…identità associativa Registri Il Registro delle Associazioni di Volontariato Che cos’è Il Registro regionale del volontariato (art. 6 L. 266/91) sezione provinciale di Cosenza è quello strumento che certifica ed elenca le organizzazioni di volontariato che svolgono, senza fini di lucro ed esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, attività rivolte a soggetti terzi nel territorio di propria competenza. Quali Vantaggi per le OdV accesso ai contributi pubblici; stipula di convenzioni; godimento delle agevolazioni fiscali (art. 8 L. 266/91; dlgs 460/97 ;5 per mille, donazioni, esenzione bollo auto ecc); diritto di partecipare ai bandi nazionali. Riconoscimento Due tipologie di OdV: riconosciute (aventi personalità giuridica) e non riconosciute (prive di personalità giuridica) L’iscrizione al registro non comporta il riconoscimento giuridico dell’Associazione Si ottiene inoltrando domanda alla Regione Calabria Con il riconoscimento si ottiene la personalità giuridica alla quale si ricollegano le seguenti prerogative: autonomia patrimoniale (il patrimonio dell’associazione distinto e autonomo rispetto a quello degli associati); limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione Modalità di iscrizione e principali adempimenti Chi e come iscriversi Possono iscriversi tutte le OdV che ne abbiano i requisisti e che siano operative nel territorio della provincia di Cosenza da almeno sei mesi, inviando apposita domanda corredata da tutti gli allegati richiesti, al Settore Politiche Sociali della Provincia di Cosenza Dopo l’iscrizione Ogni anno entro il 31 luglio inviare la relazione sulle attività svolte, il bilancio consuntivo e la certificazione di rinnovo polizze assicurative Ogni tre anni dall’iscrizione inviare il modello di rinnovo triennale di iscrizione QUANTI LIBRI SOCIALI? LIBRO SOCI CONTIENE L’ELENCO DI TUTTI I SOCI NON C’E’ OBBLIGO DI VIDIMAZIONE VERBALI ASSEMBLEA LASCIA TRACCIA DELLE DECISIONI DELL’ASSEMBLEA. ALMENO UN VERBALE ALL’ANNO NON OBBLIGO DI VIDIMAZIONE VERBALI DIRETTIVO TIENE NOTA DI TUTTE LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO VOLONTARI ATTIVI Il libro dei volontari attivi Contiene i dati anagrafici, i ruoli, la data di iscrizione ed eventuale recesso di tutti coloro che prestano attività di Volontariato. E’ l’unico libro che ha ancora l’obbligo della vidimazione. Art. 4 L. 266/91 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di volontariato Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Art. 3 Decreto Ministeriale del 14 Febbraio 1992 1.[3]Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Il libro cassa Contenuto Evidenzia in maniera cronologica tutte le movimentazioni economiche in entrata ed in uscita Formalità Il registro va numerato e non possono lasciarsi pagine in bianco Libro Cassa Per quanto riguarda gli obblighi contabili la legge 266/91, non prevede alcuna forma specifica di contabilità. Essa si limita ad indicare all’art. 3 “l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare I beni, I contributi o I lasciti ricevuti”. Che occorra una contabilità pertanto è evidente. Il bilancio è sempre “frutto” di un impianto contabile. La scelta dell’impianto contabile sarà certamente dettata dalle dimensioni dell’organizzazione e dalla conseguente esigenza di lettura dei dati fiscali. GLI ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA DEI SOCI CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO DEI REVISORI COLLEGIO DEI PROBIVIRI L’Assemblea dei Soci L’Assemblea è l’organo sovrano di ogni associazione è composto da tutti gli associati (sia volontari attivi che soci). Compiti istituzionali dell’assemblea dei soci: Nomina e revoca degli amministratori; Esclusione degli associati; Azione di responsabilità contro gli amministratori; Modifica Statuto; Approvazione bilancio annuo; Delibera scioglimento Associazione. L’Assemblea si riunisce: Almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio; Quando ve ne sia necessità; Quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta. Convocazione L’Assemblea viene convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l’ordine del giorno, spedito o notificato agli associati. Quorum validità sedute Tipo di assemblea Quorum costitutivo Quorum deliberativo Ordinaria 1^ convocazione Soci che rappresentano la metà dei voti esistenti Maggioranza dei presenti Ordinaria 2^ convocazione Nessun limite minimo Maggioranza dei presenti Straordinaria: modifica Statuto Soci che rappresentano i ¾ dei voti esistenti Maggioranza dei presenti Straordinaria: scioglimento dell’Associazione Soci che rappresentano i ¾ dei voti esistenti Voto favorevole dei ¾ dei presenti Consiglio Direttivo Sono attribuite le funzioni di gestione e di rappresentanza nei confronti dei terzi. La struttura sia numerica che di funzioni dell’organo amministrativo non è fissata in modo rigido, ogni Associazione può predisporre il numero e le cariche che le consentano il miglior adeguamento alle concrete esigenze operative. Di norma il C.D. si compone da: Presidente; Vicepresidente; Segretario. PROBIVIRI E REVISORI NON SONO ORGANI OBBLIGATORI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E’ L’ORGANO DEPUTATO ALLA RISOLUZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE INTERNE IL COLLEGIO DEI REVISORI CERTIFICA LA CORRETTEZZA DELLA GESTIONE ECONOMICA