SSpl
23.1.2015
Capitale, patrimonio e
conferimenti
Capitale sociale
• Insussistenza di norma contenente:
- definizione
- funzioni
SOCIETA’ DI PERSONE (snc)
Norme sul «capitale»
1) ART. 2303 – divieto di distribuzione di utili in
presenza di perdite
2) Art. 2306 – divieto di restituzione dei
conferimenti ( Spa: art. 2445)
Concetti ricorrenti nel sistema delle società:
Capitale/Patrimonio
• Capitale: esprime, in termini monetari, il valore
dei conferimenti
essenzialità. Art. 2328, n. 4 c.c. :
necessaria indicazione nell’atto costitutivo del
capitale sottoscritto e versato
Significato «formale» del capitale
- Espresso in termini monetari
- Prescinde dalla natura del conferimento
- Valore «storico»: non segue la variazione
quantitativa/qualitativa
dei
beni
inizialmente conferiti
Patrimonio
- Complesso di rapporti giuridici attivi/passivi
- Valore
variabile:
risente
quantitativa/qualitativa dei
conferiti
della
variazione
beni inizialmente
aumento (utili non distribuiti; rivalutazione dei conferimenti in natura)
diminuzione (perdite; deprezzamento dei conferimenti in natura)
Patrimonio netto
• Differenza positiva tra attività e passività
(valore positivo delle attività al netto del valore negativo delle
passività)
• Include il capitale sociale
Patrimonio = garanzia dei
creditori sociali
Esclusiva: risponde solo la società
Principale: risponde la società unitamente ai soci
Bilancio
Accertamento periodico della consistenza
del patrimonio:
Quantitativa (entità)
Qualitativa (composizione)
Rapporto Capitale/Patrimonio
Iniziale coincidenza (in assenza di debiti)
Operatività
divaricazione dei valori
necessario raffronto fra gli stessi
(consente di conoscere l’evoluzione
positiva/negativa della vita sociale)
Rapporto Capitale/Patrimonio netto
- Inclusione del Capitale nel Patrimonio netto:
1) Parte ideale del patrimonio vincolato all’esercizio dell’attività sociale
2) Non distribuibilità tra i soci
3) Vincolo di stabile destinazione all’esercizio dell’attività sociale
iscrizione in bilancio nella parte che include il passivo (CAPITALE REALE)
Variazioni del capitale
Vincolo di destinazione all’attività sociale:
principio generale: i soci non possono riavere i conferimenti
eccezione: riduzione reale del capitale (procedimento e garanzie
previste dalla legge)
Formazione del capitale sociale: entità
conferibili
• Art. 2247:
o
(concetto variabile in
relazione al tipo sociale)
• Ogni entità suscettibile di valutazione economica
che le parti ritengono
o
per lo
svolgimento della comune attività di impresa
: denaro, beni in natura in proprietà o in
godimento (mobili, immobili, beni immateriali)
prestazioni di attività lavorativa manuale e
intellettuale ecc.
Causa del conferimento
• formazione del capitale di rischio
1) Acquisizione del conferimento da parte della società
(imputazione a capitale)
2) Il socio non vanta un diritto alla restituzione durante la società
3) Il socio ha diritto ad una somma di denaro in sede di
scioglimento della società (eccezione: art. 2343 u.c. c.c.)
Disciplina del capitale
• Norme che considerano il «capitale» sul piano:
• 1) quantitativo
• 2) qualitativo
• 3) conservazione
1) Disciplina del capitale minimo
• Vincolo per i soci nella scelta del tipo sociale
-
Deve essere mantenuto durante tutta la vita della società pena lo scioglimento
Determina il rapporto tra forma sociale/dimensione dell’impresa
Determina il rapporto tra forma sociale/attività
- Spa: 50.000 euro (d.l. 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014, n. 116)
- Srl: 10.000 euro (ma v. art. 2463, c. 4 c.c.: cifra inferiore fino a 1 euro)
- Srl semplificata: da 1 a 9.999 euro
2) Composizione del capitale
• Selezione dei conferimenti a garanzia dell’effettività
del capitale:
•
•
•
•
Denaro
Beni in natura
Crediti
Opere e servizi (solo società di persone e srl)
• Spa: divieto di conferimento di opere/servizi
denaro
Rappresenta la regola
liberazione delle azioni:
25%: versamento immediato
75%: credito della società verso il socio conferente
Analogo vantaggio non viene concesso a chi conferisce beni in natura
Beni in natura/crediti
• Rappresenta l’eccezione
espressa disposizione dell’A.C.
