SSpl 23.1.2015 Capitale, patrimonio e conferimenti Capitale sociale • Insussistenza di norma contenente: - definizione - funzioni SOCIETA’ DI PERSONE (snc) Norme sul «capitale» 1) ART. 2303 – divieto di distribuzione di utili in presenza di perdite 2) Art. 2306 – divieto di restituzione dei conferimenti ( Spa: art. 2445) Concetti ricorrenti nel sistema delle società: Capitale/Patrimonio • Capitale: esprime, in termini monetari, il valore dei conferimenti essenzialità. Art. 2328, n. 4 c.c. : necessaria indicazione nell’atto costitutivo del capitale sottoscritto e versato Significato «formale» del capitale - Espresso in termini monetari - Prescinde dalla natura del conferimento - Valore «storico»: non segue la variazione quantitativa/qualitativa dei beni inizialmente conferiti Patrimonio - Complesso di rapporti giuridici attivi/passivi - Valore variabile: risente quantitativa/qualitativa dei conferiti della variazione beni inizialmente aumento (utili non distribuiti; rivalutazione dei conferimenti in natura) diminuzione (perdite; deprezzamento dei conferimenti in natura) Patrimonio netto • Differenza positiva tra attività e passività (valore positivo delle attività al netto del valore negativo delle passività) • Include il capitale sociale Patrimonio = garanzia dei creditori sociali Esclusiva: risponde solo la società Principale: risponde la società unitamente ai soci Bilancio Accertamento periodico della consistenza del patrimonio: Quantitativa (entità) Qualitativa (composizione) Rapporto Capitale/Patrimonio Iniziale coincidenza (in assenza di debiti) Operatività divaricazione dei valori necessario raffronto fra gli stessi (consente di conoscere l’evoluzione positiva/negativa della vita sociale) Rapporto Capitale/Patrimonio netto - Inclusione del Capitale nel Patrimonio netto: 1) Parte ideale del patrimonio vincolato all’esercizio dell’attività sociale 2) Non distribuibilità tra i soci 3) Vincolo di stabile destinazione all’esercizio dell’attività sociale iscrizione in bilancio nella parte che include il passivo (CAPITALE REALE) Variazioni del capitale Vincolo di destinazione all’attività sociale: principio generale: i soci non possono riavere i conferimenti eccezione: riduzione reale del capitale (procedimento e garanzie previste dalla legge) Formazione del capitale sociale: entità conferibili • Art. 2247: o (concetto variabile in relazione al tipo sociale) • Ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono o per lo svolgimento della comune attività di impresa : denaro, beni in natura in proprietà o in godimento (mobili, immobili, beni immateriali) prestazioni di attività lavorativa manuale e intellettuale ecc. Causa del conferimento • formazione del capitale di rischio 1) Acquisizione del conferimento da parte della società (imputazione a capitale) 2) Il socio non vanta un diritto alla restituzione durante la società 3) Il socio ha diritto ad una somma di denaro in sede di scioglimento della società (eccezione: art. 2343 u.c. c.c.) Disciplina del capitale • Norme che considerano il «capitale» sul piano: • 1) quantitativo • 2) qualitativo • 3) conservazione 1) Disciplina del capitale minimo • Vincolo per i soci nella scelta del tipo sociale - Deve essere mantenuto durante tutta la vita della società pena lo scioglimento Determina il rapporto tra forma sociale/dimensione dell’impresa Determina il rapporto tra forma sociale/attività - Spa: 50.000 euro (d.l. 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014, n. 116) - Srl: 10.000 euro (ma v. art. 2463, c. 4 c.c.: cifra inferiore fino a 1 euro) - Srl semplificata: da 1 a 9.999 euro 2) Composizione del capitale • Selezione dei conferimenti a garanzia dell’effettività del capitale: • • • • Denaro Beni in natura Crediti Opere e servizi (solo società di persone e srl) • Spa: divieto di conferimento di opere/servizi denaro Rappresenta la regola liberazione delle azioni: 25%: versamento immediato 75%: credito della società verso il socio conferente Analogo vantaggio non viene concesso a chi conferisce beni in natura Beni in natura/crediti • Rappresenta l’eccezione espressa disposizione dell’A.C. • Integrale liberazione delle azioni al momento del conferimento a garanzia: – Garantisce l’effettiva disponibilità del conferimento: 1) Trasferimento immediato del titolo giuridico sul bene/credito 2) Immissione immediata della società nel possesso del bene divieto di conferimento di cose generiche, future o altrui 3) Integrità ed effettività del C.S. A) Norme poste a tutela del vincolo di indisponibilità del Capitale e a salvaguardia della conservazione dei valori patrimoniali a beneficio dei creditori sociali • Disciplina della riduzione del C.S.: - rimborso dei conferimenti eseguiti - liberazione dall’obbligo di esecuzione E’ riduzione reale: modificazione statutaria eseguibilità decorsi 90 giorni da iscrizione nel R.I. 3) Integrità ed effettività del C.S. • B) Norme che garantiscono un rapporto costante Capitale/Patrimonio: • Divieto di distribuzione di utili in presenza di perdite • Riduzione obbligatoria per perdite superiori a 1/3 del capitale • Scioglimento della società per perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (liquidazione a scopo precauzionale ossia per prevenirne l’insolvenza) Funzioni del Capitale : ammontare dei conferimenti che i soci si sono obbligati a non distrarre dall’attività : 1) termine di riferimento per accertare i risultati dell’attività 2) Base di misurazione delle situazioni soggettive dei soci : dotare la società dei mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività • Impedisce ai soci di ripartirsi i conferimenti fino a che la società rimane in vita • Quota ideale del patrimonio destinata stabilmente all’esercizio dell’attività • Garanzia per i creditori sociali (art. 2740 c.c.) • Critica: i creditori sociali non possono fare affidamento sull’ammontare del capitale e sui beni che lo compongono in quanto la società può compiere atti di disposizione sugli stessi • La migliore garanzia dei creditori è data dalla capacità della società di produrre reddito • 1) base di accertamento dei risultati dell’attività sociale (utili o perdite) • Utile: dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate del • capitale sociale Perdita: dal bilancio risulta che le attività sono inferiori alle passività aumentate del capitale sociale • 2) base di misurazione delle situazioni soggettive dei soci: • • di natura amministrativa (es. voto) di natura patrimoniale (es. partecipazione agli utili o alle perdite; entità della quota di liquidazione) • Critica: non ricomprende tutte le società (soc. di persone in poteri amm.vi sono esercitati in base alla partecipazione agli utili e le maggioranze possono calcolarsi anche per teste) Capitale: dotazione dei mezzi idonei allo svolgimento dell’attività • Soc. capitali: previsione del capitale minimo • Soc. persone: art. 2253 c.c. obbligo dei soci di conferire «quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale» • Critica: non vi sono norme che impongano alla società di dotarsi di un capitale «adeguato» alla realizzazione dell’oggetto sociale (Sim, banche, soc. assicurative ecc.: tutela di interessi superiori ossia pubblico risparmio) • Riemersione della funzione di vincolistica/di garanzia • Il Capitale sociale iscritto al passivo impone di recuperare all’attivo valori corrispondenti alla sua entità • Assicura che al termine di ogni esercizio si ricostituiscano all’attivo gli strumenti (corrispondenti al valore dei conferimenti) impiegati nell’attività economica, evitando che i soci possano disperderli distribuendoli tra loro