Le novità in materia di operazioni societarie straordinarie: il nuovo regime fiscale dei conferimenti e l’imposta sostitutiva su conferimenti, fusioni e scissioni Prof. Avv. Dario Stevanato 1 Il fuorviante apparentamento dei conferimenti alle “cessioni a titolo oneroso” • Per lungo tempo le norme fiscali sui conferimenti di azienda partivano dal presupposto di un loro apparentamento alle figura della compravendita e agli “atti di scambio”, sotto il profilo unificante della categoria (fiscale) delle “cessioni a titolo oneroso” • Ciò ha per lungo tempo oscurato una differenza fondamentale tra le due operazioni, l’una (la cessione) di vero realizzo e monetizzazione delle plusvalenze latenti, l’altra (il conferimento) meramente riorganizzativa 2 Il conferimento quale atto di (ri)organizzazione, e non di scambio • In effetti, il conferimento ha carattere associativo, e un chiaro contenuto in termini di riorganizzazione • A rigore appartiene agli atti di organizzazione dell’impresa, e non a quelli di gestione, suscettibili di produrre reddito tassabile • In quest’ottica considerare la partecipazione ricevuta dal conferente come un corrispettivo in senso tecnico costituisce una ulteriore forzatura, che obbliga peraltro a stimare il “valore normale” del compendio conferito 3 L’effetto di “manomorta” prodotto dalle norme fiscali sulla tassazione dei conferimenti • La tassazione del conferimento alla stessa stregua di una cessione verso corrispettivo dell’azienda disincentivava fortemente queste operazioni, creando le premesse per periodiche leggi agevolative (appunto sui “conferimenti agevolati”) • Tali provvedimenti agevolativi creavano talvolta dei veri e propri salti d’imposta, consentendo alla conferitaria di rivalutare fiscalmente i beni conferiti, senza una corrispondente tassazione in capo al conferente, la cui plusvalenza rimaneva “congelata” sine die 4 Il nuovo assetto risultante dalla riforma del 1997 • Nel 1997 questo assetto venne superato, e, preso atto che non esiste una ontologica natura reddituale dei conferimenti (è semmai il loro apparentamento alle cessioni vs. corrispettivo ad essere una forzatura, giustificabile solo per ragioni di simmetria), vennero introdotti dei nuovi regimi per i conferimenti di aziende (nonché di partecipazioni di controllo e collegamento,“rappresentative” di un’azienda) 5 Il “realizzo controllato” e le esigenze di simmetria • Con l’art. 3 del D.Lgs 358/97 (poi trasfuso nell’art. 175 del Tuir) si sanciva che la tassazione della plusvalenza in capo al conferente si giustificava solo per ragioni di simmetria, cioè per effetto del riconoscimento fiscale di maggiori valori in capo alla conferitaria • Dunque il conferimento di azienda, pur conservando carattere astrattamente realizzativo, poteva anche non dar luogo ad alcuna tassazione, purché la conferitaria non allibrasse i beni ricevuti a valori superiori a quelli di provenienza 6 Il regime di neutralità fiscale • Si stabiliva inoltre un vero e proprio “regime di neutralità fiscale” per i conferimenti di aziende, del tutto svincolato dai valori di iscrizione in contabilità (art. 4 Dlgs 358, poi trasfuso nell’art. 176 Tuir), con creazione di un “doppio binario” e di una divergenza tra valori civili e valori fiscali del complesso conferito • Questi regimi, che a rigore potrebbero connotare qualsiasi conferimento, erano stati limitati alle sole aziende, più per ragioni contingenti (la delega del 1996 parlava delle sole “riorganizzazioni aziendali”) che per una differenza tra le diverse tipologie di conferimento (di azienda o di beni singoli) 7 E la previsione di imposte sostitutive • In una prima fase, tra il 1997 e il 2003, vi era inoltre la possibilità di realizzare le plusvalenze, sia sui conferimenti che sulle vendite delle aziende, e di assoggettarli all’imposta sostitutiva del 19 per cento • In questo modo l’erario incamerava anticipatamente un gettito, rispetto ai più lunghi tempi di deduzione dei costi da parte della conferitaria, con la possibilità di (leciti) arbitraggi da parte dei contribuenti 8 Gli effetti della Pex • Su questo assetto si innesta