (sia nella produzione che nelle vendite) tale da non consentire una
corretta calibrazione delle risorse necessarie sia alla produzione che alla commercializzazione: e
ciò in un contesto di situazioni via via aggravatesi con riferimento alle difficoltà di commercializzazione dei prodotti a marchio “Ordinett” (a causa della crisi della società fornitrice Plastic Art
s.r.l.) e di rigidità della struttura dei costi. Da qui la determinazione di Lifestyle s.p.a. in Liquidazione di proporre al ceto creditorio un piano di liquidazione fondato su due principali direttrici:
-il realizzo dei crediti, del magazzino e dell’ulteriore attivo;
-il mantenimento del valore dell’attività caratteristica attraverso un esercizio provvisorio
dell’impresa, al fine della successiva cessione, in blocco o in più lotti, di tutte le sue Divisioni.
b)Veniamo ora alle caratteristiche economiche della proposta concordataria. Dato atto di come il
Liquidatore della società dott. Piergiorgio Sacco fosse già stato debitamente autorizzato
dall’Assemblea straordinaria dei soci del 13 Settembre 2011 (convocata avanti il Notaio dr. Ciro
De Vivo di Milano), si precisa che, con verbale notarile (sempre datato 13 Settembre 2011 ed a
ministero del Notaio dr. De Vivo), il Liquidatore medesimo abbia assunto in via di autodeterminazione la propria intenzione di proporre al competente Tribunale di Bergamo una domanda di
ammissione della società alla procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni ai
creditori: il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e segg. del R.D. 16.03.1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Ottenuto il via libera dall’Assemblea sociale redatta in forma
ordinaria (assemblea sempre parimenti datata 13 Settembre 2011 che conferiva al Liquidatore tutti i necessari poteri - ivi compreso quello di dare mandato al dott. Alberto Carrara di Bergamo per
la redazione dell’attestazione prevista dall’art. 161 L.F. -), veniva appunto presentato avanti il Tribunale di Bergamo in data 16 Settembre 2011 il ricorso finalizzato all’ammissione di Lifestyle
s.p.a. in Liquidazione (d’ora in poi, per brevità, Lifestyle) alla procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni.
In estrema sintesi la proposta di Concordato, così come preannunciata nelle assemblee ordinaria
e straordinaria e nel verbale di autodeterminazione sopra citati, si basava sulla liquidazione
dell’attivo sociale costituito in prevalenza dai proventi che, secondo la società ricorrente, avrebbero potuto essere ricavati dalla cessione del magazzino (€ 6.061.541,00) e dalla cessione
dell’Azienda e delle sue Divisioni (€ 1.500.000,00), nonché dal realizzo di crediti, per lo più verso
clienti, per un ammontare complessivo di € 19.419.882,00: il tutto sulla base di un attivo patrimoniale valorizzato prudenzialmente in complessivi € 26.981.423,00.
Quanto, invece, alle passività, le stesse venivano determinate in complessivi € 46.655.722,00, di
cui € 22.003.669,00 per crediti in prededuzione, privilegiati e comunque compensabili ed €
24.652.053,00 per creditori al chirografo.
5
Orbene, in conseguenza di tale ammontare numerico dell’attivo e del passivo, la proposta concordataria presentata originariamente avanti il Tribunale di Bergamo in data 16 Settembre 2011
ha previsto il pagamento nella misura presumibile del 20,19% per i creditori chirografari e del
100% per le prededuzioni e per i crediti considerati a vario titolo privilegiati: il tutto in un
contesto di accantonamento di € 1.750.000,00 legato al maggior indebitamento ritenuto maturabile nella fase di prosecuzione dell’attività aziendale necessaria al mantenimento del valore
dell’Azienda ed all’individuazione di un acquirente, nonché al rischio che la società non riuscisse a
realizzare alcun attivo dalla cessione dell’Azienda o delle sue Divisioni. Nel caso, invece, di positiva finalizzazione delle trattative di vendita dell’azienda per € 1.500.000,00 la percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio avrebbe potuto lievitare, secondo gli assunti della ricorrente, alla
maggiore percentuale del 26,28% per effetto dell’annullamento dell’apposito fondo rischi stanziato: fondo rischi che, per inciso, veniva complessivamente determinato da Lifestyle in complessivi
€ 5.800.000,00 di cui € 5.500.000,00 per i privilegi ed € 300.000,00 per i chirografi.
Esposte sinteticamente le caratteristiche economiche del piano (poi modificato / integrato in data
7 Dicembre 2011 anche in seguito all’avvenuta cessione del complesso aziendale e di altri significativi eventi di cui si darà ampiamente conto nella presente Relazione), veniamo al Decreto di
ammissione del Tribunale.
2.Il Decreto di ammissione del Tribunale.
Depositato il ricorso in data 16 Settembre 2011, con Decreto datato 22 Settembre 2011 e depositato in Cancelleria il successivo 23 Settembre 2011, il Tribunale di Bergamo, sezione
II civile e fallimentare, ritenuto ed osservato:
-che al ricorso risultava allegata la decisione di cui al disposto dell’art. 152 L.F. III comma;
-che la domanda di Concordato Preventivo era stata proposta ai sensi dell’art. 161 L.F. in un contesto di competenza del Tribunale medesimo (tenuto conto che la sede principale dell’impresa risultava ubicata da oltre 1 anno nel circondario di Bergamo);
-che al ricorso risultava allegata la documentazione di cui al II comma dell’art. 161 L.F. novellato
con particolare riferimento alle lettere a), b) e c) e che esso risultava integrato e corredato dalla
relazione del dott. Alberto Carrara (professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 28
L.F.), nella quale si attestava la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano liquidatorio
proposto;
-che si prendeva atto della consistenza dell’attivo in complessivi € 26.981.423,00 a fronte di un
passivo quantificabile in € 46.655.722,00 (di cui € 22.003.669,00 in rango privilegiato / prededuttivo ed € 24.652.053,00 in rango chirografario);
6
-che il ricorso appariva supportato da regolare documentazione, nonché caratterizzato
dall’utilizzo di criteri prudenziali, nonché dalla determinazione delle poste attive (con particolare
riferimento ad un fondo rischi di complessivi € 5.800.000,00 – stanziato in via privilegiata per €
5.500.000,00 – di entità tale da poter ragionevolmente controbilanciare le criticità dell’analisi e
della prognosi concordataria senza aggravio per il contenuto finale della proposta);
-rilevata, in estrema sintesi e da ultimo, l’opportunità che la società venisse autorizzata
all’esercizio provvisorio dell’impresa al fine di preservarne il valore nella concreta prospettiva della cessione dell’azienda;
ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo, autorizzando l’esercizio
provvisorio dell’impresa sino al 31 Dicembre 2011 (con facoltà di sospensione o di proroga
dell’esercizio da parte del Giudice Delegato su parere del Commissario Giudiziale), nominando
nel contempo Giudice Delegato il dott. Luciano Alfani, Commissario Giudiziale il sottoscritto
avv. Antonio Granelli, ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 14 Dicembre 2011
alle ore 11.15 ed ordinando che il Decreto fosse pubblicato e notificato nelle forme previste
dall’art. 166 R.D. 16.03.1942 n. 267.
Del successivo rinvio dell’adunanza dei creditori al 26 Gennaio 2012 ore 10.00 così come del deposito di note integrative x art. 175 comma II L.F. alla proposta concordataria da parte di
Lifestyle avvenuta presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bergamo in data 7
Dicembre 2011, si darà compiuto conto nel contesto del Capitolo III § 6 Il periodo di gestione nel
corso della procedura ante e post vendita d’azienda a cui si fa integrale rinvio.
3.L’adempimento delle formalità preliminari.
Non appena ricevuta la nomina lo scrivente Commissario Giudiziale ha formalizzato la propria
accettazione in data 26 Settembre 2011, dichiarando di non trovarsi in situazioni di incapacità, di
non essere creditore del Concordato né di trovarsi in conflitto di interesse con lo stesso.
Successivamente all’accettazione, il Commissario Giudiziale ha provveduto all’esecuzione degli
adempimenti di rito fra cui rilevano:
-la trascrizione del Decreto di ammissione presso il P.R.A. Ufficio di Bergamo in data 10 Ottobre
2011 per gli autoveicoli targati CG 343 BJ, telaio n. WVWZZZ3BZ3E368412, e BS 942 WM, telaio n. JTDKW123203056105;
-la comunicazione ai creditori, ai sensi dell’art. 161 L.F., nel termine assegnato nel decreto del
Tribunale (20 Ottobre 2011) nella quale, oltre alle comunicazioni di rito, veniva riassunta la proposta concordataria formulata della società debitrice e venivano inoltrati n. 2 moduli prestampati
da utilizzarsi rispettivamente per l’eventuale conferimento di procura ai sensi dell’art. 174 II
comma L.F. ad un mandatario speciale per l’intervento all’adunanza dei creditori, nonché per
7
l’eventuale espressione di adesione o non adesione alla proposta concordataria ai sensi dell’art.
178 L.F.Va rappresentato, poi, che la società debitrice, sempre nei termini previsti dal Decreto del Tribunale, ha versato la complessiva somma di € 300.000,00 su di un libretto a nome della procedura e
vincolato da provvedimento del Giudice Delegato: libretto attualmente in possesso dello scrivente.
Si evidenzia, da ultimo, per completezza che nel corso della procedura si è provveduto alla spedizione ai creditori risultanti dagli elenchi predisposti dalla società debitrice di ulteriori lettere raccomandate: il tutto al fine di comunicare il rinvio dell’adunanza sancito dal decreto del Tribunale
di Bergamo datato 1 Dicembre 2011: provvedimento che, anche in seguito all’istanza presentata
dallo scrivente (all.1), ha disposto il rinvio dell’adunanza medesima per la data del 26 Gennaio
2012 ore 10.00. Anche nel contesto di tale lettera raccomandata sono stati trasmessi i due moduli
relativi al conferimento dell’eventuale procura ex art. 174 II comma L.F. ed all’espressione di voto.
8
CAP. I – LA FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUADRO
NORMATIVO RIFORMATO
SOMMARIO: 1.Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della Relazione ex art. 172 L.F.
- 2.Cenni sui principali eventi della procedura.
1.Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della Relazione ex art. 172 L.F.La nuova disciplina del Concordato Preventivo merita sicuramente una riflessione preliminare sul
ruolo che il Commissario Giudiziale riveste nella Procedura con particolare riferimento alla funzione ed alla portata della Relazione prevista dall’art. 172 L.F.
Come noto, nella disciplina antecedente il Commissario finiva per essere l’unico trait d’union non
solo (e non tanto) tra il debitore ed il ceto creditorio ma, soprattutto, tra il debitore e l’Autorità
Giudiziaria cui era demandato l’accertamento nel merito della proposta attraverso i giudizi di
convenienza e di meritevolezza. L’assetto normativo dell’antecedente disciplina è stato, invece,
come ormai assodato, significativamente modificato dalla Riforma che, nell’abolire i requisiti di
convenienza e di meritevolezza, ha sostanzialmente investito il Tribunale di giudizi prevalentemente di legittimità: tant’è vero che il documento in base al quale l’Autorità Giudiziaria concede o
meno l’ammissione al beneficio del concordato preventivo è risultato essere la relazione del professionista. Ciò ha posto e pone tuttora la valutazione di complesse problematiche sul concreto
contenuto della (attuale) Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.: norma, questa,
che nel prevedere come il Commissario rediga l’inventario del patrimonio del debitore e “una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori …” è rimasta di fatto inalterata e, quindi, non toccata dal contenuto della
Riforma. Orbene tale discrasia pone seri interrogativi sul ruolo del Commissario Giudiziale e sul
contenuto della relazione con particolare riferimento a tutta una serie di problematiche cui si ritiene doveroso, nel contesto del presente scritto, dare, se pur con la necessaria sintesi, delle risposte in un’ottica di doveroso contributo di chiarezza: risposte che meglio permetteranno al ceto
creditorio di valutare i criteri con cui il sottoscritto Commissario Giudiziale ha ritenuto di svolgere il proprio compito istituzionale.
A tal proposito rileva in primis la risposta al quesito se la Relazione del Commissario Giudiziale
nella Riforma vada (ed in che termini) a sovrapporsi alla relazione del professionista: se cioè si
debba concepire un sostanziale appiattimento della Relazione ex art. 172 L.F. a quella allegata alla
domanda ex art. 161 III comma L.F. ovvero se il Commissario Giudiziale detenga ancora un ruolo centrale nella procedura di Concordato Preventivo e, se sì, in che misura il Commissario Giu9
diziale, in assenza di un controllo di merito del Tribunale, possa svolgere un’opera di controllo
dell’operato del professionista. A tale complesso quesito si aggiunge quello sul contenuto
dell’attività di vigilanza del Commissario e sugli elementi che lo stesso ha in concreto non solo
per ricostruire l’iter dell’impresa, ma per effettuare un controllo sulla proposta al fine di adeguatamente informare i creditori.
Questi sono i quesiti centrali, in un contesto in cui il disposto di cui all’art. 172 L.F. potrebbe svelare un’evidente carenza di adeguamento alla nuova disciplina laddove riferendosi, alla Relazione
finisce per ricollegarsi all’abrogato giudizio di meritevolezza ed alla (parimenti abrogata) valutazione circa la congruità e la serietà delle garanzie che la precedente disciplina (ci si riferisce all’art.
160 L.F. pre Riforma) imponeva venissero prestate dal debitore a fronte del suo impegno di soddisfacimento dei creditori secondo importi e tempistiche prefissati dalla Legge.
Preso atto di tale problematica due sono le possibili interpretazioni dell’art. 172 L.F. e, quindi, del
ruolo della Relazione.
O si interpreta l’art. 172 L.F. in senso rigorosamente letterale ed in stretto collegamento con gli
artt. 160 e 161 L.F. ed allora si finisce per sostenere che l’abrogazione dei requisiti (in primis la
meritevolezza) ha finito per ridurre significativamente il campo di indagine del Commissario
Giudiziale in relazione alle proposte: proposte che, per altro, risulterebbero oltremodo difficilmente valutabili alla luce del nuovo testo dell’art. 161 L.F. in base al quale le scritture contabili del
debitore ammesso al beneficio del Concordato Preventivo non sarebbero più nella disponibilità
degli Organi della procedura. Argomentando in siffatta maniera ed in aderenza ad una letteralità
delle norme citate si finirebbe per concludere nel senso che la Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrebbe risultare, di fatto, un doppione (all’evidenza inutile) rispetto alla relazione del professionista così come depositata con la domanda di Concordato Preventivo.
Se invece l’approccio interpretativo dell’art. 172 L.F. viene fatto non soltanto in riferimento alla
letteralità degli artt. 160 e 161 L.F., ma all’interno di tutta la disciplina del Concordato Preventivo
le risposte cambiano significativamente. L’intento della Riforma (ed un’agevole lettura delle norme lo rende evidente) è quello che il Legislatore abbia voluto concepire il Concordato Preventivo
come uno strumento assolutamente agile e duttile per le imprese, tanto più evidente laddove si
sono significativamente abrogati requisiti e condizioni economiche e laddove si è ritenuto di limitare il sindacato giudiziario in sede di ammissione e di omologazione. In altri termini l’obiettivo
della Riforma si è sostanziato nel prendere atto che al ceto creditorio interessi in primis il soddisfacimento dei propri crediti (ed in taluni casi, come avvenuto nella fattispecie, anche la
sopravvivenza dell’impresa): e ciò a prescindere dalle problematiche di meritevolezza e da giudizi sulla precedente gestione dell’impresa (anche in termini di tenuta regolare della contabilità).
Ma se la tutela del credito può ragionevolmente ritenersi come l’obiettivo finale della Riforma
10
(anche in un’ottica sattisfattiva), ciò non toglie che la Relazione ex art. 172 L.F. non si ponga in
contrasto con le norme che disegnano un nuovo modello di procedura e di domanda (ci si riferisce agli attuali artt. 160 e 161 L.F.), ben potendo (anzi dovendo) la stessa fornire ai creditori un
quadro ampio della genesi della crisi, della natura della patologia che ha colpito l’impresa, per finire al contenuto economico della proposta. Né potrà ragionevolmente sostenersi che
l’abrogazione del requisito della meritevolezza permetta di obliterare il controllo sulla crisi,
sull’impresa e sull’imprenditore e che, in un contesto di “privatizzazione” della crisi e di riduzione
dei tempi della procedura, l’affievolimento del controllo giudiziale in sede di ammissione al beneficio e di omologazione del Concordato unito alla relazione del professionista (che ha finito per
sostituire il controllo giudiziale in punto serietà e attuabilità della proposta) possa comportare parimenti uno svuotamento della funzione e del ruolo del Commissario Giudiziale. Al contrario
l’esigenza della tutela del credito (anche in funzione saddisfattiva) induce a ritenere che nel quadro normativo riformato la Relazione del Commissario Giudiziale debba necessariamente (ed a
maggior ragione) essere incentrata sull’esame delle cause del dissesto, sulla condotta del debitore,
sulle proposte di concordato, nonché sulle garanzie offerte ai creditori in un’ottica di controllo
della relazione del professionista: controllo che dovrà necessariamente essere effettuato raffrontando quanto dichiarato dal debitore nella documentazione, quanto attestato dal professionista e
quanto risultante dalle scritture contabili. E solo così interpretando la funzione ed il contenuto
della Relazione ex art. 172 L.F. si potrà concludere nel senso di una rafforzata tutela dei creditori i
quali potranno partecipare all’adunanza non solo adeguatamente informati, ma anche “garantiti”
dalla supervisione della Relazione.
In altri termini, ed a conclusione della disamina, nella nuova disciplina (soprattutto alla luce delle
significative limitazioni al sindacato del Tribunale nella fase dell’ammissione) la Relazione del
Commissario si pone come l’unico atto proveniente da un organo pubblico nominato dal Tribunale che è suscettibile di offrire una garanzia della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del
piano il cui contenuto dovrebbe essere decisivo per la formazione della volontà dei creditori. La
Relazione ex art. 172 L.F., infatti, non è tanto rivolta all’Autorità Giudiziaria, quanto in particolare
al ceto creditorio, essendo redatta allo scopo di esporre allo stesso le valutazioni più opportune
(con particolare riferimento alla fattibilità del piano) nell’ottica di fornire gli strumenti necessari
all’espressione di un voto consapevole. Privo della protezione giudiziale, il ceto creditorio dovrà,
quindi, nell’esprimere il proprio voto alla proposta di Concordato, affidarsi allo strumento della
Relazione ex art. 172 L.F. ed all’attività del Commissario Giudiziale: il solo organo che, nel contesto della gestione “privatistica” del Concordato, potrà permettere l’espressione di un voto consapevole ed informato, inteso come l’unica effettiva tutela oggi esistente per i creditori del Concordato Preventivo.
11
2.Cenni sui principali eventi della procedura.
A conclusione del presente Capitolo si ritiene di fornire una sinteticissima ricostruzione riassuntiva, a favore del ceto creditorio, dei due eventi più significativi occorsi nei quattro mesi di durata della presente Procedura: eventi che si avrà cura di approfondire nel dettaglio nel Capitolo III
della presente Relazione, ma che possono sin d’ora dare, in questa specifica sede, un più compiuto conto non solo delle ragioni che hanno determinato il rinvio (contenuto) dell’adunanza dal 14
Dicembre 2011 al 26 Gennaio 2012, ma anche della circostanza che l’esercizio provvisorio
dell’impresa così come autorizzata dal Tribunale di Bergamo sino a tutto il 31 Dicembre 2011 è
venuto a cessare anticipatamente il 31 Ottobre 2011.
a)Trattasi in primis dell’avvenuta sottoscrizione in data 4 Ottobre 2011 di un atto di transazione
sospensivamente condizionato ex art. 167 II comma L.F. all’autorizzazione del Giudice Delegato
intervenuto fra la società in Procedura e la società ND Logistics Italia s.p.a. (d’ora in poi, per brevità, “ND”): transazione, poi, debitamente autorizzata, previo parere favorevole dello scrivente,
dal Giudice Delegato in data 5 Ottobre 2011. La vertenza di cui sopra (insorta immediatamente
dopo il deposito del Ricorso per l’ammissione al Concordato Preventivo) si è appalesata sin da
subito di estrema delicatezza in quanto ad ND erano contrattualmente affidate presso lo stabilimento Lifestyle di Urgnano le prestazioni di gestione, stoccaggio e codificazione del magazzino di
Lifestyle, nonché il trasporto dei prodotti verso la clientela: prestazione tutte contemplate nel
contratto di “Prestazione di servizi logistici datato 22 Gennaio 2010”. Orbene la società ND, invocando l’applicazione dell’art. 2761 cod. civ., nel contestare le previsioni contenute nel piano
concordatario (che la vedevano inserita nel novero dei creditori chirografari), non solo sospendeva l’esecuzione di ogni servizio ma altresì esercitava il diritto di ritenzione su tutte le merci di
proprietà della società in Procedura così come presenti presso il deposito di Urgnano ovvero in
transito presso i depositi di ND medesima. Il contenuto analitico dell’accordo transattivo (che si è
concretato in principalità nel riconoscimento della natura privilegiata del credito ND per un importo particolarmente significativo – trattasi di ben € 1.100.982,30) verrà analizzato nel successivo Capitolo III sub § 1 della presente Relazione. Quello che in questa sede interessa anticipare al
ceto creditorio è che, senza una concreta soluzione transattiva della vertenza (e quindi senza la
ripresa dell’attività di ND), con ogni probabilità difficilmente si sarebbe potuti addivenire ad una
cessione di un’azienda funzionante (con conseguente vanifica dell’esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale di Bergamo) o, comunque, ad una cessione ottimale in linea con il piano concordatario: e ciò con intuitivo beneficio per i creditori.
b)Accennato brevemente all’evento costituito dalla stipula dell’accordo transattivo con il creditore ND Logistics Italia s.p.a., veniamo all’evento principale della cessione del ramo d’azienda e
12
del realizzo del magazzino in favore della società Colombo Smart Plastic s.p.a.: stipula avvenuta, previa autorizzazione ex art. 167 II comma L.F. del Giudice Delegato, in data 31 Ottobre 2011
con atto notarile n. 71040 Rep., n. 17591 Racc. notaio dr. Carlo Mussi di Monza all’esito di una
procedura competitiva svoltasi in data 27 Ottobre 2011. Anche di tale evento e delle “vicissitudini” occorse in seguito ad un reclamo ex art. 26 L.F. si darà compiuto conto nella presente Relazione al Capitolo III sub § 3 e § 4. Quello che rileva, però, sin da subito è non solo che l’avvenuta
cessione dell’Azienda e del magazzino è stata realizzata in conformità al piano concordatario, ma
soprattutto che tale accadimento ha di fatto azzerato l’accantonamento del fondo in prededuzione per € 1.500.000,00 connesso all’alea del mancato realizzo dell’Azienda. Non solo. Il prezzo
previsto nel piano (con le informative dettagliate che meglio si espliciteranno nel successivo Capitolo III) è stato già integralmente incassato dalla società in Procedura: con il che il ceto creditorio
può sin da subito prendere atto (anche in funzione dell’esercizio del diritto di voto) che sussiste
una parte significativa dell’attivo non più valutabile dallo scrivente Commissario in via di “congruità astratta” ma di una voce dell’attivo concretamente già realizzata.
--°°0°°-I n. 2 eventi sopra riassunti in funzione della loro particolare rilevanza hanno comportato il deposito da parte della ricorrente di Note Integrative alla proposta concordataria così come formulata da Lifestyle ai propri creditori. Ed il deposito di tali Note Integrative in data 7 Dicembre
2011 (proprio nell’imminenza dell’adunanza dei creditori fissata per il 14 Dicembre successivo) ha
comportato, come già anticipato precedentemente, il breve differimento dell’adunanza al 26
Gennaio 2012: e ciò ad istanza dello scrivente (si veda l’allegato 1) al fine di permettergli gli opportuni approfondimenti in ordine all’effetto della gestione economica sino alla vendita
dell’Azienda, alla definitiva stabilità dell’atto di cessione (anche in seguito alla reiezione del reclamo ex art. 26 L.F.) e, soprattutto, al fine di vagliare il diverso piano concordatario su cui fondare
le prospettive di realizzo e le percentuali di riparto a favore dei creditori.
13
CAP. II _- LE VICENDE DELLA SOCIETA’ LIFESTYLE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.
a)Lifestyle viene costituita il 9 Marzo 2006, quale “veicolo” utilizzato per l’acquisto del ramo di
azienda “GiòStyle” dalla procedura di liquidazione giudiziale G s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo (procedura n. 19/2006, radicata presso il Tribunale di Milano).
In particolare, in data 31 maggio 2007 G s.r.l. costituiva la società Area Alfa s.r.l., con attività
d’impresa inerente la progettazione, la produzione industriale, il commercio di materie prime, di
semilavorati e di articoli e accessori in materia plastica, con particolare riferimento a quelli per la
casa e il tempo libero. In data 13 giugno 2007, G s.r.l. sottoscriveva altresì un aumento di capitale
mediante conferimento di un ramo d’azienda, comprendente beni immobili, impianti, macchinari,
attrezzature industriali e commerciali e tutti gli altri beni, materiali e immateriali, il patrimonio
tecnologico, il know – how, l’avviamento, la ditta e le insegne, nonché i marchi e i brevetti.
Sempre in data 13 giugno 2007, G s.r.l. trasferiva la totalità delle quote di Are Alfa alla società Atlantis Capital Special Situations s.p.a. Contestualmente il ramo d’azienda era oggetto di un contratto d’affitto in favore della Lifestyle.
Infine, in data 25 Ottobre 2007 Are Alfa deliberava la scissione parziale del patrimonio della società a favore di Lifestyle: l’operazione aveva per oggetto i valori attivi e passivi del già descritto
conferimento in natura, ad eccezione del complesso immobiliare sito nel comune di Urgnano
(BG), via Battaina n. 12, che rimaneva di proprietà di Area Alfa, ma che veniva concesso in locazione a Lyfestile.
b)In data 17 Novembre 2009, Lifestyle acquisiva altresì il ramo d’azienda di commercializzazione
dei prodotti a marchio “Ordinett” dalla Plastic Art s.r.l. (oggi in Concordato Preventivo, procedura n. 3/2011, radicata presso il Tribunale di Benevento).
Nel contesto del citato acquisto di ramo d’azienda, nel corso del 2009 il patrimonio netto della
società veniva incrementato di € 8.978.180,00 a seguito di:
1) una conversione di un finanziamento soci in versamento in conto capitale nel mese di
marzo del 2009 per € 500.000,00 e nel mese di Novembre 2009 per € 6.000.000,00;
2) versamenti in conto capitale nel mese di Novembre 2009 per € 2.000.000,00 e in aumento di capitale e in conto capitale nel mese di Dicembre 2009 per € 478.180,00.
Sempre nel 2009, il patrimonio netto si decrementava di € 3.482.546,00 per la perdita d’esercizio,
per una variazione netta positiva totale di € 5.459.633,00.
c)A seguito delle sopradescritte operazioni, durante il 2010 l’attività della società si è pertanto articolata sul fronte storico, legato al ramo GiòStyle, cui si è aggiunta l’attività legata al nuovo ramo
Ordinett.
