I PATRIMONI ED I FINANZIAMENTI
DESTINATI AD UNO SPECIFICO
AFFARE NELLA RIFORMA DEL
DIRITTO SOCETARIO
1
La riforma del diritto societario ha
previsto, nell’ambito delle s.p.a. il
nuovo istituto dei “patrimoni destinati
ad uno specifico affare” (artt. Da 2447
bis a 2447 decies ex d.lgs. 17
gennaio 2003, n.6)
2
Il
legislatore
delegato
ha
introdotto due diversi modelli che
si differenziano notevolmente per
disciplina e funzionalità:
3
• Patrimonio destinato:
La s.p.a. “può costituire uno o più
patrimoni separati ciascuno dei
quali destinati ad uno specifico
affare” (art. 2447). Questo modello
consente l’individuazione di una
parte del patrimonio della società,
destinato ad uno specifico affare,
con conseguente separazione
giuridica dall’intero patrimonio
della società.
• Finanziamento
destinato:
La s.p.a. può stipulare con terzi un
contratto relativo al finanziamento
di uno specifico affare in cui si
stabilisce che “al rimborso totale o
parziale
del
finanziamento
medesimo siano destinati, in via
esclusiva, i proventi dell’affare
stesso o almeno parte di essi”
(art.2447 bis).
I proventi dell’affare costituiscono
un patrimonio separato.
4
Dalla separazione patrimoniale consegue che:
• Delle
obbligazioni • Il patrimonio separato
contratte
per
la
non risponde delle
realizzazione
dello
obbligazioni
della
specifico
affare
società (art. 2447)
risponde
solo
il
patrimonio ad esso
destinato (art. 2447)
5
La separazione giuridica di una parte del
patrimonio sociale non consente ai
creditori della società di avvalersi di alcun
diritto sul patrimonio destinato ad uno
specifico affare, né tanto meno ai proventi
derivanti, salvo che per la parte spettante
alla società
6
L’ articolo 2447 bis a) prevede la
possibilità di raccogliere finanziamenti per
la realizzazione dello specifico affare; è
consentito infatti di emettere strumenti
finanziari di partecipazione all’affare
stesso
7
Nei confronti dei finanziatori dello specifico
affare
risponde
esclusivamente
il
patrimonio separato, mentre sui frutti di
essi, in attesa del rimborso al finanziatore,
non sono ammesse azioni da parte dei
creditori sociali
8
Il vantaggio derivante dalla dedica di un
capitale alla realizzazione di uno specifico
scopo è soprattutto la separazione del
patrimonio della società che offre un utile
strumento di segmentazione d’azienda
9
Il patrimonio della società è quel
complesso di beni e di rapporti giuridici di
cui la società è titolare e su cui viene
misurata la sua capacità di adempiere alle
obbligazioni.
10
La tecnica della separazione patrimoniale
non è nuova nel nostro ordinamento, si
pensi ad esempio ai cosiddetti patrimoni di
destinazione, definizione che sta ad
indicare il distacco da un patrimonio di una
massa patrimoniale destinata ad un
particolare scopo
11
Nell’ultimo decennio, la costituzione di
patrimoni destinati, ha trovato numerose
applicazioni tra cui le prestazioni dei
servizi di investimento (art. 22 d.lgs 24
febbraio 1998 n. 58 T.U.F)
12
La dottrina ha creduto opportuno
introdurre all’interno del più ampio genus
dei
patrimoni
destinati,
alcune
differenziazioni, distinguendo i “patrimoni
autonomi” dai “patrimoni separati”
13
• Patrimonio
autonomo:
Fa
capo
a
più
costituenti, ancorché
distinto
dai
loro
patrimoni personali
• Patrimonio
separato:
Fa capo ad un solo
costituente, ancorché
distinto dal patrimonio
residuo
14
I due modelli introducono un’ulteriore
deroga sia al principio generale della
inammissibilità della separazione di un
patrimonio facente capo ad un unico
soggetto (art. 2740), sia al principio della
par condicio creditorum (art. 2741)
15
Autonomia e separazione non significano
soltanto destinazione di un complesso di
beni e rapporti ad un certo impiego, ma
altresì, distinta imputazione dei rapporti
giuridici
16
La distrazione di parte del patrimonio
sociale per la costituzione di un patrimonio
separato comporta la riduzione delle
garanzie offerte dalla società ai terzi
creditori. Alla luce di tale effetti, si pone il
delicato problema della tutela dei creditori
sociali preesistenti a cui il decreto
delegato
ha
dedicato
specifiche
disposizioni
17
Il patrimonio separato, per godere del
beneficio della autonomia patrimoniale
deve essere “destinato alla realizzazione
di uno specifico affare”
18
L’affare dovrà essere esattamente individuato e
dovrà essere descritto secondo gli ordinari
canoni di chiarezza, univocità e completezza.