la Participation exemption, che, benché non tocchi il regime dei conferimenti di azienda, determina degli effetti che hanno ispirato le recenti modifiche normative • Con la Pex si verifica in effetti un vantaggio a far circolare l’azienda sottoforma di partecipazioni, visto che il cedente non paga imposte 9 E il suo carattere non agevolativo • Non si tratta peraltro di un’agevolazione, visto che il conferitario non ottiene maggiori valori fiscalmente riconosciuti • Per questa ragione, tra l’altro, la legge parifica la cessione diretta dell’azienda allo scorporo della stessa mediante conferimento, seguito dalla vendita delle partecipazioni, sancendo il carattere non elusivo dell’operazione (art. 176 comma 3) 10 La tendenza a far circolare aziende sotto forma di partecipazioni • Tuttavia, a lungo andare la circolazione dei compendi aziendali sottoforma di vendita delle partecipazioni, dà luogo ad alcuni effetti indesiderati • Attesa la maggiore semplicità dello share deal, i compendi aziendali non vengono tecnicamente mai trasferiti, restando sempre ancorati ai loro valori storici • Questo effetto, già dovuto ai conferimenti neutrali, si accentua a seguito dell’introduzione della Pex, giacché il conferimento dell’azienda si inserisce come semplice tassello di operazioni dismissive, di acquisizione, e non meramente riorganizzative (lo schema è quello del “conferimento dell’azienda, cessione delle quote”) 11 E l’aumento dei casi di disallineamento, con distorsioni nella misurazione delle basi imponibili • Il disallineamento tra valori civili e valori fiscali dei complessi aziendali, oltre a comportare complicazioni sul piano amministrativo e necessità di riconciliazioni, produce anche distorsioni nella misurazione della capacità economica delle imprese, in quanto a ricavi correnti si contrappongono costi (per ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti etc.) calcolati su valori storici, che non vengono mai rivalutati fiscalmente • Ne deriva un effetto di illusorio gonfiamento delle basi imponibili delle attività produttive, che in realtà includono anche quelle plusvalenze non realizzate dai venditori nei precedenti passaggi dei compendi aziendali • La plusvalenza del venditore, che se realizzata avrebbe consentito di rivalutare il compendio aziendale, si ribalta sul compratore lungo un arco pluriennale 12 Il provvedimento sulle aggregazioni aziendali • Su questo assetto si sono inseriti anche episodi normativi circoscritti e transitori, come la legge agevolativa sulle aggregazioni aziendali, introdotta dalla finanziaria 2007 • Questa legge ha la funzione di favorire la crescita dimensionale delle imprese, e lo fa concedendo una vera e propria agevolazione in caso di “fusione” di organismi produttivi, anche attraverso conferimenti • L’incentivo è infatti la possibilità di rivalutare fiscalmente i beni del compendio, senza pagamento di imposte 13 Il meccanismo agevolativo • Se l’aggregazione è attuata attraverso un conferimento d’azienda “neutrale” (art. 176 tuir), si considerano fiscalmente riconosciuti i maggiori valori iscritti dalla conferitaria • In questo caso il conferente non realizza la plusvalenza sull’azienda, e la conferitaria può dare rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio • Dubbi sull’applicabilità della normativa agevolativa agli schemi acquisitivi 14 La rivalutazione fiscale “gratuita” • E’ così possibile ottenere dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti (con il limite civilistico del valore di mercato), senza che a monte vi sia stato il pagamento di imposte sulle plusvalenze latenti • E’ una deroga voluta al principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti e al principio di neutralità delle operazioni in esame 15 La reintroduzione di una tassazione sostitutiva dei conferimenti di azienda • La situazione su descritta, com’era prevedibile, ha portato alla reintroduzione, prevista dalla finanziaria 2008, di una nuova previsione “a regime” di tassazione sostitutiva dei conferimenti d’azienda • Con il pagamento di un’imposta sostitutiva, secondo aliquote crescenti in base