14
Ad oggi il capitale sociale di Lifestyle, pari a € 5.279.045,00, è detenuto in misura pari al 94,72%
dal fondo di private equity Atlantis Capital Special Situations s.p.a., che come si accennava detiene
altresì il controllo della società proprietaria dell’immobile di Urgnano, la ARE ALFA s.r.l.
Risultano altresì soci di Lifestyle, rispettivamente con quote del 2,98% e del 2,3% del capitale, i
Dottori Massimo Zo e Gianfranco Vercellone.
d)Alla data di ammissione della società alla procedura del 23 Settembre 2011, gli organi sociali erano così composti:
- quanto all’organo di gestione, Dott. Piergiorgio Sacco, nominato liquidatore con atto del 13 Settembre 2011, con cui la società è stata posta in liquidazione volontaria e con cui lo stesso Dott.
Sacco è stato autorizzato a presentare domanda di concordato preventivo;
-quanto al Collegio Sindacale, Dott. Mario Danti, Presidente, nominato con atto del 21 Luglio
2011 e, quali sindaci effettivi, Dott. Marco Piscitello, nominato con atto del 21 Marzo 2011 e
Dott.ssa Luisa Cameretti, nominata con atto del 28 aprile 2009; va rilevato che il mandato del collegio sindacale in carica scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2011.
Fino alla messa in liquidazione del 13 Settembre, la società era stata amministrata dal Dott. Sacco,
in qualità di amministratore unico, nominato con atto del 21 Luglio 2011.
Dalla sua costituzione, Lifestyle era stata invece amministrata da un consiglio di amministrazione,
con un numero di consiglieri variato nel corso degli anni da tre a sei membri, poi scesi a due, a
seguito della delibera del 10 Novembre 2010, con cui l’assemblea aveva nominato quali consiglieri
il Dott. Legnani Presidente e il Dott. Vercellone Vicepresidente.
Infine, con delibera del 21 Marzo 2011, a seguito delle dimissioni del Dott. Legnani, veniva nominato amministratore unico il Dott. Vercellone, a cui come si è visto subentrava, con assemblea
del 21 Luglio 2011, il Dott. Sacco, poi nominato liquidatore.
Lifestyle ha altresì affidato la certificazione volontaria del bilancio alla società di revisione KPMG,
il cui mandato scadrà con l’approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2011.
L’evoluzione della compagine degli organi sociali viene trattata più oltre, nel paragrafo dedicato
alle cause della crisi, avendo l’argomento parziale rilievo ai fini delle valutazioni condotte dal
Commissario Giudiziale a quei fini.
15
CAP. III. – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PROCEDURA ANTE
E POST VENDITA DEL COMPLESSO AZIENDALE
SOMMARIO: Premessa - 1.Il contenzioso insorto con la ND Logistics Italia s.p.a. e la sua soluzione - 2.La soluzione di alcune controversie nell’ottica di agevolare la vendita dell’azienda. 3.L’avvenuta cessione dell’azienda ante omologa in seguito all’espletamento di procedura competitiva. - 4.Il reclamo ex art. 26 L.F. proposto avverso il provvedimento autorizzativo ex art. 167
L.F. alla stipula del contratto di cessione d’azienda con la Colombo Smart Plastic s.p.a. – 5.La
questione dei dipendenti ed il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria. Le transazioni intervenute con i dirigenti Petrò e Vercellone. - 6.Il contenzioso con Plastic Art s.r.l.- 7.Il deposito delle
note integrative alla proposta concordataria
Premessa
Per orientare il lettore rispetto ai tratti specifici della presente Procedura, vanno segnalati a titolo
introduttivo tre aspetti.
(i)Nel Ricorso per l’ammissione della Società al beneficio del Concordato Preventivo veniva indicata tra gli attivi considerati realizzabili la vendita dell’Azienda e, pertanto, veniva chiesta
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività di impresa per conservarne il valore e i posti
di lavoro. Poiché, come si illustrerà poi (si veda il presente Capitolo al § 3), successivamente al
Decreto di ammissione alla Procedura del 23 Settembre 2011, è pervenuta un’offerta di acquisto
dell’azienda ritenuta dalla debitrice in linea con i realizzi considerati nel piano concordatario, la
liquidazione di questo rilevante cespite dell’attivo è avvenuto anteriormente all’omologazione.
Questa circostanza, come si vedrà meglio poi, ha comportato plurime conseguenze:
-è insorto un contenzioso in merito alla legittimità della vendita stessa, che ora può dirsi superato;
-si è imposta la necessità di aggiornare i dati contabili su cui il piano concordatario si fondava, per
recepire gli effetti sugli attivi e passivi concordatari derivanti dalla cessione stessa;
-la debitrice ha depositato, il 7 Dicembre 2011 una memoria integrativa ex art. 175 L.F. (di seguito
le “Note Integrative”), aggiornando i dati e il piano;
-di qui il rinvio dell’adunanza dei creditori dal 14 Dicembre 2011 al 26 Gennaio 2012.
Il sottoscritto Commissario, pertanto, ha basato le sue verifiche e valutazioni sui dati aggiornati e
sul piano concordatario che recepisce gli effetti della vendita, con conseguenti valutazioni conclusive, sulla fattibilità e sulla convenienza del piano, che, come si vedrà, si incentrano in buona parte sulla ora vista circostanza dell’avvenuta vendita dell’azienda.
(ii)Sempre nel ricorso per l’ammissione alla Procedura, la Società debitrice aveva ritenuto di assegnare il rango chirografario al credito del trasportatore ND che, forte del diritto di ritenzione del16
la merce in corso di distribuzione, ha opposto il blocco dell’attività (della questione si è accennato
nel Capitolo 1 § 2). Ne è derivato un immediato contenzioso, all’esito del quale si è modificato in
misura significativa il passivo con particolare riferimento al profilo della natura del credito da chirografario a privilegiato (si veda il successivo § 1).
(iii)Scorporata così dagli attivi concordatari l’Azienda ceduta, in quanto già realizzata e non più da
stimarsi quale evento futuro della liquidazione giudiziale, e rivisitato il passivo in relazione al diverso trattamento del credito del trasportatore, l’asse portante del piano concordatario si incentra
per la quasi totalità sugli attivi rappresentati dai crediti. Il loro ammontare e rango risente per altro fortemente dei rapporti istituiti dalla società con le banche, con taluni factor e con i distributori, con conseguenti trattamenti al privilegio e compensazioni, evidenziati dalla debitrice, sulla
cui legittimità si sono concentrate le analisi e le valutazioni del Commissario Giudiziale: e ciò agli
effetti sia della corretta determinazione dei ranghi e dell’analisi della legittimità delle compensazioni (si veda il Capitolo VI), sia della valutazione della convenienza del Concordato rispetto al
Fallimento, in quanto, ove si prospettassero recuperi all’esito di azioni revocatorie delle suddette
compensazioni, diverrebbe più conveniente l’alternativa del fallimento (si veda il Capitolo IX).
Veniamo ora ad una relazione al ceto creditorio del periodo di gestione nel corso della procedura.
1.Il contenzioso insorto con la ND Logistics Italia s.p.a. e la sua soluzione.
Come già accennato sub Capitolo I § 2) la vicenda del rapporto con la società ND Logistics Italia
s.p.a. (d’ora in poi, per brevità, ND) ha costituito - in unione con l’avvenuta cessione dell’Azienda
- un evento particolarmente significativo occorso nei quattro mesi di durata della presente procedura. E ciò per due ragioni: la prima poiché la soluzione del contenzioso con ND ha, di fatto,
permesso di raggiungere l’obiettivo della vendita d’azienda con rapidità e su basi, comunque, ottimali (in quanto conformi al piano concordatario); la seconda perché il contenuto concreto
dell’accordo transattivo ha, di fatto, significativamente inciso sul passivo di Lifestyle sotto il profilo della natura del credito (riconoscimento della natura privilegiata del credito ND per €
1.100.982,30, mentre tale credito, nel contesto del ricorso, era stato relegato al chirografo).
Veniamo ora più nel dettaglio alle vicende del contenzioso.
In data 22 Gennaio 2010 Lifestyle e la ND avevano stipulato un contratto per la “prestazione di
servizi logistici” e, successivamente, nel Marzo 2011 un diverso (sia pur collegato) contratto di
trasporto. Già nelle more del ricorso per l’ammissione al beneficio del Concordato Preventivo, in
un contesto in cui Lifestyle non era più in grado di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, ND aveva comunicato in data 19 Settembre 2011 come, a fronte di un’esposizione creditoria per € 1.100.982,30 (di cui € 567.184,82 scaduti) avrebbe sospeso immediatamente (per non
aumentare la propria esposizione) l’esecuzione di ogni servizio, esercitando altresì diritto di riten17
zione su tutte le merci di proprietà di Lifestyle così come presenti presso il deposito della stessa in
Urgnano nonché su quelle in transito presso i depositi di ND medesima. Non solo. ND evidenziava le proprie buone ragioni ad esercitare il diritto di ritenzione e contestava altresì
l’inserimento del proprio credito al chirografo come ipotizzato da Lifestyle nel proprio Ricorso.
La vertenza insorta finiva per evidenziare particolari criticità. Prescindendo, infatti, dalle questioni
relative all’opponibilità alla procedura del diritto di ritenzione ex art. 2761 cod. civ. (a quanto consta a questo Commissario vi era solo un precedente, per altro favorevole, all’esercizio del diritto
di ritenzione nei confronti di un depositante ammesso alla procedura di concordato preventivo Tribunale di Genova 20 Gennaio 1995) non si poteva non prendere atto che un contenzioso sarebbe risultato assai gravoso in termini di costi e soprattutto di tempo, in un contesto in cui anche se la posizione contraria di Lifestyle all’opponibilità alla procedura del diritto di ritenzione avesse prevalso con conseguente sblocco delle merci ritenute, ND avrebbe senz’altro interrotto
ogni attività futura in favore della società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo. Non
può sottacersi come la gestione del magazzino ed il deposito risultassero attività strategicamente
essenziali alla continuità di impresa ed al prosieguo dell’attività di Lifestyle. In altri termini, Lifestyle avrebbe necessitato di un ulteriore lasso di tempo certamente non breve per poter riorganizzare la logistica in caso di interruzione del rapporto con ND.
È per queste semplici ragioni e criticità che Lifestyle, con l’adesione e la partecipazione attiva dello scrivente, ebbe a ritenere preferibile, nello spirito della salvaguardia dell’azienda e dei suoi lavoratori (ed in ultima analisi della massa dei creditori), addivenire ad un accordo transattivo che in
qualche misura avrebbe potuto contemperare le contrapposte esigenze, permettendo una rapida
ripresa dell’attività di impresa e, conseguentemente, la possibilità di giungere in tempi brevi ad
una vendita dell’azienda su basi ottimali.
Veniamo ora al contenuto concreto dell’accordo transattivo che, per sommi capi, può essere riassunto come segue:
-Lifestyle riconosceva che il credito di ND per l’esecuzione dei contratti sino a tutto il 31 Agosto
2011 ammontava ad € 1.028.341,62 (poi lievitati nel periodo 1-16 Settembre 2011 alla complessiva somma di € 1.100.982,30);
-ND rinunciava in via transattiva a chiedere la risoluzione dei contratti e/o il risarcimento dei
danni per inadempimento di Lifestyle con particolare riferimento al ritardo dei pagamenti, impegnandosi altresì a riprendere la regolare esecuzione dei servizi alle condizioni e nelle tempistiche
indicate nell’accordo transattivo;
-Lifestyle riconosceva in via irrevocabile la qualità di creditore privilegiato ex art. 2761 cod. civ. a
tutto il credito liquido di ND;
18
-ferma la prededuzione che assiste ex lege tutti i crediti derivanti da prestazioni / forniture eseguite
in favore della debitrice per e nell’ambito della procedura di Concordato Preventivo, dalla data di
ripresa dei servizi e quale condizione preliminare per la ripresa stessa, Lifestyle si impegnava a pagare anticipatamente le prestazioni dalla stessa richieste e rese in suo favore da ND, tramite bonifico bancario con cadenza settimanale di importo forfettario pari a: per la prima tranche €
80.000,00 /a settimana; per la seconda tranche € 100.000,00/a settimana; per tutte le successive
tranches € 125.000,00/a settimana;
-in relazione all’obbligo di pagamento delle suddette tranches le parti prevedevano un meccanismo
di compensazione tra gli importi così corrisposti e l’effettivo credito liquido di ND da effettuarsi
alla data di omologazione del Concordato: e ciò per la semplice ragione che l’ammontare della
tranche di € 125.000,00 finiva per corrispondere a circa il doppio della media settimanale delle fatture per l’esecuzione dei contratti di logistica e trasporto emesse negli ultimi sei mesi da ND a Lifestyle.
Orbene detta transazione veniva poi autorizzata in data 5 Ottobre 2011 dal Giudice Delegato, in
un contesto in cui lo scrivente Commissario, nell’esprimere parere favorevole, sottolineava come
il riconoscimento del rango privilegiato al credito pregresso di ND Logistics Italia s.p.a. riflettesse
il corretto inquadramento del rapporto.
A conclusione del presente paragrafo è opportuno sin d’ora anticipare le peculiari conseguenze
derivanti dalla stipula dell’atto transattivo.
Abbiamo, in estrema sintesi, una voce creditoria di complessivi € 1.100.982,30 non più al rango
chirografario bensì privilegiato ex art. 2761 cod. civ.- In attuazione, poi, di quanto previsto
nell’accordo transattivo post Procedura, Lifestyle ha finito per versare a titolo di anticipo €
430.000,00 a favore di ND, laddove nell’atto della vendita dell’azienda solo € 163.311,96 sono risultati gli importi fatturati per il lavoro effettivamente svolto da ND in esecuzione dei contratti.
Conseguentemente andrà tenuto presente la necessità di un conguaglio post omologa a favore
della Procedura di complessivi € 266.688,04 che ben potrà essere compensato nei tempi previsti
dall’accordo transattivo autorizzato.
Da ultimo si rappresenta al ceto creditorio come sia intervenuta un’ulteriore pendenza successiva
alla cessione dell’azienda alla Colombo Smart Plastic s.p.a.- E’ accaduto che ND, ritenendo opponibile all’acquirente dell’azienda il contenuto economico degli anticipi di prestazioni (con particolare riferimento alle tranches di € 125.000,00 a settimana), ha minacciato un ulteriore esercizio
del diritto di ritenzione delle merci in un contesto in cui Colombo Smart ha sostenuto di essere
vincolata unicamente all’accordo originario cui era subentrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558
cod. civ.- La vicenda si è risolta favorevolmente con una stipula trilaterale di un ulteriore accordo
transattivo dal contenuto economico sostanzialmente neutro per la società in Procedura non
19
comportando alcun aggravio né sacrifici per la massa dei creditori. L’unico effetto tangibile di tale
accordo (per scrupolo autorizzato dal Giudice Delegato in data 20 Gennaio 2012 previo parere
favorevole dello scrivente) risulta l’eliminazione di qualsivoglia controversia sul tema con
l’acquirente dell’azienda Colombo Smart Plastic s.p.a.- Per altro verso si rappresenta (e ne verrà
dato atto nell’elenco aggiornato dei creditori) che ND ha ceduto parte del credito ante Procedura
vantato nei confronti di Lifestyle limitatamente all’importo di complessivi € 200.000,00.
2.La soluzione di alcune controversie nell’ottica di agevolare la vendita dell’azienda.
È opportuno in questa sede dare altresì brevemente conto di ulteriori vertenze insorte (definite
con l’autorizzazione ex art. 167 comma II L.F. da parte del Giudice Delegato) ed aventi ad oggetto il pagamento anticipato di fornitori privilegiati/prededuttivi. Trattasi, in particolare, di richieste
di pagamento anticipato del fornitore Astori Corrieri s.r.l. per € 11.685,20 e di un altro trasportatore (Dema Service s.r.l.) per complessivi € 17.000,00. Le autorizzazioni di cui sopra, avvenute rispettivamente in data 11 e 26 Ottobre 2011, sono state fondate su due semplici considerazioni:
anche in questi casi le società autotrasportatrici facevano valere il diritto di ritenzione ex art. 2761
cod. civ. bloccando merci per un valore di gran lunga superiore al credito e la mancata consegna
delle merci avrebbe comportato per Lifestyle non solo il mancato realizzo del proprio credito, ma
anche il rischio di assoggettamento a penali ed al risarcimento del danno. Va da ultimo altresì citata l’avvenuta autorizzazione datata 25 Ottobre 2011 del Giudice Delegato al pagamento di €
40.360,45 in favore di Meta Energia s.p.a. in relazione a prestazioni avvenute nel Settembre 2011
di cui buona parte avente natura prededuttiva. L’autorizzazione a detto pagamento è stata giustificata con l’imminente rischio della sospensione della fornitura nel momento topico
dell’alienazione del complesso aziendale.
3.L’avvenuta cessione dell’azienda ante omologa in seguito all’espletamento di procedura
competitiva.
Già nel proprio ricorso ex art. 161 L.F. Lifestyle aveva dato atto di aver in corso trattative volte
alla cessione (eventualmente anche attraverso un periodo di affitto) di un ramo d’azienda comprendente tra l’altro di:
-impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni, con l’esclusione dei debiti (anche di natura fiscale) e dei crediti (salvo eventuali acconti corrisposti ai fornitori relativamente alla parte non oggetto di compensazione);
-personale attualmente impiegato presso le sedi operative di Urgnano e Torino (complessivamente n. 119 unità);
20
-le partecipazioni detenute da Lifestyle nelle società Ordinett GiòStyle France, Ordinett GiòStyle
Hispanica e Giò Style Pacific Ltd;
-i beni immateriali ed in particolare tutti i software in proprietà e/o in licenza d’uso, i marchi, la
ditta, le insegne, i loghi, i cataloghi, i brevetti, i disegni industriali, i modelli, gli ornamentali e ogni
altro bene immateriale registrato e non, afferente al ramo d’azienda e/o le n. 3 linee di produzione intese quali le divisioni Outdoor, Home Ordinett, unitamente al know how;
-ogni autorizzazione, concessione e licenza, atto d’assenso e/o altro provvedimento amministrativo necessario od opportuno per il legittimo e regolare svolgimento dell’attività del ramo
d’azienda e/o per l’utilizzo dei singoli beni e attrezzature;
-l’intero catalogo dei prodotti Lifestyle (sia attuale che quello fuori commercio), comprensivo di
tutti i relativi contenuti di proprietà;
-tutti i contratti di natura commerciale in essere e relativi al ramo d’azienda, nonché i beni ed i
contratti di locazione finanziaria e/o noleggio afferenti l’attività del ramo d’azienda;
-gli acconti a fornitori, limitatamente alla parte non oggetto di compensazione da parte dei fornitori e con eventuali crediti dagli stessi vantati nei confronti della società purché riguardanti il ramo d’azienda, come pure tutte le fideiussioni e le altre garanzie di qualsivoglia natura accessorie o
comunque relative ai contratti di natura commerciale oggetto di prosecuzione in capo al ramo
d’azienda;
-i depositi cauzionali relativi a quei contratti oggetto di prosecuzione in capo al ramo d’azienda
stesso.
Sempre nel medesimo Ricorso era prevista inoltre la cessione di magazzino di proprietà di Lifestyle ad un prezzo pari al 50% del suo valore contabile (complessivamente € 6.062.000,00).
Orbene in data 7 Ottobre 2011 la società CO.GE.FIN. s.p.a., attraverso il proprio legale di fiducia, per sé o per persona da nominare, faceva pervenire una propria offerta irrevocabile e vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda sopra descritto nonché del magazzino materie prime, semilavorati e prodotti finiti: il tutto per un prezzo pari a complessivi € 7.562.000,00 di cui €
1.500.000,00 per il realizzo dell’azienda e delle sue divisioni ed € 6.062.000,00 per le rimanenze di
magazzino. Quanto ai livelli occupazionali l’offerta CO.GE.FIN. prevedeva l’assunzione di n. 40
unità su complessivi 119 dipendenti alle dipendenze Lifestyle.
La formulazione di detta proposta determinava Lifestyle a depositare in data 7 Ottobre 2011
un’istanza ex art. 167 II comma L.F. con cui veniva chiesta al Giudice Delegato, sentito il parere
dello scrivente, l’autorizzazione ad accettare l’offerta all’esito dell’esperimento di una procedura
competitiva eventualmente risultante migliorativa e con effettuazione delle opportune pubblicità.
Per opportuna e doverosa informativa del ceto creditorio ed anche per abbreviare la disamina si
ritiene opportuno allegare alla presente Relazione l’istanza ex art. 167 II comma L.F. di Lifestyle
21
del 7 Ottobre 2011 corredata del parere favorevole dello scrivente datato 10 Ottobre 2011, nonché il provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato di pari data (all. 2). Quello che in estrema sintesi è opportuno anticipare in questa sede è che la proposta CO.GE.FIN., secondo il
parere del Commissario, risultava sostanzialmente conforme al piano concordatario mentre, sotto
altro profilo, non sussistevano ragioni ostative ad un provvedimento di autorizzazione di cessione
dell’azienda sia pur subordinatamente allo svolgimento di una procedura competitiva come esplicitamente richiesta da Lifestyle.
Sotto altro aspetto l’offerta, CO.GE.FIN. veniva incontro anche alle sollecitazioni di questo
Commissario poiché risultava formulata senza prevedere una fase preliminare di affitto e, soprattutto, avendo come perimetro il complesso aziendale nella sua interezza, in luogo di una cessione
“parcellizzata” dei singoli assets. Sempre nel contesto del parere favorevole lo scrivente Commissario rilevava l’opportunità che, nella scelta dell’acquirente definitivo del complesso aziendale (ed
all’esito della procedura competitiva), si tenesse in debito conto il principio della conservazione
dei livelli occupazionali. Ed è per questo motivo che proprio nel parere di cui all’allegato 2 si osservava come, in caso di offerte disomogenee in sede di procedura competitiva, risultasse opportuna una valutazione sulla concreta aggiudicazione con un criterio di “prevalenza” della considerazione degli aumenti dei livelli occupazionali rispetto a quelli minimi contemplati nell’offerta
CO.GE.FIN.: criterio, questo, pienamente accolto dal Giudice Delegato con il provvedimento
autorizzativo del 10 Ottobre 2011 con cui, nell’autorizzare la vendita dell’azienda Lifestyle come
identificata nell’offerta CO.GE.FIN., veniva fissata un’eventuale gara per il giorno 27 Ottobre
2011 alle ore 10.00.
Al termine della ricostruzione dei fatti non resta che richiamarsi a quanto accaduto all’udienza del
27 Ottobre 2011 fissata per la gara, nel cui contesto hanno partecipato, oltre all’offerente
CO.GE.FIN., anche un altro soggetto interessato, nella persona del signor Renzo Bruni. Mentre
la società CO.GE.FIN. s.p.a., confermando gli impegni di cui all’offerta, dichiarava espressamente di impegnarsi ad assumere al termine della Cassa Integrazione Straordinaria disposta da
Lifestyle s.p.a. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo tutti i dipendenti ancora in forza
alla società in Procedura al termine della Cassa medesima senza limite alcuno (con ciò rilanciando
la propria offerta sotto il profilo occupazionale limitata all’assunzione di n. 40 dipendenti), l’altro
offerente (e partecipante alla gara) signor Bruni
Renzo, pur mantenendo fermo l’impegno
all’assunzione limitata a 40 dipendenti (come nell’originaria offerta CO.GE.FIN.), offriva la maggior somma complessiva di € 9.000.000,00 per l’acquisto dell’azienda e del magazzino (con una
maggiorazione di € 1.438.459,00 rispetto all’offerta CO.GE.FIN.).
22
Orbene la società in procedura dichiarava di privilegiare l’offerta CO.GE.FIN. così come integrata dal rilancio contenuto nell’impegno di cui sopra in quanto conservativa dei livelli occupazionali
esistenti.
Il Giudice Delegato, con il provvedimento impugnato, condividendo il parere espresso dal sottoscritto, autorizzava ex art. 167 II comma L.F. la cessione dell’azienda alla CO.GE.FIN. s.p.a.In seguito all’autorizzazione di cui sopra in data 31 Ottobre 2011 veniva sottoscritto, avanti il
Notaio Carlo Mussi di Monza tra Lifestyle e la società Colombo Smart Plastic s.p.a. (avente causa
di CO.GE.FIN. s.p.a.) il contratto di cessione di ramo d’azienda che si ritiene opportuno allegare
(all. 3). Successivamente (in data 29 Novembre 2011) è stato sottoscritto tra Lifestyle e
l’acquirente Colombo Smart Plastic s.p.a. un addendum alla cessione del ramo d’azienda con il quale è stato definito l’acquisto da parte di Colombo Smart medesima dell’intero magazzino residuo
di proprietà della società in Procedura, quantificato in complessivi € 5.006.121,00 (già introitati da
Lifestyle). Si precisa a tal proposito, per dar conto del prezzo finale risultante dall’addendum come
la differenza tra il valore attribuito al magazzino in sede di Ricorso ex art. 161 L.F. (€
6.062.000,00) e la somma concretamente introitata per € 5.006.121,00 non sia da interpretarsi
come un minor realizzo, bensì abbia tenuto conto delle movimentazioni di magazzino intervenute tra la data del 31 Luglio 2011 (laddove vi era una valorizzazione di € 6.062.000,00) e la data di
consegna del ramo d’azienda (31 Ottobre 2011). Conclusivamente tale apparente minusvalore risulta compensato dai maggiori ricavi prodotti nel corso dell’esercizio provvisorio.
4.Il reclamo ex art. 26 L.F. proposto avverso il provvedimento autorizzativo ex art. 167
L.F. alla stipula del contratto di cessione d’azienda con Colombo Smart Plastic s.p.a.È assolutamente doveroso, nel contesto della presente Relazione, dar conto al ceto creditorio delle ulteriori vicende susseguitesi all’avvenuta autorizzazione ex art. 167 II comma L.F. da parte del
Giudice Delegato (con il parere favorevole dello scrivente) alla stipula del contratto di cessione
d’azienda e del magazzino a favore di CO.GE.FIN s.p.a. (in seguito, come si è visto, a favore
dell’avente causa Colombo Smart Plastic s.p.a.). E’ avvenuto, infatti, che il provvedimento autorizzatorio ex art. 167 II comma L.F. datato 26 Ottobre 2011 avente ad oggetto la cessione
dell’azienda e del magazzino sia stato oggetto di un reclamo ex art. 26 L.F. da parte dell’altro offerente signor Renzo Bruni con l’intervento adesivo di un creditore significativo del presente Concordato: la Plastic Art s.r.l. (delle vicende del credito Plastic Art si darà conto nel presente capitolo al successivo § 6).
