2
0
1
5
La società in accomandita semplice
Articoli dal 2313 al 2324 del Codice civile
Società in accomandita semplice
(s.a.s.)
La società in accomandita semplice è una
particolare società caratterizzata dalla
presenza di due categorie di soci: soci
accomandatari e soci accomandanti.
Società in accomandita semplice
Atto costitutivo
forma libera
Modifiche del contratto sociale
soggettive e oggettive
Amministrazione (accomandatari)
congiuntive o disgiuntiva (amm. unico)
Diritti dei soci
partecipazione agli utili differenziata
per i soci
Doveri dei soci
partecipazione ai debiti differenziata
per i soci
Creditori
del socio e/o della società
Società in accomandita semplice
Divieto di concorrenza (accomandatari)
senza il consenso degli altri soci
Iscrizione Registro delle imprese
Camera di Commercio (Provincia)
Conferimenti
beni, servizi o altro di utile
Fallimento
in caso di insolvenza
Responsabilità dei soci accomandatari
solidale e illimitata
Responsabilità dei soci accomandanti
personale e limitata
Società in accomandita semplice:
scioglimento
1
2
3
4
5
decorso del termine
conseguimento dell’oggetto sociale
o impossibilità sopravvenuta
volontà di tutti i soci
mancanza pluralità soci
accomandatari
altre cause contrattuali
Società in accomandita semplice:
scioglimento del rapporto con il socio
morte del socio
(art. 2284 c.c.)
recesso del socio
(art. 2285 c.c.)
esclusione del socio
(art. 2286 c.c.)
Società in accomandita semplice:
liquidazione
La liquidazione è una procedura tramite la
quale l’azienda nel suo complesso effettua il
pagamento di tutti i creditori sociali e
distribuisce gli eventuali residui tra i soci nelle
proporzioni contrattualmente previste
2
0
1
FINE
5
Scarica

Disciplina della Società in accomandita semplice