La Srl in crisi non restituisce il finanziamento del socio Il rischio d'impresa non va spostato sui creditori Gli amministratori di Srl possono rifiutare il rimborso del «prestito soci» solo se il finanziamento sia stato effettuato dal socio e il rimborso sia stato da lui richiesto in presenza di una crisi della società e questa abbia da soddisfare crediti (non derivanti da finanziamento soci) scaduti e non soddisfatti o anche non scaduti. Quando invece non ci sia questa doppia situazione di crisi (al momento del finanziamento e in quello della richiesta di restituzione) non è applicabile la regola della postergazione del rimborso del finanziamento eseguito dai soci. In particolare, se dal bilancio di esercizio non risulta in via univoca un concreto rischio di insolvenza, gli amministratori non possono eccepire l'inesigibilità del credito derivante dal finanziamento del socio. È quanto deciso dal Tribunale di Milano in una sentenza 3621 del 14 marzo 2014. Secondo l'articolo 2467 del Codice civile il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della Srl è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora si tratti di finanziamenti concessi in un momento in cui «risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento». La medesima norma dispone inoltre che se il rimborso è avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della Srl, il socio deve restituire il finanziamento stesso. Introducendo questa norma, la riforma del diritto societario del 2003 ha inteso evitare che il socio, con il finanziamento (evitando cioè versamenti di capitale o comunque a fondo perduto) intenda con ciò "garantirsi" la restituzione delle somme erogate alla società addossando però ai creditori ordinari il rischio dell'insolvenza della Srl. Infatti, qualora la società sia in crisi, se i soci non conferiscono capitale (ma erogano alla società un "semplice" finanziamento), il rischio di impresa viene traslato sugli altri creditori, dato che l'attività sociale prosegue "in danno" di questi ultimi, i quali invece, in una situazione di crisi, non sarebbero evidentemente disponibili a erogare finanziamenti. Pertanto, il Tribunale di Milano, una volta precisato che il fondamento della postergazione ex articolo 2467 è quella di sanzionare i soci che, erogando il finanziamento, hanno eluso il rischio del conferimento di capitale, con ciò provocando danno al soddisfacimento delle ragioni degli altri creditori sociali, afferma che «la condizione di inesigibilità del credito ex articolo 2467 Codice civile può essere eccepita dagli amministratori nei confronti del socio finanziatore solo laddove il finanziamento sia stato disposto e il rimborso richiesto in presenza di una situazione di specifica crisi della società». I presupposti della postergazione del finanziamento soci rispetto agli altri crediti sociali (l'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio; la situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento) si possono verificare sia in fase di start-up, se la società è sottocapitalizzata, sia in seguito, essendosi verificate delle perdite.