I CONFERIMENTI
NELLA RIFORMA DEL
DIRITTO SOCIETARIO
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Nelle s.r.l la disciplina dei conferimenti e delle quote ha
subito notevoli modificazioni e si sono fortemente ridotti i
rinvii alle norme in tema di società per azioni. Per la
precisione, i nuovi articoli regolano il settore delle s.r.l in
misura
sufficientemente
autonoma
rispetto
alla
corrispondente disciplina delle società.
Comunque spesso i principi ispiratori delle regole, di s.p.a.
e s.r.l., sono identici
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La legge delega, peraltro ha previsto
specificatamente per le società a responsabilità
limitata all’art. 3, comma 2°, lett.c), come criterio
direttivo, di “dettare una disciplina dei
conferimenti tale da consentire l’acquisizione di
ogni elemento utile per il proficuo svolgimento
dell’impresa sociale;
consentire ai soci di regolare l’incidenza delle
rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte
contrattuali”
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Il nuovo art. 2464 stabilisce
che:
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• Il valore globale dei conferimenti non possa essere complessivamente
inferiore all’ammontare del capitale sociale. Questo consente di
considerare irrilevante che un socio effettui versamenti di misura
minore al valore attribuito alla propria partecipazione, purché tale
differenza venga compensata dal plusvalore di un altro conferimento:
stessa soluzione vige nei confronti dei sovrapprezzi.
Funge di ausilio ad un impostazione di tal genere quanto previsto
dall’art. 2468, comma 2°, in tema di determinazione delle
partecipazioni non proporzionali ai conferimenti. In ogni caso sarà
necessario che essa si fondi su di una base causale valutabile secondo
le ordinarie regole del diritto civile: donazione, contratto a favore del
terzo…
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• Oltre al denaro sono conferibili (per le s.r.l) tutti gli
elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica
(art. 2464 comma 2°). Scompaiono di conseguenza, le
previsioni relative alle prestazioni accessorie (vecchio art.
2478). Salvo diversa disposizione del contratto sociale, il
conferimento deve farsi in denaro; in ogni caso il valore
dei conferimenti non può essere nel complesso inferiore
alla misura del capitale sociale (art. 2464, comma 1°).
L’atto costitutivo può peraltro prevedere che le
partecipazioni siano determinate in misura non
proporzionale ai conferimenti (art. 2468, comma 2°).
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Nelle s.r.l potranno acquisirsi le opere e i servizi
(art.2464 comma 6°) e più in generale potrà
apportarsi, come per le società di persone, ogni
tipo di vantaggio economico per la società, come
un nome, un marchio, un brevetto, know-how, una
responsabilità, un contratto… . A seconda del tipo
di apporto potrebbe risultare opportuna
l’apposizione di un termine finale di efficacia
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In ogni caso (in base al conferimento) sarà necessaria
un’apposita previsione dell’atto costitutivo, anche
generica, che operi in deroga alla già vista regola legale del
conferimento in denaro. Detta clausola risulterà utile
inoltre per poter operare successivi aumenti di capitale
secondo tali differenti modalità. Le prestazioni, ove non
consistenti in opere o servizi, saranno da considerare come
beni;
Essi saranno dunque assoggettati alla perizia di stima (art.
2465); e ciò anche in base al più generale principio a tutela
del capitale secondo cui una valutazione debba
accompagnare i conferimenti non in denaro
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Le prestazioni precedentemente descritte
andranno iscritte in bilancio, ma sul punto
la legge non sembra prevedere particolari
innovazioni; delle esitazioni potrebbero
inoltre concernere anche l’apponibilità in
bilancio delle polizze bancarie e delle
fideiussioni (art. 2464 comma 4° e 6°):
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• Alla sottoscrizione deve versarsi almeno il
25% dei conferimenti. Essi vanno pagati per
intero in caso di società unipersonale; entro
90 giorni nell’ipotesi di passaggio da
società pluripersonale.
L’eventuale sovrapprezzo va pagato per
intero
10
•
1.
2.
I versamenti in denaro possono essere
sostituiti dalla stipula di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione
bancaria (art. 2464 comma 4° e 6°)
Dal punto di vista della disciplina si deve osservare che:
L’importo della polizza deve essere almeno corrispondente a quello
del conferimento
Il socio può in ogni momento sostituire la polizza con il versamento
del corrispondente importo in denaro
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• Una polizza di assicurazione o una
fideiussione bancaria garantiscono anche gli
obblighi assunti dal socio aventi per oggetto
la prestazione d’opera o di servizi;
il socio può sostituire la polizza con il
versamento del corrispondente importo in
denaro a titolo di cauzione, solo ove l’atto
costitutivo lo preveda
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Nel conferimento del socio d’opera, la
riforma prevede una copertura di tipo
fideiussorio o assicurativo.