In un’ottica di assoluta trasparenza ed anche per non appesantire il contenuto della presente Relazione (anche con riferimento alla complessità della vicenda) si ritiene doveroso sottoporre
23
all’esame del ceto creditorio nel contesto dell’all. 4 gli atti più significativi del contenzioso insorto, costituiti in primis dal reclamo ex art. 26 L.F. del signor Renzo Bruni, dalla memoria difensiva
in adesione al reclamo del creditore Plastic Art s.r.l., dalla memoria costituiva dello scrivente
Commissario Giudiziale e, dulcis in fundo, dal Decreto 1 Dicembre 2011 del Tribunale di Bergamo:
decreto che, nel contraddittorio delle parti, contiene il rigetto del reclamo e, comunque, delle domande svolte da Bruni Renzo e da Plastic Art s.r.l., rendendo così definitiva e non più impugnabile l’avvenuta autorizzazione alla stipula della cessione d’azienda e del magazzino a favore di Colombo Smart Plastic s.p.a.Lo scrivente Commissario, nel richiamarsi, per quanto occorra, al contenuto della propria memoria costitutiva e condividendo pienamente il contenuto sul piano giuridico del decreto di rigetto
del reclamo da parte del Tribunale di Bergamo (si veda l’allegato 4), intende ribadire al ceto creditorio che l’avvenuta autorizzazione ex art. 167 II comma L.F. del 26 Ottobre 2011 da parte del
Giudice Delegato è risultata (e risulta), alla luce di una corretta interpretazione delle norme in tema di Concordato Preventivo, pienamente legittima e trasparente.
Passando da un piano di legittimità ad un piano di merito risulta, però, incontrovertibile che la
scelta di Lifestyle (poi autorizzata dal Giudice Delegato con il parere favorevole dello scrivente) di
preferire l’offerta CO.GE.FIN. (ora Colombo Smart Plastic s.p.a.) in luogo di quella del signor
Renzo Bruni, ha comportato per il ceto creditorio (come già accennato precedentemente) un minor introito di € 1.438.459,00 solo parzialmente attenuato dalla riduzione dell’importo del fondo
rischi accantonato (che, relativamente ad eventuali oneri che la società avrebbe dovuto affrontare
al fine di interrompere i rapporti con quei dipendenti non trasferiti all’acquirente del ramo
d’azienda si stimava in circa € 250/300.000,00 – si veda il Capitolo VII) per la prosecuzione
dell’attività e oneri di cessione così come risultante dalle Note Integrative ex art. 175 comma II
L.F. alla proposta concordataria (si veda il presente Capitolo III sub § 6). In sede di Ricorso, infatti, detto fondo comprendeva anche eventuali oneri che la società avrebbe dovuto affrontare al
fine di interrompere i rapporti con i dipendenti che non sarebbero stati trasferiti all’acquirente del
ramo d’azienda. Risulta evidente che l’impegno assunto da parte di Colombo Smart Plastic s.p.a.
relativamente all’assunzione, seppur al termine della C.I.S., dell’intera forza lavoro (impegno risultante anche dall’atto notarile 31 Ottobre 2011 notaio Mussi di cui all’allegato 3) finisce per apportare un consistente beneficio della Procedura quantificabile appunto in circa € 300.000,00.
Giudicherà il ceto creditorio se la scelta di privilegiare il livello occupazionale da parte di Lifestyle
in luogo dell’introito di un maggior somma a titolo di corrispettivo per la vendita dell’azienda e
del magazzino sia o meno meritevole di approvazione. Quello che però conta e che lo scrivente
ritiene doveroso sottolineare è che la scelta di Lifestyle è risultata pienamente coerente al piano di
liquidazione previsto nella domanda di Concordato Preventivo ex artt. 160 – 161 L.F.- Come è
24
noto al ceto creditorio, era stata richiesta e prevista la prosecuzione dell’attività dell’azienda (poi
oggetto del Decreto autorizzativo 23 Settembre 2011 del Tribunale di Bergamo) sotto le tutele
previste dalla Procedura di Concordato Preventivo: il tutto al fine di mantenere vitale l’azienda
sino all’individuazione di un soggetto terzo disponibile a rilevare l’attività aziendale. E nell’ambito
del Ricorso veniva sottolineato come “la prosecuzione dell’attività oltre che essere utile in termini di mantenimento del valore sociale di tutela degli interessi dei creditori appariva quanto mai opportuno da un punto di
vista sociale in considerazione del numero dei dipendenti occupati (complessivamente n. 119)”. Orbene detta coerenza (in un contesto in cui l’impegno di Colombo Smart Plastic s.r.l. di assunzione di tutti i dipendenti al termine della C.I.S. si appalesa serio e vincolante non solo e non tanto perché riprodotto nella cessione notarile di vendita ma anche perché supportato da uno specifico accordo
sindacale ad hoc) merita di essere evidenziata al ceto creditorio in un contesto in cui Lifestyle ha
avuto come obiettivo la salvaguardia dei valori dell’impresa e del suo risanamento. E proprio il
raggiungimento di detto obiettivo è stato tenuto conto dagli Organi della Procedura che già avevano evidenziato (si veda l’allegato 2) il principio di “prevalenza” della conservazione dei livelli
occupazionali.
5.La questione dei dipendenti ed il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria. Le transazioni intervenute con i dirigenti Petrò e Vercellone.
Lo scrivente Commissario ritiene doveroso notiziare il ceto creditorio di come, in conseguenza
dell’ammissione di Lifestyle s.p.a. alla Procedura di Concordato Preventivo con il decreto del Tribunale di Bergamo datato 23 Settembre 2011, fossero venuti meno i presupposti della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per crisi aziendale a suo tempo richiesta dall’azienda in bonis.
Orbene le Organizzazioni Sindacali, preso atto della situazione della società, hanno richiesto allo
scrivente di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili al fine di contenere le conseguenze economiche e finanziarie per i lavoratori. Conseguentemente lo scrivente ha assunto la determinazione di dare avvio alla procedura di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3,
comma I, Legge 223/91 (di seguito anche solo “CIGS”) per la durata di 12 mesi a decorrere dalla
data del 23 Settembre 2011 per tutto il personale alle dipendenze della società. Si notizia che il
procedimento (che ha reso necessario anche un accesso, previa convocazione, presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in Roma - riunione del 2 Dicembre 2011) può ritenersi allo
stato concluso in attesa che il Ministero competente autorizzi la concessione della CIGS con pagamento diretto da parte dell’INPS: il tutto ci si augura nel più breve tempo possibile poiché i lavoratori non ancora passati alle dipendenze di Colombo Smart Plastic attualmente non stanno
percependo alcuna somma, essendo in attesa di ricevere l’indennità da parte dell’Ente previdenziale.
25
Per quanto possa essere di interesse la CIGS ha riguardato originariamente un massimo di n. 114
lavoratori (di cui n. 11 unità lavorative presso la sede di Torino). Il quadro risulta però sostanzialmente modificato in relazione all’avvenuta cessione del ramo d’azienda alla Colombo Smart
Plastic s.p.a. che ha già provveduto all’assunzione di n. 40 unità lavorative con decorrenza dall’1
Novembre 2011 mentre si è già relazionato in ordine all’obbligo di Colombo Smart Plastic di assumere tutti i dipendenti che saranno ancora in forza a Lifestyle al termine della CIGS in quanto
non ancora trasferiti alla società acquirente l’azienda.
Quanto ai dipendenti non coinvolti, essendo dirigenti (e pertanto esclusi dalla CIGS per Legge –
trattasi in particolare del signor Stefano Petrò e del dott. Gianfranco Vercellone), Lifestyle ha ritenuto opportuno, anche in seguito alla cessazione dell’esercizio provvisorio dell’azienda conseguito all’avvenuta alienazione della stessa, addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto
che, in difetto, avrebbe comportato significativi oneri di natura prededuttiva in capo alla società
ammessa al beneficio del Concordato Preventivo. Le definizioni transattive relative ai predetti
rapporti di lavoro dirigenziale sono state, pertanto, doverosamente sottoposte al procedimento
autorizzatorio ex art. 167 II comma L.F.- Si rappresenta che, previo parere favorevole dello scrivente, il Giudice Delegato ha autorizzato a definire transattivamente le pendenze giuslavoristiche
di cui sopra mediante il riconoscimento al signor Stefano Petrò della complessiva somma di €
16.500,00 e di € 95.500,00 per il dott. Vercellone.
6.Il contenzioso con Plastic Art s.r.l.
Anche di tale vicenda di cui la società in Procedura ha trattato sia nel Ricorso che nelle Note Integrative si ritiene doveroso notiziare il ceto creditorio.
La società debitrice dà conto della sussistenza di un contenzioso relativo all’acquisto del ramo
d’azienda Ordinett, intervenuto in data 17 Novembre 2009. In relazione a tale contenzioso la debitrice contempla nelle Note Integrative un debito di € 2.013.609,00, recependo l’indicazione del
Commissario Giudiziale di Plastic Art (ammessa al beneficio del Concordato Preventivo in data
11 Luglio 2011, a seguito di ricorso depositato avanti al Tribunale di Benevento in data 24 Giugno 2011), segnalando correttamente come, in considerazione della natura contenziosa del rapporto, l’eventuale ammissione al voto di Plastic Art debba intervenire ai sensi dell’art.176 L.F.Il Commissario Giudiziale ha approfondito le reciproche contestazioni formulate dalle parti
nell’ambito dell’arbitrato introdotto da Lifestyle con atto notificato in data 20 Giugno 2011 (trattasi di arbitrato rituale ed amministrato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano) appurando, in estrema sintesi, che tale contenzioso vede contrapposte la cessionaria Lifestyle
e la cedente Plastic Art, le quali reciprocamente si addebitano gravi inadempimenti alle obbligazioni di cui al contratto di cessione di ramo d’azienda e a n.2 contratti “satellite” (contratto di
26
fornitura di beni e servizi e collegato contratto di opzione) e formulano reciproche domande risarcitorie, passibili di eventuale compensazione.
Più specificamente, con riferimento al contratto di cessione di ramo di azienda (con cui
Plastic Art ha ceduto il ramo d’azienda di Volvera - ramo Ordinett - mantenendo viceversa la
proprietà del ramo d’azienda sito in Ceppaloni), Lifestyle lamenta la sussistenza di ingenti voci
passive di cui Plastic Art avrebbe celato l’esistenza in sede di cessione. Lifestyle, in particolare,
lamenta la sussistenza di insoluti che avrebbero dato origine a procedure giudiziarie o comunque
a contenziosi con fornitori strategici, soprattutto nell’area orientale (che avrebbero bloccato gli
approvvigionamenti, danneggiando la produzione) e con clienti promozionali (che, per tali ragioni, avrebbero opposto il loro rifiuto al rinnovo di contratti chiave, con conseguente ingentissima
perdita di fatturato). Sempre con riferimento a tale contratto Lifestyle, nell’ambito del procedimento arbitrale, ha denunciato la mancata corrispondenza rispetto alla consistenza del magazzino
oggetto di cessione, l’inadempimento ad obblighi di collaborazione assunti con il contratto di
compravendita ed in particolare il mancato assolvimento, da parte di Plastic Art, degli oneri (pagamento della cd. transfer fee) necessari per permettere il subentro di Lifestyle nel rapporto con un
partner rilevante (contratto Disney), con conseguente perdita, “in termini di mancato margine” di almeno € 575.000,00, nonché, infine, l’illegittima ritenzione presso il ramo di Ceppaloni di alcuni
cespiti di pertinenza del ramo d’azienda di Volvera.
Con riferimento, invece, al collegato contratto di fornitura di beni e servizi (stipulato contestualmente al contratto di cessione di ramo d’azienda) Lifestyle ha denunciato, l’illegittima cessione dello stesso, da parte di Plastic Art, a tale Spal Box s.p.a. (società che non avrebbe potuto rendersi cessionaria del contratto secondo le previsioni inter partes), l’inadempimento alle obbligazioni
di consegna delle merci ordinate in misura rilevante (oltre il 25% degli ordini) e tale da legittimare
la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. secondo previsione contrattuale, nonché
l’inadeguata custodia delle materie prime di sua proprietà (trasferite da Plastic Art a Spal Box) e
l’illegittima ritenzione delle stesse materie prime.
Lifestyle impugna, da ultimo, anche il terzo contratto (sempre contestuale al contratto di cessione
di ramo d’azienda) con cui, da un lato, Plastic Art aveva concesso a Lifestyle un’opzione di acquisto di macchinari utilizzati per la produzione di beni oggetto del predetto contratto di fornitura e,
dall’altro lato, per il caso di mancato esercizio del diritto d’opzione d’acquisto (in un contesto di
vigenza del contratto di fornitura - paragrafo 3.1. del contratto di opzione), Lifestyle aveva concesso a Plastic Art un’opzione per la stipula di un nuovo contratto di fornitura a condizioni più
favorevoli per Plastic Art rispetto al contratto in essere. In particolare Lifestyle denunciava
l’inefficacia dell’esercizio da parte di Plastic Art del diritto di opzione relativo alla stipula del nuovo (a sé più favorevole) contratto di fornitura, in un contesto di suo inadempimento rilevante ai
27
fini della risoluzione del contratto di fornitura medesimo (alla cui efficacia e vigenza il diritto di
opzione era subordinato) e di sua insolvenza (alla cui insussistenza era parimenti condizionato il
diritto di opzione).
Sulla scorta di tali rilievi Lifestyle ha chiesto che il Collegio Arbitrale: (i) con riferimento al contratto di compravendita, accerti e dichiari l’inadempimento di Plastic Art sotto i plurimi profili
supra illustrati e, per l’effetto, condanni Plastic Art a risarcire i danni patiti (quantificabili in non
meno di € 2.600.000,00) ed a consegnare i macchinari trattenuti presso il ramo d’azienda di Ceppaloni; (ii)con riferimento al contratto di fornitura, accerti e dichiari la risoluzione del contratto
per inadempimento di Plastic Art e condanni Plastic Art. s.r.l. al risarcimento di tutti i danni patiti
da accertarsi in corso di arbitrato e a restituire a Lifestyle le materie prime; (iii)con riferimento al
contratto di opzione: accerti e dichiari la sopraggiunta inefficacia del contratto medesimo e/o il
suo sopravvenuto scioglimento e, conseguentemente, accerti e dichiari l’invalidità e l’inefficacia
dell’esercizio dell’opzione relativa al contratto di fornitura da parte di Plastic Art. Il tutto con richiesta di compensazione, fino alla concorrenza, delle somme dovute da Plastic Art a Lifestyle
con le somme eventualmente dovute da Lifestyle a Plastic Art in relazione ai predetti titoli e con
declaratoria che nulla risulta dovuto da Lifestyle a Plastic Art.
Per parte sua Plastic Art, con atto di nomina di arbitro 7 Luglio 2011, contestata la legittimità
dell’iniziativa di Lifestyle e negata la fondatezza di tutti agli inadempimenti imputatile sia con riferimento al contratto di cessione di ramo d’azienda sia con riferimento al contratto di fornitura, ha
chiesto che il Collegio Arbitrale adito: (i)con riferimento al contratto di cessione di ramo
d’azienda accerti l’inadempimento di Lifestyle alle obbligazioni di pagamento del corrispettivo e
la condanni al pagamento della complessiva somma di € 4.010.000,00 “al lordo degli aggiustamenti
contrattualmente previsti” determinandi in corso di arbitrato, oltre che al conseguente risarcimento
del danno; (ii)con riferimento al contratto di fornitura accerti la legittimità della cessione dello
stesso a Spal Box s.p.a. e, subordinatamente (per la denegata ipotesi in cui il Collegio “non riconoscesse l’opponibilità della cessione” a Lifestyle) condannasse Lifestyle al risarcimento di € 466.171,20
oltre IVA per mancato raggiungimento del quantitativo minimo di ordini contrattualmente previsto, oltre che al risarcimento del maggior danno accertando in corso di arbitrato; (iii) con riferimento infine al contratto di opzione, accertasse l’efficacia dello stesso e la validità del suo esercizio del diritto d’opzione relativo alla stipula di nuovo contratto di fornitura, con conseguente
quantificazione del danno patito a seguito del fatto di Lifestyle.
Consta al Commissario Giudiziario che il Collegio Arbitrale si sia costituito in data 11 Ottobre
2011 nelle persone del prof. avv. Paolo Giovanni Gildo Casella, del prof. avv. Francesco Fimmanò e del prof. avv. Francesco Benatti con concessione alle parti di termini per memorie illustrative delle domande ed eventuale deduzione di mezzi istruttori e successive memorie di replica e
28
rinvio alla seduta del 28 Febbraio 2012 per trattazione e comparizione parti per tentativo di conciliazione.
A conclusione della ricostruzione del contenzioso lo scrivente Commissario, pur ovviamente non
pronunciandosi sui profili di fondatezza delle ragioni addotte dalle due società contendenti (entrambe ammesse al beneficio del Concordato Preventivo), condivide la decisione di Lifestyle di
indicare una posta debitoria prudenziale di complessivi € 2.013.609,00 in un contesto in cui non
si esclude che, all’esito della vertenza, tale debito possa essere suscettibile di diminuzione anche in
misura significativa (con beneficio degli altri componenti il ceto creditorio chirografario). Va altresì dato conto come Lifestyle sia nel Ricorso che nelle Note Integrative dia atto dell’esistenza di
un altro credito di natura commerciale in capo a Plastic Art a suo dire inserito tra i “Debiti verso i
fornitori”. Tale credito, per quanto lo scrivente Commissario ha potuto ricostruire in base
all’analisi di una memoria autorizzata del Commissario Giudiziario di Plastic Art, è stato apposto
nella contabilità di quest’ultima per complessivi € 277.782,77: importo, questo, che, al contrario,
non è stato separatamente contabilizzato da Lifestyle. Si sottolinea del resto che l’analisi di tale
posta del passivo non è stata certamente agevolata da Plastic Art medesima che non si è data carico di illustrare compiutamente allo scrivente le proprie ragioni creditorie complessive.
Si ribadisce, quindi, come la quantificazione per € 2.013.609,00 risulti congrua soprattutto essendo stata prudenzialmente recepita la valutazione di tale credito da parte del Commissario Giudiziario di Plastic Art.
7.Il deposito delle Note Integrative alla proposta concordataria.
In data 7 Dicembre 2011, la Società ha depositato le Note Integrative, con allegazione di una situazione patrimoniale aggiornata al 23 Settembre 2011 e aggiornamento, altresì, degli attivi e dei
passivi del piano concordatario.
L’aggiornamento ha consentito di verificare la correttezza dell’EBITDA negativo, originariamente stimato in € 1.500.000,00, alla luce della concreta perdita di periodo maturata tra l’originaria data di riferimento della situazione patrimoniale al 31 Luglio 2011 sino alla suddetta data. Su richiesta del Commissario, è poi pervenuto il dettaglio anche del periodo intercorrente residuo, ossia
dal fine Settembre alla data di effetto della suddetta cessione d’azienda, dell’1 Novembre 2011.
Inoltre, le Note Integrative aggiornano il piano per recepire gli effetti della cessione del ramo
d’azienda una volta che, stipulata la vendita, è stato individuato lo specifico perimetro di attivi e
passivi trasferiti.
Il contenuto del piano concordatario verrà quindi descritto più oltre dal Commissario, basandosi
sulle risultanze delle Note Integrative e della situazione patrimoniale aggiornata, salvo anticipare
che non risultano mutati i riparti originariamente previsti, essendo rimasta inalterata la previsione
29
di pagamento integrale dei creditori in prededuzione e privilegiati e di riparto del 20,43% in favore dei creditori chirografari, con lieve aumento della quota prevista rispetto a quella del ricorso
originario, allora stabilita nella misura del 20,19%, ma con abbandono dell’ipotesi migliorativa di
riparto del 26,28%.
30
CAP. IV – CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETA’ E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE – LA CONDOTTA DELLA DEBITRICE.
SOMMARIO: 1.Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice – 2. I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi 1. Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice.
Il punto non risulta trattato per esteso nel Ricorso della debitrice ex artt. 160-161 L.F.
Si fa cenno alla tradizione del marchio “GioStyle”, risalente agli anni 50, e all’attività storica di
produzione e commercializzazione di oggetti in plastica per il tempo libero “fuori casa” (borse
frigo, frigoriferi portatile ed assimilati) e poi all’acquisto del ramo d’azienda “Ordinett”.
Si riferisce che l’acquisto del suddetto ramo, acquisito alla fine del 2009 dalla Plastic Art s.r.l.
(anch’essa oggi in Concordato Preventivo in forza del decreto del Tribunale di Benevento del 19
Luglio 2011), si prefiggeva la finalità di ampliare l’attività originaria di Lifestyle, in effetti così estesa dal 2010 al settore del cosiddetto“soft storage”, ossia ai prodotti in PVC, poliestere, cotone,
TNT, cartone, etc. (normalmente impiegati per organizzare lo spazio in casa, in particolare il
guardaroba).
Lifestyle, acquisito il ramo Ordinett, sviluppava così la produzione e commercio di due distinte
linee di prodotti:
a)oggetti in plastica per il “fuori casa” (borse frigo, frigoriferi portatili ed assimilati) e per la “casa”
(arredo tavola, contenitori per cibo, bacinelle, pattumiere ed assimilati), con marchio GiòStyle;
b)oggetti per la casa e in particolare il guardaroba, con marchio “Ordinett”.
L’attività veniva svolta – riferisce sempre la debitrice - per la parte industriale ed amministrativa
nella sede di Urgnano (BG), mentre la parte commerciale anche presso la sede secondaria di Torino (dove opera il commerciale di Ordinett) e mediante le società controllate estere, ubicate in
Francia, Spagna e Cina.
Per quanto riguarda il dettaglio dei dati, dal Ricorso si apprende che la Società produce in Italia
circa il 60% dei prodotti che costituiscono il suo fatturato e per la gran parte presso l’impianto di
Urgnano (costituito da un grande stabile in affitto di oltre 50.000 mq., di cui 10.000 per i reparti
produttivi). I cataloghi delle divisioni commerciali GiòStyle e Ordinett raccolgono complessivamente circa 2.000 referenze, commercializzate ai grandi operatori della Grande Distribuzione e
della Distribuzione Specializzata.
Segue poi, nel Ricorso, un primo riferimento alle cause della crisi: si afferma infatti che la divisione Ordinett, avente un profilo quasi esclusivamente commerciale in quanto produce presso terzi
e per l’80% in Cina, aggregata alla fine del 2009, ha contribuito all’aumento del fatturato, ma ge31
nerando anche una serie di problemi operativi: l’azienda, nel 2010, ha realizzato – precisa la debitrice - un fatturato di 40,5 milioni di € di cui circa il 40% verso l’estero, anche grazie alla divisione
Ordinett.
Nel Ricorso si dà anche conto del fatto che, nel corso del 2011, sono state avviate numerose trattative al fine di individuare un soggetto terzo che fosse disponibile a supportare la Società attraverso l’immissione delle risorse finanziarie necessarie all’integrale realizzo del piano industriale e
al riequilibrio finanziario.
Infine, il Ricorso indica nella crisi finanziaria la ragione prioritaria che ha giustificato la richiesta di
ammissione al beneficio del Concordato, crisi legate ad eventi - sempre a dire della debitrice - esogeni ed endogeni. Solo nelle Note Integrative parte debitrice si è data carico di specificare gli
eventi cd. esogeni ed endogeni già riassunti nel contesto della presente Relazione nelle “Premesse” (si veda Premessa § 1).
2. I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi.
Le cause sopra descritte della crisi, particolarmente sintetiche, sono state successivamente approfondite.
Constatato, infatti, che anche le Note Integrative del 7 Dicembre 2011 non contenevano specifiche illustrazioni, il Commissario Giudiziale ha chiesto chiarimenti alla debitrice ed ha ricostruito
nei termini che seguono le ragioni plurime all’origine della crisi (in effetti sia esogene sia endogene).
a)Quanto agli aspetti indipendenti dal modello aziendale di Lifestyle, può dirsi certamente che la
Società abbia operato in mercati competitivi, gravati dalla concorrenza delle produzioni che provengono dall’Oriente, oppure dall’Est Europa. Nello specifico settore in cui operava Lifestyle, inoltre, si è verificato un sensibile aumento del prezzo delle materie prime plastiche (in conseguenza del sempre maggior costo del petrolio) nel 2010 e nel primo semestre del 2011.
È infine notoria la generale crisi dei mercati finanziari che ha investito l’Europa dal 2007 e così la
crisi dei consumi, riflessasi anche nella grande distribuzione, ossia sul mercato di sbocco di Lifestyle.
b)Quanto, invece, agli aspetti endogeni, che certo rilevano maggiormente ai fini dell’informativa
ai creditori, questi i fattori determinanti in negativo illustrati dalla Società (con informativa aggiuntiva rispetto alle Note Integrative):
(i)anzitutto, il ramo d’azienda originario di Lifestyle era caratterizzato da un andamento
stagionale sia della produzione che delle vendite, tale da non consentire una corretta calibrazione delle risorse necessarie sia alla produzione che alla commercializzazione, ma le
iniziative messe in atto per sopperire al problema, segnatamente quella dell’acquisizione
32
dell’attività a marchio “Ordinett”, non hanno dato i frutti sperati, in termini di recupero di
efficienze nella disponibilità degli impianti e di impiego delle risorse umane, in particolare
nella seconda parte dell’anno;
(ii)la difficoltà legate al modello aziendale si sono aggravate per la crisi in cui è incorsa
Plastic Art s.r.l., società fornitrice di una consistente parte dei prodotti a marchio “Ordinett”, che in particolare nel secondo semestre 2010 ha seriamente compromesso la possibilità di commercializzazione tali prodotti, costringendo Lifestyle a sostenere urgenti investimenti volti riportare la produzione all’interno della propria struttura (anche con acquisto di un nuovo macchinario di circa € 300.000 alla fine del 2010);
(iii)la rigidità della struttura dei costi ha anche comportato l’impossibilità, per la Società,
di ribaltare i maggiori costi delle materie prime sui clienti finali, ossia sulla cosiddetta
Grande Distribuzione Organizzata, a sua volta caratterizzato da margini ridotti.
L’impossibilità di accrescere i mezzi propri, stante l’indisponibilità del socio di controllo al 95% di
investire nuove risorse, ha così impedito di gestire la crisi finanziaria, stanti le accresciute e comunque ancor più elevate necessità, legate al consistente capitale circolante strumentale all’attività
d’impresa.
Veniamo ora ai rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi.
Ad avviso del Commissario, le sopra delineate ragioni plurime all’origine della crisi finanziaria di
Lifestyle riflettono la realtà. Forse in ragione della presenza di un fondo nella compagine sociale
vi è una mole documentale notevole, anche in termini di reportistica, che certo non induce a ritenere che la debitrice abbia trascurato di avvedersi della situazione in atto, per carenza di informazioni (come talvolta accade di riscontrare quando, analizzando le ragioni della crisi, si ravvisa nel
contempo un’inerzia di condotta da ascrivere all’inconsapevolezza degli organi dirigenti).
Il problema è anzi opposto: le ragioni della crisi erano state rilevate (ed erano per altro in buona
parte prevedibili, già alla fine dell’esercizio 2010), ma gli effetti deflagranti si sono concretizzati
poi.
L’Organo Amministrativo della società ha in effetti posto in essere plurime azioni, decise alla fine
del 2010, volte a governare e, se possibile, a superare – almeno negli intendimenti degli amministratori – gli elementi critici che si erano già allora determinati, ma ad avviso dello scrivente, ponendosi nella situazione ex ante di fine 2010, si giustificava a quel tempo:
(i)il ricorso per l’accesso al beneficio del concordato preventivo,
(ii)o comunque, dando per concessa la legittimità della scelta del management di proseguire
l’attività, ossia ammettendosi che il patrimonio netto contabile non fosse a quel tempo già
eroso (aspetto su cui più oltre si tornerà), il ricorso a un accordo di ristrutturazione
dell’indebitamento ex art. 182 bis L.F.
