Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato
dei Distretti Notarili della Campania
Diritto Commerciale
anno 2012/2013
Mario Campobasso
I CONFERIMENTI
IN S.P.A.
I CONFERIMENTI NELLA S.P.A.
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DEL
CAPITALE
•garantire che i conferimenti vengano effettivamente
acquisiti dalla società;
•garantire che il valore ad essi assegnato sia veritiero.
Conferimenti in denaro
Versamento
•25% depositati in banca prima della stipula;
Costituzione •Integrale versamento del soprapprezzo (arg. ex
art. 2439)
•Costituzione unipersonale: integrale versamento
dei conferimenti.
Aumento
•25% versati alla società prima della
sottoscrizione;
•Integrale versamento del soprapprezzo (art.
2439)
Le azioni non interamente liberate
devono essere nominative e devono recare sul titolo
l’indicazione dei versamenti ancora dovuti (2354, 3°
comma, n. 3).
L’alienante risponde in solido con l’acquirente per tre
anni: art. 2356.
Gli amministratori possono richiamare in qualsiasi
momento i conferimenti ancora dovuti rispettando il
principio di parità di trattamento.
Socio moroso
(art. 2344)
Diffida in
G.U.
Decadenza del
socio con
trattenimento
delle somme
versate
15 gg.
Sospensione
del voto
Vendita a terzi a
mezzo banca o
intermediario di
borsa.
Prezzo ?
Azione coattiva di
adempimento
Vendita in danno.
Offerta ai soci per
un corrispettivo
non inferiore ai
conferimenti dovuti
Entro il medesimo esercizio le azioni devono essere rimesse in
circolazione oppure vanno annullate
Conferimenti in natura
Art. 2342, 5° comma: Non possono formare oggetto di
conferimento le prestazioni di opera o di servizi
Art. 2342, le azioni devono essere integralmente liberate al
momento della sottoscrizione.
Integrale liberazione significa che il socio deve porre in
essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la
titolarità e la piena disponibilità del bene conferito al
momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non
è esclusa dal permanere di obblighi accessori di
collaborazione da parte del socio.
Entità conferibili
ESCLUSE
AMMESSE
Beni futuri
Diritti di godimento ?
Beni generici
Beni immateriali ?
Beni altrui
Know how ?
Prestazioni periodiche di dare
Il procedimento di stima
(art. 2343, 1° comma)
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere
allegata all’atto costitutivo.
Quali criteri di valutazione ?
Quando deve essere presentata ?
Controllo notarile sulla stima ?
E in caso di omissione ?
Quando “scade” la
valutazione ?
La revisione della stima
(art. 2343, 3° comma)
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi,
dovono procedere alla revisione della stima
Riduzione del capitale con
annullamento delle azioni scoperte
Minusvalenza
oltre il quinto
Conguaglio in denaro
Recesso del socio (ex nunc ?) con
eventuale restituzione del bene
apportato
Metodi alternativi di
valutazione
Artt. 2343-ter e –quater
(introdotti dal d.lgs.4-08-2008, in attuazione
della dir. 2006/68/CE modificati dal d.lgs. 2911-2010, n. 224 )
Art. 2343-ter
1) Valori mobiliari quotati conferiti a
prezzo di mercato
Nel caso di conferimento di valori mobiliari
ovvero di strumenti del mercato monetario
non è richiesta la relazione di cui all'articolo
2343, primo comma, se il valore ad essi
attribuito ai fini della determinazione del
capitale
sociale
e
dell’eventuale
sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo
medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o piu' mercati
regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Art. 2343-ter
1) Valori mobiliari quotati conferiti a
prezzo di mercato
2) Beni conferiti al valore equo
risultante da un bilancio certificato
Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma,
non è altresì richiesta la relazione di cui all’art.
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai
fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale soprapprezzo, ai beni in natura o
crediti conferiti, sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio
precedente a quello nel quale è effettuato il
conferimento, a condizione che il bilancio sia
sottoposto a revisione legale e la relazione del
revisore non esprima rilievi in ordine alla
valutazione dei beni oggetto del conferimento.
Nuovo 5° comma.
Ai fini dell’applicazione del secondo
comma, lettera a), per la definizione di
“fair value” si fa riferimento ai principi
contabili
internazionali
adottati
dall’Unione europea.
