CESSAZIONE DEL FALLIMENTO
E CONCORDATO FALLIMENTARE
Lorenzo Benatti
Parma, 12 maggio 2015
Chiusura del fallimento (art. 118, l.f.)





Mancata presentazione di domande di ammissione al
passivo. Non rilevano a tal fine le domande di
restituzione o rivendicazione di beni.
Pagamento od estinzione di tutti i crediti. Per chiudere il
fallimento devono però essere pagati il compenso al
curatore e le spese della procedura.
Compimento della ripartizione finale dell’attivo.
Mancanza di attivo (la prosecuzione del fallimento non
consentirebbe di soddisfare, neppure in parte, i creditori
concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di
procedura).
Concordato fallimentare.
Conto della gestione

Il curatore
rendiconto:
deve
presentare
il
proprio
 Quando è ultimata la gestione, prima di chiedere la
liquidazione del compenso e di procedere al riparto
finale.
 In caso di cessazione della procedure per
concordato.
 Quando, prima del termine della procedura cessa
dal proprio incarico.
Iter rendiconto






Il curatore presenta al G.D. il conto della gestione.
Il G. D. può fare rilievi sul conto.
Il G.D. ne ordina il deposito in cancelleria e fissa
l’udienza nella quale ogni interessato può presentare
le sue osservazioni, disponendo la comunicazione al
fallito e ai creditori.
Le contestazioni al rendiconto non devono riguardare
solo eventuali errori od omissioni contabili, ma anche
la gestione del curatore e l’adempimento al dovere di
diligenza.
Se all’udienza non sorgono contestazioni o se su
queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva
il conto.
Altrimenti rimette le parti al collegio per la risoluzione
delle contestazioni con rito camerale.
Compenso del curatore




Approvato il rendiconto (finale) e prima di procedere al
riparto finale, il curatore deve richiedere la liquidazione
del compenso.
Il compenso è liquidato dal tribunale sulla base di un
D.M., che fissa a scaglioni le percentuali minime e
massime sull’attivo fallimentare e quelle sul passivo
(l’applicazione di queste ultime è facoltativa).
Il tribunale provvede con decreto non soggetto a
reclamo e perciò impugnabile con ricorso per
cassazione ex art. 111 cost.
Nel corso della procedura il curatore può richiedere
acconti sul compenso finale.
Decreto di chiusura
Emesso dal Tribunale.
 Su istanza del curatore o del fallito o
d’ufficio.
 È impugnabile con reclamo in Corte
d’appello ex art. 26 l.f., il provvedimento di
questa è impugnabile in cassazione entro
trenta giorni. Allo stesso modo è
impugnabile il decreto con il quale si nega la
chiusura.

Effetti chiusura
Cessano effetti patrimoniali, il fallito torna in
bonis e riacquista il diritto di amministrazione
e disposizione.
 Cessano le incapacità speciali previste dagli
artt. 48-49 l.f.
 I creditori, salva l’ipotesi di esdebitazione,
riacquistano
il
diritto
di
procedere
individualmente contro il debitore per la parte
di credito non soddisfatta, oltre agli interessi.
 Cancellazione società ……….

Cancellazione società

Art. 118, 2° co., l.f.: nel caso di chiusura del
fallimento per
 compiuta ripartizione finale dell’attivo,
 mancanza di attivo,
il curatore deve chiedere la cancellazione
della società dal registro delle imprese.
Cause pendenti
La pendenza di opposizioni o di verifiche
tardive di crediti non impedisce la
chiusura del fallimento, la quale invece
causa l’interruzione di questi subprocedimenti.
 Con la chiusura si interrompono anche
le cause avviate dal curatore in
sostituzione del fallito o dei creditori, le
quali potranno essere riassunte da
questi ultimi.

Esdebitazione



Per meritevolezza delle sole persone fisiche:
 Devono avere tenuto un comportamento collaborativo.
 Devono essere stati soddisfatti almeno in parte i
creditori concorsuali (chirografari e quindi integralmente
quelli privilegiati).
 Non deve essere già stata accordata alla stessa
persona nel decennio precedente.
 La persona non deve avere subito condanne penali.
L’esdebitazione può essere accordata con il decreto di
chiusura del fallimento o su ricorso che va presentata
entro l’anno successivo alla chiusura.
Con l’esdebitazione restano salvi i diritti nei confronti di
coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Riapertura del fallimento (1)
A condizione che i creditori ammessi non
siano stati interamente soddisfatti.
 Entro cinque anni dal decreto di chiusura.
 Quando:

 nel patrimonio del debitore esistano attività tali
da rendere utile il provvedimento,
 il fallito offra garanzia di pagare almeno il 10% ai
creditori vecchi e nuovi.

Può essere richiesta dal debitore o da
qualunque creditore, ma non d’ufficio.
Riapertura del fallimento (2)
Concorrono i vecchi creditori con i nuovi.
 I creditori già ammessi al passivo
possono chiedere la conferma del
provvedimento di ammissione salvo
intendano insinuare al passivo ulteriori
interessi.
 Agli atti compiuti dopo la chiusura si
applicano gli artt. 64ss sugli atti
pregiudizievoli per i creditori.

CONCORDATO FALLIMENTARE
Il fallimento può essere chiuso
raggiungendo un accordo con i creditori.
 Legittimati a proporlo sono sia il fallito
sia terzi soggetti.
 La valutazione della convenienza delle
soluzioni proposte e della sicurezza del
soddisfacimento sono rimesse ai
creditori (a maggioranza).

Legittimazione fallito
Il fallito, le società cui egli partecipi e
quelle sottoposte a comune controllo
possono proporre un concordato
fallimentare solo dopo il decorso di un
anno dalla dichiarazione di fallimento e
non oltre due dal decreto che dichiara
esecutivo lo stato passivo.
 Tali limiti non valgono per gli altri
soggetti (creditori o terzi).

Concordato nelle soc. persone
Ogni socio può proporre un concordato
in relazione al proprio fallimento ed in tal
caso cessa solo il suo fallimento, mentre
proseguono quelli della società e degli
altri soci.
 Il concordato proposto dalla società ha
invece efficacia anche per i soci.

Forme di soddisfacimento non
monetarie

Il concordato può prevedere la ristrutturazione
dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai
creditori, nonché a società da questi
partecipate,
di
azioni,
quote
ovvero
obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri
strumenti finanziari e titoli di debito.
Suddivisione creditori in classi (1)

É possibile la suddivisione di creditori in classi
secondo posizione giuridica ed interessi economici
omogenei (art. 124, 2° co., lett. a); e di trattamenti
differenziati fra creditori appartenenti a classi
diverse. Differenziati non solo nella misura della
soddisfazione (art. 124, 2° co., lett. b), ma anche
nella forma (art. 124, 2° co., lett. c).
Suddivisione creditori in classi (2)

Secondo l’art. 124, 3° co., lf., il creditore privilegiato
può essere pagato in percentuale, ma comunque
per un importo non inferiore a quello realizzabile
dalla vendita del bene oggetto della garanzia, il cui
valore di mercato deve essere attestato da un
professionista nominato dal tribunale:
 la proposta di concordato può prevedere, in teoria,
un
soddisfacimento pari al 75% per una categoria di
privilegiati speciali (percentuale che non sia inferiore alla
somma ricavabile dalla vendita del bene oggetto di
garanzia) e al 100% per i chirografari;
 la proposta non può prevedere un pagamento in
percentuale dei privilegiati generali, a fronte di un
soddisfacimento parziale dei chirografari.
Suddivisione creditori in classi (3)

Nel caso di suddivisione in classi il concordato
oltre a dover essere approvato dai creditori che
rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi al voto, deve ottenere anche la
maggioranza nel maggior numero di classi.
Iter concordato fallimentare






