INTRODUZIONE ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI
Lorenzo Benatti
Parma, 23 gennaio 2014
Un vostro debitore non paga,
cosa si può fare?
Lasciare perdere.
 Assoldare una squadra di rugby.
 Mettersi nelle mani di un legale.
 Per fare cosa?
○ Un’esecuzione?
○ Ma se il debitore è in crisi ….

Azione sui beni del debitore
Si definisce «azione esecutiva».
 Quella individuale (proposta da singoli
creditori) è disciplinata dal c.p.c.
 Per poterla attuare occorre disporre di
un titolo esecutivo (non basta una
fattura od un altro documento che attesti
l’esistenza del credito).

Titolo esecutivo
Cambiale – assegno.
 Ruolo Equitalia.
 Sentenza passata in giudicato.
 Decreto ingiuntivo non opposto.
 Sentenza dichiarata provvisoriamente
esecutiva.

Decreto ingiuntivo

Si richiede a un giudice di ingiungere al
debitore di pagare.
 Basta documentare credito (agevole tra
imprenditori commerciali).
 Quaranta giorni dalla notifica per opporsi.
 Se il debitore fa opposizione la procedura si
trasforma in un processo ordinario.
Processo ordinario
Citazione controparte,
 Udienze davanti al Tribunale (giudice
monocratico).
 Generalmente la sentenza non arriva
prima di 4 anni.
 Provvisoria esecutività?
 Impugnazione in Corte d’Appello e poi in
Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai
20 anni.

Fasi azione esecutiva

Ottenuto un titolo esecutivo:
 Notifica precetto.
 Pignoramento. Può riguardare:
○ beni mobili presso il debitore o presso terzi,
○ immobili,
○ crediti.
 Vendita all’asta o a mezzo IVG.
 Tempo diversi anni, ma nel frattempo i beni
sono pignorati.
Caratteristiche azione individuale
Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto
pignorati.
 Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge
davanti al giudice di volta in volta competente.
 Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può
esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di
prelazione,
il
creditore
potrà
agire
solo
successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc.
 I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o
il debitore stesso) che non può compiere atti di
amministrazione su di essi.

La vostra attività è in crisi
Non avete più liquidità.
 Le
banche
hanno
chiuso
(repentinamente) i cordoni della borsa.
 Qualche fornitore comincia a perdere la
pazienza e parte con un decreto
ingiuntivo.

Quali spazi per debitore?

Quali spazi di manovra rimangono al
debitore?
 Per poter rilanciare l’impresa?
 Per salvarne almeno la struttura aziendale?
 Per uscire di scena in modo “incruento”?
Il sistema basato sull’esecuzione
individuale appare insoddisfacente
Il debitore viene definitivamente stroncato.
 Il creditore non riceve soddisfazione o
comunque riceve una soddisfazione
limitata e tardiva e sostiene ingenti spese.
 La
gestione della crisi attraverso
esecuzioni
individuali
finisce
per
avvantaggiare alcuni creditori rispetto agli
altri.

Gestione della crisi

Gestione della crisi dell’impresa anziché dei
singoli rapporti di credito.
 Accordi con i creditori,
○ Conclusi in ambito privatistico,
 Accordi stragiudiziali,
 Accordi di ristrutturazione del debito,
 Procedura da sovraindebitamento (soggetti non fallibili).
○ Conclusi
in
ambito
pubblicistico:
concordato
preventivo,
 Procedure di legge,
○ Fallimento per imprenditori,
○ Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e
soggetti sottoposti a controllo pubblico,
○ Amministrazione straordinaria per grandi imprese
(Prodi bis e Marzano).
Procedura concorsuale/gestione
concordata della crisi (1)
Ciò che provoca l’ingresso in una procedura
concorsuale è lo stato di insolvenza
dell’imprenditore, ossia la sua incapacità di
far fronte ai propri impegni.
 Quando c’è il rischio di insolvenza una
denuncia tempestiva della crisi può favorirne
una migliore gestione, ma questa regolazione
preventiva non può essere imposta al
debitore, che vi si può sottoporre solo
spontaneamente.

