INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti Parma, 23 gennaio 2014 Un vostro debitore non paga, cosa si può fare? Lasciare perdere. Assoldare una squadra di rugby. Mettersi nelle mani di un legale. Per fare cosa? ○ Un’esecuzione? ○ Ma se il debitore è in crisi …. Azione sui beni del debitore Si definisce «azione esecutiva». Quella individuale (proposta da singoli creditori) è disciplinata dal c.p.c. Per poterla attuare occorre disporre di un titolo esecutivo (non basta una fattura od un altro documento che attesti l’esistenza del credito). Titolo esecutivo Cambiale – assegno. Ruolo Equitalia. Sentenza passata in giudicato. Decreto ingiuntivo non opposto. Sentenza dichiarata provvisoriamente esecutiva. Decreto ingiuntivo Si richiede a un giudice di ingiungere al debitore di pagare. Basta documentare credito (agevole tra imprenditori commerciali). Quaranta giorni dalla notifica per opporsi. Se il debitore fa opposizione la procedura si trasforma in un processo ordinario. Processo ordinario Citazione controparte, Udienze davanti al Tribunale (giudice monocratico). Generalmente la sentenza non arriva prima di 4 anni. Provvisoria esecutività? Impugnazione in Corte d’Appello e poi in Cassazione. In tutto occorrono dai 15 ai 20 anni. Fasi azione esecutiva Ottenuto un titolo esecutivo: Notifica precetto. Pignoramento. Può riguardare: ○ beni mobili presso il debitore o presso terzi, ○ immobili, ○ crediti. Vendita all’asta o a mezzo IVG. Tempo diversi anni, ma nel frattempo i beni sono pignorati. Caratteristiche azione individuale Ha ad oggetto solo i beni e i diritti in concreto pignorati. Ogni esecuzione è un procedimento a sé e si svolge davanti al giudice di volta in volta competente. Sono esclusi i diritti potestativi: il debitore può esercitare il diritto di riscatto, di opzione o di prelazione, il creditore potrà agire solo successivamente sui beni riscattati, acquistati, ecc. I beni sono affidati in custodia ad un soggetto (terzo o il debitore stesso) che non può compiere atti di amministrazione su di essi. La vostra attività è in crisi Non avete più liquidità. Le banche hanno chiuso (repentinamente) i cordoni della borsa. Qualche fornitore comincia a perdere la pazienza e parte con un decreto ingiuntivo. Quali spazi per debitore? Quali spazi di manovra rimangono al debitore? Per poter rilanciare l’impresa? Per salvarne almeno la struttura aziendale? Per uscire di scena in modo “incruento”? Il sistema basato sull’esecuzione individuale appare insoddisfacente Il debitore viene definitivamente stroncato. Il creditore non riceve soddisfazione o comunque riceve una soddisfazione limitata e tardiva e sostiene ingenti spese. La gestione della crisi attraverso esecuzioni individuali finisce per avvantaggiare alcuni creditori rispetto agli altri. Gestione della crisi Gestione della crisi dell’impresa anziché dei singoli rapporti di credito. Accordi con i creditori, ○ Conclusi in ambito privatistico, Accordi stragiudiziali, Accordi di ristrutturazione del debito, Procedura da sovraindebitamento (soggetti non fallibili). ○ Conclusi in ambito pubblicistico: concordato preventivo, Procedure di legge, ○ Fallimento per imprenditori, ○ Liquidazione coatta amministrativa per enti pubblici e soggetti sottoposti a controllo pubblico, ○ Amministrazione straordinaria per grandi imprese (Prodi bis e Marzano). Procedura concorsuale/gestione concordata della crisi (1) Ciò che provoca l’ingresso in una procedura concorsuale è lo stato di insolvenza dell’imprenditore, ossia la sua incapacità di far fronte ai propri impegni. Quando c’è il rischio di insolvenza una denuncia tempestiva della crisi può favorirne una migliore gestione, ma questa regolazione preventiva non può essere imposta al debitore, che vi si può sottoporre solo spontaneamente. Possibili esiti Risanamento, è difficile che si realizzi perché la denuncia dell’insolvenza è spesso tardiva. Cessione azienda (si consegue avviamento). Liquidazione atomistica (generalmente si ricava poco). Posizione imprenditore Imprenditore in senso giuridico: Impresa individuale: persona fisica, Società: società stessa. Imprenditore in senso economico: Impresa individuale: coincide con imprenditore in senso giuridico, Società: socio o gruppo di soci di riferimento. Espulsione imprenditore Con la procedura concorsuale si giunge generalmente all’espulsione dell’imprenditore giuridico, ma nell’amministrazione straordinaria anche di quello economico. Anche le soluzioni concordatarie in generale conducono all’espulsione dell’imprenditore (ovviamente non del debitore persona fisica: esdebitazione, proc. sovraindebitamento). Attenzione alla sindrome della fenice: invece dell’espulsione dell’imprenditore si realizza quella dei debiti dall’impresa. Finalità procedure concorsuali Soddisfare i creditori (par condicio)? Regolare la crisi? La disciplina propone soluzioni concordatarie di tanti tipi. Sono i creditori a dover decidere, il giudice è garante della legalità. Quello della par condicio non è mai stato il vero scopo, perché in realtà vige la regola della graduazione dei crediti (2741, 2768, 2777, 2778, 2780, ecc.), E’ principio difficilmente compatibile con le soluzioni concordatarie. La dinamica delle procedure concorsuali in tempo di crisi Fallimenti (i dati del 2013 si riferiscono solo al primo semestre) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Forme giuridiche maggiormente colpite: tutte, principalmente società di capitali Settori maggiormente colpiti: industria (Made in Italy), edile e servizi Fascia più colpita: Settentrione Dimensioni: principalmente PMI Problematiche: la durata media dei fallimenti il licenziamento degli addetti La dinamica delle procedure concorsuali in tempo di crisi Concordati preventivi (i dati del 2013 si riferiscono solo al primo semestre) 2000 1870 1800 1600 1520 1400 1200 1100 965 957 1000 800 570 600 400 200 190 240 270 310 2003 2004 2005 380 420 2006 2007 0 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma L’evoluzione dei fallimenti 120 100 100 2011 2012 100 80 94 61 60 40 38 40 2008 2009 20 0 2010 6 reclami in Corte d'Appello (9%) 2 concordati fallimentari (3%) 2013 1 soddisfacimento dei creditori prima del riparto finale (2%) 10 ripartizioni finali dell'attivo (15%) 46 insussistenze dell'attivo (71%) Fallimenti chiusi (65, ovvero il 15% circa) tra quelli aperti dal 2008 ad oggi (433) Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma Concordati ancora aperti istitiuiti nel 2012 (post-Decreto Sviluppo) 3 con continuità (12%) 1 misto (4%) 15 con cessione dei beni (60%) 6 liquidatori (24%) Concordati ancora aperti istituiti nel 2013 (post Decreto-Sviluppo) 1 liquidatorio (7%) 1 con continuità (7%) 1 misto (7%) 12 cessione dei beni (79%) Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma L'evoluzione dei concordati 60 55 50 40 30 20 10 7 10 12 2009 2010 27 27 2011 2012 0 2008 3 dichiarati inammissibili (7%) 35 fallimenti aperti successivamente (78%) 2013 3 omologati (7%) 2 nuovi concordati (4%) 2 eseguiti con ripartizione dell’attivo (4%) Concordati chiusi (45) tra quelli aperti dal 2008 ad oggi (138) Le procedure concorsuali istituite presso il Tribunale di Parma Concordati con riserva 15 chiusi (18%) Analisi dei concordati con riserva 67 aperti (82%) 1 fallimento su istanza del debitore (7%) 2 concocrdati con continuità (13%) 1 fallimento per insolvenza del debitore (7%) 1 fallimento per istanza dei creditori (7%) Concordati con riserva già chiusi 10 fallimenti per mancata presentazione nel termine del piano (66%) INTRODUZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI Lorenzo Benatti [email protected]