La proposta è presentata con ricorso al G.D.
Il G.D. chiede il parere del curatore con riferimento ai presumibili
risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte e del comitato
dei creditori.
La sottoposizione della proposta alla votazione dei creditori è
condizionata solo al parere favorevole del comitato dei creditori
ed alla ritualità della proposta.
Solo se la proposta contiene condizioni differenziate per singole
classi di creditori, la proposta è rimessa preliminarmente al vaglio
del tribunale che deve verificare il corretto utilizzo dei criteri di
suddivisione in classi la razionalità del trattamento differenziato.
Superato questo vaglio la proposta viene comunicata ai creditori
per l’espressione del voto, con l’indicazione del termine fissato
dal G.D., per far pervenire le eventuali dichiarazioni di dissenso
(silenzio assenso).
Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
Proposte concorrenti

Valutazione comparativa
 La presentazione delle proposte successive
deve avvenire prima che il giudice delegato
ordini la comunicazione ai creditori per
l’espressione del diritto di voto,
 La scelta di quale sottoporre all’approvazione
del comitato dei creditori è rimessa al comitato
dei creditori. Tuttavia il G.D. su istanza del
curatore può ordinare la trasmissione ai creditori
anche delle altre proposte. In tal caso le
proposte saranno votate contemporaneamente.
Voto della proposta
Spetta ai creditori ammessi anche solo con riserva. Se
presentata prima dell’udienza di verifica dello stato passivo
spetta ai creditori che risultano dall’elenco provvisorio
approvato dal G.D.
 Non hanno diritto di votare i creditori privilegiati per i quali il
concordato prevede il pagamento integrale, a meno che
rinuncino alla prelazione (art. 127 L.F.).
 Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale
maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
 La votazione avviene con il metodo del silenzio assenso.
 Se sono votate più proposte e tutte raggiungono la
maggioranza, si considera approvata quella raggiunge il
consenso più elevato. In caso di parità si deve scegliere la
prima presentata.

Omologazione


Ultimata la votazione il GD dispone che il curatore ne comunichi
l’esito al proponente perché ne chieda l’omologazione.
Il GD, con decreto, fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non
superiore a 30 per la proposizione di eventuali opposizioni:
 Se non vengono proposte opposizioni il tribunale omologa il
concordato,
 Se vengono proposte opposizioni, il tribunale, assunti i mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, provvede con
decreto impugnabile con reclamo e successivo ricorso per
cassazione nel termine di trenta giorni. I motivi di opposizione
non possono riguardare la convenienza del concordato, salvo
che un creditore di una classe dissenziente invochi la non
convenienza per la classe.
Esecuzione del concordato
L’esecuzione del concordato è sorvegliata dal
curatore e dal comitato dei creditori.
 Eseguito il concordato il fallito è esdebitato. I
creditori conservano l’azione per l’intero credito
contro i coobbligato, i fideiussori del fallito e gli
obbligato in via di regresso.
 Se il concordato non viene eseguito, ne può
essere disposta la risoluzione, su ricorso di uno o
più creditori. La risoluzione non può essere
pronunciata d’ufficio. La risoluzione deve essere
richiesta entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l’ultimo adempimento previsto per il
concordato.

Annullamento del concordato
Il concordato può essere annullato se sia
stato esagerato dolosamente il passivo o
dissimulata una parte rilevante dell’attivo.
 L’annullamento può essere pronunciato su
istanza di uno o più creditori od anche del
curatore.
 L’annullamento deve essere richiesto nel
termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e
in ogni caso non oltre due anni dalla
scadenza dell’ultimo pagamento stabilito nel
concordato.

Riapertura del fallimento

Con la risoluzione o l’annullamento del
concordato, il fallimento viene riaperto.
CESSAZIONE FALLIMENTO
E CONCORDATO FALLIMENTARE
[email protected]
Scarica

23 La chiusura del fallimento