fl , fl' SEMEN?A RIPUBBLIC,A.ITAI-IANA IN NoMÍ DEL PoPor,o ITALIANo IL TRIBUNAI,E DINOVARA SEZTONEcnrl-E riunito in pe$onadei giudici: t dott. Bartolomeo dott. Fabrizio dott.ssa Guenalalìna l{' fU0t0 ì'i' cR0{0r00ìt0 N' RfPERÎORIO QUATRARo presidente giuaLrce est FILICE PASCALE giudice ha prcnunciatola seguente SEì{TENZA pomossa nella causacivile iscritta al nurnerodi roolo genemle228512008, \------ Rl-'r " *ì "4sàÉ:AA;. elett.tedom.|'airl llel legalerappresentante, i Ia rappresentae difende giustaprocùrain - aEore - CONTRO - elefi.te t rappfesentae dom.ti ln air"oaeurrittu.*t""all'i, \ giustaplocura in atti; Oggetto: azionedi responsabiliLà conEoorganiamministraúvidi s.r.l. Conclùsioni dell'attric€: 1'L\ ln ogni casocon vittoria di spese,competenzee onoraridi giudizio. Conclusionid€i conv€Dutii !!_I4,-p!9c!sdizi49: dichiarare la nullità della rcquisiti ex /egeprevisti. dichiararsl in via preeiudizialesubordinara: notificaia per omessaindicaeiorc dei del presenteprocedimentoex articolo 8, cornm44 d.lgs.n. 5 del2003. lÀyiegqli!q!!q!9: dichiarareìlacarenzadi legittimazroneattiva della in via princioale: respingefi Ia domarda e.xadrelso fofianlata per esserec:lleùte dei req isiti Í\ecessatiir temad1causapetendí, in via subordinata:respingersi1adomandaer ad\teÍsoîotmúIala poichéinfondatain fatto. Con vittoria di spesee onorari. estinzionedel procedimentoex art. 8 d.lgs-5/2003- formulatedalle parti convenute. ' Al riguaîdobastiosservarc che, seè verochegiustaI'art.2 cofimal letterab) d.lgs.5/2003l,atto ì ' di citazione deve contenere l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettrodca -presso cui il difensoredichia& di voler riceverele comrmicazioni e le notificazioni nel cotso del ; procedimento, va considerato altresì che 1'aÍ. 1, cornma 4, stabilisce chc, per quano non dive$amentedisciplinato dal presentedecreto,si applicanole disposizionidel codice di procedum . civiìein quantocompatibili. Devedunqueriienelsiapplicabilel'a.t. 156,con1ma terzo,c,p.c.secondoiI q]uale"la u iù nan può mai esserepra unciata,& I'atto ha rcggiunto lo scopoa cui è destinato,'. E, neì caso di specie, l'awicendamento del giudizio allo stato attùa.leathavemo lo scambio recìprocodi atti - dagli atti inhoduttivi sino alla istanzadi fissazionedi udìenzae al depositodelle ' memorieconclusionali- conserte di non revocarein dubbio che il contraddittoriosi è instaùato nellapienaconsapevolezza di entrambele palti sin dalle bathrteiniziali. 2) Leeittimzzioneattiva ,@ E{ F Ie parti convenuleche, in seguitoalla novella 2003, 1'azionedi Rilevano,preliminarmente, è responsabittaesperibile da pane creditori sociali nei confionti degli organi amministÎativi j previstauúcaÌnenteper 1e S.p.A e non per le S.t L., per le quali non è piu espressamente l i I richiamata. I L'esamedi tai€ censua richiede alcùneconsiderazioildi camtteîeplelimjnaÌe. La disciplinacodicisticavigentesino a131.12.2003 Prevedeva,ell'ambitodellesocietàdi capitali' I una regolamentazioneuniforme delle azioni di responsabilitàesercitabili nei conftonti degli ammmtsÎalon. dettati in tema di responsabilità I1 previgenledisposto degti ar1t.2392-2395c.c., espressamenfe degli amminishatoddi una s.p.a.,si applicavainfatti ancheagli anrninistratori della s.r.l in vitir del nell'afi.2487.conlmasecondo,c.c. dnvio contenuto nei confronti Con l'entratain vigoredel d.lgsì.n. 6/2003la disciplinadelleazionidi responsabilità degli amministratoridella s.p.a.