33
Di seguito vengono presi in esame i fatti salienti di fine esercizio 2010 e le decisioni (e i tempi) di
assunzione, da parte dell’Organo Amministrativo, all’origine della posticipazione, sino al 16 Settembre del 2011, della decisione di depositare il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo.
Il 2 Novembre del 2010 venivano trattati, nella riunione convocata ad hoc del consiglio di amministrazione della società, gli interventi gestionali che erano in corso di elaborazione da parte
dell’Amministratore Delegato. Nell’occasione, veniva stimato un EBITDA negativo per
l’esercizio in corso, ossia per il 2010, pari a “circa € -0,9 mln”. Veniva, quindi, precisato che erano
allo studio interventi significativi di natura straordinaria sui quali sarebbe stato chiamato a pronunciarsi il successivo Consiglio di Amministrazione, da convocarsi alla fine del Novembre del
2010.
Nella seduta del 30 Novembre 2010, veniva anzitutto aggiornata la situazione aziendale, precisandosi che “i risultati attesi per la fine dell’anno saranno inferiori al budget, soprattutto a causa dei seguenti fattori:
1) l’andamento delle vendite annue è stato significativamente inferiore alle attese, in particolare nel secondo
semestre (… omissis);
2) la società ha subìto un significativo incremento del costo delle materie prime e dei prodotti finiti (omissis);
3) i costi fissi, che incidono su un fatturato inferiore alle attese, sono superiori di circa € 0,7 mln rispetto al
budget (omissis)”.
L’Amministratore Delegato proseguiva poi illustrando la necessità di modificare radicalmente la
attività della società e, segnatamente, il modello di azienda e la struttura dei costi fissi: “l’insieme di
questi risultati e le prospettive di mercato molto negative hanno reso necessario attivare un nuovo piano strategico
caratterizzato da diversi interventi radicali che hanno l’obiettivo di modificare sostanzialmente il modello
dell’azienda e la sua struttura dei costi fissi in produzione come negli altri servizi”; gli interventi attivati –
sempre per quanto emerge dal verbale del C.d.A. – riguardavano:
1) il ricorso all’Istituto della cassa integrazione guadagni ordinaria;
2) la parte produttiva;
3) la struttura organizzativa dell’azienda.
La seduta di C.d.A. si conclude con rinvio della trattazione del nuovo piano strategico al 20 Dicembre 2010, anche per verificare – come sottolineato da un Sindaco – i presupposti della riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite ex art. 2446 cod. civ., nonché per disporre – per
quanto richiesto dal Presidente del Collegio Sindacale – di una situazione finanziaria prospettica, a
breve e a medio periodo, da esaminarsi nel contesto del budget 2011, da presentarsi sempre nella
prevista riunione del successivo 20 Dicembre 2010.
34
Incidentalmente, emerge anche dal verbale che è necessario “esplorare l’eventuale interesse da parte di
operatori del settore ad un ingresso nel capitale della società, stante la dichiarata impossibilità del socio di maggioranza Atlantis Capital Special Situations S.p.a. di investire ulteriore capitale nella società” 1.
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 Dicembre 2010 viene dunque (i) esaminato
il budget 2011 (seppur in forma di “prima bozza”), (ii) confermata la necessità di esplorare
l’interesse di operatori del settore ad investire nella società e (iii) deliberata l’operazione di acquisto di un macchinario (in relazione alle problematiche insorte con Plastic Art) dal costo di €
275.000,00 + I.V.A.Queste, dunque, le risultanze dei verbali di C.d.A.Il budget 2011 (inviato dalla debitrice su richiesta del Commissario Giudiziale), approvato come si
è visto il 30 Novembre 2010, evidenziava peraltro risultati economici negativi per l’esercizio
2011, nonostante un EBITDA positivo2.
In sede di bilancio d’esercizio al 31.12.2010, emergono le seguenti precisazioni: “Il patrimonio netto,
dopo l’iscrizione delle perdite di esercizio per € 6.504,369, si riduce a 1.984.825 dai precedenti 8.489,194. Questo comporta, secondo quanto previsto dall’art. 2446 c.c., stante la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo,
l’obbligo per l’amministratore unico di richiedere agli azionisti il reintegro del capitale sociale entro l’esercizio successivo o la relativa riduzione. Occorre segnalare che il budget 2011 prevede un EBITDA positivo di circa €
1.700.000; i risultati economici attesi per l’esercizio 2011 prevedono tuttavia una perdita complessiva di circa €
1.700.000, a causa della significativa incidenza degli ammortamenti e degli oneri finanziari.”.
Quanto alla situazione finanziaria, poi, si legge quanto segue: “La situazione reddituale e finanziaria
della Società, come previsto nel piano previsionale 2012-2013, registrerà un significativo miglioramento a partire
dall’esercizio 2012. I risultati economici dei primi cinque mesi dell’anno sono sostanzialmente in linea con le previsioni di budget ed un più forte impegno sul fronte dei costi sta in parte controbilanciando i maggiori oneri derivanti
dall’aumento significativo del prezzo delle materie prime. Permangono tuttavia situazioni di scaduto verso i fornitori. L’esistenza di tali scaduti non sta, ad oggi, determinando significativi impatti sull’operatività aziendale. Come
detto, al 31.12.2010 la vostra società presenta una significativa perdita di esercizio nonché un peggioramento della
posizione finanziaria netta dovuta alla necessità di finanziare le operazioni della nuova divisione “Ordinett” e
quindi di finanziare la crescita del capitale circolante netto.” (con nostra sottolineatura).
Seguono infine precisazioni sulle assunzioni e gravose incertezze che affliggono i risultati del piano, che si è visto essere pur negativi: “La continuità aziendale è quindi vista nel presupposto che si realizzino le assunzioni ipotetiche alla base del piano previsionale 2011-2013 e che si realizzi un’operazione straordinaria, che dovrebbe consentire l’ingresso di un socio che apporti nuovo capitale all’azienda ovvero la cessione di rami
1
Si tratta di un’affermazione del Presidente in risposta alla richiesta del Collegio Sindacale in merito a “interventi
ipotizzabili con riguardo alla situazione finanziaria della società”.
2I dati del budget 2011 pervenuto al Commissario non sono pienamente coincidenti con quelli, sempre riferiti al
suddetto budget, riportati nel bilancio al 31/12/2010, nel paragrafo denominato “continuità aziendale”.
35
d’azienda. Con riferimento alla posizione operazione straordinaria, l’azienda e gli azionisti hanno deciso di avviare un processo di ricerca per nuovo investitori che intendano entrare totalmente o parzialmente nel capitale o rilevarne rami. La società ritiene che tale processo di selezioni di un nuovo investitore, ad oggi non ancora completato,
possa concludersi con successo entro la fine dell’esercizio 2011. Tuttavia allo stato attuale si rileva la presenza di
incertezza connesse al fatto che non è stato ancora formalizzato alcun accordo vincolante con potenziali investitori,
ma lettere di intenti a carattere generale.” (con ns. sottolineatura).
In sostanza, si esplicita:
(i)che il budget, oltre che determinare risultati patrimoniali negativi, è affetto da un deficit finanziario che richiede un’iniezione di liquidità quale condizione imprescindibile;
(ii)che per sopperire al suddetto deficit la società confida, non già sulla propria capacità di autofinanziamento o di incremento di mezzi propri (secondo quanto già era emerso in occasione del
C.d.A. del 2 Novembre 2010, in cui si dava atto che il socio di maggioranza non avrebbe investito risorse), ma nel reperimento di soggetto terzo disposto a investire nella società.
Sempre in sede di relazione al bilancio, poi, vengono indicati “ulteriori elementi di incertezza“; si precisa in particolare che “Con riferimento alle assunzioni alla base del citato piano previsionale 2011-2013, i
cui aspetti di dettaglio sono descritti nel capitolo “Piano di Riorganizzazione” della presente relazione sulla gestione, si evidenziano i seguenti ulteriori elementi di incertezza:
1. l’andamento del mercato e dei consumi che potrebbe influire negativamente sul fatturato previsto per il secondo semestre dell’esercizio 2011 e per i successivi esercizi 2012 e 2013;
2. la necessità di contenere i volumi in acquisto delle materie prime, dei semilavoranti e dei prodotti finiti, per
evitare di accrescere ulteriormente l’esposizione verso i fornitori, in considerazione della capienza delle linee
di credito accordate dagli istituti finanziatori, che potrebbe limitare le potenzialità si sviluppo del business,
con impatti sui volumi e sulla marginalità complessiva;
3. il completamento delle azioni previste in base al piano di riduzione dell’organico dell’aziona, i cui effetti
temporali e quantitativi sui costi di struttura potrebbero essere differenti rispetto a quanto attualmente indicato nel piano previsionale 2011-2013 in relazione alla necessità di condivisione dello stesso con le Organizzazioni Sindacali di competenza.”3.
Gli elementi conoscitivi a disposizione dell’Organo Amministrativo erano dunque i seguenti: risultati economici negativi del 2010, risultati economici negativi prospettici del 2011, deficit finanziario in aggravamento e tale da rendere imprescindibile l’iniezione di nuova liquidità da parte di
terzi, e le ulteriori criticità e incertezze illustrate nel sopra trascritto passo della relazione al bilan3
Segue la parte finale del paragrafo che, doverosamente, si riporta, ancorché si tratti di mera dichiarazione di auspicio
sul buon fine del piano, non supportata da elementi di concretezza: “Se pur vero che tali circostanze, sia relative alla
realizzazione del piano di rientro previsionale 2011-2013 sia relative al completamento della prospettata operazione straordinaria,
indicano la presenza di molteplici significative incertezze che possano ingenerare dubbi circa la continuità aziendale e la possibilità della
società di realizzare le proprie attività ed il recupero dell’avviamento iscritto a fronte dell’acquisto del ramo d’azienda Ordinett, la
Direzione della Società è assolutamente confidente che le azioni poste in essere consentiranno il raggiungimento degli obbiettivi prefissati e
la realizzazione del presupposto di continuità aziendale”.
36
cio 31.12.2010: elementi noti all’Organo di gestione, come si è visto, a decorrere (quantomeno)
dalla fine dell’esercizio 2010 (o già dal 30 Novembre 2010, data di approvazione del budget 2011
da parte del C.d.A.).
Questa constatazione induce pertanto il Commissario Giudiziale a segnalare ai creditori che, dalla
citata data l’Organo Amministrativo della società debitrice e il Collegio Sindacale potrebbero non
avere assolto ai rispettivi doveri, avendo a disposizione dati e informazioni che, nel quadro di allora, potevano o dovevano – con le inevitabili riserve che accompagnano queste valutazioni –
consigliare di adottare uno degli strumenti offerti dalla Legge Fallimentare (che contempla, post
riforma, istituti atti anche ad assicurare la prosecuzione dell’attività) o, altrimenti, porre in liquidazione la società. Infatti, per riassumere:
(i)sul piano patrimoniale: il budget, come si è visto, evidenziava che sarebbero maturate ulteriori
consistenti perdite, tali da erodere buona parte del patrimonio netto contabile: a fronte di un patrimonio netto contabile, fortemente eroso nel 2010 e così ridottosi alla fine del 2010 a €
1.984.825,00, venivano previsti risultati economici negativi per circa € 1.700.000,00. Pertanto, le
perdite pregresse di ben tre esercizi (2008-2010) e quella prospettica del 2011, in uno con le gravose incertezze finanziarie e ulteriori assunzioni poste alla base della riuscita del piano, dovevano
indurre l’Amministratore, in base alla “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche
competenze” (art. 2392 cod. civ.), a ritenere insussistente la continuità aziendale, vuoi quale valutazione d’insieme, vuoi all’esito dell’abbattimento prudenziale di alcuni attivi contabili che, in aggiunta alle perdite, avrebbero determinato l’azzeramento del capitale sociale (pur tenendo conto
della diminuita incidenza degli ammortamenti in relazione agli attivi immobilizzati oggetto
dell’ipotizzata svalutazione). Quanto all’eventuale abbattimento di attivi, ci si riferisce in particolare all’avviamento (v. pag. 9 nota integrativa del bilancio) ed alla capitalizzazione dei costi di impianto e sviluppo per € 2.851.324,00, con conseguente azzeramento del patrimonio netto contabile di solo € 1.984.825,00.
(ii)sul piano finanziario: era noto, già dalla seduta del 2 Novembre 2010, che il socio di maggioranza non avrebbe supportato le esigenze della società di incremento dei mezzi propri, mediante
sottoscrizione di un eventuale aumento di capitale (che infatti l’organo di gestione non ha deliberato di sottoporre all’assemblea), ma non di meno il budget, pur nel quadro della revisione del modello aziendale tutto da realizzare, evidenziava un deficit finanziario la cui copertura non era assicurata da alcunché, come attesta il fatto che si confidasse solo nella prospettiva dell’ingresso di
terzi, non suffragata da alcun impegno vincolante. Questo appare essere, nella valutazione del
Commissario Giudiziale, l’aspetto della condotta del debitore che può prestarsi a censura, potendosi ritenere sindacabile e illegittima la scelta di far proseguire la società lungo un binario che po-
37
teva avere sbocco solo alla condizione, del tutto incerta, che si realizzasse l’auspicio dell’ingresso
di un terzo disposto ad investire capitale di rischio nella società.
L’esame degli indicatori di natura finanziaria, normalmente utilizzati nella prassi aziendale, applicati a fine 2010 confermano questa conclusione4.
Appare poi confermativo delle gravose incertezze che affliggevano le valutazioni sulla situazione
finanziaria - patrimoniale, e così sulla continuità aziendale già alla fine del 2010, il fatto che la società di revisione KPMG non abbia rilasciato la certificazione del bilancio al 31 Dicembre 2010,
per l’impossibilità di esprimere un giudizio in relazione alle “molteplici significative incertezze” cui risultava soggetto il presupposto della continuità aziendale dell’esercizio 2010.
Più criptica – e per questo da assoggettare anch’essa a eventuale vaglio di legittimità - appare essere la posizione assunta dal Collegio Sindacale, che nella relazione al bilancio del 29 Giugno 2011
rileva “una non tempestività nella reportistica e nella rappresentazione della situazione economico patrimoniale e
finanziaria della società e dell’attività di gestione”; l’organo, sempre nella relazione, dichiara poi di “condividere le incertezze espresse dalla società di revisione sulle assunzioni esposte dall’organo amministrativo nella relazione sulla gestione circa la presenza dei requisiti di continuità aziendale”, salvo concludere comunque per
l’approvazione del bilancio, ma “condizionata all’attuarsi delle ipotesi che permettono la continuità aziendale
come dettagliate dall’Amministratore Unico”; la relazione conclude con un invito all’Organo Amministrativo ad attivarsi, stanti le condizioni di riduzione obbligatoria del capitale sociale ai sensi
dell’art. 2446 cod. civ.5.
Quanto precede, secondo la finalità informativa della relazione ex art 172 L.F., riflette
l’intendimento del Commissario di evidenziare, all’interno delle sopra descritte cause della crisi, la
4 In primo luogo, tenuto conto dell’EBITDA fortemente negativo del 2010, gli indici finanziari tradizionali avrebbero
rappresentato una situazione senza prospettive; ma anche recependo i dati del budget 2011, migliorativi e fondati sulla
revisione del modello di business ancora da realizzare e l’iniezione di liquidità di nuove risorse finanziarie da parte di
terzi, era ragionevole prevedere l’irreversibilità della situazione di crisi in atto. Si pensi ad esempio (i) al grado di copertura degli oneri finanziari (EBITDA/oneri finanziari) che, in base al budget 2011, è inferiore a 2, risultato che in
termini generali evidenzia una situazione ritenuta normalmente critica, (ii) oppure all’indice di indebitamento
(PFN/PN), molto elevato, od (iii) ancora, all’indice di capacità di rimborso del debito (PFN/EBITDA) superiore a 5,
dato interpretato dagli Istituti di credito come segnale di elevato rischio di crisi d’impresa.
5
Infine, vanno segnalati gli avvicendamenti negli organi sociali, quale indice della complessità e, forse, della non condivisione, da parte di taluni dei componenti dell’organo di controllo e di gestione, della decisione, a fine 2010, di proseguire la attività, senza ricorrere da subito ad alcuno dei rimedi della legge fallimentare. Ancorché la circostanza possa avere rilievo solo materiale, essendo ignote le ragioni sottostanti, vanno menzionate anzitutto, dopo le dimissioni
di un consigliere risalenti al 20 Settembre 2010, le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, comunicate – per
quanto si apprende dal verbale di C.d.A. del 1° Febbraio 2011 – il giorno successivo alla riunione del 20 Dicembre
2010, quindi all’esito dell’approvazione del budget del 2011. Lo sviluppo critico dell’attività dei primi mesi del 2011,
inoltre, potrebbe essere all’origine della decisione anche del Presidente del Consiglio di Amministrazione di rassegnare le dimissioni, precisamente il 15 marzo 2011 (per quanto si apprende dal verbale di assemblea del successivo 21
marzo). Il C.d.A. cede poi il passo ad un amministratore unico, con conseguente concentrazione di poteri in capo a
uno solo degli originari componenti del C.d.A., come talvolta appare opportuno allorché si prospettino decisioni ad
alto rischio di responsabilità. Anche più tormentato appare l’avvicendamento nel Collegio Sindacale, non tempestivamente integrato, come si evince dalla relazione al bilancio dell’organo di controllo stesso.
38
sussistenza di profili critici della condotta del debitore, che potrebbero aver aggravato gli effetti
della crisi stessa.
Poiché l’esame dell’eventuale aggravamento degli effetti della crisi rileva anche ai fini della valutazione di convenienza del fallimento, nel cui contesto potrebbe essere svolta l’azione di responsabilità, va peraltro verificato se, dando in ipotesi assunta la illiceità della condotta, sia prospettabile
un conseguente danno, tale da accrescere le prospettive di riparto in sede fallimentare.
La quantificazione del danno – valutazione, anch’essa, da condursi necessariamente con riserve di
miglior verifica dall’eventuale Curatore – induce a guardare con cautela all’ipotesi del fallimento.
Se infatti può dirsi, astrattamente, che la tempestiva messa in liquidazione della società avrebbe
consentito di evitare la maturazione di ulteriori perdite, quelle dei primi 9 mesi del 2011, in concreto va considerato che la prosecuzione dell’attività ha riguardato principalmente il primo semestre del 2011, periodo che, per la stagionalità dell’attività, rappresenta la fase in utile dell’attività
d’impresa: cosicché l’ipotetica produzione del danno si circoscrive a poche settimane. Infatti, in
base al riscontro storico, nei primi sette mesi del 2011 la gestione ha generato un EBITDA o
margine operativo lordo positivo di € 599.983,00 ed una perdita netta complessiva di €
1.385.283,00. Il risultato della gestione caratteristica è stato dunque positivo, e diviene negativo
per effetto degli ammortamenti per € 1.368.878,00 e dei saldi negativi delle gestioni finanziaria e
straordinaria, rispettivamente, per € 509.392,00 ed € 106.994,00. Considerato però:
(i)che gli ammortamenti rappresentano costi non monetari, essendo il riflesso contabile di
ripartizione sugli esercizi di competenza di un costo pluriennale già sostenuto (la cui uscita finanziaria si è già verificata);
(ii)che gli oneri finanziari sono in maggioranza relativi a pregressi indebitamenti,
si può ritenere che le maggiori perdite maturate per effetto del procrastinarsi della presentazione
della domanda non siano particolarmente significative.
D’altra parte, il deposito anticipato della domanda di concordato non avrebbe arrestato l’attività
d’impresa sino alla cessione dell’attività, e solo la sfera di cristallo potrebbe svelare se un deposito
anticipato avrebbe potuto consentire anche il realizzarsi della vendita anteriormente alla data di
cessione del 31 Ottobre 2011 o comunque a valori superiori.
Se è vero, per concludere, che la scelta di mantenere in vita l’impresa senza ricorrere agli strumenti delineati dalla Riforma del 2007 della Legge Fallimentare (che pur ammettono la continuità
dell’attività e la salvaguardia dell’azienda), giustificano un maggior rigore nella valutazione di legittimità della condotta del debitore che prosegua invece l’attività al di fuori dei suddetti istituti,
l’analisi in concreto degli accadimenti e degli effetti economici porta il Commissario, ferme restando le superiori censure, a non affidare il giudizio di convenienza del fallimento, rispetto al
concordato, agli incerti esiti di un’ipotetica azione di responsabilità.
39
CAP. V – LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO IN BASE ALLE NOTE
INTEGRATIVE E LE REVISIONI APPORTATE ALL’ORIGINARIO PIANO
La debitrice, come si è detto, ha depositato il 7 Dicembre 2011 le Note Integrative allo scopo di
recepire nella proposta concordataria i due eventi principali della Procedura, già in precedenza
descritti, la transazione con il trasportatore ND e la cessione dell’azienda, con i conseguenti effetti economico-patrimoniali sugli attivi e passivi di procedura.
Il Commissario ritiene per altro opportuno rendere noto ai creditori, in forma introduttiva e di
sintesi, le modifiche che ne sono derivate, rispetto all’originario Ricorso del 16 Settembre 2011,
per poi passare ad esaminare, partitamente, nel capitolo che segue, tutte le voci del passivo e
dell’attivo del piano così aggiornato.
a)Rispetto alla vendita dell’azienda, nelle Note si precisa che l’originario piano prevedeva il realizzo dell’Azienda per un importo di € 1.500.000,00, ma iscrivendo nel contempo un fondo rischi,
in mancanza di offerte vincolanti. L’originario piano, inoltre, prevedeva che il magazzino, quantificato sulla base delle giacenze al 31 Agosto 2011, venisse realizzato per il complessivo importo di
€ 6.061.541,00, quantificato sulla base di prezzi unitari delle giacenze, abbattuti del 50% rispetto i
valori contabili.
Come si è visto, in data 7 Ottobre 2011 la Cogefin s.p.a. faceva pervenire un’offerta irrevocabile e
vincolante per l’acquisto dell’Azienda, il cui oggetto è già stato ampiamente descritto nel Capitolo
III, § 3.
L’offerta prevedeva la corresponsione di un prezzo pari a complessivi € 1.500.000,00 (da pagarsi
anche mediante accollo del TFR dei dipendenti trasferiti) per l’acquisto del ramo d’azienda (come
si è visto, con l’impegno all’assunzione, in una prima fase, di non più di 40 dipendenti Lifestyle,
poi elevatisi a tutti i dipendenti in forze), nonché l’acquisto del magazzino materie prime, semilavorati e prodotti finiti di Lifestyle, al prezzo provvisorio di € 6.062.000,00, sulla base delle giacenze fisiche al 31 Agosto 2011, da riquantificarsi sulla base delle giacenze fisiche alla data del trasferimento del ramo d’azienda.
Poiché l’azienda è stata in effetti venduta, il nuovo piano non contempla più l’accantonamento
del fondo pari ad € 1.500.000,00, connesso all’alea del mancato realizzo dell’azienda.
b)Successivamente, in data 29 Novembre 2011, è stato sottoscritto tra Lifestyle e Colombo Smart
Plastic s.p.a. un addendum al contratto di cessione di ramo d’azienda, con il quale è stato definito
l’acquisto da parte di Colombo Smart Plastic s.p.a. dell’intero magazzino residuo di proprietà della Procedura, per l’importo di complessivi € 5.006.121,00, con pagamento contestuale del relativo
importo.
Le Note Integrative segnalano che la differenza tra il valore attribuito al magazzino in sede di ricorso ex art. 160-161 L.F. e il prezzo di cessione non è riconducibile ad un minor valore attribuito
40
alle giacenza: fermo infatti restando il prezzo unitario, come l’offerta originaria stabiliva e il contratto di cessione ha recepito, si sarebbe tenuto conto delle movimentazioni di magazzino intervenute tra la data del 31 Luglio 2011 e la data di consegna del ramo d’azienda, ossia del 31 Ottobre 2011.
In effetti, come verificato dal Commissario, il suddetto minusvalore è compensato dai maggiori
ricavi prodotti nel corso dell’esercizio d’impresa avvenuto in corso di Procedura.
c)Sempre nelle Note Integrative si dà conto del già descritto contratto, del 22 Gennaio 2010, con
ND Logistics Italia s.p.a. per la “Prestazione di Servizi Logistici” da attuarsi presso lo stabilimento Lifestyle di Urgnano, poi sostituito dalla scrittura del Marzo 2011. All’esito del contenzioso di
cui si è detto, le parti hanno sottoscritto, con il parere favorevole del Commissario Giudiziale e
l’autorizzazione del Giudice delegato, una scrittura privata avente natura transattiva di cui si è detto.
Pertanto, il piano contemplato dalle Note Integrative recepisce il riconoscimento del rango privilegiato del credito vantato dal creditore ND.
d)Le Note Integrative approfondiscono poi gli effetti derivanti dalla prosecuzione, sino al 31 Ottobre 2011, dell’attività aziendale.
In merito, si precisa che, a fronte dell’originaria stima di risultati negativi dell’esercizio provvisorio d’impresa, dal 1° Agosto 2011 di € 1.750.000,00, si sono determinate perdite inferiori, come
risulta dall’aggiornamento contabile al 30 Settembre 2011.
La riduzione delle perdite previste – precisa la debitrice – va ascritta al fatto che il fondo di €
1.750.000,00 era stato originariamente stanziato in un’ottica di prosecuzione dell’esercizio provvisorio sino al 31 Dicembre 2011, mentre, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda, l’attività è
cessata in capo a Lifestyle in data 31 Ottobre 2011. Inoltre – si riferisce sempre nelle Note -, il
fondo originario comprendeva anche eventuali oneri che la società avrebbe dovuto affrontare al
fine di interrompere i rapporti con i dipendenti che non fossero stati trasferiti all’acquirente del
Ramo d’Azienda; in tal senso l’impegno assunto da parte di Colombo Smart Plastic s.p.a. relativamente all’assunzione, seppur al termine della CIGS, dell’intera forza lavoro ha apportato un
beneficio alla Procedura. Infine, i maggiori ricavi rivenienti da cessioni delle giacenze di magazzino, in epoca successiva al 31 Luglio 2011, hanno ridotto (oltre che il valore di cessione del magazzino contestuale alla cessione d’azienda) le perdite del periodo in capo a Lifestyle.
In sintesi, le Note Integrative quantificano, in ragione dei fatti sopra esposti, l’EBITDA negativo
(inteso come reddito al netto di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) in €
1.370.000,00.
Questo dato va peraltro letto avendo a mente che parte delle perdite (quelle relative ai mesi di agosto e Settembre) sono già recepite nella situazione al 30 Settembre 2011 e, pertanto, tenuto
41
conto dell’inclusione di buona parte del dato negativo sui dati contabili su cui il piano si fonda,
nelle Note il fondo originariamente accantonato per € 1.750.000,00 viene ridotto a € 1.000.000,00
(si vedrà che il fondo è ritenuto dal Commissario Giudiziale congruo).
e)Quanto al contenzioso in essere con la società Plastic Art s.r.l., era precisato, in sede di ricorso
ex art. 161 L.F., che Lifestyle aveva azionato una procedura arbitrale, di cui si è già dato conto.
Nelle Note Integrative la società dà atto che, in data 11 Ottobre 2011, è stato costituito il Collegio
arbitrale, come si è già dato conto nel cap. III § 6.