• Integrale liberazione delle azioni al momento del conferimento a garanzia:
– Garantisce l’effettiva disponibilità del conferimento:
1) Trasferimento immediato del titolo giuridico sul bene/credito
2) Immissione immediata della società nel possesso del bene
divieto di conferimento di cose generiche, future o altrui
3) Integrità ed effettività del C.S.
A) Norme poste a tutela del vincolo di indisponibilità del Capitale e a
salvaguardia della conservazione dei valori patrimoniali a beneficio dei
creditori sociali
• Disciplina della riduzione del C.S.:
- rimborso dei conferimenti eseguiti
- liberazione dall’obbligo di esecuzione
E’ riduzione reale: modificazione statutaria
eseguibilità decorsi 90 giorni da iscrizione nel R.I.
3) Integrità ed effettività del C.S.
• B) Norme che garantiscono un rapporto costante Capitale/Patrimonio:
• Divieto di distribuzione di utili in presenza di perdite
• Riduzione obbligatoria per perdite superiori a 1/3 del capitale
• Scioglimento della società per perdite che riducono il capitale
al di sotto del minimo legale (liquidazione a scopo precauzionale
ossia per prevenirne l’insolvenza)
Funzioni del Capitale
: ammontare dei conferimenti
che i soci si sono obbligati a non distrarre dall’attività
:
1) termine di riferimento per accertare i risultati dell’attività
2) Base di misurazione delle situazioni soggettive dei soci
: dotare la società dei mezzi necessari per lo
svolgimento dell’attività
• Impedisce ai soci di ripartirsi i conferimenti fino a che la società rimane in
vita
• Quota ideale del patrimonio destinata stabilmente all’esercizio dell’attività
• Garanzia per i creditori sociali (art. 2740 c.c.)
• Critica: i creditori sociali non possono fare affidamento sull’ammontare
del capitale e sui beni che lo compongono in quanto la società può
compiere atti di disposizione sugli stessi
• La migliore garanzia dei creditori è data dalla capacità della società di
produrre reddito
• 1) base di accertamento dei risultati dell’attività sociale (utili o perdite)
• Utile: dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate del
•
capitale sociale
Perdita: dal bilancio risulta che le attività sono inferiori alle passività aumentate
del capitale sociale
• 2) base di misurazione delle situazioni soggettive dei soci:
•
•
di natura amministrativa (es. voto)
di natura patrimoniale (es. partecipazione agli utili o alle perdite; entità della
quota di liquidazione)
•
Critica: non ricomprende tutte le società (soc. di persone in poteri amm.vi sono
esercitati in base alla partecipazione agli utili e le maggioranze possono calcolarsi
anche per teste)
Capitale: dotazione dei mezzi idonei allo svolgimento dell’attività
• Soc. capitali: previsione del capitale minimo
• Soc. persone: art. 2253 c.c. obbligo dei soci di conferire «quanto
necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale»
• Critica: non vi sono norme che impongano alla società di dotarsi di un
capitale «adeguato» alla realizzazione dell’oggetto sociale (Sim, banche,
soc. assicurative ecc.: tutela di interessi superiori ossia pubblico risparmio)
• Riemersione della funzione di vincolistica/di garanzia
• Il Capitale sociale iscritto al passivo impone di recuperare
all’attivo valori corrispondenti alla sua entità
• Assicura che al termine di ogni esercizio si ricostituiscano
all’attivo gli strumenti (corrispondenti al valore dei
conferimenti) impiegati nell’attività economica, evitando che i
soci possano disperderli distribuendoli tra loro
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Deca Master Nuoro, 5 luglio 2013 Società, società