all’entità della rivalutazione, si possono rivalutare i beni materiali e immateriali dell’azienda conferita 16 La soppressione del regime di conferimento realizzativo • Contestuale soppressione del regime di cui all’art. 175 Tuir per i conferimenti di aziende • Tale norma consentiva un realizzo “controllato” della plusvalenza, sulla base dei valori di iscrizione del conferimento in contabilità. • Per i conferimenti di azienda rimane dunque soltanto il regime di neutralità fiscale (art. 176); scompare altresì la possibilità di assoggettare il conferimento di azienda alla disciplina dell’art. 9 Tuir (realizzo della plus-minusvalenza sulla base del valore normale del compendio conferito) 17 E la generalizzazione di quello in neutralità • Il conferimento neutrale secondo il metodo cd. “bisospensivo” viene esteso anche ai conferimenti di azienda in società di persone • Nonché ai casi in cui il conferente oppure il conferitario è un soggetto non residente, purché l’azienda sia situata in Italia • Il regime di neutralità vale anche per il conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, e la successiva cessione delle partecipazioni darà luogo eventualmente a redditi diversi 18 L’imposta sostitutiva: un regime di tassazione del conferimento rimesso alle scelte della conferitaria • L’unica alternativa rispetto alla neutralità fiscale diventa il regime dell’imposta sostitutiva. • Quest’ultimo costituisce, secondo la nuova disposizione, un regime opzionale rimesso alle scelte della conferitaria, agganciato ai “maggiori valori attribuiti in bilancio” alle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’azienda ricevuta. 19 Imposta sostitutiva e regimi sostituiti • E’ curioso peraltro un regime di imposizione sostitutiva, rispetto ad un regime ordinario che non prevede alcuna tassazione • L’imposta sostitutiva appare quindi un regime alternativo non tanto rispetto alla neutralità del conferimento, che sembra restare ferma nei suoi riflessi in capo al conferente, quanto rispetto alla continuità dei valori fiscali per la conferitaria • Si tratta, come è stato osservato, di una “imposta volontaria” per ottenere il riconoscimento di maggiori valori fiscali 20 La mancata previsione di effetti nella sfera del conferente • Si può notare come il conferente resti estraneo a tale scelta, e come la legge non disciplini gli effetti in capo al conferente dei maggiori valori fiscali acquisiti, grazie al pagamento dell’imposta sostitutiva, dalla conferitaria • Al di là del fatto che il conferente potrebbe ricevere una partecipazione da inserire nel comparto Pex, occorreva forse tener conto, per evitare distorsive doppie imposizioni, dei maggiori valori fiscali ottenuti a pagamento della conferitaria, anche ai fini della valorizzazione della partecipazione ricevuta dal conferente • La legge però non prevede meccanismi di trasmissione delle decisioni della conferitaria al conferente, né un ribaltamento dei maggiori valori fiscali sulle partecipazioni 21 Una possibile chiave di lettura alternativa dell’intervento • Il disallineamento della posizione del conferente rispetto a quella della conferitaria potrebbe essere sostenuto attribuendo alla disposizione un significato diverso, non già di peculiare regime del conferimento, bensì di rivalutazione volontaria a pagamento operante nella sola sfera giuridica della conferitaria • Bisognerebbe cioè postulare l’applicazione del regime di neutralità al conferimento di azienda, e quindi – in un momento logicamente successivo - di un regime volontario di affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria. 22 Non facilmente conciliabile con la sua topografia • Questa lettura è a prima vista contraddetta dalla formulazione del comma 2-ter (“In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti....”), che appunto lascerebbe intendere l’introduzione di un regime del conferimento alternativo rispetto a quello della neutralità • Anche la modifica al comma 3 (“non rileva ai fini del 37-bis il conferimento dell’azienda secondo il regime di continuità dei valori fiscali o di imposizione sostitutiva”) conferma che