In merito, Il Commissario Giudiziale, come si vedrà, ribadisce di confermare la congruità della
quantificazione prudenziale di tale debito in € 2.013.609,00, peraltro derivante da quella formulata
dal Commissario Giudiziale di Plastic Art .
f)Le Note Integrative aggiornano anche la rilevante voce dei crediti, offrendo i seguenti chiarimenti.
L’ammontare complessivo dei crediti commerciali iscritti a bilancio alla data di riferimento delle
Note Integrative (al 30 Settembre 2011) risulta pari a € 17.611.614,00, valore già al netto della
svalutazioni crediti di € 450.056,00, a fronte di crediti, alla data del 31 Luglio 2011 e per quanto
era riportato nel Ricorso, di € 21.417.145,00. La differenza risulta dovuta a diversi fattori e, in
particolare – secondo quanto si legge nelle Note - ai seguenti fatti:
- l’avvenuto incasso di parte dei crediti commerciali scaduti;
- l’avvenuta emissione di note di credito nei confronti degli operatori della GDO per premi sulle
vendite e/o contributi promozionali contrattualmente previsti; l’importo per note di credito
da emettere risulta aver subito, nel periodo dal 30 Aprile al 30 Settembre 2011, un sensibile
decremento, passando da € 3.593.621,00 a € 914.875,00.
- la maturazione di crediti commerciali conseguenti alle vendite operate nel periodo.
L’originario piano concordatario prevedeva inoltre la compensazione dei crediti commerciali con
ulteriori debiti maturati (sempre sulla base di specifiche previsioni contrattuali) nei confronti di
clienti. Anche tale importo risulta aver subito, nel periodo dal 30 Aprile al 30 Settembre 2011, un
decremento, passando da € 3.003.905,00 a € 2.546.383,00.
g)Per quanto riguarda il personale dipendente, la società, al momento del deposito del Ricorso
occupava complessivamente n. 119 unità lavorative, mentre alla data di cessione di ramo
d’azienda le risorse si erano ridotte a 115.
Il Commissario Giudiziale ha provveduto in data 29 Ottobre 2011 a trasmettere la richiesta di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 223/1991,
con decorrenza dal 23 Settembre 2011.
Come anticipato nel cap. III, la cessionaria del ramo d’azienda, Colombo Smart Plastic s.p.a., si è
impegnata ad assumere al termine della CIGS tutti i dipendenti che saranno ancora in forza alla
42
stessa e non ancora trasferiti; unitamente al ramo d’azienda sono stati trasferiti, a decorrere dall’1
Novembre 2011, complessivamente 40 lavoratori. Tale riassunzione in capo alla cessionaria del
ramo d’azienda, è stata oggetto di specifico accordo sindacale.
h)Infine, come si è già segnalato, non muta, se non marginalmente, la percentuale riconosciuta ai
creditori chirografari e rimane inalterato il riconoscimento del 100% ai creditori considerati in
prededuzione e al privilegio.
Il risultato pressoché identico è per altro frutto di attivi a passivi dalla composizione parzialmente
diversa, in parte per effetto dell’esercizio provvisorio e comunque di eventi che erano previsti
dall’originario piano (segnatamente la vendita del ramo d’azienda con magazzino e la perdita di
periodo), in parte per effetto della transazione con ND Logistics, con mutamento del rango del
credito dal chirografo al privilegio.
In sintesi, in base alle Note Integrative, ora risulta:
(i)
all’attivo il realizzo del ramo d’azienda e del magazzino e l’azzeramento del fondo rischi di € 1.500.000,00 connesso all’incertezza della suddetta vendita, con conseguente
incremento dell’attivo ritenuto disponibile per i creditori del suddetto importo;
(ii)
al passivo il credito del trasportatore ND al privilegio quantificato in € 1.100.983,30,
con conseguente incremento dei mezzi da destinare a copertura dal nuovo passivo
privilegiato.
La elisione del maggior attivo e del maggior passivo porta a risultati di riparto sostanzialmente
immutati, ma di fatto a un peggioramento complessivo dell’originario piano, in quanto la percentuale riconosciuta ai chirografari si elevava al 26% in caso di vendita dell’azienda. Il Commissario
Giudiziale ritiene per altro che, ferma la scontata legittimità dell’aggiornamento del piano derivante da eventi che erano previsti dal piano stesso – ossia la vendita dell’azienda autorizzata dal Giudice Delegato ex art. 167 L.F. e la perdita di periodo in forza del’esercizio provvisorio –, permangano altresì i presupposti di omologabilità, nonostante il sopra visto mutamento del passivo, tenuto conto che:
(i)
i creditori sono pienamente edotti dei fatti nuovi e della nuova composizione degli attivi e passivi del piano, anteriormente all’espressione del voto, per effetto della Relazione dello scrivente Commissario;
(ii)
non muta (se non per valori inconsistenti) la percentuale minima che era stata originariamente prevista a favore dei creditori chirografari;
(iii)
la debitrice si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 175, II comma L.F., che ammette entro certi limiti, nella fattispecie non travalicati, la revisione del piano alla base del ricorso ex art. 160 L.F.-
43
CAP. VI – LE COMPENSAZIONI CONTEMPLATE DALLA SOCIETA’ DEBITRICE
E LE VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
SOMMARIO: Premessa - 1.I rapporti con i factor - 2.I rapporti con la Grande Distribuzione Organizzata. - 3.I rapporti con i fornitori - 4.I rapporti con le Banche.
Premessa
La percentuale di riparto riconosciuta in base al piano concordatario assume che rilevanti passività siano estinte integralmente mediante compensazione.
I controcrediti ritenuti compensabili e tali da azzerare le passività in questione insorgono in forza
dei:
-
rapporti con talune società di factoring: in proposito, la debitrice ritiene che il debito maturato alla data di deposito della domanda, per anticipazioni ricevute dal
factor, siano compensabili con gli incassi che il factor stesso riceve, in forza dei
crediti ceduti: il pagamento integrale mediante compensazione è pari a €
3.769.009,00;
-
rapporti con la Grande Distribuzione: si tratta di “debiti contratti da Lifestyle nei confronti dei propri clienti (€ 2.546.382,00), principalmente connessi a premi contrattualmente
stabiliti con operatori della GDO.”
-
rapporti con i fornitori: si tratta di € 269.775 ,00 complessivi, principalmente per
“anticipi ”;
-
rapporti con le banche: la Società considera compensabili le “anticipazioni”, ammontanti al 30 Settembre 2011 a € 1.749.421,00.
Il Commissario Giudiziale ha, pertanto, svolto gli approfondimenti che seguono tenuto conto
che, per effetto del pagamento mediante compensazione, i suddetti crediti esistenti alla data di
presentazione della domanda di ammissione alla Procedura vengono equiparati al privilegio per
entità di soddisfacimento, con riduzione della quota di attivo disponibile al restante ceto creditorio.
1.I rapporti con i factor.
a)Nelle Note Integrative il rapporto con le varie società di factoring è trattato tra le passività nei
seguenti termini.
In base alla situazione al 30 Settembre 2011, risulta un debito complessivo a questo titolo di €
3.769.009,00 che, secondo il piano concordatario, si prevede di estinguere integralmente mediante
44
gli incassi che perverranno ai vari factor, quali cessionari dei crediti sorti in forza dei contratti con
la GDO (tutti con scadenza relativamente a breve, precisamente a 60-90-120 giorni6).
La compensazione si verifica all’esito della seguente successione di fasi esecutive dei contratti di
factoring, così suddivisibili:
(i)
in primo luogo, Lifestyle cede al factor i crediti e il factor le versa, pressoché contestualmente, un’anticipazione pari a una percentuale del monte nominale complessivo
dei crediti ceduti; l’anticipazione è discrezionalmente stabilita dal factor stesso ed
ammonta a circa il 50-60% dei crediti ceduti, per quanto riscontrato dal Commissario
nel corso del semestre 2011 (precedente il deposito della domanda di Concordato del
16 Settembre 2011); l’anticipazione riflette un debito di Lifestyle, essendo
l’erogazione un’anticipazione provvisoria e non il corrispettivo dei crediti ceduti, in
ragione della causa prevalente dei contratti di factoring stipulati, di cui si dirà a breve;
(ii)
successivamente, il factor incassa i crediti ricevuti da Lifestyle e matura così il contro
debito;
(iii)
constatati gli eventuali insoluti e le eventuali riduzioni dei crediti ceduti in relazione a
note di credito o premi (come contemplato dai contratti con la GDO, di cui si darà
parimenti conto nel successivo § 2), i debiti si estinguono per compensazione, con un
saldo generalmente a credito di Lifestyle;
(iv)
il suddetto saldo viene poi incluso nell’anticipazione erogata in relazione alla successiva cessione di crediti, in modo che, alla fine del rapporto, il factor si trovi nella condizione di debitore, avendo incassato crediti per importi che eccedono le anticipazioni.
Si comprende dunque, per tornare al piano concordatario, la ragione per cui la Società ritiene che
l’ammontare dell’anticipazione di € 3.769.009,00, al 30 Settembre 2011, si preveda debba essere
pagata per intero mediante compensazione.
In effetti, il Commissario ha esaminato l’andamento del rapporto e, per esempio, Comfactor (in
base alle risultanze del conto di liquidazione al 12 Gennaio 2012) conferma la dinamica del rapporto sopra illustrata, che conduce all’estinzione della passività e anzi a un credito di Lifestyle.
b)Il Commissario Giudiziale ha verificato, mediante controlli di contabilità, l’ammontare della
passività e dei crediti ceduti e questo aspetto viene trattato nel capitolo successivo che attiene, in
generale, alla verifica degli attivi e dei passivi contemplati dal piano concordatario.
In questa sede, viene invece appurata la legittimità della suddetta compensazione, in relazione:
- alle regole che presiedono il concordato preventivo;
6 Ma di fatto pagati in termini talvolta allungati di qualche settimana, soprattutto a fine anno, quando maturano i
premi e così i controcrediti che la GDO porta in compensazione in occasione del saldo delle partite reciproche,
stabilito per contratto al 31.12.
45
- allo scopo di valutare se, in caso di fallimento, insorgano diritti e azioni che consentano recuperi
in favore della massa dei creditori, tali da rendere più conveniente il fallimento rispetto al concordato preventivo.
Peraltro, questa indagine presuppone l’individuazione, tra le varie possibili cause sottostanti il factoring, di quella che è recepita nei contratti stipulati da Lifestyle con i vari factor7.
I testi dei moduli acquisiti dal Commissario sono pressoché analoghi, se non coincidenti per le
clausole più rilevanti, anche perché nella prassi sono ormai diffuse talune tipologie standard, in
funzione delle principali applicazioni che il factoring ha avuto8.
La tipologia di moduli adottata dalla Società, rinvenuta dal Commissario, è quella che, tipicamente, sottende l’obiettivo della più efficiente gestione finanziaria, perseguita mediante il conferimento al factor del mandato all’incasso dei crediti ceduti, in modo da disporre di erogazioni in via anticipata rispetto alla scadenza delle fatture.
Lifestyle – che sapeva di avere esigenze di cassa accresciutesi nel 2011 – ha inteso così migliorare
il livello di liquidità disponibile, senza far lievitare ulteriormente l’indebitamente bancario già in
essere o, più realisticamente, in quanto non era più possibile, almeno nel 2011, ottenere ulteriore
liquidità di fonte bancaria.
La logica di finanziamento è quindi ristretta all’anticipazione mera della scadenza della fattura, sì
che, in sostanza, si tratta di una funzione mista, di finanziamento/efficiente gestione degli incassi.
L’esame del testo dei moduli svolto dal Commissario conferma la causa del mandato all’incasso
con cessione di crediti, cosicché l’erogazione del factor sostanzia, nel contesto del rapporto,
un’anticipazione (dall’ammontare provvisorio) e non, come si è accennato, il corrispettivo fisso
per l’acquisto del credito.
In sostanza, Lifestyle cede i crediti allo scopo di incassarli in via anticipata; il factor, dal canto suo,
assume la titolarità dei crediti per disporre della legittimazione ad incassarli, in modo da poter estinguere direttamente, mediante le rimesse dei terzi, la propria pregressa esposizione nei confronti di Lifestyle9.
7
Si segnala peraltro che, nonostante plurimi solleciti, del sottoscritto Commissario e della stessa debitrice, non è stata
acquista la copia dei contratti con Unicredit e Banca Ifis. Ha peraltro destato perplessità che neppure la società
disponesse di una copia del contratto. Gli interlocutori che si sono occupati del rapporto con i factor hanno peraltro
confermato che i testi contrattuali, e comunque l’esecuzione del rapporto, seguivano le stesse regole di gestione
contemplate dai contratti con gli altri tre factor.
8 La modulistica contempla la distinzione di base tra cessione cosiddetta di crediti in massa, ossia senza che di volta
in volta debbano avere corso singole cessioni di credito sottoscritte dal cedente, o di singoli crediti e, poi, talune
varianti interne a questa bipartizione, in funzione del fatto che la cessione rifletta l’esigenza di finanziamento e di
gestione dei crediti (in particolare, del loro recupero), piuttosto che di cessione pura di crediti alla stregua di una
normale compravendita.
9 Anteriormente alla riforma della legge fallimentare, l’ora vista causa di mandato all’incasso (in luogo della vendita di
crediti) giustificava in sede di fallimento l’inopponibilità, ex art. 44 L.F., degli incassi rispetto alla massa creditoria,
con la conseguenza per cui il fallimento si riteneva legittimato ad esigere dal factor il pagamento di tutti gli importi
riscossi, con diritto del factor ad insinuarsi al passivo in relazione alle erogazioni effettuate in favore della società fallita. Anche recentemente, ma in applicazione della normativa pre riforma, con sentenza di data 11 Novembre 2010 la
46
c)I rapporti di factoring, salvo quello con Eurofactor, sono proseguiti anche dopo il 23 Settembre
2011, data di ammissione al beneficio del Concordato, tanto che la debitrice prevede appunto
l’estinzione della passività rappresentata dalle anticipazioni conteggiate al 30 Settembre 2011 mediante compensazioni con agli incassi successivi, in esecuzione dei singoli contratti di factoring.
Inoltre, dopo l’ammissione, sono proseguite anche le cessioni di credito, pur in misura più contenuta, per un monte complessivo di € 444.374,74.
d)Nelle Note Integrative non viene però trattata la causa del factoring e la sua compatibilità con il
concordato preventivo.
Rispetto all’alternativa del fallimento, le Note evocano i limiti stringenti all’esercizio di azioni revocatorie posti dal nuovo art. 67 L.F. e l’esenzione di cui al III comma dello stesso articolo, lettera a), secondo cui “non sono soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio
dell’attività di impresa nei termini d’uso”, per segnalare che il fallimento non implicherebbe alcun recupero a favore della massa dei creditori.
e)Il Commissario Giudiziale di seguito esamina la (piuttosto fugace) trattazione del tema offerta
dalla debitrice, tracciando taluni distinguo allo scopo di offrire al ceto creditorio il quadro di riferimento e di valutazioni da svolgersi in una materia un po’ complessa (a seguito della riforma della Legge Fallimentare).
e.1)Vediamo, anzitutto, prima cioè di affrontare il tema della possibile consecuzione del fallimento, la compatibilità del factoring con il concordato e, segnatamente, la legittimità delle compensazioni e delle cessioni e, più in generale, della prosecuzione del rapporto successivamente
all’ammissione della società al beneficio del concordato, ossia dal 23 Settembre 2011.
Non ci si può non interrogare, infatti, sulla deroga alla par condicio rappresentata dal fatto che le
anticipazioni esistenti alla data di ammissione di Lifestyle al beneficio del Concordato vengono
estinte successivamente, mediante gli incassi dei crediti che confluiscono al factor; incassi che, se
invece si ritenessero di competenza della debitrice, andrebbero ad incrementare l’attivo disponibile per i creditori chirografari.
g)L’interrogativo va sciolto all’esito di una breve digressione.
Va premesso, in linea generale, che il concordato, a seguito della riforma della Legge fallimentare,
ammette – come è noto - la prosecuzione dell’attività d’impresa, finalizzata, in base al piano concordatario, alla risoluzione della crisi; questo principio si ricava dal I comma dell’art. 167 L.F., che
Cassazione ha ritenuto che “i pagamenti effettuati dalla società, poi dichiarata fallita, dopo la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo sono da considerarsi inefficaci, atteso che, in virtù del principio di consecuzione delle due procedure, è come se
fossero stati da questa effettuati dopo la dichiarazione di fallimento”; nella motivazione si fa riferimento all’art. 44 L.F. “Correttamente, infine, il giudice a quo ha ritenuto il pagamento in questione inefficace L.F. ex art. 44, per essere stato effettuato dalla società,
poi dichiarata fallita, dopo la presentazione della domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo”. Altra via per
conseguire lo stesso risultato era data dall’art. 56 L.F.
47
dispone: “durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio
dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”.
Lo stesso art. 167 L.F. contempla tuttavia un limite, rappresentato dagli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione che, unitamente a un predefinito elenco di possibili atti del debitore, richiedono
l’autorizzazione del Giudice Delegato, pena l’inefficacia “rispetto ai creditori anteriori al concordato”.
L’autorizzazione riflette il vaglio di coerenza dell’atto:
- con le finalità generali della procedura, ivi compreso – ed è questo l’aspetto che rileva - il regime
del trattamento dei creditori stabilito in sede di concordato, improntato al rispetto della par condicio, ma con deroghe di rilievo;
- con le specifiche condizioni e assunzioni economiche espresse nel piano concordatario10.
Le linee guida dell’autorizzazione si ricavano anche dall’elenco dei singoli atti che richiedono
l’autorizzazione ai sensi dell’art. 167, II comma L.F., tra le quali figura, oltre a quella della conservazione del patrimonio concordatario e di sua destinazione al soddisfacimento delle pretese dei
creditori concorsuali, quella – per venire nuovamente al tema che può riguardare il factoring –
delle deroghe alla par condicio: sono infatti da autorizzare “la concessione di ipoteche o di pegno e le fideiussioni”, ossia gli atti che, per definizione, possono alterare la par condicio.
g.1)La causa dei rapporti di factoring fatta propria da Lifestyle è quella, come si è accennato, di
efficiente gestione finanziaria e, sotto questo profilo, può, ad avviso del Commissario, reputarsi
corretta la sua prosecuzione in corso di concordato, quale fattore strettamente gestionale e funzionale all’attività ordinaria d’impresa ai sensi del I comma dell’art. 167 L.F., che ammette appunto la prosecuzione dell’attività d’impresa.
g.2)La strada alternativa, che pur non può scartarsi se non altro per l’incertezza della materia (ma
anche per la causa mista insita nel rapporto), potrebbe invece discendere da una valutazione di
atipicità del factoring rispetto all’attività “core” di Lifestyle e di estraneità, altresì, al piano concordatario quale strumento indispensabile per il suo buon fine. Si perverrebbe così alla conclusione
opposta, ossia che il rapporto avrebbe potuto proseguire solo in presenza di autorizzazione ex art.
167, II comma L.F.11.
10
Si tratta di autorizzazione che risponde, secondo la dottrina, alla “necessità di ottenere una previa autorizzazione (o una
successiva ratifica) da parte del giudice delegato (che) rinviene tradizionalmente la propria ratio nell’esigenza di supplire alla mancanza
di un controllo da parte dei creditori sull’attività gestoria e dispositiva svolta dal debitore attraverso la preclusione a quest’ultimo della possibilità di porre in essere liberamente atti pregiudizievoli degli interessi creditori o, comunque, non in linea con il piano concordatario promosso attraverso la domanda ex art. 161 L.F. In questa prospettiva si comprende allora la ragione sottesa alla scelta del legislatore di
sanzionare il compimento non autorizzato dell’atto di straordinaria amministrazione con l’inefficacia dell’atto medesimo nei confronti dei
creditori, conservandone invece la piena validità nei rapporti inter partes alla stregua di quanto accade nel fallimento secondo gli artt. 44 ss
L.F.”. (M. Gaboardi, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da C. Cavallini, 2010, pag. 556).
11 Questa alternativa, fondata cioè sull’ipotesi della necessità dell’autorizzazione, potrebbe alimentarsi se si individua
uno scopo di garanzia nella cessione dei crediti al factor, anche alla luce del III comma dell’art. 168 L.F. secondo cui
“I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del
giudice nei casi previsti dall’articolo precedente”. Ma naturalmente potrebbero considerarsi, a questo fine, solo i crediti ceduti
48
In concreto, va anche aggiunto che, alla data di ammissione della società al concordato, tutte le
società di factoring avevano già ricevuto crediti per ammontari di molto superiori alle anticipazioni.
In particolare, il Commissario ha acquisito i seguenti dati (che, pro quota, riflettono la posizione di
ciascun factor):
SITUAZIONE
al 23.09.2011
SITUAZIONE
al 12.01.2012
TOTALE CESSIONI
3.882.345,00
2.292.761,00
TOTALE ANTICIPI
1.935.494,00
516.597,00
Dal prospetto si ricava che i factor hanno sì ridotto la loro esposizione in corso di procedura, ma
in quanto hanno incassato crediti che già erano stati acquisiti anteriormente all’ammissione (e, in
prospettiva, verranno ad assumere la posizione di debitori).
Si vuole così sottolineare che il rapporto è proseguito in corso di Procedura senza che si sia aggravata la posizione finanziaria o ridotto il patrimonio destinato al realizzo in favore dei creditori
chirografari, ossia senza che si siano verificati gli effetti che (secondo i commenti più diffusi sulla
ratio dell’autorizzazione ex art. 167 L.F.) giustificano la necessità di un vaglio degli Organi della
Procedura.
D’altra parte, le cessioni di credito avvenute dopo l’ammissione della società al Concordato, per €
444.374,74, determineranno semplicemente che il factor, incassato l’importo, lo restituirà alla società, dovendosi ritenere (nonostante le difficoltà di verifica legate alla mancata contabilizzazione
di cui si dirà nel successivo Capitolo VII) che l’esposizione esistente ante ammissione si riduca
anzitutto per effetto degli incassi dei crediti ceduti anteriormente all’ammissione.
In sostanza, è proseguita dopo l’ammissione la logica dell’efficiente gestione finanziaria che si sostanziava nell’ottenimento anticipato di incassi, senza che questo obiettivo imprenditoriale abbia
avuto l’effetto di ledere gli attivi realizzabili o alterare la par condicio.
Le cessioni post ammissione, quindi, non dovrebbero comportare recuperi anche in logica di revocatoria, in caso di fallimento, salvo miglior verifica in concreto, da effettuarsi a cura del Liquidatore giudiziale o del Curatore in caso di fallimento, in merito ai crediti che sono stati compensati con le anticipazioni pregresse.
dopo l’ammissione e, per la quota ridotta in questione, verrebbe comunque opposta quella giurisprudenza, formatasi
anche ante riforma, secondo cui, in mancanza di scioglimento del rapporto (non applicandosi al concordato gli artt.
72 e ss. della L.F.), opera il patto di compensazione eventualmente contemplato dal contratto, come in effetti è nel
nostro caso, stante l’espressa menzione del patto nella clausola che dispone del conto di liquidazione.
49
g.3)La legittimazione a impugnare l’atto ritenuto in ipotesi carente di autorizzazione ex art. 167, II
comma L.F., per chiudere comunque l’analisi, spetterebbe ai creditori o, in caso di fallimento, al
Curatore12.
In caso di fallimento, soccorrerebbe anche la revocatoria ex art. 67, III comma L.F., in base al
quale non sono peraltro soggetti a revocatoria:
(i)
“i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso” (v. lett. a);
(ii)
“gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo” (v. lett. e)
ciò che conferma la revocabilità dei (soli) atti che non rientrino nella attività tipica di Lifestyle o
comunque che non siano parte integrante del piano concordatario, coerentemente con l’art. 167
L.F.
E si è visto che, in concreto, neppure vi è sostanza economica su cui far leva, stante la sopra vista
eccedenza dei crediti ceduti rispetto alle anticipazioni.
g.3)Si tratta quindi di un potenziale recupero prospettabile in sede fallimentare, sul quale il Commissario non fa particolare affidamento ai fini della valutazione della sua convenienza rispetto al
concordato13.
2.I rapporti con la Grande Distribuzione Organizzata.
Sia nell’ambito del Ricorso che nelle Note Integrative (come accennato nelle premesse del presente capitolo) il rapporto con la Grande Distribuzione è stato trattato tra le passività inserendo
quale dato significativo un ammontare di € 3.003.905,00 poi diminuito, come attestato nelle Note
Integrative, ad € 2.546.382,00. Tale somma costituirebbe il controcredito dei clienti facenti parte
della GDO principalmente connesso a premi o sconti contrattualmente stabiliti: controcredito
oggetto di compensazione.
Prima di prendere specifica posizione sull’ammissibilità e legittimità della predetta compensazione, risulta doveroso rappresentare al ceto creditorio, sia pur per sommi capi, le caratteristiche salienti dei rapporti fra Lifestyle ed i clienti della Grande Distribuzione.
Procedendo con ordine.
a)Il sistema di vendita adottato da Lifestyle si fondava, in misura consistente, sulla rete della grande Distribuzione Organizzata (ipermercati e supermercati quali ad esempio Bennet, Auchan, Leroy Merlin e Bricofer). Orbene nell’ambito della GDO i rapporti erano regolamentati da cd. “ac12
Si afferma infatti che “la legittimazione processuale a far valere l’inefficacia dell’atto imprenditoriale non autorizzato competa – già
nel corso della procedura concordataria – ai soli creditori che ne risultino pregiudicati, fermo restando che in caso di sopravvenuto fallimento dell’imprenditore spetterà al curatore provvedere ad assumere la tutela della massa creditoria chiedendo la declaratoria dell’inefficacia
(relativa) dal negozio non autorizzato”. (M. Gaboardi, in Commentario alla legge fallimentare, diretto da C. Cavallini, 2010).
13 Quanto ai presupposti soggettivi, nonché di durevolezza e consistenza richiesti dall’art. 67 L.F. si rinvia al § 3, ove
il tema verrà compiutamente analizzato in relazione alle revocatorie nei confronti delle banche.
50
cordi quadro” disciplinanti, a livello di gruppo, le condizioni contrattuali applicabili alle forniture:
contratti da integrarsi con ulteriori pattuizioni, generalmente con cadenza annuale, tese
all’aggiornamento dei listini di vendita.
Gli accordi quadro integravano, a parere dello scrivente Commissario, contratti di somministrazione in cui le singole forniture rispondevano a ordini inoltrati dagli operatori della GDO, normalmente direttamente dal singolo affiliato (più raramente tramite agenti), con cadenza periodica
(generalmente settimanale).
In considerazione della rilevanza di tale canale distributivo, Lifestyle riconosceva agli operatori
della GDO, per previsione contrattuale, alcune facilitazioni economiche di varia natura cd. “premi” o “sconti”. Veniva, invero, generalmente applicato uno sconto sul listino prezzi cd. “incondizionato” (ovverosia a prescindere dal raggiungimento di determinati obiettivi di vendita). A tale
benefit si aggiungevano sconti collegati al raggiungimento di determinati fatturati (sconto percentuale sul fatturato), piuttosto che contributi di natura pubblicitaria/promozionale o sconti collegati
alla gestione della logistica.
