Le novità in materia di operazioni societarie
straordinarie: il nuovo regime fiscale dei
conferimenti e l’imposta sostitutiva su
conferimenti, fusioni e scissioni
Prof. Avv. Dario Stevanato
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Il fuorviante apparentamento dei conferimenti
alle “cessioni a titolo oneroso”
• Per lungo tempo le norme fiscali sui conferimenti di
azienda partivano dal presupposto di un loro
apparentamento alle figura della compravendita e agli
“atti di scambio”, sotto il profilo unificante della
categoria (fiscale) delle “cessioni a titolo oneroso”
• Ciò ha per lungo tempo oscurato una differenza
fondamentale tra le due operazioni, l’una (la
cessione) di vero realizzo e monetizzazione delle
plusvalenze latenti, l’altra (il conferimento)
meramente riorganizzativa
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Il conferimento quale atto di
(ri)organizzazione, e non di scambio
• In effetti, il conferimento ha carattere associativo, e
un chiaro contenuto in termini di riorganizzazione
• A rigore appartiene agli atti di organizzazione
dell’impresa, e non a quelli di gestione, suscettibili di
produrre reddito tassabile
• In quest’ottica considerare la partecipazione ricevuta
dal conferente come un corrispettivo in senso tecnico
costituisce una ulteriore forzatura, che obbliga
peraltro a stimare il “valore normale” del compendio
conferito
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L’effetto di “manomorta” prodotto dalle norme
fiscali sulla tassazione dei conferimenti
• La tassazione del conferimento alla stessa stregua di
una cessione verso corrispettivo dell’azienda
disincentivava fortemente queste operazioni, creando
le premesse per periodiche leggi agevolative (appunto
sui “conferimenti agevolati”)
• Tali provvedimenti agevolativi creavano talvolta dei
veri e propri salti d’imposta, consentendo alla
conferitaria di rivalutare fiscalmente i beni conferiti,
senza una corrispondente tassazione in capo al
conferente, la cui plusvalenza rimaneva “congelata”
sine die
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Il nuovo assetto risultante dalla riforma
del 1997
• Nel 1997 questo assetto venne superato, e,
preso atto che non esiste una ontologica natura
reddituale dei conferimenti (è semmai il loro
apparentamento alle cessioni vs. corrispettivo
ad essere una forzatura, giustificabile solo per
ragioni di simmetria), vennero introdotti dei
nuovi regimi per i conferimenti di aziende
(nonché di partecipazioni di controllo e
collegamento,“rappresentative” di un’azienda)
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Il “realizzo controllato” e le esigenze
di simmetria
• Con l’art. 3 del D.Lgs 358/97 (poi trasfuso nell’art.
175 del Tuir) si sanciva che la tassazione della
plusvalenza in capo al conferente si giustificava solo
per ragioni di simmetria, cioè per effetto del
riconoscimento fiscale di maggiori valori in capo alla
conferitaria
• Dunque il conferimento di azienda, pur conservando
carattere astrattamente realizzativo, poteva anche non
dar luogo ad alcuna tassazione, purché la conferitaria
non allibrasse i beni ricevuti a valori superiori a quelli
di provenienza
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Il regime di neutralità fiscale
• Si stabiliva inoltre un vero e proprio “regime di neutralità
fiscale” per i conferimenti di aziende, del tutto svincolato dai
valori di iscrizione in contabilità (art. 4 Dlgs 358, poi trasfuso
nell’art. 176 Tuir), con creazione di un “doppio binario” e di
una divergenza tra valori civili e valori fiscali del complesso
conferito
• Questi regimi, che a rigore potrebbero connotare qualsiasi
conferimento, erano stati limitati alle sole aziende, più per
ragioni contingenti (la delega del 1996 parlava delle sole
“riorganizzazioni aziendali”) che per una differenza tra le
diverse tipologie di conferimento (di azienda o di beni singoli)
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E la previsione di imposte sostitutive
• In una prima fase, tra il 1997 e il 2003, vi era inoltre
la possibilità di realizzare le plusvalenze, sia sui
conferimenti che sulle vendite delle aziende, e di
assoggettarli all’imposta sostitutiva del 19 per cento
• In questo modo l’erario incamerava anticipatamente
un gettito, rispetto ai più lunghi tempi di deduzione
dei costi da parte della conferitaria, con la possibilità
di (leciti) arbitraggi da parte dei contribuenti
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Gli effetti della Pex
• Su questo assetto si innesta la Participation
exemption, che, benché non tocchi il regime
dei conferimenti di azienda, determina degli