La legge sul punto non è molto chiara e i
dubbi investono i nuovi strumenti
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La legge non richiede espressamente che le
prestazioni di opere e servizi siano sorrette
da un’apposita perizia di stima. Un primo
motivo,
che
depone
a
favore
dell’applicazione dell’art. 2465, si può
rinvenire ove si concepiscano questi
particolari apporti come ipotesi più
specifiche di conferimenti di beni in natura
o crediti
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Si possono creare confusioni concettuali tra l’obbligo di
conferimento e quelli connessi alla fideiussione o alla
polizza, che non sono equiparati, né sovrapponibili, se non
all’apparenza. L’oggetto della fideiussione o della polizza
non è l’apporto, e non si sostituisce al conferimento, ma
garantisce semmai il suo adempimento.
A capitale non andranno dunque imputate la fideiussione o
la polizza, ma la prestazione di opere o servizi: ne
consegue che l’opera, in quanto oggetto del conferimento
in natura o comunque non in denaro, andrà
necessariamente valutata
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La disciplina delle società per azioni, richiede per i
conferimenti in natura e di crediti e per gli acquisti da soci
fondatori, soci ed amministratori, la relazione giurata di un
esperto o di una società di revisione;
Per le società per azioni l’esperto è nominato dal tribunale,
per le società responsabilità limitata no; inoltre per le s.r.l
colui che procede alla valutazione, deve essere iscritto
nell’albo dei revisori contabili, questo non è richiesto
invece per le società per azioni
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La relazione deve contenere:
• La descrizione dei beni o crediti conferiti
• L’indicazione dei criteri di valutazione adottati
• L’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale sovrapprezzo
Essa va allegata all’atto costitutivo
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L’acquisto da soci fondatori, soci e
amministratori, compiuto nei due anni dalla
costituzione della società e per un
corrispettivo superiore al decimo del
capitale sociale, deve essere autorizzato con
decisione dei soci. L’atto costitutivo può
prevedere diversamente. Non è incluso in
tale disciplina, a differenza che nelle s.p.a,
l’acquisto dai promotori
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Nelle s.r.l una polizza di assicurazione o una
fideiussione bancaria garantiscono anche gli
obblighi assunti dal socio aventi per oggetto
la prestazione d’opera o di servizi; il socio
può sostituire la polizza con il versamento
del corrispondente importo in denaro a
titolo di cauzione, solo ove l’atto costitutivo
lo preveda (art. 2464, comma 6°)
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Il socio moroso:
Sia per le s.p.a che per le s.r.l si chiariscono i dubbi sulla possibilità di agire in
giudizio ordinariamente per l’esecuzione del conferimento: il procedimento
previsto all’art. 2466 è alternativo alla domanda di adempimento. Si specifica
inoltre che se gli amministratori decorsi 30 giorni per le s.r.l e 15 giorni per le
s.p.a dalla diffida non ritengano utile agire per l’esecuzione, possono vendere
le azioni del socio moroso agli altri soci, in proporzione delle loro
partecipazioni, per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In
mancanza di offerte potranno alienarsi tali azioni a terzi, previa autorizzazione
contenuta nell’atto costitutivo. Ove la vendita non abbia luogo per mancanza
di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattengono le somme
comunque riscosse e riducono in misura corrispondente il capitale. Nelle s.p.a
viene dichiarato decaduto; mentre in questo tipo di società è l’unico caso di
esclusione, nelle s.r.l se ne possono prevedere di ulteriori, ex art. 2473 bis
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Riepilogo:
Capitale sociale e conferimenti
nelle s.r.l e nelle s.p.a
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L’ammontare del capitale sociale minimo per le s.r.l rimane invariato e
fissato a 10.000 € a differenza delle s.p.a aumentato a 120.000 €.
Dalla riforma possiamo notare la distinzione tra conferimenti e quote
di partecipazione di ciascun socio poiché i loro effetti ed importi
possono non coincidere. L’art. 2468 prevede infatti la possibilità, se
prevista nell’atto costitutivo, di attribuire ai soci quote in misura non
proporzionale ai conferimenti. La disciplina dei conferimenti nelle s.r.l
viene a distaccarsi da quella delle s.p.a con la previsione dell’art. 2464
comma 2, secondo la quale “possono essere conferiti tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica” per quanto riguarda
le s.r.l, mentre “non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi” per quanto riguarda le s.p.a (art. 2342,
comma 5°)
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E’ opportuno ricordare che laddove l’atto costitutivo non stabilisca
diversamente, il conferimento deve farsi in denaro (art.2464)
In questo caso, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere
versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e,
nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Il versamento iniziale può essere sostituito dalla stipula, per un importo
almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (la norma non sarà comunque
effettiva fino a quando non sarà emanato un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri). La possibilità della prestazione della garanzia
assicurativa o bancaria in luogo del versamento del conferimento può
essere esclusa dall’atto costitutivo, con l’imposizione di un versamento
contestuale al conferimento.