Art. 2343-ter
1) Valori mobiliari quotati conferiti a
prezzo di mercato
2) Beni conferiti al valore equo
risultante da un bilancio certificato
3) Beni conferiti valore di precedente
stima
b) al valore risultante da una valutazione riferita
ad una data precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri
generalmente riconosciuti per la valutazione dei
beni oggetto del conferimento a condizione che
essa provenga da un esperto indipendente da chi
effettua il conferimento, dalla società e dai soci
che esercitano, individualmente o congiuntamente
il controllo sul soggetto conferente o sulla società
medesima, dotato di adeguata e comprovata
professionalità
Conferimento in natura senza stima
giurata
PROCEDIMENTO
Il socio sottoscrive le azioni ed effettua il conferimento,
e presenta la documentazione comprovante il valore e le
condizioni per l’esonero da stima
Entro trenta giorni gli amministratori verificano il valore
e le condizioni del conferimento senza stima.
Gli amministratori
iscrivono la dichiarazione
dell’art. 2343-quater e
svincolano le azioni
Gli amministratori
chiedono una nuova
valutazione
Richiesta di nuova valutazione
Art. 2343-quater
1) Fatti che incidono sul valore degli
strumenti finanziari quotati
Gli amministratori verificano, nel termine di
venti giorni dalla iscrizione della società, se, nel
periodo successivo a quello di cui all’articolo
2343-ter, primo comma, sono intercorsi fatti
eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei
valori mobiliari o degli strumenti del mercato
monetario conferiti in modo tale da modificare
sensibilmente il valore di tali beni alla data di
iscrizione della società nel registro delle
imprese, comprese le situazioni in cui il
mercato dei valori o strumenti non è più liquido.
?
Richiesta di nuova valutazione
Art. 2343-quater
1) Fatti che incidono sul valore degli
strumenti finanziari quotati
2) Fatti sopravvenuti alla stima o
all’approvazione del bilancio
3) Mancanza di professionalità o
indipendenza dell’esperto
Gli amministratori verificano altresì nel medesimo
termine se, successivamente al termine
dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di cui
alla lettera a) del secondo comma dell’art. 2343-ter
o alla data della valutazione di cui alla lettera b)
del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi
rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore
dei beni o dei crediti conferiti alla data di
iscrizione della società nel registro delle imprese,
nonché i requisiti di professionalità ed
indipendenza dell’esperto che ha reso la
valutazione di cui all’art. 2343-ter, secondo
comma, lett. b).
IL PROBLEMA DELLA MANCATA ATTUAZIONE
DEI CONFERIMENTI IN NATURA
Il conferente in proprietà deve prestare alla società le
garanzie della vendita per evizione (1479-1483), gravami
non dichiarati al momento del contratto (1495), vizi
(1490) e mancanza di qualità (1497) ex art. 2254.
Cosa succede quando operano tali garanzie ?
TESI A: Il socio viene escluso o la sua partecipazione
si riduce proporzionalmente
TESI B: Il socio ha facoltà di evitare l’esclusione o la
riduzione della partecipazione mediante integrazione
in denaro del valore del conferimento
TESI C: Il socio ha l’obbligo di integrare in denaro il
valore del conferimento con applicazione dell’art.
2344
IL PROBLEMA DELLA COMPENSAZIONE
DEL DEBITO DA CONFERIMENTO
La compensazione
- Non è assimilabile al conferimento di credito
- Non comporta lesione dell’integrità e dell’effettività del
capitale
- Può essere utile per ristrutturare l’esposizione
debitoria della società
Gli acquisti pericolosi
(art. 2343-bis)
Presupposti
2 anni dall’iscrizione della società
controvalore non inferiore al 10% del capitale
acquisti da soci, promotori, fondatori, amministratori
Cautele:
Autorizzazione assembleare
Perizia giurata dell’esperto nominato dal Tribunale
Esenzioni:
acquisti a condizioni normali nell ’ ambito delle operazioni
correnti
acquisti su mercati regolamenti o effettuati sotto controllo di
autorità giudiziaria e amministrativa.
Contratto di opera o servizi ?
Sanzioni
Responsabilità degli amministratori e dell’alienante
Le prestazioni accessorie
(Art. 2345)
Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire
l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in
danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il
compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere
osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse
prestazioni.
Limiti alla circolazione
Le modifiche all’unanimità
Sanzioni per l’inadempimento
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Oltre l`obbligo dei conferimenti - Scuola di Notariato della Campania