DIRITTO SOCIETARIO RUMENO Balais Ana-Maria Dutu Ana-Maria Sistema legislativo ante riforma 2006 Sistema monistico - prevede l’affidamento dell’amministrazione ad un’amministratore o ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri (interni o esterni alla società), nominata dall’assemblea ordinaria, con possibilità di revoca con mandato anche senza giusta causa (in questo caso, con risarcimento del danno). Tipi di società: 1. 2. 3. 4. 5. Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società per azioni Le forme più diffuse nell’esercizio di un business in Romania: Le società a responsabilità limitata: Capitale sociale MINIMO ammonta attualmenta a circa 60€ versato integralmente; Può avere uno o più soci ma non più di 50 (socio unico diverso da società commerciale unipersonale); Organi societari: l’assemblea dei soci e l’amministratore (amministratori ). Le società per azioni Capitale sociale MINIMO ammonta a 25.000 € che deve essere versato al momento della costituzione nella misura di almeno 30 %; Il numero minimo dei soci passa da 5 a 2; Sono previsti i seguenti organi sociali: Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria; Consiglio di Aministrazione; Comitato di Direzione (nominato dal Consiglio di Amministrazione); Collegio Sindacale( 3 sindaci ). Modifiche e la riforma la legge 31/1990, modificata dalla legge 161/2003, prevede la modifica del valore attuale del capitale sociale minimo per la società per azioni; La legge 99/1999 che impone l’esistenza di un Archivio Elettronico presso il quale possono/devono essere registrate le garanzie reali poste a carico delle quote sociali; Riforma 2006: - numero minimo dei soci; - possibilità di prevedere un termine entro il quale devono essere distribuiti gli utili; - modificazione dei quorum assembleari. Sistema legislativo post riforma 2006 Accanto al sistema monistico abbiamo l’introduzione del sistema dualistico di amministrazione delle S.p.A -prevede la suddivisione dei compiti di amministrazione tra un Direttorato, che deve sempre essere composto da un numero dispari di membri, ed un Consiglio di Sorveglianza