NULLITÀ
DELLA SPA
ipotesi
tassative
atto costitutivo no atto pubblico
illiceità dell‘oggetto sociale
mancanza ogni indicazione su denominazione
conferimenti
ammontare capitale sociale
oggetto sociale
no efficacia retroattiva
sentenza dichiarativa di nullità: inizia la liquidazione
soci non liberati dall‘obbligo di conferimento
fino alla soddisfazione dei creditori sociali
fatta valere da soci, terzi con interesse, d‘ufficio dal giudice
sanatoria della nullità
maggioranze
ass.str.
tramite modifica dell‘atto costitutivo
pubblicità nel R.I.
tramite rinnovazione
es., mancanza
atto pubblico
unanimità
SPA
UNIPERSONALE
anche unico socio persona giuridica
versamento dell‘intero
conferimento
sanzione
pubblicità nel R.I.: obbligo degli
amministratori
responsabilità
illimitata per le
obbligazioni sorte
quando solo un socio
in caso di insolvenza
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
2342. Conferimenti. — Se nell’atto costitutivo non è
stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una
banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel
caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti
devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono
essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera
o di servizi.
ENTITÀ
CONFERIBILI
DENARO, presunzione, se non
stabilito diversamente
25% versato, 75% credito
SOCIO
secondo esigenze di
finanziamento
non paga, non può
esercitare il diritto
di voto
se in liquidazione, per
pagamento dei creditori
esecuzione coattiva dell‘obbligo
offerte agli altri soci
amm./liquidatore
vendita
delle azioni
sul mercato, per conto e
a rischio del socio moroso
se vendita non realizzabile
esclusione del socio
annullamento azioni
riduzione capitale
BENI IN NATURA e CREDITI
conferimento
integralmente liberato
alla costituzione
stima: esperto nominato
dal tribunale
descrizione di quanto conferito
attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello attribuito ai fini della
determinazione dl cap.soc. e
dell‘eventuale sovraprezzo
criteri di valutazione
A
50.000
B
30.000
C
40.000
145.000 euro
capitale sociale
valore nominale
azione: 1 euro
D
25.000
stima controllata dagli
amministratori
se fondati motivi,
revisione della stima
entro 180 gg.
annullamento delle azioni
scoperte e riduzione cap.soc.
versamento differenza
se valore reale - 20%
rispetto a quello da stima
possibilità di recedere
ripartizione non proporzionale
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale
alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non
superiore a quello del suo conferimento.
L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle
azioni.
es.
conferimento 10.000
azioni dal valore nominale di 1 euro
n. azioni non proporzionale
al capitale sottoscritto
8.000 azioni
imputato a capitale
numero di azioni proporzionale
alla parte del capitale sottoscritta
conferimento
non imputato a capitale (opera e servizi),
remunerato con azioni
assegnazione azioni non in
modo proporzionale alla parte
del capitale sociale sottoscritta
valore dei conferimenti non può
essere complessivamente inferiore
all‘ammontare globale del capitale sociale
A
100.000
B
C
opera valore
100.000
50.000
capitale sociale:
200.000
A: 40%
B: 40%
C: 20%
2447bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare. — La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad
uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al
rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi
dell’affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a)
del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente
superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono
comunque essere costituiti per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base
alle leggi speciali.
patrimonio
della società
per le obbligazioni contratte in
relazione allo specifico affare
la società risponde nei limiti
del patrimonio destinato
deroga all‘art.2740 cc
„rispondere con tutti i beni
presenti e futuri“
«Art. 2447-ter (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). - La
deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis destina
un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
a.l'affare al quale è destinato il patrimonio;
b.i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
c.il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla
realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che
si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
d. gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione
ai risultati dell'affare;
e. la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la
specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
f. la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento
dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte
di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
g. le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è
adottata dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2447quater. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato. (*) — La
deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma
dell’articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante
l’opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da
parte della società di idonea garanzia.
2447quinquies. Diritti dei creditori. (*) — Decorso il termine di cui al secondo comma
del precedente articolo ovvero dopo l’iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere
alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte
spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri,
la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo
specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri (1).
Qualora la deliberazione prevista dall’articolo 2447ter non disponga diversamente, per le
obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del
patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della
società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione
del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio
residuo.
«Art. 2447-sexies (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - Con riferimento allo
specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la
società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli
emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i
trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.».
Il contratto relativo al
finanziamento
di uno specifico affare
al rimborso totale o parziale del
finanziamento sono destinati, in via esclusiva,
tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
«Art. 2447-decies (finanziamento destinato ad uno specifico affare). - Il contratto
relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del
finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi
dell'affare stesso.
(…)
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio separato da quello della
società, e da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento effettuata
ai sensi della presente disposizione, a condizione:
a. che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese;
b. che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad
individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed a tenerli separati dal
restante patrimonio della società.
„GRIGLIA“
COSTITUZIONE
CONFERIMENTI
REGIME DELLA
PARTECIPAZIONE
REGOLE DELLA
ORGANIZZAZIONE
La partecipazione sociale
è rappresentata da azioni
CONTROLLO
BILANCIO
MODIFICHE DELL‘ATTO
COSTITUTIVO
SCIOGLIMENTO
però l‘emissione dei titoli
può anche mancare
salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere
l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse
tecniche di legittimazione e circolazione
Azione
misura della
partecipazione
uguale valore=uguale diritti
funzione del NUMERO
delle azioni
VALORE
NOMINALE
predeterminato
statuto
corrisponde ad una frazione
del capitale sociale
non predeterminato
„autonomia
statutaria“
deve riferirsi senza eccezioni
a tutte le azioni emesse dalla società
solo eventuale
se non determinato il
valore nominale
misura dei diritti e dei doveri riferita
non al capitale sociale
MA con riguardo al loro numero in
rapporto al totale delle azioni emesse.
uguale valore=uguale diritti
Azione
uguaglianza all‘interno
della categoria
però
DIVERSE CATEGORIE
DI AZIONI
diritti patrimoniali
diritti amministrativi
diverse ESIGENZE
degli investitori
la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente
determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
diritti amministrativi
diritto di voto
ogni azione
no azioni con voto
plurimo
lo statuto può prevedere la creazione di azioni
-senza diritto di voto,
- con diritto di voto limitato a particolari argomenti,
- con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni
non meramente potestative.
Il valore di tali azioni non può complessivamente
superare la metà del capitale sociale
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conferimenti