si tratta di un regime legale del conferimento 23 È certo comunque che si voleva intervenire sul tema dei disallineamenti • Una possibile chiave di lettura è comunque quella che aggancia la nuova ipotesi di tassazione dei conferimenti con gli evidenziati problemi di disallineamento dei valori • L’assetto risultante dalle modifiche contiene una chiara indicazione del carattere intrinsecamente non realizzativo del conferimento di azienda, tanto è vero che l’unico regime applicabile è quello della neutralità 24 Il meccanismo è quello della “rivalutazione fiscale a pagamento” • In quest’ottica l’imposta sostitutiva sui conferimenti di azienda non appare un regime alternativo di tassazione della plusvalenza da conferimento, ma di riallineamento dei valori dei cespiti ricevuti dalla conferitaria • È infatti solo la conferitaria a decidere se rivalutare o meno a pagamento (mentre in precedenza erano entrambi i soggetti ad esercitare l’opzione nell’atto di conferimento) • L’opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuto il conferimento, a conferma dell’estraneità del conferente alla scelta • E a conferma che il conferente non potrebbe in ogni caso dare rilevanza ad una plusvalenza da conferimento dell’azienda, giacché la scelta della conferitaria potrebbe intervenire quando la dichiarazione dei redditi del conferente è già stata presentata 25 Per eliminare i casi di “doppio binario” • Più che un intervento sui conferimenti, si tratta di un intervento sui “disallineamenti” di valori, comunque provocati • Tanto è vero che la sostitutiva viene estesa ai disallineamenti provocati dalle deduzioni extracontabili, per rivalutare fiscalmente i cespiti e colmare così le differenze tra valori civili e i più bassi valori fiscali dei cespiti 26 I beni rivalutabili: immobilizzazioni materiali o immateriali • Beni strumentali, materiali e immateriali (es. marchi, brevetti), anche se non già evidenziati in bilancio, perché completamente ammortizzati o non iscriti • Avviamento • Sono invece esclusi i beni-merce • Preclusione per i beni della conferente (più dubbio se valga anche per l’incorporante o scissa) • L’affrancamento può essere anche solo parziale, ma il decreto attuativo ha posto il vincolo delle categorie omogenee 27 Decorrenza degli effetti della rivalutazione sul calcolo degli ammortamenti • Il riconoscimento ai fini dell’ammortamento avviene “a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione” • Visto che l’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi, se il conferimento avviene nel 2008, il riconoscimento fiscale dovrebbe avvenire con gli ammortamenti stanziati nel 2009 28 Il recapture dell’agevolazione in caso di vendita dei beni nel quadriennio • Esiste anche una norma con finalità anti-abuso, cioè evitare che la rivalutazione a pagamento avvenga con la prospettiva della vendita del cespite • Per questo è previsto che in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggiore ammortamento dedotto, e la sostitutiva versata è scomputata da quella ordinaria • Non c’è comunque applicazione di sanzioni 29 La criticabile variabilità delle aliquote • L’aliquota non è unica, ma variabile in relazione all’entità della rivalutazione • 12% fino a 5 mln. €, 14% tra 5 e 10 mln., e 16% sulla parte eccedente 10 mln. • Meglio sarebbe forse stato modulare le aliquote in relazione al bene oggetto di affrancamento, e alla velocità del ciclo di ammortamento 30 L’estensione a fusioni e scissioni • Il regime dell’imposta sostitutiva può essere applicato anche dalla incorporante o dalla beneficiaria di una scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell’operazione • E’ dubbio se sia necessario il trasferimento di un’azienda, o se la sostitutiva possa applicarsi anche in caso di trasferimento di singoli cespiti • L’agenzia ritiene necessaria un’azienda 31 Il riallineamento “speciale” • Il DL 185/2008 ha introdotto una nuova possibilità di riallineamento “speciale”, sempre collegata ad operazioni straordinarie • L’aliquota è del 16 per cento • Applicabilità a marchi e avviamento • Ammortizzabili nel più breve periodo di 9 anni 32