Gli operatori della GDO, nella logica dei rapporti normalmente a debito nei confronti di Lifestyle
per il pagamento dei corrispettivi di fornitura, maturavano, così, il diritto al riconoscimento di
benefit economici che, secondo le previsioni contrattuali, venivano portati in compensazione con il
corrispettivo d’acquisto all’esito di rendicontazioni periodiche (trimestrali o semestrali, a seconda
dell’operatore di GDO) con conguaglio annuale. La gestione dei rapporti di debito-credito veniva
generalmente affidata alle sopra viste società di factoring, che prendevano in carico la gestione
dell’intero rapporto, compresa la gestione delle note di credito collegate al riconoscimento di tali
benefit.
b)Veniamo ora alle valutazioni del Commissario Giudiziale in ordine alla legittimità delle compensazioni con i clienti della GDO. Nel nostro caso è assolutamente doveroso rappresentare come i predetti rapporti di fornitura con gli operatori della GDO siano proseguiti nel corso della
Procedura, e ciò del tutto legittimamente ex art.167 I comma L.F., trattandosi di rapporti strettamente riconducibili all’“esercizio dell’attività di impresa”. A tal proposito risulta evidente come detti
rapporti non potessero proseguire che in termini di continuità: e ciò per conservare la consistenza
dell’avviamento che avrebbe dovuto essere valorizzato tramite la vendita dell’azienda (come poi
è avvenuto). In altri termini risulta incontrovertibile che tali rapporti abbiano costituito l’attività
“core” di Lifestyle.
Si sottolinea, da ultimo, come l’inerenza all’attività di impresa, la coerenza con il piano e la strumentalità alla valorizzazione dell’azienda abbiano giustificato pienamente la prosecuzione dei contratti pendenti con la GDO al tempo dell’avvio della Procedura, con integrale recepimento di tutte le condizioni contrattuali, comprese le pattuizioni relative al riconoscimento dei benefit ed i rela51
tivi accordi di compensazione: e la riprova dell’inerenza di tali rapporti all’attività di impresa sta
proprio nella circostanza che, nel contesto del Ricorso ex art. 160 L.F., sia stato esplicitamente autorizzata la prosecuzione dell’attività di impresa.
c)Il Commissario Giudiziale ritiene conclusivamente legittima la determinazione della debitrice di
ritenere estinti per compensazione, con conseguente integrale soddisfacimento, il debito nei confronti degli operatori della GDO per complessivi € 2.546.382,00.
3.I rapporti con i fornitori.
Relativamente a tale questione la società debitrice si è limitata (nel contesto del Ricorso e, poi,
nelle Note Integrative) ad evidenziare che il proprio debito nei confronti di fornitori chirografari
era stato ridotto per complessivi € 276.443,00 (come indicato nel ricorso) e, poi, diminuiti ad €
269.775,00 (come da Note Integrative).
Questo Commissario ha ritenuto di controllare tale voce che è risultata costituita, nella contabilità
di Lifestyle, da fornitori c/note di credito da ricevere per € 245.703,58, da note di debito da emettere per € 9.153,71, da fornitori c/ anticipi € 10.335,26, da fornitori c/anticipi c/adeg. cambi per
€ 2.198,18 e per finire debiti v/fornitori – transito per € 2.384,75.
Orbene tale voce oggetto di compensazione complessivamente considerata risulta ad avviso di
questo Commissario totalmente neutra con riferimento alla piena legittimità delle compensazioni
ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 L.F. così come esplicitamente richiamato in tema di concordato
dall’art. 169 L.F.- Per lo più trattasi, infatti, di note di credito relative a contestazioni (merci poi
restituite) da parte di Lifestyle con conseguente diminuzione della passività nei confronti dei fornitori a tale titolo.
4.I rapporti con le Banche.
Veniamo da ultimo a trattare dei rapporti con le Banche. Anche in questo caso la società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo ha considerato compensabili con il debito bancario
crediti commerciali, al 30 Settembre 2011, per € 1.749.421,00 come esplicitato nelle Note Integrative (il dato del Ricorso al 31 Luglio 2011 attestava, invece, l’importo compensabile in complessivi € 1.773.806,00). Orbene, nelle Note Integrative si precisa che “Tale previsione è assolutamente prudenziale e non costituisce comunque alcun tipo di rinuncia di Lifestyle ai propri diritti: com’è noto, infatti, le anticipazioni bancarie di fatture non costituiscono cessione del credito. Lifestyle mantiene quindi la piena legittimazione
all’incasso della totalità del credito scontato, salvo il diritto della banca di essere ammessa, in via chirografaria, per
il saldo passivo dei propri rapporti con la Società”. A tal proposito bisogna dare atto della coerenza della
società debitrice che, successivamente al Decreto di ammissione al Concordato Preventivo, ha ritenuto di inoltrare a tutti gli Istituti bancari con cui ha intrattenuto ed intrattiene rapporti, missive
52
tese a richiedere la restituzione (ovvero l’accantonamento in apposito conto a disposizione della
Procedura) di tutti quegli incassi, a qualsivoglia titolo (crediti ceduti incassati, ricevute bancarie,
ecc.) introitati post ammissione al Concordato Preventivo: con ciò dando conto di non ritenere
pacifica la legittimità di una compensazione da parte del ceto creditorio bancario.
a)Veniamo, però, più in dettaglio ad analizzare la questione dei rapporti con le Banche che si appalesa in una certa misura difforme da quella analizzata in tema di factoring soprattutto in un
contesto in cui, successivamente all’ammissione della società debitrice al Concordato Preventivo,
non si è dato corso ad ulteriori operazioni qualificabili come sconti RI.BA.- L’ambito di analisi
risulta, quindi, più limitato benché i rapporti contrattuali con le Banche non si siano interrotti (e
quindi siano proseguiti in corso di Concordato). È noto, infatti, come il Concordato Preventivo
non sia causa di scioglimento di tali rapporti con particolare riferimento al contratto di sconto, al
contratto di conto corrente bancario ed al mandato in rem propriam: e ciò per giurisprudenza costante. Non solo. Tali rapporti sono in ogni caso proseguiti laddove il piano concordatario di Lifestyle prevedeva la prosecuzione dell’attività al fine di mantenere in essere l’avviamento commerciale anche nella prospettiva di una rapida alienazione dell’attività aziendale: da qui la piena
operatività anche post ammissione al Concordato Preventivo di detti rapporti.
b)Lo scrivente Commissario ha ritenuto di analizzare in concreto i singoli rapporti intrattenuti ed
ha potuto appurare come i predetti risultassero assai variegati. Sussistono, infatti, numerosi rapporti di conto corrente bancario (nel complesso trattasi di ben n. 7) tutti assistiti da aperture di
credito nel cui contesto sono previsti, oltre che mandati irrevocabili all’incasso ex art. 1723 II
comma cod. civ., anche cessioni pro solvendo o, ad es. in un caso, anche un rapporto di sconto. A
quanto consta allo scrivente almeno n. 2 rapporti prevedevano, poi, espressamente un patto di
compensazione che attribuiva alla Banca il diritto di incamerare tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo per conto del correntista e, in altri casi, l’elisione delle partite in dare / avere.
c)La disamina della questione della compensabilità e, quindi, della sua legittimità non può, quindi,
prescindere dall’esame concreto dei predetti rapporti, in un contesto in cui è impossibile addivenire ad una soluzione univoca. È pur vero, in linea generale, che i crediti anteriori alla proposta di
Concordato Preventivo non sono compensabili con i debiti sorti o divenuti esigibili alla stessa
poiché, contrariamente, verrebbe alterata la par conditio creditorum; ai sensi dell’art. 168 L.F. difetterebbe, infatti, uno dei presupposti richiesti dall’art. 1243 cod. civ. per l’operatività della compensazione legale. Ma è altrettanto certo che anche l’evoluzione giurisprudenziale ha operato distingui significativi soprattutto in presenza di patti di compensazione (definiti anche patti di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto) oppure di anticipazioni con cessione di
credito. In tali ipotesi (si veda ad es. da ultimo Cass. 1 Settembre 2011 n. 17999) non si ritiene
operante il principio della “cristallizzazione dei crediti” con la conseguenza che l’imprenditore
53
ammesso al Concordato Preventivo (né tanto meno il Curatore in ipotesi in cui alla prima procedura sia conseguito il Fallimento) potrebbero aver diritto a vedersi riversate in loro favore le
somme riscosse. In altri termini il principio della piena compensabilità discenderebbe dalla circostanza del mancato scioglimento del rapporto per effetto dell’ammissione del cliente correntista al
Concordato Preventivo. Tale permanere del rapporto si estenderebbe, quindi, a tutte le specifiche
clausole che lo regolamentano, come tali pienamente opponibili al debitore ammesso al beneficio
del Concordato Preventivo: per ripetere, i patti di compensazione o, comunque, di elisione delle
partite dare / avere.
Ciò doverosamente evidenziato appare, pertanto, certamente non agevole sostenere la non compensabilità delle somme concretamente introitate dalle Banche successivamente all’ammissione di
Lifestyle al Concordato Preventivo, salvo un più compiuto approfondimento nei soli casi in cui
gli incameramenti di somme siano avvenuti in seguito ad un semplice mandato in rem propriam
all’incasso non assistito da cessione di credito ed in difetto di patti di compensazione o elisione:
problematica che, evidentemente, potrà essere tenuta in debita considerazione dal Liquidatore
Giudiziale post omologa o, in alternativa, qualora il Concordato non raggiungesse le maggioranze
di Legge, dal Curatore fallimentare.
d)Completamente diversa è, invece, la problematica relativa alla revocabilità ex art. 67 II comma
L.F. che, in ipotesi di fallimento, potrebbe essere esperita dal Curatore nei confronti delle Banche.
Trattasi di rimesse effettuate sui conti correnti bancari “purché abbiano ridotto in maniera consistente e
durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti della Banca”: il tutto, quindi, con i limiti di cui all’art.
67 III comma lettera b) e 70 III comma L.F.Anche qui lo scrivente Commissario (ed anche ai fini di valutare i profili di convenienza del Concordato rispetto al Fallimento) si è dato carico di appurare, pur con la sommarietà del caso, la
possibile esistenza dei presupposti per la revocatoria ex art. 67 II comma L.F.Con riferimento all’elemento soggettivo va, in primo luogo, considerato lo spettro temporale rispetto al quale possa dimostrarsi in capo alla Banca la conoscenza dello stato di insolvenza.
Il Commissario ha verificato che non sono stati levati protesti nei confronti della debitrice e che,
per quanto risulta, non vi erano evidenze pubbliche dell’insolvenza, se non, forse, a decorrere dalla data di pubblicazione del bilancio della società al 31 Dicembre 2010, avvenuta il 4 Agosto 2011
(avendo l’Amministratore Unico, come si è in precedenza segnalato, approvato il bilancio nel
maggior termine del 30 Giugno 2011)14. Conseguentemente il periodo sospetto di riferimento
14
Dal paragrafo relativo alla continuità aziendale, infatti, si apprende delle svariate assunzioni che, al 31.12.2010,
affliggevano la riuscita del piano alla base della prosecuzione dell’attività e, pertanto, stante le notizie diffusesi in
merito alle cessioni dell’attività nella primavera del 2011, senza però senza esito, sarebbe forse dimostrabile che in
capo ad operatori professionali, quali sono le banche (e i factor), si fosse formata la consapevolezza dell’insolvenza.
54
non può che essere molto ristretto, estendendosi solo dal 4 Agosto 2011 (ammettendo
l’immediata conoscibilità del documento) al 16 Settembre 201115.
A quanto si è potuto appurare effettivamente tra il Luglio ed il Settembre 2011 (e quindi nel cd.
periodo sospetto) le Banche hanno significativamente diminuito la propria esposizione per un
ammontare quantificabile in circa complessivi € 2.300.000,00, in un contesto in cui risulta che alcune Banche hanno altresì significativamente diminuito l’ammontare complessivo delle linee di
affidamento.
Tali circostanze dovranno essere attentamente approfondite dall’eventuale Curatore16.
15
Neppure va dimenticato, d’altra parte, che la consecuzione stessa del fallimento non è valutata pacificamente
rispetto al concordato preventivo, in punto di decorrenza del periodo sospetto: vi è infatti una autorevole corrente
dottrinale che ritiene che non si possa retrodatare il semestre stabilito dall’art. 67 L.F. alla data di ammissione della
società al concordato preventivo, in considerazione (i) della diversità dei presupposti del fallimento e (ii)
dell’ammissibilità della revocatoria degli atti e dei pagamenti effettuati in corso di concordato che non siano posti in
esser in esecuzione del piano concordatario (insita nell’esonero dalla revocatoria posto dalla lettera e), terzo comma,
dell’art. 67 L.F. per quelli, viceversa, ne sono coerenti).
16
Nell’eventuale sede fallimentare, per altro, il Curatore sarà chiamato anche a valutare se continua ad applicarsi, post
riforma della Legge Fallimentare, la giurisprudenza che, in forza dell’art. 44 della Legge Fallimentare e inquadrando il
rapporto bancario alla stregua del mandato all’incasso, ritenga non opponibili alla massa le rimesse di conto corrente:
e ciò per effetto dello scioglimento del rapporto ai sensi dell’art. 78 L.F., scioglimento retroattivamente decorrente
dalla data di ammissione al Concordato Preventivo.
55
CAP. VII - LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 SETTEMBRE 2011 ASSUNTA
DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL PIANO PROPOSTO AI CREDITORI LE VALUTAZIONI E LE RETTIFICHE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
SOMMARIO: Premesse – 1.Le passività da soddisfare – 2.Accantonamenti ed integrazioni a stima – 3.Determinazione delle passività totali da soddisfare - 4.Attivo patrimoniale – 5.Stima
dell’attivo realizzabile mediante il piano di liquidazione - 6.Attività disponibili per la soddisfazione
del ceto creditorio - 7.Il soddisfacimento dei debiti sociali.
Premesse.
Le Note Integrative riportano la seguente sintesi degli attivi e passivi contabili al 30 Settembre
2011.
ATTIVITA’
PASSIVITA’
Immobiliz. Immateriali nette
2.738.992 Fondo per indennità di clientela
Immobiliz. Materiali nette
6.198.679 Fondi per imposte
Immobiliz. Finanziarie
333.657
8.110
373.423 Fondo T.F.R.
1.595.085
Rimanenze
10.367.801 Debiti verso banche e factoring
15.883.829
Crediti verso clienti
17.613.756 Debiti verso fornitori
16.372.031
Crediti tributari
129.732 Debiti tributari
Crediti per imposte anticipate
449.146
14.323 Debiti verso enti previdenziali
184.481
Crediti verso altri
196.941 Debiti verso Plastic Art S.r.l.
2.478.694
Depositi bancari
442.602 Altri debiti verso dipendenti
659.038
3.791 Debiti verso organi sociali
29.738
Cassa
Ratei e risconti
-
2 Altri debiti
3.809
Ratei e risconti
Totale
38.080.039 Totale
37.999.883
Capitale
5.279.045
Altre riserve
8.232.229
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale a pareggio
2.265
Risultato di periodo
38.080.039 Totale a pareggio
-
11.526.447
-
1.904.671
38.080.039
La debitrice apporta poi debite rettifiche, sia del passivo sia dell’attivo, che tengono conto delle
finalità di rappresentare una situazione volta ad evidenziare le passività da soddisfare e la stima
delle somme realizzabili mediante la liquidazione dell’attivo patrimoniale, nella prospettiva di una
soluzione liquidatoria del Concordato Preventivo.
56
Il Commissario Giudiziale ha, pertanto, esaminato la situazione patrimoniale al 31 Luglio 2011
(data di riferimento dell’originario Ricorso) e quella sopra riportata al 30 Settembre 2011, con analisi finalizzate ad accertarne correttezza e veridicità.
In particolare, di seguito sono descritte le singole voci del passivo e dell’attivo e le corrispondenti
valutazioni dello scrivente Commissario Giudiziale, con la precisazione che, per quanto riguarda
le immobilizzazioni e le rimanenze di magazzino, già oggetto di cessione di azienda, sia ai fini estimativi che inventariali (ai sensi dell’art.172 L.F.), il Commissario si è basato, oltre che su quanto
constatato dal Perito Attestatore, sui dati emersi in contraddittorio tra Lifestyle e la cessionaria
d’azienda (elenchi, inventari fisici, ecc.), e così su quelli esistenti anteriormente alla cessione e ai
fini della determinazione, a posteriori, della quota di prezzo legata alla rideterminazione del magazzino al 31 Ottobre 2011.
La predetta situazione contabile è stata rettificata dalla debitrice, sempre nelle Note Integrative,
con la seguente determinazione dei dati di sintesi dei passivi e attivi.
PASSIVITA' DA SODDISFARE
Passività al privilegio
Passività compensabili
Integrazioni in prededuzione e in privilegio
Totale privilegio
Passività al chirografo
Totale chirografo
VALORE
CONTABILE
ATTIVO REALIZZABILE
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Partecipazioni
Ramo d'Azienda
Rimanenze di magazzino
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti per imposte anticipate
Crediti verso altri
Depositi bancari
Cassa
Ratei e risconti attivi
TOTALE
-
57
2.738.992
6.198.679
373.423
10.367.801
17.613.756
129.731
14.323
194.590
3.791
2
37.635.083
6.851.584
8.334.588
3.250.000
18.436.172
22.315.897
22.315.897
VALORE DI
REALIZZO
1.500.000
5.006.121
15.743.293
123.851
175.666
442.602
3.791
22.995.324
1.Le passività da soddisfare.
Richiamandosi alla situazione patrimoniale al 30 Settembre 2011 di cui sopra, vengono utilizzati i
seguenti simboli per evidenziare le tre valutazioni condotte dalla debitrice per ogni posta:
Valore contabile alla data del 30 Settembre 2011
Valore rettificato con previsione di soddisfacimento integrale (al privilegio o mediante compensazione)
Valore rettificato al chirografo
a)Fondi per indennità di clientela
333.657,00
a.1)Tale posta, relativa ad accantonamenti per indennità suppletiva di clientela dovuta agli agenti
che operavano per conto di Lifestyle, visto anche l’art. 2751-bis, n. 3, cod. civ., viene integralmente considerata nelle Note Integrative in via privilegiata e quindi come segue.
Fondo per indennità di clientela
333.657,00
333.657,00
0
a.2)Il Commissario Giudiziale concorda sul rango assegnato al credito e, quanto alla congruità
dell’importo, precisa che la determinazione dell’indennità dovuta all’agente è disciplinata da plurime norme e, in base all’analisi di un lavorista, viene ritenuta congrua.
Quanto alle verifiche contabili, il saldo riportato nella situazione patrimoniale è stato riconciliato
con le relative schede contabili.
b)Fondi per imposte anche differite
8.110,00
b.1) Tale posta, integralmente relativa ad accantonamenti per imposte differite, non viene considerata dalla debitrice ai fini della determinazione delle passività.
Fondo imposte anche differite
8.110,00
0
0
b.2) Il Commissario ne prende atto.
c)Debiti per TFR
1.595.085,00
c.1)Tale posta è formata da debiti nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data del 30 Settembre 2011 a titolo di TFR (anche per previdenza complementare). Ai fini della determinazione del
passivo da soddisfare, stante il disposto dell’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., tali debiti vengono considerati dalla debitrice interamente privilegiati.
58
Debiti dipendenti per TFR
1.595.085,00
1.595.085,00
0
c.2)Il Commissario concorda sul rango del credito e ha valutato la congruità del dato anche alla
luce del contraddittorio intercorso sul punto tra Lifestyle e la cessionaria d’azienda.
Il saldo riportato nella situazione patrimoniale è stato riconciliato con le relative schede contabili.
15.883.828,00
d)Debiti verso banche e società di factoring
d.1)La posta in oggetto rappresenta l’esposizione complessiva nei confronti degli istituti bancari e
delle società di factoring alla data del 30 Settembre 2011, così come specificato nella allegata situazione patrimoniale di riferimento.
Il debito, oltre che da un mutuo chirografario di originari € 2.000.000,00 concesso da Cariparma,
é costituito sia da scoperti di conto corrente che da conti anticipi, e ricomprende altresì gli interessi passivi maturati sino alla data di ammissione alla Procedura.
La Società classifica il saldo dei debiti verso le banche e factoring, al 30 Settembre 2011, come segue:
-
€ 3.769.009,00 debiti verso società di factoring per anticipi ricevuti;
-
€ 1.788.098,00 debiti per mutuo chirografario concesso da Cariparma (e ora in capo a Are Alfa), comprensivi del rateo di interessi al 23 Settembre 201117;
-
€ 10.326.722,00 debiti verso istituti di credito per conti correnti passivi e conti anticipi fatture
salvo buon fine.
La Società precisa ancora di considerare compensabili (i) con il debito bancario gli importi relativi
ai crediti commerciali oggetto di anticipazione di € 1.749.421,00 e (ii) con le erogazioni ricevute
dai factor, i crediti ceduti ai factor stessi, revenienti dai contratti con la GDO per € 3.769.009,00.
Il debito verso istituti di credito e società di factoring è stato pertanto così assunto ai fini delle determinazioni delle passività da soddisfare:
Debiti verso banche e factoring
15.883.828,00
5.518.430,00
10.365.399,00
d.2)Il Commissario commenta questa posta in sede di esame degli attivi, in cui figurano i crediti
ceduti ai factor e quelli oggetto di anticipazione dalle banche.
17
In particolare, si rileva come non sussistano diritti reali di garanzia su beni della Società a copertura di tali debiti. Il
mutuo chirografario concesso da Cariparma era garantito dalla società collegata a Lifestyle, Are Alfa S.r.l., attraverso
un’ipoteca rilasciata in favore dell’istituto di credito, gravante sull’immobile di Urgnano presso il quale Lifestyle esercitava la propria attività. In data 29 Novembre 2011, ceduto il suddetto immobile da Are Alfa alla CO.GE.FIN., Are
Alfa è subentrata a Cariparma in tutti i diritti derivanti dal credito in parola.
59
e)Debiti verso fornitori
16.372.031,00
e.1)Tale posta risulta così composta alla data di riferimento del 30 Settembre 2011:
DEBITI VERSO FORNITORI
Debiti verso Norbert Dentressangle
Debiti verso Are Alfa
Debiti verso altri fornitori privilegiati
Debiti verso agenti per provvigioni
Debiti per fatture da ricevere
Debiti verso fornitori compensabili
Debiti verso clienti
Debiti postergati
Debiti verso fornitori chirografari
Adeguamento cambi fornitori
TOTALE
1.028.342
1.122.242
614.049
835.806
73.054
269.775
2.546.382
24.619
9.846.412
11.350
16.372.031
Sono stati considerati dalla debitrice debiti aventi natura privilegiata quelli vantati da professionisti, fornitori artigiani e cooperative; allo stato sono stati prudenzialmente considerati fornitori artigiani tutti i fornitori organizzati in forma di impresa individuale o società di persone, nonché i
debiti nei confronti delle società ND e Are Alfa, per canoni di locazione assistiti dal privilegio
speciale ex art. 2764, cod. civ.Da ultimo, i debiti verso fornitori chirografari vengono ridotti, come anche meglio dettagliato in
seguito (in sede di commento degli attivi), per tenere conto degli importi direttamente compensabili con crediti verso i medesimi soggetti giuridici, per anticipi concessi e note di credito, per
complessivi € 269.775,00.
Parimenti passibili di compensazione, e dunque equiparati al privilegio per entità di soddisfacimento, sono stati considerati i debiti contratti da Lifestyle nei confronti dei propri clienti (€
2.546.382,00), principalmente connessi a premi contrattualmente stabiliti con operatori della
GDO.
Pertanto la posta de quo viene così assunta ai fini della determinazione delle passività da soddisfare:
Debiti verso fornitori
16.602.866,00
60
6.416.597,00
9.930.816,00
e.2)Il Commissario ha per parte sua riverificato, oltre che la correttezza formale del rango dei
fornitori artigiani, confermando il dato, salvo che per posizioni minori (come evidenziato
nell’elenco dei creditori di cui al Capitolo VIII § 2).
Con riferimento ai debiti vantati da ND e Are Alfa, la Società ha attribuito i rispettivi privilegi,
ritenendo verificata l’effettiva capienza, e il Commissario conferma prudenzialmente la conclusione, anche se rileva che, stanti le incertezze applicative dell’art. 2764 cod. civ., il Liquidatore appurerà la sussistenza del privilegio.
Quanto ai debiti compensati con la GDO si rinvia, parimenti, ai commenti della posta attiva.
Sono infine stati correttamente considerati debiti postergati quelli vantati nei confronti delle società Atlantis Partners s.p.a. e Atlantis Capital Special Situations s.p.a., in considerazione delle
comunicazioni pervenute, con le quali dette società si impegnano a postergare i propri crediti
condizionatamente al passaggio in giudicato del Decreto di omologazione del Concordato Preventivo Lifestyle.
f)Debiti tributari
449.146,00
f.1) La posta in oggetto é così formata:
DEBITI TRIBUTARI
IVA
Ritenute a dipendenti
Ritenute a professionisti
TOTALE
161.787
270.675
15.554
449.146
In proposito la Società afferma di vantare crediti nei confronti dell’Erario italiano per complessivi
€ 109.556,00 (per anticipi IRES e IRAP), che potrebbero essere utilizzati in compensazione per il
pagamento dei debiti tributari.
Come è stato comunicato anche al Commissario Giudiziale, la società è tuttavia venuta a conoscenza nel corso del 2011 di alcune contestazioni di natura tributaria: pertanto, in considerazione
della nuova normativa in tema di compensazione di crediti d’imposta, la compensazione di tali
crediti tributari potrà avvenire solo successivamente all’intervenuta definizione delle pendenze
tributarie che dovessero essere accertate in via definitiva.
I sopra citati debiti rinvenienti da avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali, non ricompresi
nella situazione contabile al 30 Settembre 2011 (in quanto all’epoca sconosciuti), sono stati considerati dalla debitrice tra gli accantonamenti e integrazioni a stima (valutazione che sarà di seguito
ripresa ed esaminata dal Commissario).
Il debito viene così assunto ai fini della presente determinazione:
61
Debiti tributari
449.146,00
449.146,00
0
f.2)Il saldo riportato nella situazione patrimoniale è stato riconciliato con le relative schede contabili. Il Commissario Giudiziale, infine, ha verificato che i suindicati debiti non sono stati versati
nei termini corretti e pertanto si rende necessario maggiorare detti importi di sanzioni ed interessi, quindi aggiunti – come si vedrà - agli accantonamenti e integrazioni a stima conteggiati dalla
debitrice.
d)Debiti previdenziali
184.481,00
g.1) La posta qui evidenziata é costituita dai debiti verso istituti previdenziali e assistenziali al 30
Settembre 2011. La posta de qua viene così assunta ai fini della determinazione delle passività da
soddisfare:
Debiti previdenziali
184.481,00
184.481,00
0
g.2) Il saldo riportato nella situazione patrimoniale è stato riconciliato con le relative schede contabili.
Il Commissario Giudiziale ha verificato che i suindicati debiti non sono stati versati, anche in
questo caso, nei termini corretti e pertanto si rende necessario maggiorare detti importi di sanzioni ed interessi (si rinvia anche qui alle valutazioni del Commissario sugli accantonamenti e integrazioni a stima di seguito trattati).
h)Debiti verso Plastic Art s.r.l.