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Sempre in tema di conferimenti in denaro, nel caso in cui venga meno la
pluralità dei soci in un momento successivo alla costituzione, i versamenti
ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni (art.2464, comma 7°), a
tutela dei terzi. Quanto ai conferimenti di beni in natura o crediti (art. 2463
punto 5), il valore ad essi attribuito deve essere indicato nell’atto costitutivo.
Se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza e la fideiussione possono essere
sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente
importo in denaro presso la società (art. 2464 comma 6°).
Inoltre se l’atto costitutivo lo prevede la s.r.l può emettere titoli di debito
(art.2483), prerogativa, fino ad ora concessa esclusivamente alle s.p.a..
La facoltà resta subordinata alla condizione che detti titoli siano sottoscritti
esclusivamente da investitori istituzionali e solo successivamente, sotto la
responsabilità dell’alienante, potranno circolare presso il pubblico dei
risparmiatori
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CONFERIMENTO D’AZIENDA
NOVITA’ E CONFERME
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Il conferimento è l’operazione tramite la quale un’azienda
o un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito
vengono apportati in una società diversa dall’impresa
conferente, ricevendo in cambio una partecipazione nella
società cui è stato effettuato l’apporto.
L’operazione può essere motivata da varie considerazioni
tra cui:
• Il carattere propriamente aziendale
• La diversificazione degli investimenti
• Caratteri puramente fiscali
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Il conferimento interessa due distinti soggetti:
• Il conferente: soggetto che apporta l’azienda
• Il conferitario: soggetto che riceve l’azienda
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Con il conferimento si tende a “staccare” da
un’impresa un complesso aziendale
funzionante, complesso che viene conferito
ad un’azienda, già costituita o nata a seguito
del conferimento stesso.
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L’operazione
di
conferimento
può
determinare un risultato rilevante ai fini
delle imposte dirette, che rientra nella
categoria dei redditi di impresa.
in ogni caso, qualunque sia il reddito
originato dall’operazione di conferimento,
la tassazione avviene solo ai fini IRPEF ed
IRPEG e non ai fini IRAP
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Il conferimento può essere visto come una
cessione in natura, dove il conferitario iscrive
nelle sue scritture contabili i valori dei beni che
compongono l’azienda e il conferente il valore
della
partecipazione
ottenuta
come
controprestazione al conferimento. Il problema,
nel determinare il risultato del conferimento, è
quello di stabilire il valore di realizzo, cioè il
corrispondente del corrispettivo di cessione
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L’azienda ha generalmente un valore corrente diverso da quello
contabile, a causa di plusvalori latenti su cespiti (causa avviamento o
perdite), e questo può comportare la determinazione di un valore di
realizzo superiore (o inferiore) al valore netto contabile.
Le regole stabilite dalla legge per la determinazione di tale valore di
realizzo sono caratterizzate dalla volontà di cercare di rendere le
operazioni di conferimento neutrali, cioè non produttive di risultati
tassabili. I plusvalori latenti al momento del conferimento, saranno
tassati quando il conferitario cederà l’azienda o i singoli beni che
compongono l’azienda conferita.
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NORMATIVA APPLICABILE AL CONFERIMENTO
 Equiparazione conferimento (azioni-quote) alla cessione (art. 9)
 Nuovo T.U.I.R






Art. 57 plusvalenze patrimoniali-IRE
Art. 87 plusvalenze patrimoniali-IRES
Art. 17 tassazione separata
Art. 66 redditi diversi
Art. 177 conferimenti di aziende, part. contr. colleg.
Art. 178 regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
 Abolizione dell’imposta sostitutiva del 19%
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CONFERME RIGUARDANTI IL
CONFERIMENTO:
 Regime di determinazione del reddito imponibile ex art. 3, D.Lgs
358/97
 Regime di neutralità previsto dall’art. 4, D.Lgs 358/97
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NOVITA’ RIGUARDANTI IL
CONFERIMENTO:





Abolizione dell’imposta sostitutiva del 19%
Estensione del regime di neutralità ex art. 4, D.Lgs n. 358/97
Conferimento di azienda – cessione partecipazione
Conferimento dell’unica azienda (capital gain)
Conferimento di partecipazione
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I CONFERIMENTI NELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO