Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato
dei Distretti Notarili della Campania
Diritto Commerciale
anno 2008/2009
Mario Campobasso
I CONFERIMENTI
I CONFERIMENTI NELLA S.P.A.
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DEL
CAPITALE
•garantire che i conferimenti vengano effettivamente
acquisiti dalla società;
•garantire che il valore ad essi assegnato sia veritiero.
Conferimenti in denaro
Versamento
•25% depositati in banca prima della stipula;
Costituzione •Integrale versamento del soprapprezzo (arg. ex
art. 2439)
•Costituzione unipersonale: integrale versamento
dei conferimenti.
Aumento
•25% versati alla società prima della
sottoscrizione;
•Integrale versamento del soprapprezzo (art.
2439)
Le azioni non interamente liberate
devono essere nominative e devono recare sul titolo
l’indicazione dei versamenti ancora dovuti (2354, 3°
comma, n. 3).
L’alienante risponde in solido con l’acquirente per tre
anni: art. 2356.
Gli amministratori possono richiamare in qualsiasi
momento i conferimenti ancora dovuti rispettando il
principio di parità di trattamento.
Socio moroso
(art. 2344)
Diffida in
G.U.
Decadenza del
socio con
trattenimento
delle somme
versate
15 gg.
Sospensione
del voto
Vendita a terzi a
mezzo banca o
intermediario di
borsa.
Prezzo ?
Azione coattiva di
adempimento
Vendita in danno.
Offerta ai soci per
un corrispettivo
non inferiore ai
conferimenti dovuti
Entro il medesimo esercizio le azioni devono essere rimesse in
circolazione oppure vanno annullate
Conferimenti in natura
Art. 2342, 5° comma: Non possono formare oggetto di
conferimento le prestazioni di opera o di servizi
Art. 2342, le azioni devono essere integralmente liberate al
momento della sottoscrizione.
Integrale liberazione significa che il socio deve porre in
essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la
titolarità e la piena disponibilità del bene conferito al
momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non
è esclusa dal permanere di obblighi accessori di
collaborazione da parte del socio.
Entità conferibili
ESCLUSE
AMMESSE
Beni futuri
Diritti di godimento ?
Beni generici
Beni immateriali ?
Beni altrui
Know how ?
Prestazioni periodiche di dare
Il procedimento di stima
(art. 2343, 1° comma)
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede
la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,
l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito
ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale
soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere
allegata all’atto costitutivo.
Quali criteri di valutazione ?
Quando deve essere presentata ?
Controllo notarile sulla stima ?
E in caso di omissione ?
Quando “scade” la
valutazione ?
La revisione della stima
(art. 2343, 3° comma)
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione indicata nel primo comma e, se sussistono fondati motivi,
dovono procedere alla revisione della stima
Riduzione del capitale con
annullamento delle azioni scoperte
Minusvalenza
oltre il quinto
Conguaglio in denaro
Recesso del socio (ex nunc ?) con
eventuale restituzione del bene
apportato
Esenzione
dall’obbligo di stima
Artt. 2343-ter e –quater
(introdotti dal d.lgs.4-08-2008, in
attuazione della dir. 2006/68/CE)
Art. 2343-ter
1) Valori mobiliari quotati conferiti a
prezzo di mercato
Nel caso di conferimento di valori mobiliari
ovvero di strumenti del mercato monetario
non è richiesta la relazione di cui all'articolo
2343, primo comma, se il valore ad essi
attribuito ai fini della determinazione del
capitale
sociale
e
dell'eventuale
sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo
medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o piu' mercati
regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Art. 2343-ter
1) Valori mobiliari quotati conferiti a
prezzo di mercato
2) Beni conferiti al fair value
risultante da un bilancio certificato
Non è altresì richiesta la relazione di cui
all'articolo 2343,primo comma, qualora il valore
attribuito, ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in
natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui
al primo comma, corrisponda:
a) al valore equo ricavato da un bilancio
approvato da non oltre un anno, purché sottoposto
a revisione legale e a condizione che la relazione
del revisore non esprima rilievi in ordine alla
valutazione dei beni oggetto del conferimento
Art. 2343-ter
1) Valori mobiliari quotati conferiti a
prezzo di mercato
2) Beni conferiti al fair value
risultante da un bilancio certificato
3) Beni conferiti valore di precedente
stima
b) al valore equo risultante dalla
valutazione, precedente di non oltre sei
mesi il conferimento e conforme ai
principi
e
criteri
generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni
oggetto del conferimento, effettuata da
un esperto indipendente da chi effettua il
conferimento e dalla società e dotato di
adeguata e comprovata professionalità.
Conferimento in natura senza stima
PROCEDIMENTO
Il socio sottoscrive le azioni ed effettua il conferimento,
e presenta la documentazione comprovante il valore e le
condizioni per l’esonero da stima
Entro trenta giorni gli amministratori verificano il valore
e le condizioni del conferimento senza stima.
Gli amministratori
iscrivono la dichiarazione
dell’art. 2343-quater e
svincolano le azioni
Gli amministratori
chiedono una nuova
valutazione
Richiesta di nuova valutazione
Art. 2343-quater
1) Fatti che incidono sul valore degli
strumenti finanziari quotati
Gli amministratori verificano, nel termine
di trenta giorni dalla iscrizione della
società, se, nel periodo successivo a quello
di cui all'articolo 2343-ter, primo comma,
sono intervenuti fatti eccezionali che
hanno inciso sul prezzo dei valori
mobiliari o degli strumenti del mercato
monetario conferiti in modo tale da
modificare sensibilmente il valore di tali
beni alla data effettiva del conferimento,
comprese le situazioni in cui il mercato dei
valori o strumenti non è più liquido
?
Richiesta di nuova valutazione
Art. 2343-quater
1) Fatti che incidono sul valore degli
strumenti finanziari quotati
2) Fatti sopravvenuti alla stima o
all’approvazione del bilancio
3) Mancanza di professionalità o
indipendenza dell’esperto
Nuova valutazione su richiesta della
minoranza (art. 2440-bis)
Gli amministratori deliberano l’AUMENTO DELEGATO
DI CAPITALE con apporto di conferimenti in natura
senza stima, ed iscrivono nel registro delle imprese la
dichiarazione dell’art. 2343-quater. Il conferimento non
può essere effettuato prima di trenta giorni dall’iscrizione.
I soci che
rappresentano il 5%
del capitale chiedono
una nuova
valutazione.
I soci non chiedono una nuova
valutazione.
Gli amministatori pubblicano
l’attestazione dell’aumento di capitale e
congiuntamente la dichiarazione che non
sono sopravvenuti fatti rilevanti
IL PROBLEMA DELLA MANCATA ATTUAZIONE
DEI CONFERIMENTI IN NATURA
Il conferente in proprietà deve prestare alla società le
garanzie della vendita per evizione (1479-1483), gravami
non dichiarati al momento del contratto (1495), vizi
(1490) e mancanza di qualità (1497) ex art. 2254.
Cosa succede quando operano tali garanzie ?
TESI A: Il socio viene escluso o la sua partecipazione
si riduce proporzionalmente
TESI B: Il socio ha facoltà di evitare l’esclusione o la
riduzione della partecipazione mediante integrazione
in denaro del valore del conferimento
TESI C: Il socio ha l’obbligo di integrare in denaro il
valore del conferimento con applicazione dell’art.
2344
IL PROBLEMA DELLA COMPENSAZIONE
DEL DEBITO DA CONFERIMENTO
La compensazione
- Non è assimilabile al conferimento di credito
- Non comporta lesione dell’integrità e dell’effettività del
capitale
- Può essere utile per ristrutturare l’esposizione
debitoria della società
Gli acquisti pericolosi
(art. 2343-bis)
Presupposti
2 anni dall’iscrizione della società
controvalore non inferiore al 10% del capitale
acquisti da soci, promotori, fondatori, amministratori
Cautele:
Autorizzazione assembleare
Perizia giurata dell’esperto nominato dal Tribunale
Esenzioni:
acquisti a condizioni normali nell’ambito delle operazioni
correnti
acquisti su mercati regolamenti o effettuati sotto controllo di
autorità giudiziaria e amministrativa.
Contratto di opera o servizi ?
Sanzioni
Responsabilità degli amministratori e dell’alienante
Le prestazioni accessorie
(Art. 2345)
Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire
l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in
danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il
compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di
inadempimento. Nella determinazione del compenso devono essere
osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse
prestazioni.
Limiti alla circolazione
Le modifiche all’unanimità
Sanzioni per l’inadempimento
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non chiedono una nuova valutazione