Preventivamente dovrà essere programmato
dalla società il piano economico-finanziario per
la realizzazione dell’affare specifico. Dovranno
essere indicati i beni e gli strumenti finanziari
necessari alla realizzazione dell’affare de quo.
L’affare non può coincidere con l’oggetto sociale
e deve presentare caratteristiche di novità
19
A fronte di commenti spesso contraddittori, si
suggerisce di prevedere una denominazione
specifica per ogni patrimonio separato, in modo
da evitare il pericolo di confusione ove la società
abbia costituito più patrimoni destinati ad uno
specifico affare. L’identificazione permette che i
patrimoni in questione non vengano imputati al
patrimonio generale della società
20
La società per azioni “può costituire uno o
più patrimoni ciascuno dei quali destinato
in via esclusiva ad uno specifico affare”
(art. 2447 bis)
21
Sono legittimate a costituire i patrimoni
destinati tutte le s.p.a., indipendentemente
dalla circostanza che abbiano o meno titoli
diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Tale facoltà non è riconosciuta a s.a.p.a e
s.r.l.
22
I patrimoni destinati ad uno specifico
affare non possono essere costituiti per un
valore complessivamente superiore al
10% del patrimonio netto della società,
ovvero del saldo positivo tra attività e
passività (2447 bis, co. 2)
23
La destinazione di un patrimonio ad uno
specifico affare:
• Può consentire di evitare la costituzione di una singola società ad
hoc per un singolo affare
• Rende possibile una tutela specifica per i finanziatori di uno
specifico affare
• In ragione del regime di separatezza, può essere uno strumento in
grado di attrarre finanziamenti
• Consente la eventuale emissione di strumenti finanziari “di
partecipazione all’affare”
24
La costituzione del patrimonio destinato ad
uno specifico affare, avviene in forza di
deliberazione
del
consiglio
di
amministrazione a maggioranza assoluta
dei suoi componenti (salvo statuto)
25
La deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato deve contenere una serie di
informazioni dettagliate (art. 2447 ter, co.1)
• L’affare a cui è destinato il patrimonio
• I beni e rapporti giuridici compresi in tale patrimonio
• Il piano economico finanziario da cui risulta la congruità
del patrimonio rispetto alla realizzazione dell’affare, la
modalità relativa al suo impiego, il risultato che si intende
perseguire e le eventuali garanzie offerte da terzi ( si
tratta di un business plan )
26
• Gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla
gestione e di partecipazione ai risultati dell’affare
• La possibilità di emettere strumenti finanziari di
partecipazione dell’affare, con la specifica indicazione
dei diritti che attribuiscono (i titolari di strumenti finanziari
partecipativi non acquistano la qualità di soci)
• La nomina di una società di revisione per il controllo
contabile sull’andamento dell’affare, quando la società
non è assoggettata alla revisione contabile ed emette
titoli sul patrimonio diffusi fra il pubblico in maniera
rilevante ed offerti ad investitori non professionali
• Le regole di rendicontazione dello specifico affare
27
La deliberazione costitutiva del patrimonio
destinato ad uno specifico affare deve
essere assunta con verbalizzazione
notarile ed è soggetta al regime di
pubblicità mediante l’iscrizione nel registro
delle imprese ai sensi dell’art. 2436
28
I vizi dell’atto di destinazione
determinano
l’inefficacia
e
l’inopponibilità ai terzi del vincolo di
destinazione
29
L’iscrizione al registro delle imprese della
deliberazione assunta ai sensi dell’art.
2447 quater ex d.lgs. 6/2003 costituisce
condizione
necessaria
affinché
il
patrimonio destinato sia giuridicamente
dotato di autonomia patrimoniale
Nel termine di due mesi dall’iscrizione della deliberazione nel
registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all’iscrizione
possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione,
può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da
parte della società di idonea garanzia
30
Affinché la limitazione della responsabilità
in capo al patrimonio destinato sia
opponibile ai terzi, è necessario inoltre che
gli atti compiuti in relazione allo specifico
affare rechino espressa menzione del
vincolo di destinazione;
In mancanza ne risponde la società con
patrimonio residuo (art. 2447 quinquies,
co.4,)
31
L’art. 2447 quinquies delinea le caratteristiche essenziali
dell’operazione, individuando attraverso quali strumenti si crei il
vincolo di destinazione.
