Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2012/2013 Mario Campobasso I CONFERIMENTI IN S.P.A. I CONFERIMENTI NELLA S.P.A. PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DEL CAPITALE •garantire che i conferimenti vengano effettivamente acquisiti dalla società; •garantire che il valore ad essi assegnato sia veritiero. Conferimenti in denaro Versamento •25% depositati in banca prima della stipula; Costituzione •Integrale versamento del soprapprezzo (arg. ex art. 2439) •Costituzione unipersonale: integrale versamento dei conferimenti. Aumento •25% versati alla società prima della sottoscrizione; •Integrale versamento del soprapprezzo (art. 2439) Le azioni non interamente liberate devono essere nominative e devono recare sul titolo l’indicazione dei versamenti ancora dovuti (2354, 3° comma, n. 3). L’alienante risponde in solido con l’acquirente per tre anni: art. 2356. Gli amministratori possono richiamare in qualsiasi momento i conferimenti ancora dovuti rispettando il principio di parità di trattamento. Socio moroso (art. 2344) Diffida in G.U. Decadenza del socio con trattenimento delle somme versate 15 gg. Sospensione del voto Vendita a terzi a mezzo banca o intermediario di borsa. Prezzo ? Azione coattiva di adempimento Vendita in danno. Offerta ai soci per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti dovuti Entro il medesimo esercizio le azioni devono essere rimesse in circolazione oppure vanno annullate Conferimenti in natura Art. 2342, 5° comma: Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi Art. 2342, le azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito al momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non è esclusa dal permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte del socio. Entità conferibili ESCLUSE AMMESSE Beni futuri Diritti di godimento ? Beni generici Beni immateriali ? Beni altrui Know how ? Prestazioni periodiche di dare Il procedimento di stima (art. 2343, 1° comma) Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. Quali criteri di valutazione ? Quando deve essere presentata ? Controllo notarile sulla stima ? E in caso di omissione ? Quando “scade” la valutazione ? La revisione della stima (art. 2343, 3° comma) Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi, dovono procedere alla revisione della stima Riduzione del capitale con annullamento delle azioni scoperte Minusvalenza oltre il quinto Conguaglio in denaro Recesso del socio (ex nunc ?) con eventuale restituzione del bene apportato Metodi alternativi di valutazione Artt. 2343-ter e –quater (introdotti dal d.lgs.4-08-2008, in attuazione della dir. 2006/68/CE modificati dal d.lgs. 2911-2010, n. 224 ) Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato 2) Beni conferiti al valore equo risultante da un bilancio certificato Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’art. 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento. Nuovo 5° comma. Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. Art. 2343-ter 1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato 2) Beni conferiti al valore equo risultante da un bilancio certificato 3) Beni conferiti valore di precedente stima b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano, individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità Conferimento in natura senza stima giurata PROCEDIMENTO Il socio sottoscrive le azioni ed effettua il conferimento, e presenta la documentazione comprovante il valore e le condizioni per l’esonero da stima Entro trenta giorni gli amministratori verificano il valore e le condizioni del conferimento senza stima. Gli amministratori iscrivono la dichiarazione dell’art. 2343-quater e svincolano le azioni Gli amministratori chiedono una nuova valutazione Richiesta di nuova valutazione Art. 2343-quater 1) Fatti che incidono sul valore degli strumenti finanziari quotati Gli amministratori verificano, nel termine di venti giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter, primo comma, sono intercorsi fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. ? Richiesta di nuova valutazione Art. 2343-quater 1) Fatti che incidono sul valore degli strumenti finanziari quotati 2) Fatti sopravvenuti alla stima o all’approvazione del bilancio 3) Mancanza di professionalità o indipendenza dell’esperto Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art. 2343-ter o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’art. 2343-ter, secondo comma, lett. b). IL PROBLEMA DELLA MANCATA ATTUAZIONE DEI CONFERIMENTI IN NATURA Il conferente in proprietà deve prestare alla società le garanzie della vendita per evizione (1479-1483), gravami non dichiarati al momento del contratto (1495), vizi (1490) e mancanza di qualità (1497) ex art. 2254. Cosa succede quando operano tali garanzie ? TESI A: Il socio viene escluso o la sua partecipazione si riduce proporzionalmente TESI B: Il socio ha facoltà di evitare l’esclusione o la riduzione della partecipazione mediante integrazione in denaro del valore del conferimento TESI C: Il socio ha l’obbligo di integrare in denaro il valore del conferimento con applicazione dell’art. 2344 IL PROBLEMA DELLA COMPENSAZIONE DEL DEBITO DA CONFERIMENTO La compensazione - Non è assimilabile al conferimento di credito - Non comporta lesione dell’integrità e dell’effettività del capitale - Può essere utile per ristrutturare l’esposizione debitoria della società Gli acquisti pericolosi (art. 2343-bis) Presupposti 2 anni dall’iscrizione della società controvalore non inferiore al 10% del capitale acquisti da soci, promotori, fondatori, amministratori Cautele: Autorizzazione assembleare Perizia giurata dell’esperto nominato dal Tribunale Esenzioni: acquisti a condizioni normali nell ’ ambito delle operazioni correnti acquisti su mercati regolamenti o effettuati sotto controllo di autorità giudiziaria e amministrativa. Contratto di opera o servizi ? Sanzioni Responsabilità degli amministratori e dell’alienante Le prestazioni accessorie (Art. 2345) Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni. Limiti alla circolazione Le modifiche all’unanimità Sanzioni per l’inadempimento