Sintesi della relazione dell’avv.
Leonardo Marino
Tribunale di AgrigentoAula Livatino 27.06.2015
LA LEGGE DELEGA N.67/2014
 Include la delega al governo in materia detentiva non
carceraria;
 Riforma disciplina sanzionatoria;
 Il capo II all’art. 3 introduce l’istituto della
sospensione del processo con messa alla prova.
CENNI GENERALI
 Probation –Raccomandazione R (2010)1 del Comitato
dei Ministri del Consiglio d’Europa adottata il
20.01.2010.
 Precedenti: messa alla prova penitenziaria (art. 47
della l.354/75) e messa alla prova processuale nel
processo minorile.
 Differenza con i lavori di pubblica utilità e con l’art.
186 c.9 bis del Codice della Strada
Finalità
 Deflazione carceraria;
 Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo-
Caso Torreggiani e altri- 8 gennaio 2013.
Condanna dell’Italia
Nella pronuncia Torreggiani è riscontrabile una
parziale obbligazione di mezzo laddove la Corte indica
il ricorso a pene alternative al carcere quale possibile
soluzione della violazione dell’art. 3 CEDU- Pene o
Trattamenti inumani e degradanti-.
Presupposti oggettivi
 Art. 168 bis del c.p.: Sospensione del procedimento con
messa alla prova.
 Si può procedere per i reati puniti con:
1. la sola pena pecuniaria;
2. o con la pena edittale detentiva non superiore nel
massimo a quattro anni;
3. procedimenti con citazione diretta a giudizio (art.
550 c.p.p.)
 Non può essere concessa più di una volta (art. 168 c.4
bis c.p.);
 Non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103,
104, 105 e 108 c.p..
 L’applicazione dell’istituto comporta condotte
riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenza
dannose e pericolose del reato (art. 168 bis c.2 c.p.);
 L’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo
svolgimento di un programma che può comprendere
attività di volontariato sociale, l’osservanza di una serie
di prescrizioni oltre a possibili limitazioni della libertà
di dimora e di movimento, al divieto di frequentare
determinati locali;
 Attività lavorativa non retribuita;
 Deve avere una durata minima di dieci giorni;
 Deve svolgersi a favore di enti pubblici o onlus, aziende
sanitarie, associazioni di volontariato di assistenza
sociale;
 Il lavoro di pubblica utilità non deve pregiudicare le
esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute
dell’imputato e non può avere una durata superiore a
otto ore giornaliere.
Quando e come
 Art. 464 bis c.p.p.:
 Può essere proposta oralmente o per iscritto.
Termini per proporla
Nell’Udienza Preliminare fino a che non siano formulate
le conclusioni (art. 421 e 422 cpp).
 Nel Giudizio Direttissimo e nei casi di Citazione
Diretta a Giudizio fino alla dichiarazione di apertura
del dibattimento.
Negli altri procedimenti speciali:
 Decreto di Giudizio Immediato e Decreto Penale di
Condanna:
Entro 15 Giorni dalla notifica
Con le forme ordinarie che già utilizziamo: richiesta (458
c.1 c.p.p.)e opposizione (461 c.p.p.).
Nel corso delle indagini preliminari
 L’art. 141 bis delle norme tecniche di attuazione del
c.p.p.:
“Avviso del PM per la richiesta di ammissione alla
messa alla prova”.
 art. 464 ter c.p.p.: “Richiesta di sospensione del
procedimento con messa alla prova nel corso delle
indagini preliminari”.
Computo del periodo di messa alla
prova
 Tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di
reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di
ammenda (art. 657 bis c.p.p.).
Modalità pratica
 Procura speciale ex art. 122 c.p.p.;
 Art. 464 bis c.4. c.p.p.: all’istanza è allegato un
programma di trattamento ovvero la richiesta di
elaborazione del predetto programma
Regolamento ministeriale del 9
giugno 2015
 Viene rafforzata la possibilità di sfruttare al meglio
l’istituto;
 Disciplina delle convenzioni che il Ministero o i
Presidenti dei Tribunali competenti possono stipulare
con lo Stato, gli enti locali e le varie organizzazioni di
assistenza sociale.
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