2.478.694,00
h.1)La posta qui evidenziata é costituita da debiti nei confronti di Plastic Art s.r.l. (oggi in Concordato Preventivo) derivanti dai contratti sottoscritti in occasione della cessione del ramo
d’azienda Ordinett. I debiti di natura commerciale verso la medesima Plastic Art s.r.l., relativi alla
lavorazione, oggi interrotta, dei prodotti a marchio Ordinett, è invece inclusa tra i debiti verso
fornitori.
Il debito nei confronti di Plastic Art viene assunto da Lifestyle ai fini della determinazione del
passivo da soddisfare, in via prudenziale e senza rinuncia alcuna alle richieste formulate in sede
arbitrale, per il minor importo di € 2.013.609,00, corrispondente all’importo quantificato dal
Commissario Giudiziale del Concordato Plastic Art (originariamente, era stato inserito nel Ricor-
62
so un debito di € 2.478.694,00, perché ancora non era nota la quantificazione del predetto Commissario).
La posta de qua viene pertanto così assunta ai fini della determinazione delle passività da soddisfare:
Debiti verso Plastic Art
2.478.694,00
0
2.013.609,00
h.2)Il Commissario, in base al dato indicato dal Commissario Giudiziale di Plastic Art, conferma
il dato.
Poiché il debito nei confronti di Plastic Art è oggetto di contestazione, l’eventuale ammissione del
suddetto creditore al voto sarà disposta dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 176 L.F.-
i)Altri debiti verso dipendenti
659.038,00
i.1)Tale posta racchiude i debiti della Società nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori,
nonché i debiti verso sindacati per trattenute operate e, secondo la debitrice, è contabilmente così
composta:
ALTRI DEBITI VERSO DIPENDENTI
Salari e stipendi
a
a
Ratei passivi per 13 , 14 mensilità, ferie e permessi
Trattenute sindacali
TOTALE
178.992
479.365
682
659.038
Ai fini della determinazione del passivo da soddisfare, stante il disposto dell’art. 2751-bis, n. 1,
cod. civ., tali debiti vengono correttamente considerati interamente privilegiati.
La voce è stata verificata anche in relazione al passivo considerato trasferito in sede di cessione
d’azienda, con riscontro della relativa scheda contabile.
Altri debiti verso dipendenti
659.038,00
659.038,00
0
i.2)Il Commissario concorda sul rango e ha verificato il dato, anche in relazione al trasferimento
dei dipendenti in sede di cessione d’azienda.
j)Debiti verso organi sociali
29.738,00
63
j.1)La posta é costituita dai debiti verso precedenti amministratori e sindaci della Società. La posta
de qua viene dalla debitrice così assunta ai fini della determinazione delle passività da soddisfare:
Debiti verso organi sociali
29.738,00
29.738,00
0
j.2)Il Commissario concorda sul rango e sul dato.
k)Altri debiti
3.809,00
k.1)Tale posta, di carattere residuale, è contabilmente costituita dai seguenti conti debitori:
ALTRI DEBITI
Clienti conto anticipi
Altri debiti
TOTALE
482
3.327
3.809
I debiti verso clienti per anticipazioni ricevute, nonché la voce altri debiti, costituita prevalentemente da altri debiti verso fornitori, vengono considerati dalla debitrice in via chirografaria per il
loro intero importo.
Altri debiti
3.809,00
0
3.809,00
k.2)Il Commissario concorda.
l)Ratei e risconti passivi
2.265,00
l.1)La posta “ratei e risconti passivi” ammonta, alla data di riferimento del 30 Settembre 2011, a €
2.265,00.
La debitrice segnala che poiché i ratei passivi sono manifestazione di costi sostenuti nell’esercizio
appena terminato che tuttavia avranno la propria manifestazione monetaria nel corso degli esercizi successivi, Lifestyle, per prudenza, di considerare, nella determinazione delle passività da soddisfare, l’importo di € 2.265,00 in via chirografaria.
Non vengono invece considerati i risconti passivi relativi al credito d’imposta, in considerazione
della loro propria natura.
Altri ratei e risconti passivi
2.265,00
l.2)Il Commissario concorda.
64
0
2.265,00
m)Debiti futuri per leasing
-
m.1)I contratti di locazione finanziaria sottoscritti da Lifestyle, riferibili a beni mobili strumentali
all’esercizio dell’attività aziendale, sono stati oggetto di trasferimento unitamente al ramo
d’azienda ceduto.
Per contro, i canoni di locazione finanziaria maturati via prededucibile successivamente
all’ammissione al concordato, sono stati considerati nel fondo rischi per perdite per prosecuzione
dell’attività, di cui si dirà più oltre.
Debiti futuri per leasing
-
0
0
m.2)Il Commissario ne prende atto.
Si riepiloga ora in sintesi il valore delle passività:
TOTALE DELLE PASSIVITA’ DA SODDISFARE
VALORE DI ESTINZIONE
PASSIVO
VALORE
CONTABILE
Fondo per indennità di clientela
Fondi per imposte
Fondo TFR
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso enti previdenziali
Debiti verso Plastic Art S.r.l.
Altri debiti verso dipendenti
Debiti verso organi sociali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Debiti futuri per canoni di leasing
TOTALE
333.657
8.110
1.595.085
15.883.829
16.372.031
449.146
184.481
2.478.694
659.038
29.738
3.809
2.265
37.999.883
65
COMPENSAZIONE /
PRIVILEGIO
333.657
1.595.085
5.518.430
6.416.597
449.146
184.481
659.038
29.738
15.186.172
CHIROGRAFO
10.365.399
9.930.816
2.013.609
3.809
2.265
22.315.897
2.Accantonamenti e integrazioni a stima.
Oltre alle sopra viste rettifiche apportate dalla debitrice rispetto alla situazione contabile, la società considera i costi e oneri (i) per l’avvio e il corso della Procedura concordataria, sino
all’eventuale omologazione, compresi quelli connessi alla successiva Liquidazione giudiziale dei
beni e (ii) insorti in relazione a specifici accadimenti in corso di Procedura.
Si tratta delle seguenti poste, così trattate dalla debitrice.
a)Spese di giustizia.
Sono rappresentate dal compenso del Commissario Giudiziale, di eventuali periti, coadiutori ecc.,
nonché dell’eventuale Liquidatore Giudiziale che sarà nominato in sede di omologa, e sono stimate in € 800.000,00, sulla base delle tariffe professionali.
Si tratta di importo in prededuzione che il Commissario ritiene prudenziale.
b)Fondo rischi per perdite per prosecuzione dell’attività e oneri di cessione
b.1)Come già evidenziato, la società ha ridotto, rispetto all’originaria previsione contemplata nel
Ricorso ex art. 160 L.F., l’importo del fondo rischi accantonato per prosecuzione dell’attività e
oneri di cessione.
Come si può desumere dal rendiconto economico allegato alle Note Integrative, relativo al periodo 1° Agosto - 31 Ottobre del 2011 (data di cessione dell’azienda), la società ha rilevato un EBITDA (reddito al netto di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) negativo per €
1.370.000,00 in base al conto economico di periodo allegato dalla debitrice alle Note stesse. Pertanto, poiché la situazione di riferimento al 30 Settembre 2011, ha recepito la perdita di periodo,
rimaneva da stimare l’EBITDA negativo del solo mese di Ottobre (che peraltro, stante la ciclicità
dell’attività, registra mediamente perdite significative).
Il fondo iscritto dalla debitrice ammonta a questo titolo ad € 500.000,00, da essa incrementato
prudenzialmente a € 1.000.000,00.
b.2)Si segnala dunque la riduzione del fondo da originari € 1.750.000,00 ad € 1.000.000,00 principalmente in quanto il fondo era stato originariamente stanziato in un’ottica di prosecuzione
dell’esercizio d’impresa sino al 31 Dicembre 2011, mentre ora, stante l’aggiornamento del dato
storico al 30 Settembre 2011 e la cessione d’azienda al 31 Ottobre, residua la stima del solo mese
di Ottobre.
Sempre l’originario fondo contemplava eventuali oneri che la Società avrebbe dovuto affrontare
al fine di interrompere i rapporti con i dipendenti, che non si stimava di poter trasferire
all’acquirente del ramo d’azienda, con liberazione del fondo stesso a seguito dell’impegno, da parte della cessionaria d’azienda, seppur al termine della CIGS, di assumere l’intera forza lavoro. Si
66
consideri che, l’eventualità di conservare oltre 70 dipendenti, in base all’originaria offerta di
CO.GE.FIN., avrebbe verosimilmente portato la debitrice a perfezionare scioglimenti dei rapporti di lavoro con esborsi per 1 o 2 mensilità, per un importo il cui ordine di grandezza può stimarsi
in circa € 300.000,00, come già in precedenza anticipato.
Infine, sempre a giustificazione dell’abbattimento dell’originario fondo, nel corso dell’esercizio
d’impresa nella fase post ammissione al Concordato, la società ha provveduto ad effettuare cessioni a clienti mediante realizzo di parte del proprio magazzino, a valori maggiori rispetto a quelli realizzati mediante la cessione del magazzino contestuale alla cessione d’azienda.
D’altra parte, nel contesto dell’operazione di cessione del ramo d’azienda, sono insorti i seguenti
oneri:
-
provvigioni per intermediazione in favore di Fineurop Soditic s.p.a. per € 150.000,00 Iva esclusa, oltre spese per € 4.319,70;
-
definizione in via transattiva, previa autorizzazione del Giudice Delegato, del rapporto di lavoro in essere con un dirigente, che ha comportato l’esborso di € 16.500,00.
Il Commissario Giudiziale, inoltre, quanto all’EBITDA negativo del mese di Ottobre, ha chiesto
e ottenuto il conto economico di periodo del suddetto mese, da cui emerge l’importo negativo di
€ 396.368,00.
Tenuto conto che il fondo stanziato dalla debitrice ammonta ad € 1.000.000,00, sono quindi stanziati per i restanti sopra visti rischi circa € 600.000,00, di cui già determinati € 150.000,00 per
l’intermediazione Fineurop Soditic s.p.a. ed € 15.000,00 per una risorsa umana.
Si è poi aggiunto il costo per lo scioglimento del rapporto con un l’ulteriore e unico dirigente rimasto, ammontante ad € 95.500,00, in forza di transazione già autorizzata dal Giudice Delegato
con provvedimento del 10 Gennaio 2012.
Il Commissario, visto quanto precede, reputa che il fondo di € 1.000.000,00 sia in realtà eccedente di circa 300.000,00 in relazione alle partite già determinatesi, relative all’EBITDA negativo e
agli altri esborsi sopra quantificati, ma rileva che il suddetto fondo non contemplava la maturazione degli interessi in corso di procedura (né risultano altri fondi stanziati a questo titolo).
Pertanto, il fondo viene mantenuto inalterato, ma in quanto conteggiato anche a copertura degli interessi di circa € 300.000,00, quantificati sul monte dei crediti privilegiati e in prededuzione, ipotizzandosi che l’arco di tempo della Procedura, fase ante e post omologa comprese, sia pari a
circa 18 mesi.
c)Fondo rischi per impossibilità di procedere alla cessione dell’azienda o delle divisioni
Come si è detto, la società ha correttamente azzerato il fondo rischi a suo tempo accantonato a
fronte dell’eventuale “impossibilità di procedere alla cessione dell’Azienda o delle Divisioni”.
67
d)Fondo per sanzioni e interessi su debiti verso erario
d.1)I debiti erariali iscritti in contabilità si riferiscono agli importi maturati e non scaduti.
La debitrice ha altresì stanziato un fondo di € 100.000,00 che considera le passività tributarie potenziali e quelle certe di cui la società è venuta a conoscenza, successivamente all’ammissione alla
Procedura.
Lifestyle, infatti, è stata oggetto, nel Febbraio 2011, di una verifica da parte delle autorità tributarie relativamente ad acquisti effettuati presso Paesi ricompresi nella cd. black list. Trattasi in particolare di acquisti di prodotti dal mercato asiatico che in realtà trovavano – secondo la società giustificazione sia in termini economici, con riguardo ai minori costi di acquisto, che di necessità
di approvvigionamento di prodotti reperibili solo su quei mercati.
A seguito delle informazioni e chiarimenti forniti, la società ritiene che l’accertamento in parola
possa risolversi, relativamente agli anni 2006 e 2007, con l’emissione di avvisi di accertamento di
importi stimati in circa 15-20 mila euro.
In relazione alle suddette tematiche, la società ha altresì ricevuto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio controlli, in data 29 Novembre 2011, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, con il quale viene richiesto il pagamento di un importo complessivo di € 45.168,10 in caso di accertamento con adesione. In data 28 Novembre 2011, ancora,
è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano un avviso di rettifica e liquidazione relativamente all’atto di acquisto del ramo d’azienda Ordinett. Con tale documento, contestato dalla società, l’Amministrazione Finanziaria richiede il pagamento
dell’importo di € 35.637,37 (comprensivo di sanzioni e interessi al 25 Novembre 2011). In data
30 Novembre 2011 sono stati infine ricevuti dalla società un avviso di accertamento e un atto di
contestazione relativi rispettivamente a IRAP e IRES per l’anno d’imposta 2008: con tali atti,
l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo, Ufficio controlli – richiede il pagamento degli importi di € 500,00 per sanzioni IRES (ridotto in caso di accertamento con adesione
a € 171,83) e di € 12.334,27 per IRAP (ridotto in caso di accertamento con adesione a € 6.769,43).
La società si è riservata il diritto, previa eventuale autorizzazione da parte degli Organi della Procedura, di ricorrere avverso gli avvisi di accertamento ricevuti, non condividendone il contenuto.
A fronte dei fatti noti alla data di deposito delle Note Integrative (del 7 Dicembre 2011) – come
si è visto - la società aveva stimato il rischio massimo relativo a maggiori imposte, interessi e sanzioni, in € 100.000,00, stanziato in via privilegiata (anche in considerazione alle recenti modifiche
legislativamente apportate in tema di privilegi).
d.2)Il Commissario Giudiziale concorda sulle perplessità che la società nutre rispetto sia alla maggiore imposta di registro sia agli accertamenti relativi ai costi legati ai Paesi black-list ma, prudenzialmente, ritiene che le sanzioni allo stato determinate per gli anni 2006, 2007 e 2008 debbano
68
essere coperte dal relativo fondo, come anche stimato dalla debitrice. Sotto questo profilo, quindi,
il fondo sarebbe congruo18.
Va tuttavia aggiunto che, verosimilmente, verranno sollevate le stesse contestazioni, relative ai costi da Paesi black-list, anche per gli anni 2010 e 2011. Il Commissario Giudiziale ha quindi acquisito il dato relativo ai costi sopportati dalla società con i suddetti Paesi nel 2010 e nel 2011, rispettivamente per € 6.279.000,00 e € 5.025.000,00: di qui, su base proporzionale, il calcolo del Commissario Giudiziale per eventuali ulteriori sanzioni, in circa € 200.000,00, con corrispondente incremento del fondo per un pari importo.
Si era inoltre segnalato che la debitrice aveva quantificato debiti tributari e previdenziali, rispettivamente per € 449.146,00 e € 184.481,00, rispetto ai quali la società non ha provveduto a pagamenti tempestivi, alle scadenze di Ottobre 2011, omettendo di segnalare la circostanza e quindi
senza stanziare un fondo a copertura delle sanzioni e degli interessi.
Il Commissario Giudiziale, considerati gli importi in questione, quantifica un ulteriore fondo in €
50.000,00.
In definitiva, il fondo complessivo di € 100.000,00 viene rettificato in aumento e quantificato in
complessivi € 350.000,00.
e)Fondo rischi per controversie legali.
e.1)Al fine di tenere in considerazione i possibili rischi derivanti da controversie giudiziali o stragiudiziali in corso, principalmente legate all’arbitrato azionato verso Plastic Art s.r.l. in c.p., la società ritiene di stanziare prudenzialmente un fondo di complessivi € 200.000,00. Si evidenzia peraltro come la presente proposta concordataria abbia già prudenzialmente considerato integralmente l’importo del debito potenzialmente dovuto nei confronti di Plastic Art; il presente fondo
è accantonato dunque limitatamente alle sole spese di giudizio per la difesa e in caso di soccombenza.
La debitrice evidenzia inoltre come, con la costituzione in giudizio nel reclamo promosso ai sensi
degli artt. 26 e 164 L.F. da parte del sig. Renzo Bruni, la società abbia sostenuto spese legali quantificabili in complessivi € 15.000,00, oltre Iva, a fronte delle quali, tuttavia, il Tribunale (con il
provvedimento di rigetto del reclamo) ha condannato parte soccombente alla refusione di spese
legali per € 2.200,00 oltre spese generali e accessori di legge.
18
In base alle risultanze dei processi verbali di constatazione, è emerso che in un primo momento era stata contestata
a Lifestyle l’indeducibilità dell’interezza dei costi relativi agli acquisti effettuati nei Paesi black-list, con la conseguenza
per cui si prospettavano sanzioni di ben più rilevante importo. (Si pensi che i costi complessivamente maturati negli
esercizi dal 2007 al 2009 ammontavano a circa € 8.000.000,00). La società ha peraltro dimostrato l’effettività dei costi,
giustificando anche la logica imprenditoriale sottesa alla scelta di approvvigionarsi presso i suddetti Paesi, ottenendo
l’applicazione delle sanzioni secondo gli ammontari ridotti, sopra descritti.
69
e.2)Il Commissario Giudiziale reputa congruo il suddetto fondo.
f)Fondo copertura costi di ammissione alla Procedura
f.1)La debitrice conferma nelle Note Integrative gli oneri correlati alla presentazione della domanda di concordato e alla fase liquidatoria, contemplati nell’originario Ricorso; trattasi dei seguenti importi:
(i)gli onorari relativi alle competenze professionali funzionali all’accesso alla procedura di concordato preventivo e assistenza professionale sino all’omologa, pari a complessivi € 650.000,00 e così
rappresentati:
• assistenza legale per complessivi
€ 500.000,00
prededuzione ex art. 111-bis, L.F.
• attestazione
€ 110.000,00
prededuzione ex art. 182-quater, L.F.
• assistenza giuslavoristica
€ 40.000,00
prededuzione ex art. 111-bis, L.F.
(ii)gli onorari relativi all’attività prestata nel corso della Procedura dal liquidatore ordinario, così
come deliberati dall’assemblea ordinaria del 13 Settembre 2011, fino alla data dell’eventuale omologa del Concordato Preventivo, pari ad € 50.000,00 comprensivi di rimborso spese;
(iii)nonché quello relativo ai costi strettamente collegati ed inerenti la liquidazione, stimati in
complessivi € 200.000,00, rappresentati:
- da costi per personale amministrativo (considerando indicativamente n. 2 impiegati per i
primi 12 mesi);
- da costi per il pagamento dei compensi ai professionisti che assisteranno la società per le
incombenze di tipo ordinario (redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali), oltre al
sussistere della permanenza del Collegio Sindacale;
- da spese generali (quali spese telefoniche, di cancelleria, postali, imposta in misura fissa per
la registrazione dell’eventuale decreto di omologa, ecc.).
Il fondo de quo viene assunto dalla debitrice in prededuzione nel valore complessivo di €
900.000,00.
f.2)Il Commissario concorda sul trattamento delle spese professionali (legali e del consulente del
lavoro) quale posta da considerarsi in prededuzione e, quanto agli importi, in quanto oggetto di
mandato professionale ed in linea con il tariffario. E’ inoltre previsto ex lege il rango della prededuzione dell’importo dovuto all’attestatore.
Quanto al compenso del liquidatore ordinario, a fronte della discussione in dottrina sul rango da
assegnarsi, il Commissario concorda con il trattamento in prededuzione in quanto l’attività è stata
prestata in funzione della liquidazione (pur anticipata, rispetto all’omologa), mediante la prosecuzione dell’attività d’impresa in vista e funzionalmente al realizzo dell’azienda e alla gestione degli
incassi dei crediti, sempre in esecuzione del piano.
70
Sono infine strumentali alla Procedura i restanti costi.
Il Commissario, pertanto, concorda sul rango e sull’importo delle predette poste in prededuzione.
g)Fondo rischi diversi
g.1)A fronte dell’eventuale emergenza di debiti non considerati, insussistenze di attivo e/o di ulteriori costi, la debitrice ha aggiunto un fondo generico prudenziale di € 250.000,00.
g.2)Il Commissario concorda sull’entità fondo, avuto a mente le dimensioni dei singoli accantonamenti precedentemente indicati e talune incertezze sulla loro quantificazione.
Qui di seguito il prospetto finale degli accantonamenti ed integrazioni con il valore rideterminato
dal Commissario:
ACCANTONAMENTI
E
INTE-
VALORE RIDETERMINATO
GRAZIONI DELLA DEBITRICE
DAL
COMMISSARIO
Spese di giustizia
800.000,00
Fondo rischi per perdite per prosecuzio- 1.000.000,00
ne dell’attività
degli interessi in corso di
e oneri di cessione
Fondo per sanzioni e interessi su debiti
Si intende incluso il conteggio
Procedura
100.000,00
350.000,00
verso Erario
Fondo rischi per controversie legali
200.000,00
Fondo copertura costi di ammissione al-
900.000,00
la Procedura
Fondo rischi diversi
TOTALE FONDI AL PRIVILEGIO
250.000,00
3.250.000,00
71
3.500.000,00
3.Determinazione delle passività totali da soddisfare
In base alla situazione riportata nei paragrafi precedenti e alle argomentazioni svolte, risultano le
seguenti passività da soddisfare:
PASSIVITA’ DA SODDISFARE
VALORE RIDETERMINATO
DAL
COMMISSARIO
Passività al privilegio
6.851.584,00
Passività compensabili
8.334.588,00
Integrazioni in prededuzione e in privile-
3.250.000,00
3.500.000,00
Totale passività da soddisfare al 100%
18.436.172,00
18.686.172,00
Passività al chirografo
22.315.897,00
Totale chirografo
22.315.897,00
gio
4.L’attivo patrimoniale
L’attivo contabile patrimoniale della società al 30 Settembre 2011 è così rappresentato dalla debitrice:
ATTIVITA’
Immobiliz. Immateriali nette
2.738.992,00
Immobiliz. Materiali nette
6.198.679,00
Immobiliz. Finanziarie
373.423,00
Rimanenze
10.367.801,00
Crediti verso clienti
17.613.756,00
Crediti tributari
129.732,00
Crediti per imposte anticipate
14.323,00
Crediti verso altri
196.941,00
Depositi bancari
442.602,00
Cassa
3.791,00
Ratei e risconti
-
Totale
2
38.080.039,00
I vari cespiti sono stati rettificati dalla debitrice, in ottica liquidatoria e concordataria.
72
5.La stima dell’attivo realizzabile mediante il piano di liquidazione
Per un raffronto tra il valore contabile, quello rettificato e aggiornato al 30 settembre 2011 ai fini
del previsto realizzo, viene adottata la seguente simbologia:
Valore contabile alla data del 30 settembre 2011
Valore di realizzo previsto dall’originario piano concordatario
Valore di realizzo previsto dalle Note Integrative
a)Il ramo d’azienda
-
1.500.000,00
1.500.000,00
a.1)Come già anticipato, il ramo d’azienda è stato oggetto di cessione, in data 31 Ottobre 2011, al
prezzo di complessivi € 1.500.000,00. Tale prezzo è già stato interamente incassato dalla società.
a.2)Il Commissario prende quindi atto che il suddetto attivo costituisce un realizzo già acquisito
in favore della massa creditoria, in linea con il piano concordatario originario.
b)Immobilizz. immateriali
2.170.162,00
0
0
Immobilizz. materiali
5.284.243,00
0
0
373.423,00
0
0
Partecipazioni
b.1)Tutte le voci sopra indicate sono state realizzate nell’ambito della cessione del ramo
d’azienda; il loro valore di realizzo viene pertanto individuato pari a zero.
b.2)Il Commissario Giudiziale ne prende atto.
c)Rimanenze di magazzino
10.367.801,00
6.061.541,00
5.006.121,00
c.1)Alla data del 30 Aprile 2011 la società risultava proprietaria di scorte di magazzino contabilizzate per il complessivo importo di € 11.343.082,00 (valore confermato, in lieve eccesso,
dall’inventario fisico completo effettuato il 31 Agosto 2011, da cui emergeva un valore pari a €
11.423.680,00).
Il contratto di cessione di ramo d’azienda prevedeva che l’intero magazzino fosse oggetto di acquisto ad un prezzo calcolato sulla base dell’effettiva consistenza alla data di sottoscrizione del
contratto (31 Ottobre 2011) e, in base all’integrazione di contratto di cui si è detto, il prezzo defi73
nitivo di cessione è stato quantificato (e incassato in data 29 Novembre
ovembre 2011) in complessivi €
5.006.121,00.
c.2)Il
Il Commissario prende quindi atto anche di questo realizzo, in linea con il piano concordataconcordat
rio originario, ancorché, per le ragioni espresse in sede di commento delle Note Integrative (Capi(
to III § 3), si siano ridotte le quantità di giacenze effettivamente vendute, a fronte di accresciuti
ricavi.
E’ stato infatti appurato che, a fronte di una differenza inventariale di Euro 1.055.420,00
1.055.420 intervenuta tra il 31 Luglio ed il 31 Ottobre
O
2011, la società ha contabilizzato
ilizzato nel corso del periodo AgoA
sto – Settembre - Ottobre del 2011 ricavi per € 3.402.921,00 (al lordo dei premi) e consumi di
materie prime, semilavorati e prodotti finiti per € 2.380.426,00,, così come risulta dal conto ecoec
nomico allegato alle Note Integrative.
ntegrative.
d)Crediti verso clienti
17.613.756,
19.256.837
15.743.293
d.1)Si
Si tratta della posta degli attivi di maggior rilievo.
Essa é principalmente costituita da crediti di natura commerciale vantati nei confronti di clienti.
In particolare, tale posta è contabilmente pari, alla data del 30 Settembre
S
2011, ad €
17.613.756,00.
Tenuto conto delle operazioni finanziarie con le banche
banche e con i factor realizzate dalla debitrice,
aventi per oggetto i crediti,
rediti, la posta è così suddivisibile:
suddivis
Prudenzialmente, la società
ocietà ha ritenuto di azzerare, ai fini della determinazione dell’attivo realizreali
zabile, i crediti verso la filiale in Germania.
Sono invece stati considerati integralmente esigibili, come si è visto mediante compensazione, i
seguenti importi:
-
i crediti verso clienti oggetto di cessione a società di factoring,, limitatamente all’importo del
debito di Lifestyle nei confronti di queste ultime, per € 3.769.009,00;
74
-
i crediti verso clienti scontati presso istituti bancari con il meccanismo del “salvo buon fine”,
per € 1.749.421,00;
-
crediti commerciali, per l’importo di € 269.775,00, in considerazione del pari importo contabilizzato a fronte di anticipi concessi a fornitori e a note di credito da emettere;
-
crediti commerciali per l’importo di € 2.546.382,00, in considerazione di “debiti verso clienti” contabilizzati per un pari importo.
Per quanto attiene i restanti crediti verso clienti, per complessivi € 9.263.024,00, la società ha ritenuto, sempre in ottica prudenziale, di quantificare l’attivo realizzabile nel valore nominale, deducendo un fondo rischi pari al 20%.
L’importo complessivo prudenzialmente stimato dalla debitrice, rinvenibile dall’incasso dei crediti
verso clienti alla data del 30 Settembre 2011, ammonta pertanto a € 15.743.293,00.
d.2)Il Commissario ha già trattato la questione della legittimità della compensazione (Capitolo
VI); in questa sede, la posta viene riesaminata ai fini della verifica di esistenza dell’attivo ritenuto
dalla debitrice realizzabile.
