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, fl'
SEMEN?A
RIPUBBLIC,A.ITAI-IANA
IN NoMÍ DEL PoPor,o ITALIANo
IL TRIBUNAI,E DINOVARA
SEZTONEcnrl-E
riunito in pe$onadei giudici:
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dott.
Bartolomeo
dott.
Fabrizio
dott.ssa Guenalalìna
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fU0t0
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cR0{0r00ìt0
N'
RfPERÎORIO
QUATRARo presidente
giuaLrce
est
FILICE
PASCALE giudice
ha prcnunciatola seguente
SEì{TENZA
pomossa
nella causacivile iscritta al nurnerodi roolo genemle228512008,
\------
Rl-'r "
*ì
"4sàÉ:AA;.
elett.tedom.|'airl
llel legalerappresentante,
i Ia rappresentae difende giustaprocùrain
- aEore -
CONTRO
- elefi.te
t rappfesentae
dom.ti ln
air"oaeurrittu.*t""all'i,
\
giustaplocura in atti;
Oggetto: azionedi responsabiliLà
conEoorganiamministraúvidi s.r.l.
Conclùsioni dell'attric€:
1'L\
ln ogni casocon vittoria di spese,competenzee onoraridi giudizio.
Conclusionid€i conv€Dutii
!!_I4,-p!9c!sdizi49: dichiarare la nullità della
rcquisiti ex /egeprevisti.
dichiararsl
in via preeiudizialesubordinara:
notificaia per omessaindicaeiorc dei
del presenteprocedimentoex articolo 8,
cornm44 d.lgs.n. 5 del2003.
lÀyiegqli!q!!q!9:
dichiarareìlacarenzadi legittimazroneattiva della
in via princioale: respingefi Ia domarda e.xadrelso fofianlata per esserec:lleùte dei req isiti
Í\ecessatiir temad1causapetendí,
in via subordinata:respingersi1adomandaer ad\teÍsoîotmúIala poichéinfondatain fatto.
Con vittoria di spesee onorari.
estinzionedel procedimentoex art. 8 d.lgs-5/2003- formulatedalle parti convenute.
'
Al riguaîdobastiosservarc
che, seè verochegiustaI'art.2 cofimal letterab) d.lgs.5/2003l,atto
ì
'
di citazione deve contenere l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettrodca
-presso
cui il difensoredichia& di voler riceverele comrmicazioni e le notificazioni nel cotso del
;
procedimento, va considerato altresì che 1'aÍ. 1, cornma 4, stabilisce chc, per quano non
dive$amentedisciplinato dal presentedecreto,si applicanole disposizionidel codice di procedum
.
civiìein quantocompatibili.
Devedunqueriienelsiapplicabilel'a.t. 156,con1ma
terzo,c,p.c.secondoiI q]uale"la u iù nan
può mai esserepra unciata,& I'atto ha rcggiunto lo scopoa cui è destinato,'.
E, neì caso di specie, l'awicendamento del giudizio allo stato attùa.leathavemo lo scambio
recìprocodi atti - dagli atti inhoduttivi sino alla istanzadi fissazionedi udìenzae al depositodelle
'
memorieconclusionali- conserte di non revocarein dubbio che il contraddittoriosi è instaùato
nellapienaconsapevolezza
di entrambele palti sin dalle bathrteiniziali.
2) Leeittimzzioneattiva
,@
E{
F
Ie parti convenuleche, in seguitoalla novella 2003, 1'azionedi
Rilevano,preliminarmente,
è
responsabittaesperibile da pane creditori sociali nei confionti degli organi amministÎativi
j
previstauúcaÌnenteper 1e S.p.A e non per le S.t L., per le quali non è piu espressamente
l
i
I
richiamata.
I
L'esamedi tai€ censua richiede alcùneconsiderazioildi camtteîeplelimjnaÌe.
La disciplinacodicisticavigentesino a131.12.2003
Prevedeva,ell'ambitodellesocietàdi capitali'
I
una regolamentazioneuniforme delle azioni di responsabilitàesercitabili nei conftonti degli
ammmtsÎalon.
dettati in tema di responsabilità
I1 previgenledisposto degti ar1t.2392-2395c.c., espressamenfe
degli amminishatoddi una s.p.a.,si applicavainfatti ancheagli anrninistratori della s.r.l in vitir del
nell'afi.2487.conlmasecondo,c.c.
dnvio contenuto
nei confronti
Con l'entratain vigoredel d.lgsì.n. 6/2003la disciplinadelleazionidi responsabilità
degli amministratoridella s.p.a.è rimastasostalzialmenteimmutata:continua.rìo
infaiti ad applicarsi
aLla societaper azioni gli aîtt- 2392-2395c.c. e, n€li'ambito di tali norme, tuttora pemane la
, !,; disrinzione
fm azjonesocjalefregolatadall'aft.2393)ed azionedei creditorisociali(rcgolatadai
\llccessivi ,m. 2194e 2394órs,.
1l
limitat4 il dispostodegtiartt.2393-2395
c.c.
,' fl"! guuntoutti"r't",invece,alle sociefaa responsabilità
-"- non ò più richiamatodall'art.2476c.c.,cheoggidisciplinala responsabilirà
degliamministlatori
dì
tale tipo societaio-
Non sembm superfluo sottolineare,in merito, che Ie regole di firnzionamentodella socielà a
responsabilitàlimitata sono state iúenmente riscritte dal legislatoreche, in conforúita a quaoto
previstodatl'art.3 dellal. delega3.10.01n. 366,ha modeilatodettasocietàispirandosi
al pdncipio
della rilevaÌìzacentraledel socio e dei rappofii contrsttuali1ra soci: la nuova legge riconoscealla
s.r.i. un'anplissimaautonomiastatutada.piìì chedi collocarsiin ùra posiziorc a metàstradafia una
socìetàdi personee la societàper azioni, di gettareÌrú pontefta i due modelli prcpdo attravetsola
scelladei sistemadi amministazione, che, passandoper flrfti i sistemi itrtermedi.può spaziarcda
qùelloaffidatodisgiuntameùte
a tutti i soci,tipicodellas.n.c.a quello,Foprio di ullas.p.a.,in cui il
poterc di gestioneè confedto ad anÌninistratori non soci, eventualmenteorganizzatisecondoil
mod€llodelconsigliodi amministtazione.
2.2-L'orientamento
restrittivo.
Tale essendo
ii campodi elezìonedellaproblematica
in oggetto- owero dellaquesuone
se,ner
mutaloquadronomativo, soprawiva,sia pure non più espressamente
disciplinata,l,azionedi
responsabilità
dei creditori sociali delle S.r.L. - va subìto avverlito che, tanto nell,ambito
accademicoqùantoin quello curiale, Ìa hattazionedella questioneha assllntecaraltclisliehc rliîtlÓ
eclettiche.
compositee spiccatamente
secondo un orientamento maggiomente rcstriltivo, a questa mutata prospettiva tassolomica
di riflesso, la mutatadisciplina delle azioni di responsabilitanei confronti deglì
conisponderebbe,
con la nuovamorfologia disegnatadal legislatore
amministatori: e, dunque,del tutto coelentemente
per le SRL - incentmta,comesi è detto,$r.llafigura e sulla fuDzionalitàdel socio - il novellatoart24?6 c.c. consentirebbea ciascunsocio di esercitslel' azione,ma non gara[tircbbe piÌr il dovere
degli amministlatori di conservareil patrimoniosocialeanche a tutela dei teÉi crediton.
che poi - sempresecondotale prospettazione- l'azioneesercitabileai sensidell'art 2476 c.c sia
solo quella sociale,risulterebbepalesesia aìla luce della previsione del comma pdmo del citato
articolo (che stabilisceIa responsabìlitàdegli amministratoriverso la societàper i danni derivarìti
dei doveîi a essiimposti dalla l€ggee dall'atto costitutivo), sia delle previsiod dei
.dall'inoss€rvanza
commi successivi,che faa.nocarico alla societÀdi rimborsareal socio vittodoso le spesesostenute
per I'accertamentodeì fatti (commaquarto),at[ibuiscono alla società(e non al socio) il poteredi
i mcime all'azione o di txansiserlalcomúa ouinto) e farìno salvo il diritto al risarcimentodel
spettanteal singolo socio o al terzo che siaflo stati dircttaúente daîrneggiatida atti dolosi o
lposi degli aÌnninishatori (commasesto).
N€lla giùrisprudenzadi merito, l'orientametrtoií esaúe è condiviso € diffusamentemotivato dalia
sentenzaalellaColte d'Appello Napoli, 28 giugno 2008, secondola quale la mancataprevisione,
nell'ambito della nuova disciplina delle s.r.l., di una specifica azione dei creditori sociali rion é
frutto di ùúa mera dimenticanzadel legislatore:da un lato, infatti, nulla si legge,al riguardo,nella
relazioneministerialeche ha accompagnatoI'e(Eúazione del d. lgsl. n. 6/2003; dall'atto, risulta
eúdente che,anchenel sistemadelitreatodalla dforma. l'azione dei creditori sociati
suatipicita, dimostratadal suomantenimentonell'ambitodella disciplina delìa s.p.a.
Ebbene,deve escludersi- secondol'anesto in esame- che, nonostanteil silenzio della legge,
I'azionepossafonda$i sù diversi canoniemeneuiici ( quali I'applicazionein via analogicad€ll'art.
2394 c.c. o l'applicazione della nomra generaledi clri all'af. 2043 c.c.); infatti, le profonde
diff€renzeche, con I'entratain vigore del d. lgsl. cit., sono veùùte a crea$i fi:a s.t.L e s_p.a.non
consentonol'aggfamentodel datotromativo attraversoil ricorso all,interpretazioneanalogica.
Quantoalla specificatutela dei cleditoli sociali delle S.r,L., dol'rebbedmque giudicarsisatisfattiva,
olhe all'azione del t€Izo ( e quindi anchedel creditore)pet danni direttamentecagionatigli da atti
dolosi o colposi degli amministlatod ( preyista all,att. 24'76, cornlJirasesto), l,ulteriore tutela
previstadalle disposizioniconte&utenegli altt- 2485 e 2486 c.c. Gaciicamente liferite anchealla
s.r.l.), che prevedonoche gli aúIlrinishatori tispondonodei danni arecati alla societa.ai soci. ai
creditorisocialie ai terzi peri casiin cui ritardinood omettzùio
di accertareil vcrilicJrsiJi llnn
causadi scioglimento
dellasocietàe pergli atti e le omissionicompiut€nellagestionedalladatadcl
verjficarsi della causadi scioglimentosino alla.datadi collseg]ìaai liquidatori dei librj sociali.
Non saÌebbeinvecesostenibilechetali disposizionisiarb suscettibilidi u4lnterpretazioneestensiva
che consentadi ricavatedalle siesseI'iinmanenzadell'azionedei creditori sociali anchein reiazione
agli atti compiuti dagli aùìnlioistraîori delle s.r.i. in violazione d€l dovere di cotservazione del
patrimonio sociale, anche prima del - o indipendentemeniedal - verificaîsi di una causacli
scioglimentodeila società:e .ciò sia per la chiarezzadel lolo contenutoteshra.lqsia per la loro
collocazionenell'ambito del capo intitoiato " dello scioglímentoe liq ida?ione delle socieù di
SecondoIa Co.te Napoleta.na,é Fopdo da tali disposiziotri che si ricava, al conuario, che il
legisiatoredella novella ha ìnteso configÌrarc una responsabilitàdegli alnministratod della s.r.l.
verso i creditori sociali per la marcata osservarzÉtdel gel1era.ledovere di conservazione
deì
t'ipratrimoniosociale,solo ner casoin cui essi abbianodeterminato
un aggravamentodero stato di
./gél ai fuori di ralejpotesi.invece.rcsiduercbbe
per il te*o (e quindi,pot€nziaimente,
ancheper
il
,41!]19
Pq r,
-'/
creditole) direîtarnentedanneggiatoda atti compiuii dagli arministratori
la sola az.tone_ prevlsta.
come si è visto, dall'art. 2476 comrnasesto_ per responsabilitàda lesione
diretta derivanteda atti
dolosi o colposidegii a-rl1ministratori.
Mentre - e in conclusione- saÌebbeda escludercche, in difetto
di un,esplicifadisposizione
noÍnatrva, in capo al creditore sociale residui, ai selsi dell,art.
2043 c_c., un,ulteriorc azione
lisarcitoria nel casodi lesìoneindfuettadel suo didtto di cledito, aziotìe
della quaÌe,oltetutto, non
risultetebbqo definifi né i Fesùpposriné i confini.
D9l resto l'affennazione - già ricon€nte in doth.ina con riguardo
alla società di persone dell'esistenzadi un pdncipio generale,per I,appuntodcavabil€
,aî.
da
2043 c.c., per cui i creditori
di un entecollettivo possonoagire nei confronti degli amminisîratori
per il fisarcimentodei dand
subiti a seguiio della violazioie d.aparte di costorodel dovere
di conselvazionedel patrihonio
sociale,alle cordizioltie con le modalitàstabilife dall,an.2394
c.c.,non parrebbetenercontodel
tatfo che,se il legislatoreha volutamentesoppr€sso
per le s.r.l. ogni rjchianìo a.ll,azionedei creditori
sociaÌidisciplinatadall'articolo citato,la normanon potrà
essereutilmenteinvocatadai credrtorich€
non possonopiù soddisfaÌsisul patlinonio della sociea e
che inteadonoagirc in giudizto contro i
suoi a&ministrato in via risarcitoria.
Tali, in sintesi, i passaggiargomentativifatti propri da ,oientamento
giurisprudenzia.re
i,, oitica
proresa
a negatela soprawivenza
dell,azione
dei credifodsocìaiia seguitodellanovellalegislativa:
alle quali si è uniformaÎa,oltrealla già cítatapronunciadclla Cortcdi Appcllo di
argomentazioni
del Tribrmale
Milano,27febbraìo2008,n.2589,secondoclri:'1]r/tare
Napoli,anchela pronuncia
dll'atîuale disciplína il creditore sociale può.bensì esperire azione dí respofisabilità verso gli
amministratori sociali, ma solo per i alanni direttamenteed índ^'idualmenteprovocatigli dag]i
ammínístlatori stessi.La tutela del patrímofiio socialedella s.r.l. ih Prccedewaafrdata all'aziotue
di responsabilítàsocìale o dei credítorí socíali, rc3t4, a seguito della rccente tiforma, conJìdata
alla tegittinazione ",:Liîusa"dì o4t\i singolosocio "ad i6tar" di quello che arnienenelle socìetàdi
persane,alla cui discìp[ina,pqrabro, fisulta ampiamenteispírata quella attualedeÌla s.r.f'.
2.3.L'orientamenlo
aflmissivo.
A fronte di uù modo di ragionare quaLequello sopra descritto, interamenteproteso alla
gida
valorizzazloîe dell^ lítterd /egrr, si è iflece affermatoun div€rsoorientamento,secondoi1 quale la
questione
aidrebbepiuttostorisoltasullascortadi un'inlerprelazioDe
coúplessivae sistemaiica
del
quadronormativodelineatodalla t1ovelladel 2003.
In questosenso,deve in limine osservarsiche se è vero che il codice Àon contemplauna notma di
caÌatteregen€mlecoúispondentea quella detrataper le S.p.A. dall'articolo 2394 del codice civile,
non è menoverocheI'azionedei creditorisocialiè pe(òprevistaper le S.r.L.ìn fasedi liquidazione
(aflìcoli 2485, 2886 e 2491) e per quelle soggettead atrivilà di ,,direzione"e di ,,coordinamento"
Grticolo 2497).
Onde,da tali indici sistematiciè dato traúe la considerazioneche il Legislatorenon ha inteso fale
della soppressionedell'azionedi responsabilitàdei creditori sociali lmo dei muli portanti della più
marcatadifferenziazionedella morfologia delle SRL rispetto ai diversí tipi di societàdi capitali, in
quantodetlaazioneè stata€spressamente
prevìstapet Ie fattispeciesu indicate.
Sicchéda un complessivo,e più afticolato, esamedel quadronormativodi rifednento, non emerge
ict, oc li la chrarae ìnequivocavolontà del Legislatorcdi inibìrc la tìrIela dei cîeditori sociari da
atii gestori ptegiudizievoli per la conservazionedel patlimonio socialenelle SRL, sicché non si
rinvengonoapprezzabìli
ragioniper non essercpotatì a, per dir così,(chjualere
il cetchio)delle
diversee diffìse ipotesi di tutela dei creditorisociali delle S.r.L., pr€vìstedalla normativa
codicisticanovellata.adetendoa un,irterpretazione per cùì, aiÌcheal di fuori di questeìpotesi,debba
comunquericonoscersi
la possibilitaper i creditoridi agirenei confiontideglianministratoriche
abbianoviolato gli obblighi inerenli .rlla conserv.|zione
dell'int€gritàdel paÍjúonio sociale
rendendolo
insufficiente
al soddisfacimento
dei ctediti.
Senzaconsideraae
che, vel.sotale linea ermeneuiìca
(di chìùsùra),convergono,
cla un tato, te
ricordatedisposizioniammissivedell'azionesociale: e, in particolare,
la disposi?ione
deil,articoro
tr
$i
i
2485,comElaprimo,c.c.,che,seintelprctatainmanieraîigidameítetbrmalistica,crccrellbcrrna
ifagionevole e illogica disparità d1hattamentodntema)) alla categoria dei creditori sociali delle
SRL: in quanto,tra essi, vedrebberoriconosciutala legittimazione all'azionedi tutela soltanto i
d€ditori lesi da atti pregiudizievoli compiùti dopoit verifica$i di ulra causadi scioglimentoe non
anchei creditori lesi ila atti ali depaupeÉmentodel patnmoúioche. p€r vero' andraúroa cagionare,
sotto il profilo d€l flessodi causa,ìl probabileverifrcarsidi úla causadi scioglimentola quale,solo
la rcsporìsabilitàdegli amministratori
in allor4 in rnaDieradel tutto avulsae illogic4 inneschercbbe
per l'om€ssao la ritardataverifica di tale causa.
Dall'altro lato, e sopÉttutto, deponein tale sensola disposizionedi cui all'aflicolo 2476, comma
settimo,nella parte in cur prevedeche sozo solidamenteresponsabílicon glì qmuínhtratori i soci
che hannoihtekzíonalmentedecisoo autorizzatoil compirnentodi 6ffí dannosiper l4 socíetq i toci
o i tezi; ncttr,:ta,q1!esb,che assumei caratteddi una (nolma genemiedi chiusula))del sistema\ía, gefierdlklausel per utilizzare un lessico mutuato dalla dottdna - non suscettivadi essere
ioterpretatain maniera rgialaúente formalista, €, ciò è a diÉ, nel senso che sia ammessa1a
soldale degli anrainistratori € dei soci peî atti intenzionalnentelesivi nei conlìonti
.,responsabilità
pei oeditori sociali e non anche per atti che, in seno alla migliore tradizione della civilistica
i classic4 sonosemprestati inquaakati,non tatîo sotto il profilo psicologico,qùantosotto il plofllo
della
loro obiettiva lesività per i[ ceto qeditorio: quali sono, giustappunto, gli atti di
depauperamento
e di mancataconsewazionedel patimonio sociale,
La dìversa soluzione implicherebbe,nuovamente,ulla disparità di trattamentointema al ceto
creditorio: dispaita che andrebbe difficiìmente esenteda adombmmentidi incostifrzionalità sotto
il profilod€llaloÍo ragionevoiezza.
Da iutte questeconsiderazioni,parc dudquemaggiormentein linea con il complessosistematico
delinealodalla noveila l'opzione esegeticache ritiene tutlora imftanente l'azione di rcsponsabilita
dei creditori sociali delle S.r.L. € la riconduce,piùttosto,all alveodella clausolageneÉlecoitenuta
neÌl'articolo
2043c.c.
Tomaldo al campodella giurisprudenzadi merito, è asuivibile a questosecondoorientaúentola
sentenzadel Tribunale di Roma, sezioneIIl, 17 dicembre2008, secotrdoIa quale <a4che dopo le
nodifche recate dal d.lg. n. 6 del 2AB, il curatore di s.r.l. fallíta è legittimato ad ihtraprenìlere
I'azíonesociale dí responsabílitàe quello di risarcimentodel dannoper lesionedell'inîegrità del
patrintottio sociale - in luogo deí crcdiÍorí sociali, ai sensídell'art. 146 l. fa . - nei confro ti det
precedenteamlninístratoreunico. Gli anmìnisÙatorídi societàa respo,lsabílítàlímitata sono - al
pari di q elli delle socieù per azíoni - responsabíliaí senti dell,art. 2394 c.c. wrso i creilitoti
saciali per il pregí dizio arrecato al pabimohio sociale,in conseguekzadelle ,iolazioni ai propti
dorerì di consemazionedel pafrimonío medesimoderiranti dall'atfo tli plepoliziofie Een';torkl'e cha
abbianorcso insulÌdente il patri onio per la saddis[azionedci .reditori sorialb
dalCollceio.
condivi"a
La. f a soluzione
Ritieneil Collegio di aderireal secordodegli orientamentiriferiti e di anmettere- in astratto(della
concreta lattispecie subito appîessosi dità) - , la permaùentevigeDza dell'azione sociale di
responsabilitanei coDfroIlii di amministratoridella S.r.l., anchea tutela dei creditori sociali nei
o nella mancataconservazioned€l
confronti di atti gegiudizievoli consistentinel dep4upemmento
patrimoniosociale.
La (chiave di voltar adottatadal Collegio nell'aderireall'odentamentoarnmissivodell'azioneriposa
sulla non ritenula confomita costituzionaledella contraria inte@retazioneplemi8ta dalla Corte
Napoletana.
41 rigùardo, giova prenderele mosseda quantostatuito dslla Corte Cosfiùraonaleche, sìa pule
chiamataa dirimere la diversaquestionedi legittimità sollevaia,in dfeîimento agli aÍ. 3 e 76 cosi.,
sugli art. 2409 cornmi I e ?, 247'l camma4 e 2476 conrr.Ja3 c.c. (nella palte in cui escludono
del Iicorco alla proceduradel contlollogiudizìariosulla gestioneneÌla societàa
l'ammissìbilìta
f.i
responsabilitàlimilata) ha osservatorda ulr lato, che l'accessoconsentito a ciascun socio a
della società(che, neila precedentediscipiina della societàa responsabilitàlimitata - €,
qt Vocumenii
-l{i
'èncora oggi, della socjetàper azioni - potevanoessereesaminatisoltantoda chi eta incaricato
il
''dell'ispezione
ex art.2409)costituisce
innovazione
idoneaa potenziare
l'efficaciadell'azione
sociale
di responsabilità,alla qualeviene legittimato ciascm socìo,ch€ pùò, {ìuindi, "chiedere,in casodi
gavi iregolarid nella gestion€della socie4 che sia adottatopro\,'vedimentocautela.iedi revoca
degli anÍninistratod, e, dall'altro lato, e per quaÍto qui interessa,che la salvezz4 stabilita dalfart.
2476comma6, del diritto al risarcimsntodei danni spettantial tcrzo dann€ggiatoda atti dolosi
o colposidegli amminisfratori cosfifuisceprevisioncche noù precludeinterpretazioniidoflee
sd îssicurar€efficacetutela ai creditori sociali.(Cortecostituzionale
n. 481 del 29 dicembre
2005). Sì cheil principio di diritto alfermatodrlla pronunciaCostiiuzional€iÍvolg€, del tutto
pianamente,
I'invito agli itrtcrpreli di ric€rcare€ adottareinterprctazionidel novellatoqùadro
normaiivoidoneead assicurar€un eflicîcetutela,oltre ch€ i socidellaS.r.l..înche ai crcditori
sociali.
E del lesto, I'i11vito ai giudici del merito di ricercare, in prima battuta, interyretazioni
<coslituzionalmenteorientate>riservandola sollevazionedellaquaestiode legittitfiitaîe solod caso
residùale
in cùi la Iettctanormatìvanon consenta,
nepputein basead m'interpretazione
estensiva,
di addivenire
a interpretazioni
costituzionalmenie
coDfòrmi,costituisce
unacostattede1piir tecente
'"t.{
i
i
ha dichiaratol'inammissibililàdeìlequcstioni
dellaCorte, che, in divemeoccasioni,
insegnaÌnento
l
soÌlevate<perchéil rimettenteha omessodi veaificarela possibilità di ùn'inletpretazione.\ecunlum
constítutionerhdella nolma impugnatD ( cfi. C. Cos1.24 l]ugl\o 2007 n.322), così dichiarandodi
i cor]i]etlidi seYreslrainl e di tuisonablessadedread alcuni concettidi comhon low, q1).ali
Prcnd€ùdoI'abbúvio da tali premesse,ritiene il Collegio che - per le ragioni gia eviderziate nel
riferire l'olientanento, qui condiviso,proclive ad ammettere,anchenel mutato quadroDormativo,
sottoi
I'azionedi túela dei creditorisociali- l'opzìone"eliminativa"di dettaazioneentretebbe,
plurimiprofili diavi menzionati,
in collisioneconi pa.ra,'nelri
dellaragionevolezza
e deilaparftadi
ilattamentoportati dall'articolo 3 Cost.
Ritiene, inolt{e, il Collegio che il teîore espositivodella lettera norrl)ativa rilonnata non sia di
ostacolo a.ll'adozionedi una divcna interFetazione che, facendo leva sui sopra riferiti indici
nomlativi. pofti a itenere futtoÉ espedbile,dapafie dei creditori sociali, l'azione di responsabilità;
e cjò: a) perchénon si rinvengonodisposizionino.mative ostetive a una tale i4terprctazione; b)
perché,come si è visto, vi sono diversi indisi nomativi che, ove interpretali "gli uni per mezzo
- portano al conúa o a suggerire I'adozione di taie
deglí akrf'- owero sistematicament-^
mterpreiazote.
Dirimente, in questosenso,è poi l'enunciatocostituzionalecontenuionella sentenzan. 481 del 29
dicembre2005, secondoil quale - giova rimarcado - l attuale qua&o notrrE1i'vonon preclude
interpretazioniidoneerld arsiculare elfcace fittela ai credítori sociali.
Ritiene,in conclusione,il Coll€gioche gli ammiristratori di societàa responsabilitàlimitata
siano - al pari di quelli delle socielàper azioni e anchein seguitoalla ùovelladel 2003 responsabiliverso i cr€difori sociali psr il pr€giudizio arrecsto al patrimonio sociale,in
consegùenza
delle violazioni ri propri doveÌi di conservaziotre
del plrtrimonio medesimo
dcrivanti dall'atto di pr€posizioncgesto.ia,€ che a tale assuntopossaagevolmeDte
giùngersi
ricondùeendo
['azione! tùtela dei credito rociali nell'alv€odella claùsolaseneralecotrteDuta
nell'aÉicolo2043c.c.
3) Infondatezzadella domandaconcreiamente
lroposta.
Tantopr€messo,
e venendoora alla deUbazione
deiladomandaoggi scrutìnio,va subitoosserr'ato
chela stessa
s'infrange
in limjnesul mancatoassolvimento
dell'onercprobatorìo.
\ Jlgonoal rìguardo
le seguen.i
considera-/ioni.
Esponela pafe atiricea soslegno
d€llepropdpret€se:
1) la società
postaìn liquidazionecon delibeta
nominatoliquidatoreil sig.
s è stata
icembre2006 iscrilta al 23 ge4naio 2007, ed è stato
,.-,-€ìà
mcmbro del consiglio di amminìstrazione;2) la
:
(lel bil:ì{cio rli ca!rcirio
societapresentava
bilanciin perditadal 2003;3) in sededi approvazione
per lanno di gestione2003 l'assernblea
ordinari4datoatto dellasussistenza
cti una pcrdit pa{i a
€7693,00,ha deliberaiodi ìrtilizzaregli utili e Ia riservalegalea parcialecopertuÉdella perditadi
esercizioper f irnpofo di € 4601,00e di ridortarca nuovola parteresidua,pari a € 3092,00;4) in
sededi approvazionedel bilancio di esercizio2004, vista la perdita integaÌe del capitale sociale,
l'ass€mbleaha dato mandatoal presidentedi convocareserza indugio I'assembleastraordinariaai
sensidell'articolo2417c.c.;S) la deliberadi scioglimento
è intervenutasoltantoa fine 2006con
coùseguente
depauperamento
del patrimonio.
Allega, alhesì, parte attÌice clE-lala riEde sq€jlggllSg4tenzione
dei soci di favonre b
I
.
crescitadella diversa società
lla-quale
li odiemi
2È{3>r
esseresoci: in panicola.re
espone:l, ; aig.
5jpulravano
eranoancheafiminishatori della
f
2ìeva sedeneeli stessilocaii
i della
"soqidc:lLq!arÍ4-!re!9391
2003 la
r'olto attiltîà concore[ziale neì confionti
d1
inoltsandoordid aver,rr/í oqgeÍo $arrìDadj opuscolioubblicirari
..-___identici a quelli in precedenzaeffettuatidallg.
l^ Ció posro.e rolendo.comesi diceva-rirenerearMlissibilel'azionedi responsabilità
da parledei
5d.
sociali, riconducendola, quantomeno,oell'alveo della clausola generale contenuta
\y\reditori
àì l
2041 c.c., va comunquestabilitoqualesia l'onerc probatoriogravanresul ueditore
| ,f lrelL'anicolo
/
sociale attorein responsabilità.
Ebbene:I'onereprobatododell'azionerisarcitodaclassica- è appenail casodi sottolinearloesibiscecontomirecisamente
scolpitidallamigliotetradizionedel nosÍo diritto civile. i quali si
attestanonel seDsocheoccorreaccettate: 1) la sussistenza
di un €ventodarnoso 2) I'ingiustizia deÌ
danno3) la sussistenzadel nessocausale4) che l,eventoalÀìnososia imputabile a dolo, o colp4
del soggetto agente: la colpa (o il doio), infatti, costituiscono componenteessenzial€della
fattispecie
dellarcsponsabilita
aquiliana
ex aIt.2043c.c..
Nella sostanza:la cd,,sdpelendi devesostanziarsinell'indicazionedi specifici compo.tamentidegli
amministratoii - contrari ai doveri loro imposti dalta legg€ o dallo statuto sociale e ad essi
rimproverabili a titolo di dolo o colpa -
che abbianodeterminatoil pregiudizio patrimoniale;
compoÌ1amenti,
questi che devonotovare il pieto sufftagio dei dscontri istruttori
E però, le prove chiesle da patte attrice ( ordine di esìbizione e CTU) appaiono,per conùo,
generiche
ed esploÉtive,e finalizzate,a ben ved€re,non a fornire ma a Ícercare la prova dei
fatti chesi alleganoa sostegno
dellepropriepretese:e ciò medianteuna consulen tecnicache
stabiliscain quale momentosi sia deteminatala perdita di capitalesociale € a quanto
:.j
.i
ammonterebbe
la perditaej (a monte>,mediantel'esibiionecoatiiyadi',qualsiasidocumenîo
utile alla prcd?ka ndagine tecnica".
Il che, peraltro, è stato corettamente rilevato dat Gjudice relatorc nel decreto di fissazionedi
!dieízairtd,ata25.2.2009, chequi inregdlmentesi condividee si conîelma.
Le spesesguonola soccomberza
e si lìquidanoiq dispositivo.
P.Q.M.
fl Collegio, defrnitivamerLte
prcnunciando,
rcspintaogni diversaistanz4 eccezione,deduzione,
Rigettatutte le domandeatt^r..
dichiara renuta e condanna
lo in favore di
/--':---7---7
,
itolo di
+':?"+
rimborsrr
rièllÈspese
ai tíioe lsoftril€ 2.aó0.75(dj cui €, 744,00per diitti, € I .350,00pti onorari
€ 266,75per rimborso fofettario spesegenerali12,5olÒ
secondotariffa foiense) , noúchéC.p.A. ed
LV.A. sugliimportiimponibilicomeperleggc.
Cosideciso
in No!aÌanellacamera
di consiglio
dellasezìone
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Il GiudiceEstensore
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Il President€
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