è rimastasostalzialmenteimmutata:continua.rìo infaiti ad applicarsi aLla societaper azioni gli aîtt- 2392-2395c.c. e, n€li'ambito di tali norme, tuttora pemane la , !,; disrinzione fm azjonesocjalefregolatadall'aft.2393)ed azionedei creditorisociali(rcgolatadai \llccessivi ,m. 2194e 2394órs,. 1l limitat4 il dispostodegtiartt.2393-2395 c.c. ,' fl"! guuntoutti"r't",invece,alle sociefaa responsabilità -"- non ò più richiamatodall'art.2476c.c.,cheoggidisciplinala responsabilirà degliamministlatori dì tale tipo societaio- Non sembm superfluo sottolineare,in merito, che Ie regole di firnzionamentodella socielà a responsabilitàlimitata sono state iúenmente riscritte dal legislatoreche, in conforúita a quaoto previstodatl'art.3 dellal. delega3.10.01n. 366,ha modeilatodettasocietàispirandosi al pdncipio della rilevaÌìzacentraledel socio e dei rappofii contrsttuali1ra soci: la nuova legge riconoscealla s.r.i. un'anplissimaautonomiastatutada.piìì chedi collocarsiin ùra posiziorc a metàstradafia una socìetàdi personee la societàper azioni, di gettareÌrú pontefta i due modelli prcpdo attravetsola scelladei sistemadi amministazione, che, passandoper flrfti i sistemi itrtermedi.può spaziarcda qùelloaffidatodisgiuntameùte a tutti i soci,tipicodellas.n.c.a quello,Foprio di ullas.p.a.,in cui il poterc di gestioneè confedto ad anÌninistratori non soci, eventualmenteorganizzatisecondoil mod€llodelconsigliodi amministtazione. 2.2-L'orientamento restrittivo. Tale essendo ii campodi elezìonedellaproblematica in oggetto- owero dellaquesuone se,ner mutaloquadronomativo, soprawiva,sia pure non più espressamente disciplinata,l,azionedi responsabilità dei creditori sociali delle S.r.L. - va subìto avverlito che, tanto nell,ambito accademicoqùantoin quello curiale, Ìa hattazionedella questioneha assllntecaraltclisliehc rliîtlÓ eclettiche. compositee spiccatamente secondo un orientamento maggiomente rcstriltivo, a questa mutata prospettiva tassolomica di riflesso, la mutatadisciplina delle azioni di responsabilitanei confronti deglì conisponderebbe, con la nuovamorfologia disegnatadal legislatore amministatori: e, dunque,del tutto coelentemente per le SRL - incentmta,comesi è detto,$r.llafigura e sulla fuDzionalitàdel socio - il novellatoart24?6 c.c. consentirebbea ciascunsocio di esercitslel' azione,ma non gara[tircbbe piÌr il dovere degli amministlatori di conservareil patrimoniosocialeanche a tutela dei teÉi crediton. che poi - sempresecondotale prospettazione- l'azioneesercitabileai sensidell'art 2476 c.c sia solo quella sociale,risulterebbepalesesia aìla luce della previsione del comma pdmo del citato articolo (che stabilisceIa responsabìlitàdegli amministratoriverso la societàper i danni derivarìti dei doveîi a essiimposti dalla l€ggee dall'atto costitutivo), sia delle previsiod dei .dall'inoss€rvanza commi successivi,che faa.nocarico alla societÀdi rimborsareal socio vittodoso le spesesostenute per I'accertamentodeì fatti (commaquarto),at[ibuiscono alla società(e non al socio) il poteredi i mcime all'azione o di txansiserlalcomúa ouinto) e farìno salvo il diritto al risarcimentodel spettanteal singolo socio o al terzo che siaflo stati dircttaúente daîrneggiatida atti dolosi o lposi degli aÌnninishatori (commasesto). N€lla giùrisprudenzadi merito, l'orientametrtoií esaúe è condiviso € diffusamentemotivato dalia sentenzaalellaColte d'Appello Napoli, 28 giugno 2008, secondola quale la mancataprevisione, nell'ambito della nuova disciplina delle s.r.l., di una specifica azione dei creditori sociali rion é frutto di ùúa mera dimenticanzadel legislatore:da un lato, infatti, nulla si legge,al riguardo,nella relazioneministerialeche ha accompagnatoI'e(Eúazione del d. lgsl. n. 6/2003; dall'atto, risulta eúdente che,anchenel sistemadelitreatodalla dforma. l'azione dei creditori sociati suatipicita, dimostratadal suomantenimentonell'ambitodella disciplina delìa s.p.a. Ebbene,deve escludersi- secondol'anesto in esame- che, nonostanteil silenzio della legge, I'azionepossafonda$i sù diversi canoniemeneuiici ( quali I'applicazionein via analogicad€ll'art. 2394 c.c. o l'applicazione della nomra generaledi clri all'af. 2043 c.c.); infatti, le profonde diff€renzeche, con I'entratain vigore del d. lgsl. cit., sono veùùte a crea$i fi:a s.t.L e s_p.a.non consentonol'aggfamentodel datotromativo attraversoil ricorso all,interpretazioneanalogica. Quantoalla specificatutela dei cleditoli sociali delle S.r,L., dol'rebbedmque giudicarsisatisfattiva, olhe all'azione del t€Izo ( e quindi anchedel creditore)pet danni direttamentecagionatigli da atti dolosi o colposi degli amministlatod ( preyista all,att. 24'76, cornlJirasesto), l,ulteriore tutela previstadalle disposizioniconte&utenegli altt- 2485 e 2486 c.c. Gaciicamente liferite anchealla s.r.l.), che prevedonoche gli aúIlrinishatori tispondonodei danni arecati alla societa.ai soci. ai creditorisocialie ai terzi peri casiin cui ritardinood omettzùio di accertareil vcrilicJrsiJi llnn causadi scioglimento dellasocietàe pergli atti e le omissionicompiut€nellagestionedalladatadcl verjficarsi della causadi scioglimentosino alla.datadi collseg]ìaai liquidatori dei librj sociali. Non saÌebbeinvecesostenibilechetali disposizionisiarb suscettibilidi u4lnterpretazioneestensiva che consentadi ricavatedalle siesseI'iinmanenzadell'azionedei creditori sociali anchein reiazione agli atti compiuti dagli aùìnlioistraîori delle s.r.i. in violazione d€l dovere di cotservazione del patrimonio sociale, anche prima del - o indipendentemeniedal - verificaîsi di una causacli scioglimentodeila società:e .ciò sia per la chiarezzadel lolo contenutoteshra.lqsia per la loro collocazionenell'ambito del capo intitoiato " dello scioglímentoe liq ida?ione delle socieù di SecondoIa Co.te Napoleta.na,é Fopdo da tali disposiziotri che si ricava, al conuario, che il legisiatoredella novella ha ìnteso configÌrarc una responsabilitàdegli alnministratod della s.r.l. verso i creditori sociali per la marcata osservarzÉtdel gel1era.ledovere di conservazione deì t'ipratrimoniosociale,solo ner casoin cui essi abbianodeterminato un aggravamentodero stato di ./gél ai fuori di ralejpotesi.invece.rcsiduercbbe per il te*o (e quindi,pot€nziaimente, ancheper il ,41!]19 Pq r, -'/ creditole) direîtarnentedanneggiatoda atti compiuii dagli arministratori la sola az.tone_ prevlsta. come si è visto, dall'art. 2476 comrnasesto_ per responsabilitàda lesione diretta derivanteda atti dolosi o colposidegii a-rl1ministratori. Mentre - e in conclusione- saÌebbeda escludercche, in difetto di un,esplicifadisposizione noÍnatrva, in capo al creditore sociale residui, ai selsi dell,art. 2043 c_c., un,ulteriorc azione lisarcitoria nel casodi lesìoneindfuettadel suo didtto di cledito, aziotìe della quaÌe,oltetutto, non risultetebbqo definifi né i Fesùpposriné i confini. D9l resto l'affennazione - già ricon€nte in doth.ina con riguardo alla società di persone dell'esistenzadi un pdncipio generale,per I,appuntodcavabil€ ,aî. da 2043 c.c., per cui i creditori di un entecollettivo possonoagire nei confronti degli amminisîratori per il fisarcimentodei dand subiti a seguiio della violazioie d.aparte di costorodel dovere di conselvazionedel patrihonio sociale,alle cordizioltie con le modalitàstabilife dall,an.2394 c.c.,non parrebbetenercontodel tatfo che,se il legislatoreha volutamentesoppr€sso per le s.r.l. ogni rjchianìo a.ll,azionedei creditori sociaÌidisciplinatadall'articolo citato,la normanon potrà essereutilmenteinvocatadai credrtorich€ non possonopiù soddisfaÌsisul patlinonio della sociea e che inteadonoagirc in giudizto contro i suoi a&ministrato in via risarcitoria. Tali, in sintesi, i passaggiargomentativifatti propri da ,oientamento giurisprudenzia.re i,, oitica proresa a negatela soprawivenza dell,azione dei credifodsocìaiia seguitodellanovellalegislativa: alle quali si è uniformaÎa,oltrealla già cítatapronunciadclla Cortcdi Appcllo di argomentazioni del Tribrmale Milano,27febbraìo2008,n.2589,secondoclri:'1]r/tare Napoli,anchela pronuncia dll'atîuale disciplína il creditore sociale può.bensì esperire azione dí respofisabilità verso gli amministratori sociali, ma solo per i alanni direttamenteed índ^'idualmenteprovocatigli dag]i ammínístlatori stessi.La tutela del patrímofiio socialedella s.r.l. ih Prccedewaafrdata all'aziotue di responsabilítàsocìale o dei credítorí socíali, rc3t4, a seguito della rccente tiforma, conJìdata alla tegittinazione ",:Liîusa"dì o4t\i singolosocio "ad i6tar" di quello che arnienenelle socìetàdi persane,alla cui discìp[ina,pqrabro, fisulta ampiamenteispírata quella attualedeÌla s.r.f'. 2.3.L'orientamenlo aflmissivo. A fronte di uù modo di ragionare quaLequello sopra descritto, interamenteproteso alla gida valorizzazloîe dell^ lítterd /egrr, si è iflece affermatoun div€rsoorientamento,secondoi1 quale la questione aidrebbepiuttostorisoltasullascortadi un'inlerprelazioDe coúplessivae sistemaiica del quadronormativodelineatodalla t1ovelladel 2003. In questosenso,deve in limine osservarsiche se è vero che il codice Àon contemplauna notma di caÌatteregen€mlecoúispondentea quella detrataper le S.p.A. dall'articolo 2394 del codice civile, non è menoverocheI'azionedei creditorisocialiè pe(òprevistaper le S.r.L.ìn fasedi liquidazione (aflìcoli 2485, 2886 e 2491) e per quelle soggettead atrivilà di ,,direzione"e di ,,coordinamento" Grticolo 2497). Onde,da tali indici sistematiciè dato traúe la considerazioneche il Legislatorenon ha inteso fale della soppressionedell'azionedi responsabilitàdei creditori sociali lmo dei muli portanti della più marcatadifferenziazionedella morfologia delle SRL rispetto ai diversí tipi di societàdi capitali, in quantodetlaazioneè stata€spressamente prevìstapet Ie fattispeciesu indicate. Sicchéda un complessivo,e più afticolato, esamedel quadronormativodi rifednento, non emerge ict, oc li la chrarae ìnequivocavolontà del Legislatorcdi inibìrc la tìrIela dei cîeditori sociari da atii gestori ptegiudizievoli per la conservazionedel patlimonio socialenelle SRL, sicché non si rinvengonoapprezzabìli ragioniper non essercpotatì a, per dir così,(chjualere il cetchio)delle diversee diffìse ipotesi di tutela dei creditorisociali delle S.r.L., pr€vìstedalla normativa codicisticanovellata.adetendoa un,irterpretazione per cùì, aiÌcheal di fuori di questeìpotesi,debba comunquericonoscersi la possibilitaper i creditoridi agirenei confiontideglianministratoriche abbianoviolato gli obblighi inerenli .rlla conserv.|zione dell'int€gritàdel paÍjúonio sociale rendendolo insufficiente al soddisfacimento dei ctediti. Senzaconsideraae che, vel.sotale linea ermeneuiìca (di chìùsùra),convergono, cla un tato, te ricordatedisposizioniammissivedell'azionesociale: e, in particolare, la disposi?ione deil,articoro tr $i i 2485,comElaprimo,c.c.,che,seintelprctatainmanieraîigidameítetbrmalistica,crccrellbcrrna ifagionevole e illogica disparità d1hattamentodntema)) alla categoria dei creditori sociali delle SRL: in quanto,tra essi, vedrebberoriconosciutala legittimazione all'azionedi tutela soltanto i d€ditori lesi da atti pregiudizievoli compiùti dopoit verifica$i di ulra causadi scioglimentoe non anchei creditori lesi ila atti ali depaupeÉmentodel patnmoúioche. p€r vero' andraúroa cagionare, sotto il profilo d€l flessodi causa,ìl probabileverifrcarsidi úla causadi scioglimentola quale,solo la rcsporìsabilitàdegli amministratori in allor4 in rnaDieradel tutto avulsae illogic4 inneschercbbe per l'om€ssao la ritardataverifica di tale causa. Dall'altro lato, e sopÉttutto, deponein tale sensola disposizionedi cui all'aflicolo 2476, comma settimo,nella parte in cur prevedeche sozo solidamenteresponsabílicon glì qmuínhtratori i soci che hannoihtekzíonalmentedecisoo autorizzatoil compirnentodi 6ffí dannosiper l4 socíetq i toci o i tezi; ncttr,:ta,q1!esb,che assumei caratteddi una (nolma genemiedi chiusula))del sistema\ía, gefierdlklausel per utilizzare un lessico mutuato dalla dottdna - non suscettivadi essere ioterpretatain maniera rgialaúente formalista, €, ciò è a diÉ, nel senso che sia ammessa1a soldale degli anrainistratori € dei soci peî atti intenzionalnentelesivi nei conlìonti .,responsabilità pei oeditori sociali e non anche per atti che, in seno alla migliore tradizione della civilistica i classic4 sonosemprestati inquaakati,non tatîo sotto il profilo psicologico,qùantosotto il plofllo della loro obiettiva lesività per i[ ceto qeditorio: quali sono, giustappunto, gli atti di depauperamento e di mancataconsewazionedel patimonio sociale, La dìversa soluzione implicherebbe,nuovamente,ulla disparità di trattamentointema al ceto creditorio: dispaita che andrebbe difficiìmente esenteda adombmmentidi incostifrzionalità sotto il profilod€llaloÍo ragionevoiezza. Da iutte questeconsiderazioni,parc dudquemaggiormentein linea con il complessosistematico delinealodalla noveila l'opzione esegeticache ritiene tutlora imftanente l'azione di rcsponsabilita dei creditori sociali delle S.r.L. € la riconduce,piùttosto,all alveodella clausolageneÉlecoitenuta neÌl'articolo 2043c.c. Tomaldo al campodella giurisprudenzadi merito, è asuivibile a questosecondoorientaúentola sentenzadel Tribunale di Roma, sezioneIIl, 17 dicembre2008, secotrdoIa quale <a4che dopo le nodifche recate dal d.lg. n. 6 del 2AB, il curatore di s.r.l. fallíta è legittimato ad ihtraprenìlere I'azíonesociale dí responsabílitàe quello di risarcimentodel dannoper lesionedell'inîegrità del patrintottio sociale - in luogo deí crcdiÍorí sociali, ai sensídell'art. 146 l. fa . - nei confro ti det precedenteamlninístratoreunico. Gli anmìnisÙatorídi societàa respo,lsabílítàlímitata sono - al pari di q elli delle socieù per azíoni - responsabíliaí senti dell,art. 2394 c.c. wrso i creilitoti saciali per il pregí dizio arrecato al pabimohio sociale,in conseguekzadelle ,iolazioni ai propti dorerì di consemazionedel pafrimonío medesimoderiranti dall'atfo tli plepoliziofie Een';torkl'e cha abbianorcso insulÌdente il patri onio per la saddis[azionedci .reditori sorialb dalCollceio. condivi"a La. f a soluzione Ritieneil Collegio di aderireal secordodegli orientamentiriferiti e di anmettere- in astratto(della concreta lattispecie subito appîessosi dità) - , la permaùentevigeDza dell'azione sociale di responsabilitanei coDfroIlii di amministratoridella S.r.l., anchea tutela dei creditori sociali nei o nella mancataconservazioned€l confronti di atti gegiudizievoli consistentinel dep4upemmento patrimoniosociale. La (chiave di voltar adottatadal Collegio nell'aderireall'odentamentoarnmissivodell'azioneriposa sulla non ritenula confomita costituzionaledella contraria inte@retazioneplemi8ta dalla Corte Napoletana. 41 rigùardo, giova prenderele mosseda quantostatuito dslla Corte Cosfiùraonaleche, sìa pule chiamataa dirimere la diversaquestionedi legittimità sollevaia,in dfeîimento agli aÍ. 3 e 76 cosi., sugli art. 2409 cornmi I e ?, 247'l camma4 e 2476 conrr.Ja3 c.c. (nella palte in cui escludono del Iicorco alla proceduradel contlollogiudizìariosulla gestioneneÌla societàa l'ammissìbilìta f.i responsabilitàlimilata) ha osservatorda ulr lato, che l'accessoconsentito a ciascun socio a della società(che, neila precedentediscipiina della societàa responsabilitàlimitata - €, qt Vocumenii -l{i 'èncora oggi, della socjetàper azioni - potevanoessereesaminatisoltantoda chi eta incaricato il ''dell'ispezione ex art.2409)costituisce innovazione idoneaa potenziare l'efficaciadell'azione sociale di responsabilità,alla qualeviene legittimato ciascm socìo,ch€ pùò, {ìuindi, "chiedere,in casodi gavi iregolarid nella gestion€della socie4 che sia adottatopro\,'vedimentocautela.iedi revoca degli anÍninistratod, e, dall'altro lato, e per quaÍto qui interessa,che la salvezz4 stabilita dalfart. 2476comma6, del diritto al risarcimsntodei danni spettantial tcrzo dann€ggiatoda atti dolosi o colposidegli amminisfratori cosfifuisceprevisioncche noù precludeinterpretazioniidoflee sd îssicurar€efficacetutela ai creditori sociali.(Cortecostituzionale n. 481 del 29 dicembre 2005). Sì cheil principio di diritto alfermatodrlla pronunciaCostiiuzional€iÍvolg€, del tutto pianamente, I'invito agli itrtcrpreli di ric€rcare€ adottareinterprctazionidel novellatoqùadro normaiivoidoneead assicurar€un eflicîcetutela,oltre ch€ i socidellaS.r.l..înche ai crcditori sociali. E del lesto, I'i11vito ai giudici del merito di ricercare, in prima battuta, interyretazioni <coslituzionalmenteorientate>riservandola sollevazionedellaquaestiode legittitfiitaîe solod caso residùale in cùi la Iettctanormatìvanon consenta, nepputein basead m'interpretazione estensiva, di addivenire a interpretazioni costituzionalmenie coDfòrmi,costituisce unacostattede1piir tecente '"t.{ i i ha dichiaratol'inammissibililàdeìlequcstioni dellaCorte, che, in divemeoccasioni, insegnaÌnento l soÌlevate<perchéil rimettenteha omessodi veaificarela possibilità di ùn'inletpretazione.\ecunlum constítutionerhdella nolma impugnatD ( cfi. C. Cos1.24 l]ugl\o 2007 n.322), così dichiarandodi i cor]i]etlidi seYreslrainl e di tuisonablessadedread alcuni concettidi comhon low, q1).ali Prcnd€ùdoI'abbúvio da tali premesse,ritiene il Collegio che - per le ragioni gia eviderziate nel riferire l'olientanento, qui condiviso,proclive ad ammettere,anchenel mutato quadroDormativo, sottoi I'azionedi túela dei creditorisociali- l'opzìone"eliminativa"di dettaazioneentretebbe, plurimiprofili diavi menzionati, in collisioneconi pa.ra,'nelri dellaragionevolezza e deilaparftadi ilattamentoportati dall'articolo 3 Cost. Ritiene, inolt{e, il Collegio che il teîore espositivodella lettera norrl)ativa rilonnata non sia di ostacolo a.ll'adozionedi una divcna interFetazione che, facendo leva sui sopra riferiti indici nomlativi. pofti a itenere futtoÉ espedbile,dapafie dei creditori sociali, l'azione di responsabilità; e cjò: a) perchénon si rinvengonodisposizionino.mative ostetive a una tale i4terprctazione; b) perché,come si è visto, vi sono diversi indisi nomativi che, ove interpretali "gli uni per mezzo - portano al conúa o a suggerire I'adozione di taie deglí akrf'- owero sistematicament-^ mterpreiazote. Dirimente, in questosenso,è poi l'enunciatocostituzionalecontenuionella sentenzan. 481 del 29 dicembre2005, secondoil quale - giova rimarcado - l attuale qua&o notrrE1i'vonon preclude interpretazioniidoneerld arsiculare elfcace fittela ai credítori sociali. Ritiene,in conclusione,il Coll€gioche gli ammiristratori di societàa responsabilitàlimitata siano - al pari di quelli delle socielàper azioni e anchein seguitoalla ùovelladel 2003 responsabiliverso i cr€difori sociali psr il pr€giudizio arrecsto al patrimonio sociale,in consegùenza delle violazioni ri propri doveÌi di conservaziotre del plrtrimonio medesimo dcrivanti dall'atto di pr€posizioncgesto.ia,€ che a tale assuntopossaagevolmeDte giùngersi ricondùeendo ['azione! tùtela dei credito rociali nell'alv€odella claùsolaseneralecotrteDuta nell'aÉicolo2043c.c. 3) Infondatezzadella domandaconcreiamente lroposta. Tantopr€messo, e venendoora alla deUbazione deiladomandaoggi scrutìnio,va subitoosserr'ato chela stessa s'infrange in limjnesul mancatoassolvimento dell'onercprobatorìo. \ Jlgonoal rìguardo le seguen.i considera-/ioni. Esponela pafe atiricea soslegno d€llepropdpret€se: 1) la società postaìn liquidazionecon delibeta nominatoliquidatoreil sig. s è stata icembre2006 iscrilta al 23 ge4naio 2007, ed è stato ,.-,-€ìà mcmbro del consiglio di amminìstrazione;2) la : (lel bil:ì{cio rli ca!rcirio societapresentava bilanciin perditadal 2003;3) in sededi approvazione per lanno di gestione2003 l'assernblea ordinari4datoatto dellasussistenza cti una pcrdit pa{i a €7693,00,ha deliberaiodi ìrtilizzaregli utili e Ia riservalegalea parcialecopertuÉdella perditadi esercizioper f irnpofo di € 4601,00e di ridortarca nuovola parteresidua,pari a € 3092,00;4) in sededi approvazionedel bilancio di esercizio2004, vista la perdita integaÌe del capitale sociale, l'ass€mbleaha dato mandatoal presidentedi convocareserza indugio I'assembleastraordinariaai sensidell'articolo2417c.c.;S) la deliberadi scioglimento è intervenutasoltantoa fine 2006con coùseguente depauperamento del patrimonio. Allega, alhesì, parte attÌice clE-lala riEde sq€jlggllSg4tenzione dei soci di favonre b I . crescitadella diversa società lla-quale li odiemi 2È{3>r esseresoci: in panicola.re espone:l, ; aig. 5jpulravano eranoancheafiminishatori della f 2ìeva sedeneeli stessilocaii i della "soqidc:lLq!arÍ4-!re!9391 2003 la r'olto attiltîà concore[ziale neì confionti d1 inoltsandoordid aver,rr/í oqgeÍo $arrìDadj opuscolioubblicirari ..-___identici a quelli in precedenzaeffettuatidallg. l^ Ció posro.e rolendo.comesi diceva-rirenerearMlissibilel'azionedi responsabilità da parledei 5d. sociali, riconducendola, quantomeno,oell'alveo della clausola generale contenuta \y\reditori àì l 2041 c.c., va comunquestabilitoqualesia l'onerc probatoriogravanresul ueditore | ,f lrelL'anicolo / sociale attorein responsabilità. Ebbene:I'onereprobatododell'azionerisarcitodaclassica- è appenail casodi sottolinearloesibiscecontomirecisamente scolpitidallamigliotetradizionedel nosÍo diritto civile. i quali si attestanonel seDsocheoccorreaccettate: 1) la sussistenza di un €ventodarnoso 2) I'ingiustizia deÌ danno3) la sussistenzadel nessocausale4) che l,eventoalÀìnososia imputabile a dolo, o colp4 del soggetto agente: la colpa (o il doio), infatti, costituiscono componenteessenzial€della fattispecie dellarcsponsabilita aquiliana ex aIt.2043c.c.. Nella sostanza:la cd,,sdpelendi devesostanziarsinell'indicazionedi specifici compo.tamentidegli amministratoii - contrari ai doveri loro imposti dalta legg€ o dallo statuto sociale e ad essi rimproverabili a titolo di dolo o colpa - che abbianodeterminatoil pregiudizio patrimoniale; compoÌ1amenti, questi che devonotovare il pieto sufftagio dei dscontri istruttori E però, le prove chiesle da patte attrice ( ordine di esìbizione e CTU) appaiono,per conùo, generiche ed esploÉtive,e finalizzate,a ben ved€re,non a fornire ma a Ícercare la prova dei fatti chesi alleganoa sostegno dellepropriepretese:e ciò medianteuna consulen tecnicache stabiliscain quale momentosi sia deteminatala perdita di capitalesociale € a quanto :.j .i ammonterebbe la perditaej (a monte>,mediantel'esibiionecoatiiyadi',qualsiasidocumenîo utile alla prcd?ka ndagine tecnica". Il che, peraltro, è stato corettamente rilevato dat Gjudice relatorc nel decreto di fissazionedi !dieízairtd,ata25.2.2009, chequi inregdlmentesi condividee si conîelma. Le spesesguonola soccomberza e si lìquidanoiq dispositivo. P.Q.M. fl Collegio, defrnitivamerLte prcnunciando, rcspintaogni diversaistanz4 eccezione,deduzione, Rigettatutte le domandeatt^r.. dichiara renuta e condanna lo in favore di /--':---7---7 , itolo di +':?"+ rimborsrr rièllÈspese ai tíioe lsoftril€ 2.aó0.75(dj cui €, 744,00per diitti, € I .350,00pti onorari € 266,75per rimborso fofettario spesegenerali12,5olÒ secondotariffa foiense) , noúchéC.p.A. ed LV.A. sugliimportiimponibilicomeperleggc. Cosideciso in No!aÌanellacamera di consiglio dellasezìone ci\ ile il l-flr /toqO Il GiudiceEstensore II lfa 'ii rs ''/" Il President€ Bafolomeo QuatEro ^ ^^'K.^rrt IL CA LIERECI aAccalú