FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI Prof.ssa Enrica Morena LE PROCEDURE CONCORSUALI FALLIMENTO CONCORDATO PREVENTIVO AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ASPETTI COMUNI ALLE PROCEDURE Al verificarsi di determinati presupposti si hanno determinate conseguenze. 1. Dall’autorità giudiziaria viene sottratta all’imprenditore la disponibilità dell’impresa e dei suoi beni 2. Dall’autorità giudiziaria viene nominato un soggetto che controlla l’esercizio dell’attività 3.La procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori esistenti al momento della instaurazione della procedura 4.Coinvolge tutti i beni del debitore/imprenditore FALLIMENTO Definizione: E’ quella procedura rivolta alla realizzazione coattiva dei diritti dei creditori quando il titolare di una impresa commerciale (debitore comune) non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. FONTI Legge fallimentare che è un R.d. 16 marzo 1942, n.267; Modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5; Modificata dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n.169 CARATTERISTICHE Universalità: cioè colpiscono non singoli beni ma l’intero patrimonio del debitore/imprenditore; Concorsualità: cioè la procedura si svolge nell’interesse di tutti i creditori del fallito, che devono essere soddisfatti in egual misura, salvo la presenza di cause legittime di prelazione Istanza di fallimento: creditore – debitore – pubblico ministero Il tribunale compie le indagini e sulla base dei presupposti oggettivo Accoglie il ricorso Sentenza dichiarativa di fallimento Contenuto: - nomina Giudice delegato - nomina curatore fallimentare - ordina al fallito di depositare i bilanci - assegna ai creditori un termine per presentare le domande di insinuazione al passivo Effetti: -Il fallito viene spossessato dei beni che vengono amministrati dal curatore -par condicio creditorum -azioni revocatorie soggettivo oppure Rigetta il ricorso Procedura : -Apposizione dei sigilli e inventario -Accertamento dello stato passivo -Liquidazione dell’attivo -Ripartizione dell’attivo Chiusura del fallimento CHI PUO’ FALLIRE? PRESUPPOSTI FALLIMENTO SOGGETTIVI Il debitore deve essere: imprenditore commerciale, con determinati requisiti dimensionali e di indebitamento individuati. sono esclusi gli enti pubblici OGGETTIVI Stato di insolvenza FALLIMENTO Presupposto soggettivo Imprenditore commerciale art.1 LF esclusi gli enti pubblici. FALLIMENTO Presupposto oggettivo La manifestazione dello stato di insolvenza art. 5 L.F. “L’imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori , i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” FALLIMENTO Organi della procedura fallimentare Tribunale Giudice delegato Curatore Comitato dei creditori Tribunale Nomina ed eventualmente sostituisce il giudice delegato ed il curatore Risolve le disparità di vedute tra gli organi anzidetti Decide sui reclami contro i decreti del giudice delegato chiede chiarimenti, informazioni ed indicazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori FALLIMENTO Giudice delegato: è l’organo a cui è affidata la direzione concreta della procedura fallimentare” egli è infatti “lato sensu” l’organo che dirige le operazioni fallimentari e vigila sull’attività del curatore. FALLIMENTO Giudice delegato Funzioni: Riferisce al tribunale su ogni questione su cui deve pronunciarsi il tribunale stesso; Emette i provvedimenti necessari ed urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito; Nomina il comitato dei creditori e lo convoca, ogni qual volta lo ritiene opportuno, per sentirne il parere; Autorizza il curatore a nominare tutti gli ausiliari (periti, stimatori, etc) che siano necessari nel corso della procedura, nonché a nominarsi un coadiutore, che agisca per lui fuori sede o lo sostituisca in caso di impedimento; Giudice delegato Funzioni: Decide sui reclami presentati contro gli atti di amministrazione compiuti dal curatore; Autorizza il curatore a stare in giudizio (come attore o convenuto) nelle cause riguardanti il fallimento e nomina i relativi avvocati; Autorizza il curatore (salvo quanto disposto dall’art. 35, 2° comma, L.F.) a compiere gli atti di straordinaria amministrazione necessari per lo svolgimento della procedura; Sorveglia l’opera prestata nell’interesse del fallimento dagli “ausiliari” e ne liquida le competenze; FALLIMENTO Giudice delegato Funzioni: Provvede, con la cooperazione del curatore, all’esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati da terzi, e della relativa documentazione; Appone i sigilli; Dispone le vendite dei mobili e provvede alla vendita degli immobili. Giudice delegato Impugnabilità degli atti Tutti gli atti sono dati con decreto. Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, da parte del fallito, del curatore, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse. Il curatore: è l’organo a cui spetta, come compito principale, l’amministrazione dei beni del fallito sotto la direzione del giudice delegato. Ha competenze esecutive e di natura ausiliare. Il comitato dei creditori: è un organo collegiale, composto da tre o cinque creditori e nominato dal giudice delegato, al quale spetta anche la scelta del presidente. FALLIMENTO Il comitato dei creditori: Funzione consultiva obbligatoria eventuale Funzione di controllo FASE PREFALLIMENTARE INIZIATIVA Istanza di fallimento presentata presso il tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dal: Debitore Creditore Su richiesta del Pubblico ministero FASE PREFALLIMENTARE Il Trib. verifica che ci siano i presupposti per la dichiarazione di fallimento convocando il debitore e i creditori che hanno fatto istanza Il fallimento non può essere dichiarato se dalla istruttoria risulta che l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore ad euro 30.000 SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO Il Trib. se sussistono i presupposti (soggettivo e oggettivo) accoglie il ricorso e dichiara con sentenza il fallimento dell’imprenditore Oppure Rigetta il ricorso motivandolo SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO Contenuto della sentenza Nomina del giudice delegato Nomina il curatore Ordina al fallito il deposito dei bilanci e scritture contabili Stabilisce il giorno, il luogo e l’ora per l’esame dello stato passivo Assegna a creditori e terzi che hanno diritti sulle cose del fallito un termine per presentare domande di insinuazione EFFETTI DELLA SENTENZA Viene formato il fascicolo della procedura fallimentare, che contiene tutti gli atti e i documenti, la relazione del curatore, provvedimenti del Tribunale Nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel Registro delle Imprese Il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. EFFETTI SENTENZA DI FALLIMENTO Produce molti effetti: A) Per il fallito Personali: obbligo di residenza, di consegnare al curatore la corrispondenza Patrimoniali: - viene spossessato dei suoi beni, cioè privato del potere di amministrazione e di disposizione EFFETTI SENTENZA DI FALLIMENTO B) Per i creditori Hanno diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito Per la tutela della par condicio creditorum, sono loro precluse azioni esecutive individuali sui beni del fallito Partecipano in condizione di eguaglianza salvo cause legittime di prelazione, quali pegno, ipoteca o privilegi EFFETTI SENTENZA DI FALLIMENTO C) Per i terzi Sono coloro che non hanno avuto rapporti con il fallito Costoro possono vedersi intentata una azione revocatoria fallimentare dal curatore al fine di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito PERCHE’? Un imprenditore sapendo di essere in crisi e che probabilmente fallirà, può decidere di intestare a persone di fiducia il suo patrimonio (terzi) per sottrarlo alla futura esecuzione oppure decida di venderlo a terzi per ricavare del denaro Questa operazione viene contrastata dal curatore perché si sottraggono beni dalla massa attiva del fallimento a danno dei creditori Il curatore con la revocatoria fallimentare ricostituisce l’attivo fallimentare La finalità della revocatoria fallimentare è ricostituire il patrimonio del fallito, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dallo stesso a danno dei creditori PROCEDURA FALLIMENTARE Definizione: è l’insieme delle fasi successive tra di loro coordinate per raggiungere un medesimo fine Sono: A. B. C. D. E. conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito accertamento del passivo accertamento dell’attivo liquidazione dell’attivo riparto dell’attivo A) CONSERVAZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FALLITO Dopo la dichiarazione di fallimento: 1)Atto iniziale è l’apposizione dei sigilli da parte del curatore che è temporaneo. 2) Rimozione sigilli e redazione dell’inventario da parte del curatore 3) Il curatore prende in consegna i beni del fallito e subentra a lui nell’amministrazione dei beni B) ACCERTAMENTO DEL PASSIVO Serve ad individuare i creditori ammessi al concorso Inizia con la domanda di ammissione al passivo che i creditori devono presentare nei termini stabiliti dalla sentenza che dichiara il fall. Sulla base delle domande il giudice delegato dispone lo stato passivo, ammettendo singoli crediti Se esclude dei crediti lo motiva; altri li può ammettere con riserva Il passivo così disposto è verificato nell’adunanza di verifica dei crediti e viene reso esecutivo dal giudice con devreto I creditori non hanno presentato domanda nei termini possono presentare domanda tardiva C) ACCERTAMENTO DELL’ATTIVO Costituito da tutto l’attivo del fallimento, cioè dai beni del fallito e anche da quei beni che per effetto della revocatoria fallimentare sono rientrati nel patrimonio del fallito Redatto un inventario e i beni vengono presi in consegna dal curatore D) LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO I beni del fallito sono tramutati in denaro, per soddisfare i creditori Ha inizio dopo il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e che indica l’ammontare dei crediti da soddifare Avviene attraverso la vendita all’asta E) RIPARTO DELL’ATTIVO Si attribuisce il ricavato della vendita ai singoli creditori Le somme sono ripartite secondo un ordine preferenziale ex art. 111 LF Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti. CESSAZIONE PROCEDURA FALLIMENTARE A) Chiusura fallimento B) Concordato fallimentare A) CHIUSURA FALLIMENTO Con il decreto di chiusura cessa la procedura fallimentare e decadono i relativi organi Si ha anche quando: I creditori non propongono domande di ammissione al passivo Quando tutto il passivo è saldato Quando tutto il patrimonio del fallito è stato ripartito Quando non esiste massa attiva B) CONCORDATO FALLIMENTARE INIZIATIVA UNO O PIU’ CREDITORI UN TERZO FALLITO,ma solo dopo un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche‘ non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo CONTENUTO DELLA PROPOSTA Suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei Trattamenti differenziati a seconda la classe di appartenenza Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma Può essere previsto che i creditori privilegiati non vengano soddisfatti integralmente, ma sempre in una misura non inferiore a quella ricavabile per la liquidazione considerata la prelazione Esame della proposta La proposta di concordato E’ presentata al Giudice Delegato Il quale chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore Dopo il parere il GD ordina che la proposta sia comunicata ai creditori Il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei creditori ammessi al voto CONCORDATO PREVENTIVO Condizioni soggettive Imprenditore commerciale Stato di insolvenza Iscritto nel Registro delle imprese da due anni Tenuta regolare della contabilità CONCORDATO PREVENTIVO Condizioni oggettive Offrire serie garanzie reali e personali Pagamento integrale dei creditori privilegiati Pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari CONCORDATO PREVENTIVO Oppure Offrire la cessione dei beni pignorabili ai creditori, sempre che la valutazione di tali beni faccia ritenere il pagamento dei debiti CONCORDATO PREVENTIVO Vantaggi Il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e continua l’esercizio della impresa Mantiene la capacità rimanere in giudizio processuale di FALLIMENTO La revocatoria fallimentare ATTIVO FALLIMENTARE = BENI DEL DEBITORE AL MOMENTO DEL FALLIMENTO + BENI REINTEGRATI NEL PATRIMONIO ATTRAVERSO L’AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTO La revocatoria fallimentare RISTABILISCE LA “PAR CONDICIO CREDITORUM”E PU0’ ESSERE PROMOSSA SOLO DAL CURATORE FALLIMENTARE NELL’INTERESSE DELLA MASSA AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA INDIVIDUALE - PER REINTEGRARE UNA LESIONE DEL DIRITTO DEL CREDITORE ATTORE - FALLIMENTARE - COLLETTIVA PER LA SODDISFAZIONE DELLA GENERALITA’ DEI CREDITORI FALLIMENTO La revocatoria fallimentare Atti sottoposti a revocatoria fallimentare: Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti e garanzie che presentino anormalità tali da far sospettare l’intenzione fraudolenta (presunzione iuris tantum di consilium fraudis nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento) Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentino irregolarità (onere della prova a carico del curatore per atti compiuti entro un anno dalla dichiarazione di fallimento) FALLIMENTO La revocatoria fallimentare Atti privi di efficacia per presunzione assoluta di frode: 1. Atti a titolo gratuito 2. Pagamenti di crediti non scaduti (se compiuti dal fallito nei due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento) FALLIMENTO La revocatoria fallimentare Ha l’effetto di ricostruire il patrimonio dell’imprenditore fallito L’atto revocato non ha effetto per i creditori del fallito ma rimane valido tra le parti Si prescrive in cinque anni dalla data di sentenza dichiarativa di fallimento AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI d.l. 30 gennaio 1979 n.26 Garanzia dello stato per i debiti contratti per l’esercizio della impresa nel corso della procedura; applicazione di una imposta ridotta per le cessioni azienda ; esenzione dell’obbligo al pagamento di sanzioni pecuniarie; rinuncia totale o parziale dei crediti pubblici; AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI L. 95 3 aprile 1979 l’impresa deve avere almeno 200 dipendenti devono esistere “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio imprenditoriali” economico delle attività La esposizione debitoria non deve superare sia i due terzi del totale dell’ attivo che dei ricavi della gestione caratteristica Il commissario giudiziale nominato dal Tribunale deve stabilire le reali condizioni del risanamento AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI La procedura di risanamento Tramite la ristrutturazione economico finanziaria, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di ristrutturazione) Tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali) AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI I creditori non possono esercitare azioni esecutive sul patrimonio dell’imprenditore Il commissario straordinario può esercitare le azioni revocatorie soltanto se viene autorizzato un programma di cessione dei beni I contratti in corso continuano ad avere esecuzione, il commissario ha la facoltà di scioglimento esclusi i contratti di lavoro e di locazione di immobili Il commissario può compiere tutti gli atti di valore non superiore a 400 milioni AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI Il controllo sulla procedura Il Tribunale nel corso della procedura di risanamento ove non la ritenga più perseguibile può disporre il fallimento della società All’autorità giudiziaria spetta il compito di risolvere tutti gli aspetti relativi a diritti soggettivi AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI GRUPPI DI IMPRESE L’appartenenza di gruppo di aziende ricorra lo stato collegate anche se fallimento una impresa in A.S. ad un un estende questa procedura, ove di crisi, anche alle aziende assoggettabili alla procedura di In seguito alla direzione unitaria dei gruppi di impresa gli Amministratori delle società collegate rispondono dei danni causati alla Società in A.S.