Sotto questo profilo, le verifiche effettuate hanno evidenziato, limitatamente ai crediti verso clienti fattorizzati, che le scritture contabili non risultano aggiornate alla data di riferimento della situazione patrimoniale, rendendo particolarmente complesso riscontare con grado di significatività
accettabile il saldo del credito verso il cliente, a causa anche delle varie partite in compensazione
con i crediti fattorizzati, nascenti dai contratti con la GDO, quali premi, sconti quantità, ecc.. In
base ai contratti con i factor, questi ultimi hanno infatti il diritto di dedurre dai crediti ceduti gli
importi che, successivamente alla cessione, insorgono a favore della GDO.
Il Commissario Giudiziale ha quindi svolto verifiche della documentazione nel possesso della società, per verificare, quanto meno a campione, la correttezza degli importi risultanti, al 30 Settembre 2011, dalla differenza tra i crediti ceduti ai factor e quanto i factor stessi hanno ritenuto di
dedurre a titolo di premi, sconti o comunque in relazione a note di credito relative ai crediti ceduti. Anche questa verifica ha incontrato ostacoli in quanto, per avvicendamenti nelle posizioni lavorative delle risorse dedicate alla gestione e monitoraggio dei rapporti con i factoring, il personale dell’azienda ha messo a disposizione documentazione parziale e non riconciliata, oltre che con
le scritture contabili, con la situazione al 30 Settembre 2011. E in effetti i prospetti di provenienza
dei factor non evidenziano ammontari di crediti ceduti da Lifestyle corrispondenti al dato riportato nelle Note Integrative.
Si tratta peraltro di discordanza che, secondo le verifiche a campione effettuate, attiene solo a una
diversa rappresentazione delle partite in dare-avere, con saldo però che non muta in misura consistente ai fini dell’attivo considerato realizzabile: mentre la debitrice ha infatti rappresentato i
75
crediti vantati con la GDO senza dedurre i premi, sconti quantità etc., i factor evidenziano i crediti già al netto delle contropartite.
Il Commissario, quindi, ha proceduto a ricostruire il credito da considerare ai fini dell’attivo concordatario partendo dal dato netto risultante dai prospetti dei factor, aggiungendo poi il dato dei
premi, sconti etc., quantificati dalla società nelle Note Integrative, pervenendo a un saldo non
pienamente in linea con quello esposto nelle Note Integrative. Questa ricostruzione è peraltro affetta, a sua volta, dall’impossibilità di verificare l’esatto ammontare dei contratti con la GDO da
cui originano i crediti ceduti, e così anche i controcrediti, in mancanza di contabilizzazione aggiornata. Va anche segnalato che, poiché i premi e sconti sono normalmente quantificati a fine
anno, il dato necessariamente include anche una componente di stima.
Poiché la fattorizzazione riguarda circa il 75% dell’operatività con la GDO, è stato considerato,
quale controcredito conteggiato dai factor in deduzione dai crediti ricevuti, il 75%
dell’ammontare complessivo dei premi stessi contemplato nelle Note e così il 75% di €
2.546.382,00, ossia circa € 1.900.000,00.
L’attivo concordatario al 30 Settembre 2011, dopo la contabilizzazione di questa detrazione (in
modo da rendere omogenei e confrontabili i dati esposti dalla debitrice con le risultanze dei prospetti dei factor), viene dunque a essere il seguente:
- crediti ceduti al factor € 5.868.515,00 (pari a € 7.768.515,00 - 1.900.000,00);
- anticipi ricevuti € 3.769.009,00;
con saldo considerato dalla debitrice attivo realizzabile di € 2.099.506,00.
Il saldo che invece si ricava dai prospetti dei factor è di € 1.946.851,00, pari alla differenza tra totale cessioni crediti di € 3.882.345,00 e totale anticipi di € 1.935.494,00, come risultanti sempre dai
prospetti dei factor.
Deriva che, in base ai prospetti dei factor, emerge una riduzione dell’attivo realizzabile di circa € 150.000,00.
In questo quadro va dunque valutato se sia congruo il fondo iscritto dalla debitrice, pari al 20%
(dei crediti non compensabili con i factor o con le banche, in quanto ritenuti soggetti a rischio di
inesigibilità) di € 1.852.604,00.
In merito, va detto che il fondo contempla il suddetto rischio inesigibilità, che tuttavia – per
quanto appurato dal Commissario – è storicamente molto più basso, pari a circa il 3% (almeno
negli ultimi anni)19, ragion per cui le incertezze sopra evidenziate dal Commissario legate alla quota di premi da considerare in deduzione dei crediti trovano già parziale copertura nell’eccedenza
del fondo stesso.
19
Negli anni 2006-2010, su un fatturato netto complessivo di € 116.504.702,00, risultano all’incaglio o insoluti
3.547.126,00, con un tasso insoluti attorno al 3,04%.
76
A fini prudenziali, il Commissario Giudiziale ritiene dunque di incrementare il suddetto fondo di
€ 150.000,00, ossia pari al differenziale corrente tra i due sopra visti saldi, allocando l’eventualità
che vi siano maggiori premi da decurtare ai crediti all’interno del fondo del 20% appostato dalla
debitrice (stante il concreto tasso riscontrato di insoluti di circa il 3%).
Per quanto riguarda la quota residua di crediti, sono state condotte le seguenti analisi:
-
ricostruzione del “ciclo attivo” aziendale, dall’emissione del documento di trasporto/fattura fino al momento dell’incasso effettivo del credito;
-
verifica a campione della corrispondenza tra i crediti esposti nella situazione patrimoniale al 30 Settembre 2011 e la documentazione probatoria dei crediti medesimi (documentazione di trasporto e fattura);
-
verifica a campione della documentazione bancaria al fine di verificare l’incasso
nei normali termini aziendali dei suindicati crediti (nello specifico si segnalano alcune difficoltà di riconciliazione dei dati dovute alle modalità di contabilizzazione
degli incassi seguite dalla società);
-
verifica delle modalità di contabilizzazione dei crediti presentati all’incasso tramite
Ri.Ba. per anticipazioni s.b.f. presso gli Istituti di credito e relative verifiche a
campione svolte come indicato nei punti che precedono.
Sulla base dei suddetti riscontri, il Commissario Giudiziale ritiene che, nel complesso, le risultanze
siano attendibili, pur con talune complessità e criticità di verifica legate sempre agli avvicendamenti nella gestione della contabilità.
Inoltre, a conferma dell’attivo ritenuto dalla debitrice realizzabile, vanno considerate la oggettiva
affidabilità della clientela debitrice, rappresentata dalla Grande Distribuzione. La brevità del ciclo
di riscossione del credito (le analisi a campione confermano un periodo mediamente di 4/6 mesi)
ha anche consentito di verificare la effettiva riscossione dei crediti insorti all’inizio del 2011.
D’altra parte, l’ageing dei crediti conferma che non vi sono crediti di anzianità eccedente l’anno, se
non per importi che, al netto del fondo rischi contabile, hanno rilevanza non significativa.
Il Commissario ritiene quindi di aumentare il suddetto fondo di € 150.000,00.
e)Crediti tributari
129.732,00
14.295,00
123.851,00
e.1)Tale posta, contabilmente pari a complessivi € 129.732,00 al 30 Settembre 2011, risulta così
composta:
77
CREDITI TRIBUTARI
Crediti verso Erario per ritenute su interessi attivi
Crediti verso Erario per IRES
Crediti verso Erario per IRAP
Crediti tributari esteri (Erario tedesco)
TOTALE
1
12.069
97.487
20.175
129.732
La società ha ritenuto, ai soli fini di maggior prudenza, di non considerare realizzabili i crediti verso Erario per ritenute su interessi attivi, peraltro di entità trascurabile.
Sempre la società ha ritenuto invece realizzabili, seppur successivamente alla definizione dei debiti
tributari oggetto di cartella esattoriale (in considerazione delle nuove normative in tema di compensabilità erariale), i crediti verso Erario per IRES e IRAP; si segnala peraltro come la società
abbia provveduto, nei mesi di Ottobre e Novembre, a utilizzare parte di tali debiti in compensazione, e ciò prima della notifica delle comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate già citate nel paragrafo dedicato agli accantonamenti a integrazione e stima.
Viene inoltre considerato parzialmente esigibile il credito verso l’Erario tedesco, e precisamente
per l’importo di € 14.295,00, di cui si è già detto nell’ambito dell’originario piano concordatario.
e.2)Il Commissario Giudiziale ha verificato che effettivamente i suddetti importi, limitatamente
ad IRES e IRAP, risultano indicati nelle dichiarazioni fiscali relative al periodo d’imposta 2010
(modello UNICO e modello IRAP 2011).
f)Crediti imposte anticipate
14.323,00
0
0
f.1)La società ha prudenzialmente azzerato la posta in esame, in considerazione della sua difficile
realizzabilità conseguente all’attuale situazione societaria.
f.2)Il Commissario ne prende atto.
g)Crediti verso altri
196.941,00
143.760,00
175.666,00
g.1)La posta de qua, complessivamente ammontante al 30 Settembre 2011 a € 196.941,00, è contabilmente rappresentata da:
78
CREDITI VERSO ALTRI
Crediti per anticipi a dipendenti
Crediti verso INPS
Crediti verso ENASARCO
Crediti per depositi cauzionali
Altri crediti
TOTALE
5.834
166.126
9.540
13.090
2.352
196.941
Si ritengono dalla debitrice integralmente esigibili, anche mediante l’istituto della compensazione,
i crediti verso INPS, anche per anticipazioni CIGS, anche mediante compensazione con i debiti
verso istituti previdenziali e assistenziali. Parimenti vengono considerati interamente esigibili i
crediti verso Enasarco.
Non vengono invece considerati esigibili i residui “crediti verso altri” in quanto:
-
i crediti verso dipendenti sono riconducibili ad anticipazioni concesse per il sostenimento di
costi della società, relativamente ai quali non è ancora pervenuta o contabilizzata la relativa
nota spese;
-
i crediti per depositi cauzionali, essendo legati a contratti strumentali all’attività aziendale, sono stati oggetto di alienazione in favore di Colombo Smart Plastic s.p.a. nell’ambito della più
volte citata cessione di ramo d’azienda.
g.2)Il Commissario conferma, anche sulla base delle schede contabili, il credito nella misura indicata dalla debitrice.
h)Depositi bancari
0
0
442.602,00
h.1)Alla data del 30 Settembre 2011, la società intratteneva presso Deutsche Bank s.p.a., sede di
Bergamo, Via Papa Giovanni XXIII, un conto corrente attivo, il cui saldo ammontava a €
442.602,00.
h.2)Il Commissario Giudiziale ha verificato il relativo estratto conto, constatando la correttezza
del dato.
i)Cassa
4.991,00
4.991,00
3.791,00
i.1)Il saldo di cassa viene integralmente considerato dalla debitrice, ai fini del calcolo delle disponibilità concordatarie, per l’importo pari all’effettiva giacenza al 30 Settembre 2011.
i.2)Il Commissario ne prende atto.
79
l)Ratei e risconti attivi
521.831,00
0
0
l.1)Come già evidenziato nel Ricorso, la posta “ratei e risconti attivi” costituisce sostanzialmente
la rappresentazione contabile di diritti derivanti da rapporti per i quali la società ha già provveduto a corrispondere la contropartita monetaria e nell’ottica della prosecuzione dell’attività aziendale
in funzione della sua futura cessione.
La società ha confermato dunque l’azzeramento di tale posta ai fini della stima dell’attivo utilmente realizzabile in favore della massa creditoria.
l.2)Il Commissario concorda.
6.Attività disponibili per la soddisfazione del ceto creditorio
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa, aggiornata alla data di ammissione alla Procedura, degli assets di proprietà di Lifestyle, con indicazione dei rispettivi valori contabile e di realizzo.
ATTIVO REALIZZA-
VALORE
VALORE DI RIDETERMINA-
BILE SECONDO LA
CONTABI-
REALIZZO
DEBITRICE
LE
Immobilizzazioni Immate-
ZIONE DEL
COMMISSARIO
2.738.992,00
-
6.198.679,00
-
373.423,00
-
-
1.500.000,00
Rimanenze di magazzino
10.367.801,00
5.006.121,00
Crediti verso clienti
17.613.756,00
15.743.293,00
129.731,00
123.851,00
14.323,00
-
194.590,00
175.666,00
-
442.602,00
3.791,00
3.791,00
riali
Immobilizzazioni Materiali
Partecipazioni
Ramo d’Azienda
Crediti tributari
Crediti per imposte antici-
15.593.293,00
pate
Crediti verso altri
Depositi bancari
Cassa
Ratei e risconti attivi
TOTALE
37.635.083,00
80
2
22.995.324,00
22.845.324,00
Alla luce di tutto quanto sopra esposto e delle valutazioni prudenziali e liquidatorie ivi adottate, il
Commissario ritiene che i valori dell’attivo possano consentire il realizzo di almeno €
22.845.324,00 (in luogo dell’importo indicato dalla debitrice in € 22.995.324,00).
7.Il soddisfacimento dei debiti sociali.
Il raffronto tra la stima del realizzo derivante dalla cessione delle attività (in parte già avvenuta nei
primi mesi di vigenza della Procedura) e l’ammontare delle passività da soddisfare, evidenzia –
con le integrazioni del Commissario – che Lifestyle prevede di soddisfare integralmente i creditori
in prededuzione e privilegiati e quelli chirografari in una misura pari al 18,64% invece del 20,43%
indicata dalla debitrice, in base al seguente conteggio:
Attivo realizzabile
22.995.324,00
22.845.324,00
Passività al privilegio
6.851.584,00
Passività compensabili
8.334.588,00
Integrazioni in prededuzione e
3.250.000,00
3.500.000,00
18.436.172,00
18.686.172,00
4.559.152,00
4.159.152,00
in privilegio
Totale passività da soddisfare al 100%
Attivo disponibile per il chirografo
Passività al chirografo
22.315.897,00
Integrazioni al chirografo
-
Totale chirografo
22.315.897,00
% prevista di soddisfazione
20,43 %
al chirografo
81
18,64%
CAP. VIII – ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E CALCOLO DELLA
MAGGIORANZA.
SOMMARIO:1.L’accertamento nel passivo nel Concordato preventivo - 2.L’elenco dei creditori 3. Il calcolo della maggioranza
1.L’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo
Prima di procedere all’analisi dell’elenco dei creditori ammessi al voto e del conseguente calcolo
della maggioranza è, innanzitutto, opportuno svolgere alcune premesse relative all’accertamento
del passivo nel Concordato Preventivo.
Gli artt. 171,174, 175 e 176 L.F. non sono stati modificati dalla Riforma del Concordato Preventivo introdotta con D.L. n. 35/2005 e, pertanto,
risulta invariato il sistema della verifica
dell’elenco dei creditori e dei debitori, della convocazione dei creditori e della manifestazione del
voto in un’apposita adunanza (nel cui contesto si discute della proposta): il tutto con la possibilità
di ammettere in via provvisoria i crediti contestati nonché di calcolare i voti pervenuti nei 20
giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori.
Alla luce di tali precisazioni emerge che, anche attualmente nella disciplina post Riforma, la verifica
dell’elenco dei creditori e dei debitori (e le eventuali rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale) assume, ai sensi dell’art. 171 I comma L.F., natura amministrativa, essendo la verifica nonché le rettifiche dirette esclusivamente ad individuare i soggetti aventi diritto al voto ed a
calcolare la maggioranza prevista per l’approvazione del Concordato. Pertanto, conformemente alla dottrina nonché alla giurisprudenza espressasi sul punto, è possibile affermare che nel
Concordato Preventivo non è prevista una verifica a carattere giurisdizionale per l’accertamento
dell’esistenza e della natura delle obbligazioni concorsuali: qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione alle stesse avrà luogo in sede di giudizio ordinario, dove il creditore potrà far
valere le proprie difese, in contraddittorio con il debitore ed eventualmente, nelle ipotesi di Concordato Preventivo con cessione dei beni, come nella fattispecie, anche con il Liquidatore Giudiziale. Il giudizio di omologazione, pertanto, pur determinando un vincolo in ordine al contenuto
del piano del debitore poi approvato dai creditori non comporta alcuna decisione
sull’esistenza, entità e rango dei crediti.
Alla luce della natura amministrativa delle verifiche e delle rettifiche del Commissario Giudiziale
appaiono, pertanto, doverose le seguenti precisazioni in relazione all’elenco degli aventi diritti al
voto del Concordato Lifestyle:
82
- l’iscrizione nel passivo privilegiato di una partita debitoria non implica il riconoscimento del diritto di prelazione20;
- la mancata iscrizione nel passivo privilegiato non comporta la negazione del diritto di privilegio
eventualmente spettante;
- la quantificazione degli importi ai fini del voto in sede di adunanza esplica efficacia solo ed esclusivamente ai fini dell’adunanza stessa e non pregiudica qualsivoglia ulteriore accertamento in
più o in meno sul quantum;
- gli importi indicati nell’elenco potranno essere oggetto di modifiche successive in quanto non
tutti i creditori hanno comunicato le loro risultanze contabili.
Tutto ciò premesso, veniamo all’elenco dei creditori ammessi al voto.
2.L’elenco dei creditori.
Svolte le necessarie premesse circa la valenza giuridica dell’elenco dei creditori ammessi al voto, è
opportuno precisare come lo stesso costituente l’allegato 5 contempli una suddivisione dei creditori in due categorie: i chirografari (e quindi in coloro aventi diritto al voto) e i privilegiati/prededuttivi (quindi facenti parte di una categoria di creditori che non ha interesse ad esprimere il proprio voto in adunanza essendo la soddisfazione prevista nel piano concordatario pari al
100%).
Per quanto riguarda il quantum dei crediti si è ritenuto per lo più in via prudenziale d’inserire gli
importi dichiarati dai creditori e nel caso di mancanza di dichiarazione quelli risultanti dalla contabilità della società debitrice, tenuto conto che, come già precisato, la quantificazione incide solo
sul voto e non pregiudica l’ammontare del credito in altra sede.
3.Il calcolo della maggioranza.
L’importo dei crediti per i quali si propone l’ammissione al voto ammonta a complessivi €
22.075.147,30, mentre i creditori privilegiati/prededuttivi ammontano ad € 5.017.395,81. Pertanto
il totale dei creditori chirografari ammessi al voto è di € 22.075.147,30 e la maggioranza dei crediti
ammessi al voto è, conseguentemente, fissata in € 11.037.573,66.
--°°0°°-Un’ultima doverosa annotazione per i creditori ammessi al voto.
Lo scrivente Commissario tenuto conto che Lifestyle s.p.a. in Liquidazione ha ritenuto di depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo in data 7 Dicembre 2011 un atto di aggior20
Rileva in proposito quanto già accennato a proposito del credito privilegiato del locatore di immobili con
riferimento all’art. 2764 cod. civ. (si veda Capitolo VII § 1).
83
namento del piano, ritiene doveroso avvisare i creditori ammessi al voto che solo sul piano
concordatario così come aggiornato (in seguito al deposito di Note Integrative) potrà essere espresso un voto da considerarsi valido ed efficace.
Tutti i voti espressi anteriormente alla comunicazione del Commissario datata 2 Dicembre
2011 (con cui si comunicava il rinvio dell’adunanza al 26 Gennaio 2012) dovranno, pertanto,
considerarsi come non validamente espressi: con la conseguenza che nel calcolo delle maggioranze verranno solo presi in considerazione i voti espressi successivamente alla predetta comunicazione ovvero in sede di adunanza del 26 Gennaio 2012 nonché i voti dati per lettera o telegramma pervenuti presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Bergamo nei venti giorni
successivi (15 Febbraio 2012).
84
CAP. IX – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBILITA’ DEL PIANO
PROPOSTO DALLA DEBITRICE E ALLA CONVENIENZA DEL CONCORDATO
RISPETTO AL FALLIMENTO.
SOMMARIO: 1.La fattibilità del piano - 2.La convenienza della proposta di Concordato rispetto
all’alternativa del fallimento.
1.La fattibilità del piano.
a)All’esito delle analisi che precedono e in via conclusiva, può rappresentarsi al ceto creditorio
che:
(i)
una parte dell’attivo considerato dal piano concordatario è già stato realizzato, mediante cessione dell’azienda e del magazzino, per complessivi € 7.562.000,00;
(ii)
la restante parte dell’attivo, rappresentata pressoché nella totalità da crediti da incassare, è ritenuta dal Commissario realizzabile nei termini sostanzialmente indicati dalla
società, in base alle verifiche che si sono illustrate, tra le quali va segnalata però quella
particolarmente difficoltosa avente per oggetto i crediti ceduti ai factor, con iscrizione
di un fondo rischio di € 150.000,00;
(iii)
quanto al passivo, il Commissario ha ritenuto di incrementare un fondo per sanzioni
tributarie di € 250.000,00.
Il Commissario ha pertanto stimato la quota di riparto in favore dei chirografari nella percentuale
del 18,64%
Va per altro detto che, essendo la riduzione della percentuale frutto di fondi rischi prudenziali,
per definizione a loro volta discrezionali, appare più corretto affermare che, secondo lo scrivente
Commissario, l’aspettativa dei creditori può fare affidamento su un range prudenziale compreso
tra il 18,64% ed il 20,43%.
Si è d’altra parte evidenziato che, in relazione al contenzioso Plastic Art ed ai fondi che erano stati
iscritti dalla debitrice, vi sono incertezze che possono incidere in positivo o in negativo.
b)Per quanto riguarda i tempi di soddisfazione, la debitrice non dà indicazioni di termini ma, ragionevolmente, tenuto conto che parte dei crediti sono già stati incassati, che per effetto della
cessione d’azienda non è più in corso un ciclo finanziario che si allunghi nel tempo, che l’attività
di gestione dei crediti è già stata intrapresa sotto il controllo del Commissario, in particolare nei
rapporti con i factor, si stima in circa 1 anno dall’omologazione il tempo necessario per realizzare
la pressoché totalità degli attivi.
85
2. La convenienza della proposta di Concordato rispetto all’alternativa del fallimento.
a)Per quanto riguarda la convenienza del Concordato Preventivo rispetto all’alternativa del fallimento, la società debitrice enunzia i seguenti vantaggi per i creditori, nel caso abbia corso il piano
concordatario.
Nell’originario Ricorso del 16 Settembre 2011, fra gli altri elementi, veniva considerato il mantenimento, in caso di omologa del Concordato, dell’avviamento ascrivibile ai marchi GiòStyle e
Ordinett, ma a seguito dell’avvenuta cessione dell’azienda il suddetto avviamento è già stato acquisito, pur nel limite dei valori contemplati dalla cessione stessa, e non verrà meno nell’ipotesi
del fallimento, essendo la vendita già stata eseguita senza che, in caso di fallimento, insorga
l’eventualità di una retrocessione (in mancanza, nell’atto notarile di cessione dell’azienda, di facoltà di recesso di una o entrambe le parti e/o di condizioni risolutive).
Sempre la società debitrice, nelle Note Integrative, riprende, aggiornandolo, il tema dei vantaggi
del concordato rispetto al fallimento, segnalando:
(i)
che, a seguito della cessione dell’azienda, si sono ridotti i margini di incertezza sulla
realizzabilità delle poste attive;
(ii)
che il soddisfacimento dei creditori avverrà in “tempi sicuramente inferiori a quanto prevedibile nell’ambito di una procedura fallimentare”;
(iii)
che, tenuto conto dei requisiti rigorosi posti dalla nuova formulazione dell’art. 67 L.F.,
l’alternativa del fallimento è privata del suo principale vantaggio rappresentato dalla
possibilità di esperire azioni revocatorie; inoltre, si afferma che nessun beneficio potrebbe derivare ai creditori in forza di azioni di responsabilità e più in generale risarcitorie in quanto la società “ha presentato tempestivamente la domanda di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo pur in presenza di patrimonio netto positivo”21.
b)Il Commissario ritiene di evidenziare quanto segue.
(i)Il primo argomento, riferito alla maggior certezza di realizzo degli attivi, essendo venuta meno
l’alea connessa all’effettiva vendita dell’azienda prefigurata nell’originario ricorso, attiene al requisito della fattibilità del piano, non a quello della convenienza. Al contrario, poiché l’attivo connesso all’azienda è già stato realizzato e l’acquisizione del contro valore è irreversibile anche nel caso
del fallimento, nel presente Concordato non sussiste il vantaggio frequentemente configurabile in
presenza dello schema tradizionale del Concordato Preventivo liquidatorio, in base al quale
l’azienda, eventualmente affittata a terzi anteriormente all’ammissione al Concordato, viene trasferita subordinatamente e successivamente all’omologazione.
21
Hanno invece poco o nessun peso le postergazioni di credito rilasciate dalle società controllate estere, subordinatamente all’omologa, per l’esiguità degli importo in gioco.
86
(ii)L’ipotesi di riparti più celeri in sede di Concordato appare di peso relativo; il realizzo dei crediti
avverrà secondo tempi rispetto ai quali non ha incidenza la prosecuzione del Concordato piuttosto che il fallimento, mentre ha in effetti rilievo la tempistica allungata di Legge ai fini della verifica del passivo in sede fallimentare, in relazione ai termini allungati previsti per eventuali insinuazioni tardive.
(iii)In tema di revocatorie e azioni di responsabilità (ci si riporta integralmente a quanto ampiamente illustrato, rispettivamente, ai Capitoli VI e IV) si è già messo in luce che sarebbe avventato,
secondo il Commissario, suggerire al ceto creditorio l’opzione del fallimento, in termini di convenienza rispetto al Concordato, nel quadro delle incertezze segnalate che affliggono i due rimedi
(impregiudicate ovviamente le iniziative del Liquidatore Giudiziale o del Curatore, che valuterà le
azioni del caso anche in presenze di incertezze sul loro fondamento, come è fisiologico in mancanza di casistica, per le revocatorie, post Riforma della Legge Fallimentare, e delle ricorrenti difficoltà nella determinazione del danno nelle azioni di responsabilità).
Il Commissario Giudiziale, in definitiva, ritiene sostanzialmente neutra, sul piano economico,
l’alternativa tra Concordato e fallimento, rilevando, in ogni caso, come l’omologazione del Concordato possa risultare più conveniente in termini di celerità di riparti.
Bergamo, 23 Gennaio 2012
Il Commissario Giudiziale
Avv. Antonio Granelli
87
Allegati:
1)Breve Relazione del Commissario Giudiziale datata 30 Novembre 2011 sulla situazione in atto e
contestuale istanza di rinvio dell’udienza di convocazione dei creditori;
2)Istanza ex art. 167 II comma L.F. di Lifestyle del 7 Ottobre 2011 unitamente a parere favorevole del Commissario Giudiziale e Decreto del Giudice Delegato del 10 Ottobre 2011;
3)Contratto di cessione di ramo d’azienda Notaio dr. Carlo Mussi del 31 Ottobre 2011;
4)Reclamo ex art. 26 L.F. del signor Renzo Bruni; memoria difensiva Plastic Art s.r.l.; memoria
costitutiva del Commissario Giudiziale; Decreto del Tribunale di Bergamo 1 Dicembre 2011;
5)Elenco dei creditori.
88
Scarica

TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE