SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE IRREGOLARE creditori sociali RAPPORTI CON I TERZI snc irregolare= società semplice creditori personali rappresentanza DISTINZIONE FRA ACCOMANDATARI E ACCOMANDANTI menzione nella ragione sociale che si tratta di sas accomandatari responsabili limitatamente alla loro quota salvo partecipazione alle operazioni sociali escussione diretta socio, tranne indicazione dei beni liquidazione della quota SOCIETÀ DI FATTO fondo comune elementi minimi per potersi parlare di contratto di società attività comune PROVA dell‘esistenza volontà di svolgere attività in comune spesso terzi volontà di ripartirsi utili e perdite attività agricola società semplice attività commerciale società in nome collettivo irregolare SOCIETÀ APPARENTE comportamenti idonei a ingenerare nei terzi il regionevole convincimento dell‘esistenza di un rapporto societario fra determinati soggetti Terzo G: anche prestazione sistematica e continuata di fideiussioni Imprenditore CC TIPI di società società semplice società in nome collettivo società in accomandita semplice società per azioni società in accomandita per azioni società a responsabilità limitata società cooperative mutue assicuratrici (società mutualistiche) società fra avvocati società europea SOCIETÀ DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI SOCIETÀ DI CAPITALI società a responsabilità limitata società in accomandita per azioni società per azioni tre MODELLI principali s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) s.p.a. con azioni quotate s.p.a. ad azionariato diffuso Socio X C X C AZIONE s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) soci/creditori maggioranza/ minoranza soci risparmiatori/ soci imprenditori s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) gruppo di comando/ maggioranza del capitale soci investitori istituzionali soci/amministratori EVOLUZIONE NORMATIVA C.C. 1942 mini riforma del 1974 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria d.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.) spa come emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati assetto organizzativo interno delle spa quotate riforma generale del 2003 s.p.a. di base (c.d. s.p.a. chiusa) s.p.a. con azioni quotate in mercati regolamentati s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio (c.d. s.p.a. aperta) s.p.a. ad azionariato diffuso ex regolamento emittenti - azionisti diversi da quelli di controllo minimo 200 capitale almeno pari al 5% - fatturato/attivo di bilancio/ numero dei dipendenti E azioni oggetto di sollecitazione all‘investimento o di offerta pubblica di scambio azioni oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato azioni emesse da banche e acquistate o sottoscritte presso sedi o dipendenze azioni negoziate su sistema di scambi organizzati, con consenso dell‘emittente o del socio di controllo ESCLUSE dalle s.p.a. che ricorre al mercato del capitale di rischio azioni con limiti legali alla circolazione riguardanti anche l‘esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale il cui oggetto sociale preveda esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio principio di specialità, salvo eccezioni t.u.f. c.c. s.p.a. con azioni quotate in mercati regolamentati regolamento della società di gestione del mercato regolamentato dove sono quotate „GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI stipulazione simultanea REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO atto pubblico stipulazione dell‘atto costitutivo stipulazione per pubblica sottoscrizione sottoscritto per intero il capitale sociale versato almeno ¼ dei conferimenti in denaro o l‘intero conferimento in caso di unico fondatore o integralmente liberato conferimento in natura e sia per esso presentata la relazione giurata controllo del notaio rogante deposito nel R.I. controllo di regolarità formale iscrizione nel R.I. PERSONALITÀ GIURIDICA chi li ha posti in essere stipulazione dell‘atto ATTI in nome e per conto della costituenda società illimitatamente e solidalmente resp. iscrizione nel R.I. + organi approvano l‘operazione eventuali soci fondatori che li hanno decisi, autorizzati o consentiti società responsabile con tutto il suo patrimonio TERZO ATTO COSTITUTIVO in senso stretto statuto elementi necessari generalità dei soci fondatori denominazione sociale menzione del tipo sedi oggetto lecito possibile sufficientemente determinato capitale sottoscritto e versato minimo 120.000 euro partecipazioni azionarie sistema di amministrazione adottato e poteri degli amministratori, indicando chi ha la rappresentanza numero dei componenti gli organi sociali primi componenti degli organi sociali spese per la costituzione durata se non quotata e a tempo indeterminato recesso nei termini a.c. oppure 180 gg. ad un anno dalla costituzione altri elementi valore attribuito ai crediti e ai conferimenti in natura norme di ripartizione degli utili clausole arbitrali ecc.