Possibili esiti
Risanamento, è difficile che si realizzi
perché la denuncia dell’insolvenza è
spesso tardiva.
 Cessione
azienda
(si
consegue
avviamento).
 Liquidazione atomistica (generalmente
si ricava poco).

Posizione imprenditore

Imprenditore in senso giuridico:
 Impresa individuale: persona fisica,
 Società: società stessa.

Imprenditore in senso economico:
 Impresa
individuale:
coincide
con
imprenditore in senso giuridico,
 Società: socio o gruppo di soci di
riferimento.
Espulsione imprenditore
Con la procedura concorsuale si giunge
generalmente all’espulsione dell’imprenditore
giuridico, ma nell’amministrazione straordinaria anche di quello economico.
 Anche le soluzioni concordatarie in generale
conducono all’espulsione dell’imprenditore
(ovviamente non del debitore persona fisica:
esdebitazione, proc. sovraindebitamento).
 Attenzione alla sindrome della fenice: invece
dell’espulsione dell’imprenditore si realizza
quella dei debiti dall’impresa.

Finalità procedure concorsuali
Soddisfare i creditori (par condicio)?
 Regolare la crisi?
 La disciplina propone soluzioni concordatarie
di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il
giudice è garante della legalità.
 Quello della par condicio non è mai stato il
vero scopo, perché in realtà vige la regola
della graduazione dei crediti (2741, 2768,
2777, 2778, 2780, ecc.), E’ principio
difficilmente compatibile con le soluzioni
concordatarie.

La dinamica delle
procedure concorsuali
in tempo di crisi
Fallimenti
(i dati del 2013 si riferiscono solo al primo semestre)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Forme giuridiche maggiormente colpite: tutte, principalmente società di capitali
Settori maggiormente colpiti: industria (Made in Italy), edile e servizi
Fascia più colpita: Settentrione
Dimensioni: principalmente PMI
Problematiche: la durata media dei fallimenti
il licenziamento degli addetti
La dinamica delle
procedure concorsuali
in tempo di crisi
Concordati preventivi
(i dati del 2013 si riferiscono solo al primo semestre)
2000
1870
1800
1600
1520
1400
1200
1100
965
957
1000
800
570
600
400
200
190
240
270
310
2003
2004
2005
380
420
2006
2007
0
2002
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
L’evoluzione dei fallimenti
120
100
100
2011
2012
100
80
94
61
60
40
38
40
2008
2009
20
0
2010
6 reclami in Corte
d'Appello
(9%)
2 concordati
fallimentari
(3%)
2013
1 soddisfacimento dei
creditori prima del
riparto finale (2%)
10 ripartizioni finali
dell'attivo (15%)
46 insussistenze
dell'attivo
(71%)
Fallimenti chiusi (65, ovvero il 15% circa) tra quelli aperti dal 2008 ad oggi (433)
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
Concordati ancora aperti istitiuiti nel 2012 (post-Decreto Sviluppo)
3 con continuità
(12%)
1 misto
(4%)
15 con cessione dei
beni
(60%)
6 liquidatori
(24%)
Concordati ancora aperti istituiti nel 2013 (post Decreto-Sviluppo)
1 liquidatorio
(7%)
1 con continuità
(7%)
1 misto
(7%)
12 cessione dei beni
(79%)
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
L'evoluzione dei concordati
60
55
50
40
30
20
10
7
10
12
2009
2010
27
27
2011
2012
0
2008
3 dichiarati
inammissibili
(7%)
35 fallimenti aperti
successivamente
(78%)
2013
3 omologati
(7%)
2 nuovi concordati
(4%)
2 eseguiti con
ripartizione dell’attivo
(4%)
Concordati chiusi (45) tra quelli aperti dal 2008 ad oggi (138)
Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma
Concordati con riserva
15 chiusi (18%)
Analisi dei concordati
con riserva
67 aperti (82%)
1 fallimento su
istanza del debitore
(7%)
2 concocrdati con
continuità (13%)
1 fallimento per
insolvenza del
debitore
(7%)
1 fallimento per
istanza dei creditori
(7%)
Concordati con riserva già chiusi
10 fallimenti per
mancata
presentazione nel
termine del piano
(66%)
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