Associazione LAM Italia
Profilo Associazione
Iris Bassi
Milano, Ottobre 2009
La Legislazione
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La Costituzione della Repubblica prevede, tra i diritti dei cittadini, quello di associarsi
liberamente, senza autorizzazione per fini che non siano vietati dalla legge penale. Le Libertà
che conseguono sono
– la libertà di costituire un'associazione
– la libertà di aderire a un'associazione
– la libertà di non prendervi parte
L'associazione é regolata dal Codice Civile (titolo II . Codice Civile art. 11.47) . Altre legge a
carattere particolare regolano le forme di associazione che nel nostro caso sono
– la legge 266/1991 sulle organizzazione di volontariato
– la legge 12/1995 (norma regionale del Friuli Venezia Giulia che disciplina i rapporti tra le
istituzioni e le organizzazioni di volontariato)
Accanto a queste norme di carattare particolare é stato previsto dal decreto 460/1997 uno
speciale regime fiscale di cui é possibile usufruire a patto che l'Organizzazione sia denominata
ONLUS ovvero Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
La Legislazione
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Ai sensi della legge 266/91 (legge quadro sul volontariato), le organizzazioni di volontariato sono enti
“liberamente costituiti” al fine di svolgere, tramite l'attività personale, spontanea e gratuita” dei propri
aderenti atti di solidarietà
– La base dell'Associazione é dunque la Solidarietà sociale
La solidarietà costituisce la condizione essenziale per l'organizzazione di volontariato
Dal punto di vista civilistico, la nostra Associazione é tecnicamente un contratto, cioé un “accordi di due o
piu' parti per costitutire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale “ (art. 1321 CC)
In particolare é un'organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non
economica e si pone, perciò in antitesi alla società nella quale “due o piu' persone conferiscono beni o
servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”
Ciò che distingue l'associazione dalla società é quindi la specifica natura dello scopo perseguito.
L'Associazione puo' svolgere attività di natura economica e d'impresa ma non puo' dividere gli utili tra
associati come avviene invece per altre società
Gli elementi fondamentali di un'associazione sono le persone: la collettività delle persone é
l'Associazione, senza il contributo dei Soci l'Associazione non puo' esistere. Poiché é il prevalente
apporto di lavoro e di idee dei soci rispetto al loro apporto patrimoniale che pure esiste, che é l'elemento
essenziale e fondamentale dell'associazione
L'Associazione di volontarioto é un ente non profit perché non potrà mai dividere utili o capitali trai i soci
a titolo di dividendo, sia durante la vita dell'ente che al momento della sua estinzione. Il singolo socio non
puo' mai chiedere per esempio la sotistuizione delle quote versate, né puo' chiedere la liquidazione a suo
favore di una parte del patrimonio sociale
L'Assemblea dei Soci
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L'Assemblea é l'organo composto dall'insieme di tutti i soci e deve riunirsi almeno una
volta all'anno, su convocazione da parte degli “amministratori” (consiglio direttivo) per
approvazione del bilancio d'esercizio, entro il termine previsto dallo statuto, e comunque non
oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci
purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso. Tale diritto é insopprimible
Ogni socio é titolare di un voto
L'Assemblea puo' essere convocata in sede ordinaria e in straordinaria (a seconda
dell'argomento dell'ordine del giorno) per decisione del consiglio direttivo o su richiesta
indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni,
mediante invio per lettera semplice indirizzata a tutti i soci con affissione nella sede sociale:
l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno
L'Assemblea é presediuta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal
vicepresidente. I verbali della riunione dell'assemblea sono readatti in apposito registro da un
socio designato dal presidente o da chi per lui
L'Assemblea dei Soci
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Il Consiglio Direttivo
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L'organo amministrativo di un'associazione puoì essere denominato nei modi piu' diversi
In genere nelle associazioni l'organo amministrativo viene denominato Consiglio Direttivo
Il consigli direttivo é quindi l'organo che ha il compito di gestire l'Associazione, prendendo tutte le
decisioni che per statuto son siano riservate all'assemblea dei soci
Lo statuto deve prevedere la durata del mandato dei consiglieri che possono essere rieletti o dare le
dimessioni se lo desiderano
Il Presidente
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Il Presidente é il legale rappresentante dell'associazione e ne coordina le attività
In tale veste firmerà contratti e convenzioni e assumerà gli impegni a nome del sodalizio
Il Presidente puo' essere eletto direttamente dall'assemblea dei soci, separatamente rispetto al
Consiglio Direttivo, oppure puo' essere scelto dal Consiglio Direttivo al proprio interno secondo le
previsioni dello statuto
Il Presidente é garante di tutti i debiti dell'associazione non riconosciuta
Il Presidente é responsabile per le sanzioni tributarie
Le Associazioni di Volontariato:
Principale Carattere Distintivo
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Le associazioni di volontario hanno due caratteri principali che le distinguono dalle altre categorie di
associazioni
1. Scopo di solidarietà sociale
2. Lavoro gratuito dei volontari
I volontari devono prestare attività gratuitamente: le associazioni di volontariato si avvalgono “ in modo
determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti”
Ai soci possono essere solo rimborsate le spese vive sostenute per l'attività sociale. Ciò non toglie che le
associazioni di volontariato possano operare anche con l'apporto di lavoratori remunerati (dipendenti o
autonomi) purché “nei limiti necessari al loro regolare funzionalmene oppure occorrenti a qualificare e
specializzare l'attività da esse svolta” ( art. 3 L.266/91)
L'iscrizione al Registro avviene previa istruttoria effettuata dalla Regione. Con l'iscrizione nel Registro l'
Associazione di volontariato diventa “ONLUS di diritto” ed gode una serie di benefici:
– Benefici fiscali: Agevolazioni ONLUS di diritto e Agevolazione L. 266/91
– Benefici amministrativi: diritto di accesso ai documenti amministrativi; possibilità dell'uso gratuito
delle strutture pubbliche; possiblità di stipulare convenzioni con enti pubblici
– Benefici finanziari: partecipazione a bandi di finanziamento dedicati
L'iscrizione al Registro é importante inquanto la Regione certifica che le attività svolte dall'associazione
costituiscono “attività di volontariato” ai sensi delle vigenti leggi
L'associazione iscritta nel Registro Regionale é ONLUS senza bisogno di iscriversi all'anagrafe delle
ONLUSpresso l'Agenzia delle Entrate
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Il profilo associativo