•
•
•
•
I creditori della società non possono vantare alcun diritto sul patrimonio destinato allo
specifico affare, né sui proventi o sui frutti da esso derivanti
Il vincolo di destinazione, qualora nel patrimonio siano compresi beni immobili o
mobili registrati, deve essere trascritto nei rispettivi registri; fino a tale momento i beni
non sono sottratti alla garanzia patrimoniale degli altri creditori
La società risponde nei limiti del patrimonio destinato relativamente alle obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare. Resta la responsabilità illimitata della
società per le obbligazioni derivanti da atti illeciti a tutela dei creditori involontari
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare devono menzionare espressamente
il vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio
residuo
32
Per le obbligazioni contratte in relazione
allo specifico affare la società risponde nei
limiti del patrimonio ad esso destinato
33
L’art. 2447 septies, co.4 stabilisce che
l’impegno assunto dalla società nei
confronti dei creditori del patrimonio
destinato deve risultare in calce allo stato
patrimoniale della società, e formare
oggetto di valutazione secondo i criteri
illustrati nella nota integrativa
34
L’insensibilità del patrimonio destinato alle
vicende della società trova un espresso
limite nel fallimento della società al quale,
consegue necessariamente la liquidazione
del patrimonio destinato (art. 2447 novies)
35
E’ previsto che per ogni categoria di
strumenti finanziari emessi per la
partecipazione all’affare debbano essere
costituite assemblee speciali, invero non
molto difformi dalle assemblee degli
obbligazionisti (art. 2447 octies)
36
Il patrimonio destinato deve avere una
contabilità separata e la nota integrativa
del bilancio deve indicare:
•
•
•
Il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun
patrimonio separato
I criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo
Il regime di responsabilità corrispondente
Nel caso in cui la società si assuma la responsabilità illimitata riguardo lo
specifico affare, tale impegno deve essere indicato in calce allo stato
patrimoniale.
Nella nota integrativa verrà indicato il criterio utilizzato per la sua
valutazione
37
La creazione di un patrimonio destinato crea
diverse tipologie di creditori:
• Creditori dello specifico affare
• Creditori sociali
• Creditori cosiddetti involontari
La limitazione della responsabilità del patrimonio
separato alle obbligazioni dall’affare presenta,
dunque, la regola cardine dell’istituto in esame
38
Il contratto di finanziamento deve contenere:
• Una descrizione dell’operazione che consenta di
individuare lo specifico oggetto, le modalità ed i tempi di
realizzazione, i costi previsti ed i ricavi attesi
• Il piano finanziario dell’operazione con le varie
indicazioni
• I beni strumentali necessari alla realizzazione
dell’operazione
• Le specifiche garanzie che la società offre in ordine
all’obbligo di esecuzione del contratto
• I controlli che il finanziatore può effettuare
sull’esecuzione dell’operazione
39
• La parte dei proventi destinati al rimborso del
finanziamento e le modalità per determinarli
• Le garanzie che la società presta per il rimborso di parte
del finanziamento
• Il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla è
più dovuto al finanziatore
40
Diversificazione
creditori:
• I creditori sociali
delle
categorie
dei
Non possono vantare alcun diritto sul patrimonio separato costituito dai frutti
o proventi derivanti dallo specifico affare, salvo per la parte di utili
eventualmente spettante alla società. Essi possono esclusivamente
esercitare azioni conservative aventi ad oggetto i beni strumentali destinati
alla realizzazione dell’affare.
• I finanziatori dello specifico affare
Per i quali la società risponde nei limiti del patrimonio dedicato allo specifico
affare. La garanzia patrimoniale dei finanziatori è costituita dai proventi e
dai frutti dell’affare, mentre è per loro preclusa ogni azione sul residuo
patrimonio della società.
41
Solo in caso di fallimento della società i
finanziatori dello specifico affare hanno diritto di
insinuarsi al passivo della società, dedotti i
proventi dell’operazione (art. 2447 decies, co.
6). Il fallimento non esclude necessariamente la
realizzazione dell’affare, se ne desume infatti
che il curatore fallimentare possa continuare la
gestione dell’affare nell’interesse dei finanziatori
allo specifico affare
42
Il finanziamento destinato ad uno specifico
affare non può essere rappresentato da
titoli destinati alla circolazione, se non
limitatamente
alla
possibilità
di
cartolarizzare dei crediti già disciplinati
dalle vigenti leggi (art. 2447 decies, co.7).
Si preclude in tale ambito la possibilità di
creare strumenti finanziari atipici
43
Scarica

i patrimoni ed i finanziamenti destinati ad uno specifico affare nella