effetti che hanno ispirato le recenti modifiche
normative
• Con la Pex si verifica in effetti un vantaggio a
far circolare l’azienda sottoforma di
partecipazioni, visto che il cedente non paga
imposte
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E il suo carattere non agevolativo
• Non si tratta peraltro di un’agevolazione, visto
che il conferitario non ottiene maggiori valori
fiscalmente riconosciuti
• Per questa ragione, tra l’altro, la legge parifica
la cessione diretta dell’azienda allo scorporo
della stessa mediante conferimento, seguito
dalla vendita delle partecipazioni, sancendo il
carattere non elusivo dell’operazione (art. 176
comma 3)
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La tendenza a far circolare aziende
sotto forma di partecipazioni
• Tuttavia, a lungo andare la circolazione dei compendi
aziendali sottoforma di vendita delle partecipazioni, dà luogo
ad alcuni effetti indesiderati
• Attesa la maggiore semplicità dello share deal, i compendi
aziendali non vengono tecnicamente mai trasferiti, restando
sempre ancorati ai loro valori storici
• Questo effetto, già dovuto ai conferimenti neutrali, si accentua
a seguito dell’introduzione della Pex, giacché il conferimento
dell’azienda si inserisce come semplice tassello di operazioni
dismissive, di acquisizione, e non meramente riorganizzative
(lo schema è quello del “conferimento dell’azienda, cessione
delle quote”)
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E l’aumento dei casi di disallineamento, con distorsioni
nella misurazione delle basi imponibili
• Il disallineamento tra valori civili e valori fiscali dei complessi
aziendali, oltre a comportare complicazioni sul piano
amministrativo e necessità di riconciliazioni, produce anche
distorsioni nella misurazione della capacità economica delle
imprese, in quanto a ricavi correnti si contrappongono costi
(per ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti etc.)
calcolati su valori storici, che non vengono mai rivalutati
fiscalmente
• Ne deriva un effetto di illusorio gonfiamento delle basi
imponibili delle attività produttive, che in realtà includono
anche quelle plusvalenze non realizzate dai venditori nei
precedenti passaggi dei compendi aziendali
• La plusvalenza del venditore, che se realizzata avrebbe
consentito di rivalutare il compendio aziendale, si ribalta sul
compratore lungo un arco pluriennale
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Il provvedimento sulle aggregazioni
aziendali
• Su questo assetto si sono inseriti anche episodi
normativi circoscritti e transitori, come la legge
agevolativa sulle aggregazioni aziendali, introdotta
dalla finanziaria 2007
• Questa legge ha la funzione di favorire la crescita
dimensionale delle imprese, e lo fa concedendo una
vera e propria agevolazione in caso di “fusione” di
organismi produttivi, anche attraverso conferimenti
• L’incentivo è infatti la possibilità di rivalutare
fiscalmente i beni del compendio, senza pagamento di
imposte
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Il meccanismo agevolativo
• Se l’aggregazione è attuata attraverso un
conferimento d’azienda “neutrale” (art. 176 tuir), si
considerano fiscalmente riconosciuti i maggiori valori
iscritti dalla conferitaria
• In questo caso il conferente non realizza la
plusvalenza sull’azienda, e la conferitaria può dare
rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio
• Dubbi sull’applicabilità della normativa agevolativa
agli schemi acquisitivi
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La rivalutazione fiscale “gratuita”
• E’ così possibile ottenere dei maggiori valori
fiscalmente riconosciuti (con il limite
civilistico del valore di mercato), senza che a
monte vi sia stato il pagamento di imposte
sulle plusvalenze latenti
• E’ una deroga voluta al principio di continuità
dei valori fiscalmente riconosciuti e al
principio di neutralità delle operazioni in
esame
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La reintroduzione di una tassazione
sostitutiva dei conferimenti di azienda
• La situazione su descritta, com’era prevedibile,
ha portato alla reintroduzione, prevista dalla
finanziaria 2008, di una nuova previsione “a
regime” di tassazione sostitutiva dei
conferimenti d’azienda
• Con il pagamento di un’imposta sostitutiva,
secondo aliquote crescenti in base all’entità
della rivalutazione, si possono rivalutare i beni
materiali e immateriali dell’azienda conferita
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La soppressione del regime di
conferimento realizzativo
• Contestuale soppressione del regime di cui all’art.
175 Tuir per i conferimenti di aziende
• Tale norma consentiva un realizzo “controllato” della
plusvalenza, sulla base dei valori di iscrizione del
conferimento in contabilità.
• Per i conferimenti di azienda rimane dunque soltanto
il regime di neutralità fiscale (art. 176); scompare
altresì la possibilità di assoggettare il conferimento di
azienda alla disciplina dell’art. 9 Tuir (realizzo della
plus-minusvalenza sulla base del valore normale del
compendio conferito)
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E la generalizzazione di quello in
neutralità
• Il conferimento neutrale secondo il metodo cd. “bisospensivo” viene esteso anche ai conferimenti di
azienda in società di persone
• Nonché ai casi in cui il conferente oppure il
conferitario è un soggetto non residente, purché
l’azienda sia situata in Italia
• Il regime di neutralità vale anche per il conferimento
dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, e la
successiva cessione delle partecipazioni darà luogo
eventualmente a redditi diversi
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L’imposta sostitutiva: un regime di tassazione del
conferimento rimesso alle scelte della conferitaria
• L’unica alternativa rispetto alla neutralità
fiscale diventa il regime dell’imposta
sostitutiva.
• Quest’ultimo costituisce, secondo la nuova
disposizione, un regime opzionale rimesso alle
scelte della conferitaria, agganciato ai
“maggiori valori attribuiti in bilancio” alle
immobilizzazioni materiali e immateriali
relative all’azienda ricevuta.
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Imposta sostitutiva e regimi sostituiti
• E’ curioso peraltro un regime di imposizione
sostitutiva, rispetto ad un regime ordinario che non
prevede alcuna tassazione
• L’imposta sostitutiva appare quindi un regime
alternativo non tanto rispetto alla neutralità del
conferimento, che sembra restare ferma nei suoi
riflessi in capo al conferente, quanto rispetto alla
continuità dei valori fiscali per la conferitaria
• Si tratta, come è stato osservato, di una “imposta
volontaria” per ottenere il riconoscimento di maggiori
valori fiscali
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La mancata previsione di effetti nella
sfera del conferente
• Si può notare come il conferente resti estraneo a tale scelta, e
come la legge non disciplini gli effetti in capo al conferente dei
maggiori valori fiscali acquisiti, grazie al pagamento
dell’imposta sostitutiva, dalla conferitaria
• Al di là del fatto che il conferente potrebbe ricevere una
partecipazione da inserire nel comparto Pex, occorreva forse
tener conto, per evitare distorsive doppie imposizioni, dei
maggiori valori fiscali ottenuti a pagamento della conferitaria,
anche ai fini della valorizzazione della partecipazione ricevuta
dal conferente
• La legge però non prevede meccanismi di trasmissione delle
decisioni della conferitaria al conferente, né un ribaltamento
dei maggiori valori fiscali sulle partecipazioni
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Una possibile chiave di lettura
alternativa dell’intervento
• Il disallineamento della posizione del conferente
rispetto a quella della conferitaria potrebbe essere
sostenuto attribuendo alla disposizione un significato
diverso, non già di peculiare regime del conferimento,
bensì di rivalutazione volontaria a pagamento
operante nella sola sfera giuridica della conferitaria
• Bisognerebbe cioè postulare l’applicazione del
regime di neutralità al conferimento di azienda, e
quindi – in un momento logicamente successivo - di
un regime volontario di affrancamento dei maggiori
valori iscritti in bilancio dalla conferitaria.
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Non facilmente conciliabile con la sua
topografia
• Questa lettura è a prima vista contraddetta dalla
formulazione del comma 2-ter (“In luogo
dell’applicazione delle disposizioni dei commi
precedenti....”), che appunto lascerebbe intendere
l’introduzione di un regime del conferimento
alternativo rispetto a quello della neutralità
• Anche la modifica al comma 3 (“non rileva ai fini del
37-bis il conferimento dell’azienda secondo il regime
di continuità dei valori fiscali o di imposizione
sostitutiva”) conferma che si tratta di un regime
legale del conferimento
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È certo comunque che si voleva
intervenire sul tema dei disallineamenti
• Una possibile chiave di lettura è comunque quella che
aggancia la nuova ipotesi di tassazione dei
conferimenti con gli evidenziati problemi di
disallineamento dei valori
• L’assetto risultante dalle modifiche contiene una
chiara indicazione del carattere intrinsecamente non
realizzativo del conferimento di azienda, tanto è vero
che l’unico regime applicabile è quello della
neutralità
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Il meccanismo è quello della
“rivalutazione fiscale a pagamento”
• In quest’ottica l’imposta sostitutiva sui conferimenti di azienda
non appare un regime alternativo di tassazione della
plusvalenza da conferimento, ma di riallineamento dei valori
dei cespiti ricevuti dalla conferitaria
• È infatti solo la conferitaria a decidere se rivalutare o meno a
pagamento (mentre in precedenza erano entrambi i soggetti ad
esercitare l’opzione nell’atto di conferimento)
• L’opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione dei
redditi del periodo di imposta successivo a quello in cui è
avvenuto il conferimento, a conferma dell’estraneità del
conferente alla scelta
• E a conferma che il conferente non potrebbe in ogni caso dare
rilevanza ad una plusvalenza da conferimento dell’azienda,
giacché la scelta della conferitaria potrebbe intervenire quando
la dichiarazione dei redditi del conferente è già stata presentata
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Per eliminare i casi di “doppio binario”
• Più che un intervento sui conferimenti, si tratta
di un intervento sui “disallineamenti” di valori,
comunque provocati
• Tanto è vero che la sostitutiva viene estesa ai
disallineamenti provocati dalle deduzioni
extracontabili, per rivalutare fiscalmente i
cespiti e colmare così le differenze tra valori
civili e i più bassi valori fiscali dei cespiti
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I beni rivalutabili: immobilizzazioni
materiali o immateriali
• Beni strumentali, materiali e immateriali (es. marchi, brevetti),
anche se non già evidenziati in bilancio, perché completamente
ammortizzati o non iscriti
• Avviamento
• Sono invece esclusi i beni-merce
• Preclusione per i beni della conferente (più dubbio se valga
anche per l’incorporante o scissa)
• L’affrancamento può essere anche solo parziale, ma il decreto
attuativo ha posto il vincolo delle categorie omogenee
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Decorrenza degli effetti della rivalutazione
sul calcolo degli ammortamenti
• Il riconoscimento ai fini dell’ammortamento
avviene “a partire dal periodo di imposta nel
corso del quale è esercitata l’opzione”
• Visto che l’opzione si esercita nella
dichiarazione dei redditi, se il conferimento
avviene nel 2008, il riconoscimento fiscale
dovrebbe avvenire con gli ammortamenti
stanziati nel 2009
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Il recapture dell’agevolazione in caso
di vendita dei beni nel quadriennio
• Esiste anche una norma con finalità anti-abuso, cioè
evitare che la rivalutazione a pagamento avvenga con
la prospettiva della vendita del cespite
• Per questo è previsto che in caso di realizzo dei beni
anteriormente al quarto periodo di imposta successivo
a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei
maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggiore
ammortamento dedotto, e la sostitutiva versata è
scomputata da quella ordinaria
• Non c’è comunque applicazione di sanzioni
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La criticabile variabilità delle aliquote
• L’aliquota non è unica, ma variabile in
relazione all’entità della rivalutazione
• 12% fino a 5 mln. €, 14% tra 5 e 10 mln., e
16% sulla parte eccedente 10 mln.
• Meglio sarebbe forse stato modulare le
aliquote in relazione al bene oggetto di
affrancamento, e alla velocità del ciclo di
ammortamento
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L’estensione a fusioni e scissioni
• Il regime dell’imposta sostitutiva può essere
applicato anche dalla incorporante o dalla
beneficiaria di una scissione, per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito dell’operazione
• E’ dubbio se sia necessario il trasferimento di
un’azienda, o se la sostitutiva possa applicarsi
anche in caso di trasferimento di singoli cespiti
• L’agenzia ritiene necessaria un’azienda
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Il riallineamento “speciale”
• Il DL 185/2008 ha introdotto una nuova
possibilità di riallineamento “speciale”, sempre
collegata ad operazioni straordinarie
• L’aliquota è del 16 per cento
• Applicabilità a marchi e avviamento
• Ammortizzabili nel più breve periodo di 9 anni
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Cessioni e conferimenti di aziende