2 0 1 5 La società in accomandita semplice Articoli dal 2313 al 2324 del Codice civile Società in accomandita semplice (s.a.s.) La società in accomandita semplice è una particolare società caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: soci accomandatari e soci accomandanti. Società in accomandita semplice Atto costitutivo forma libera Modifiche del contratto sociale soggettive e oggettive Amministrazione (accomandatari) congiuntive o disgiuntiva (amm. unico) Diritti dei soci partecipazione agli utili differenziata per i soci Doveri dei soci partecipazione ai debiti differenziata per i soci Creditori del socio e/o della società Società in accomandita semplice Divieto di concorrenza (accomandatari) senza il consenso degli altri soci Iscrizione Registro delle imprese Camera di Commercio (Provincia) Conferimenti beni, servizi o altro di utile Fallimento in caso di insolvenza Responsabilità dei soci accomandatari solidale e illimitata Responsabilità dei soci accomandanti personale e limitata Società in accomandita semplice: scioglimento 1 2 3 4 5 decorso del termine conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta volontà di tutti i soci mancanza pluralità soci accomandatari altre cause contrattuali Società in accomandita semplice: scioglimento del rapporto con il socio morte del socio (art. 2284 c.c.) recesso del socio (art. 2285 c.c.) esclusione del socio (art. 2286 c.c.) Società in accomandita semplice: liquidazione La liquidazione è una procedura tramite la quale l’azienda nel suo complesso effettua il pagamento di tutti i creditori sociali e distribuisce gli eventuali residui tra i soci nelle proporzioni contrattualmente previste 2 0 1 FINE 5