SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE IRREGOLARE
creditori sociali
RAPPORTI
CON I TERZI
snc irregolare=
società semplice
creditori personali
rappresentanza
DISTINZIONE FRA
ACCOMANDATARI
E ACCOMANDANTI
menzione nella ragione
sociale che si tratta di sas
accomandatari responsabili
limitatamente alla loro quota
salvo partecipazione alle
operazioni sociali
escussione diretta
socio, tranne
indicazione dei beni
liquidazione
della quota
SOCIETÀ
DI FATTO
fondo comune
elementi minimi per potersi
parlare di contratto di società
attività comune
PROVA dell‘esistenza
volontà di svolgere attività
in comune
spesso terzi
volontà di ripartirsi utili e perdite
attività agricola
società semplice
attività commerciale
società in nome collettivo irregolare
SOCIETÀ
APPARENTE
comportamenti idonei a ingenerare nei terzi
il regionevole convincimento dell‘esistenza
di un rapporto societario fra determinati soggetti
Terzo
G: anche prestazione sistematica
e continuata di fideiussioni
Imprenditore
CC
TIPI
di società
società semplice
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società per azioni
società in accomandita per azioni
società a responsabilità limitata
società cooperative
mutue assicuratrici (società mutualistiche)
società fra avvocati
società europea
SOCIETÀ DI
PERSONE
SOCIETÀ DI
CAPITALI
SOCIETÀ DI
CAPITALI
società a
responsabilità
limitata
società in
accomandita
per azioni
società per
azioni
tre MODELLI
principali
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
s.p.a. con
azioni quotate
s.p.a. ad
azionariato
diffuso
Socio
X
C
X
C
AZIONE
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
soci/creditori
maggioranza/
minoranza
soci risparmiatori/
soci imprenditori
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
gruppo di comando/
maggioranza del capitale
soci investitori istituzionali
soci/amministratori
EVOLUZIONE NORMATIVA
C.C. 1942
mini riforma del 1974
T.U. delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria
d.lgs. 24-02-1998 n. 58 (t.u.f.)
spa come emittente strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
assetto organizzativo interno
delle spa quotate
riforma generale del 2003
s.p.a. di base
(c.d. s.p.a. chiusa)
s.p.a. con
azioni quotate in
mercati regolamentati
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
(c.d. s.p.a. aperta)
s.p.a. ad
azionariato
diffuso
ex regolamento
emittenti
- azionisti diversi da quelli
di controllo minimo 200
capitale almeno
pari al 5%
- fatturato/attivo di bilancio/
numero dei dipendenti
E
azioni oggetto di sollecitazione
all‘investimento o di offerta
pubblica di scambio
azioni oggetto di un
collocamento, in qualsiasi
forma realizzato
azioni emesse da banche e
acquistate o sottoscritte presso
sedi o dipendenze
azioni negoziate su sistema di
scambi organizzati, con consenso
dell‘emittente o del socio di
controllo
ESCLUSE
dalle
s.p.a. che ricorre al
mercato del capitale
di rischio
azioni con limiti legali alla
circolazione riguardanti anche
l‘esercizio dei diritti aventi
contenuto patrimoniale
il cui oggetto sociale preveda
esclusivamente lo svolgimento
di attività non lucrative di utilità
sociale o volte al godimento da
parte dei soci di un bene o di un
servizio
principio di
specialità, salvo
eccezioni
t.u.f.
c.c.
s.p.a. con
azioni quotate in
mercati regolamentati
regolamento della società
di gestione del mercato
regolamentato dove sono quotate
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
stipulazione
simultanea
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
atto pubblico
stipulazione
dell‘atto
costitutivo
stipulazione
per pubblica
sottoscrizione
sottoscritto per intero
il capitale sociale
versato almeno ¼ dei conferimenti
in denaro o l‘intero conferimento in
caso di unico fondatore o integralmente liberato conferimento in
natura e sia per esso presentata la
relazione giurata
controllo del notaio rogante
deposito nel R.I. controllo di regolarità
formale
iscrizione nel R.I.
PERSONALITÀ
GIURIDICA
chi li ha posti
in essere
stipulazione dell‘atto
ATTI
in nome e per
conto della
costituenda società
illimitatamente e
solidalmente resp.
iscrizione nel R.I.
+
organi approvano
l‘operazione
eventuali soci fondatori
che li hanno decisi,
autorizzati o consentiti
società responsabile con
tutto il suo patrimonio
TERZO
ATTO COSTITUTIVO
in senso stretto
statuto
elementi
necessari
generalità dei
soci fondatori
denominazione sociale
menzione del tipo
sedi
oggetto
lecito
possibile
sufficientemente determinato
capitale sottoscritto
e versato
minimo 120.000 euro
partecipazioni azionarie
sistema di amministrazione adottato e poteri degli
amministratori, indicando chi ha la rappresentanza
numero dei componenti gli organi sociali
primi componenti degli organi sociali
spese per la costituzione
durata
se non quotata e a tempo
indeterminato
recesso nei termini a.c.
oppure 180 gg.
ad un anno dalla
costituzione
altri elementi
valore attribuito ai crediti
e ai conferimenti in natura
norme di ripartizione degli utili
clausole arbitrali
ecc.
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