ASSICURAZIONI BANCHE PRESTATORI DI LAVORO Gamma S.r.l. piccole/medie imprese FORNITORI FISCO grandi imprese ASSICURAZIONI CHIROGRAFARI PRESTATORI DI LAVORO BANCHE PRIVILEGIATI FORNITORI PRIVILEGIO IPOTECA PEGNO DIRITTO DI PRELAZIONE sul prezzo die BENI VINCOLATI capitale interessi spese SE non interamente soddisfatti ≠ chirografari per il RESIDUO concorso con i creditori chirografari PROCEDURA CONCORSUALE TOTALITÀ DEI CREDITORI ESECUZIONE COLLETTIVA TOTALITÀ DEI BENI DEL DEBITORE PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CREDITORI „DECRETO COMPETITIVITÀ“ CONCORDATO PREVENTIVO L. 14 maggio 2005, n.80 AZIONE REVOCATORIA RIFORME D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 FALLIMENTO ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI IDENTIFICAZIONE, ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DEL FALLITO ACCERTAMENTO DI TUTTI I CREDITORI DEL FALLITO LIQUIDAZIONE DELL‘ATTIVO RIPARTO DEL RICAVATO FRA I CREDITORI ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI no ente pubblico imprenditore commerciale no piccolo imprenditore non è piccolo imprenditore in forma individuale o collettiva investimenti nell‘azienda per un capitale di valore > 300.000 Euro E/O ricavi lordi annui calcolati sulla media degli ultimi 3 anni (o dall‘inizio, se durata inferiore)>200.000 Euro NO fallimento se l‘ammontare dei crediti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell‘istruttoria prefallimentare < 25.000 Euro no ente pubblico imprenditore commerciale no piccolo imprenditore con inadempimenti IN STATO DI INSOLVENZA manifestata altri fatti esteriori DIMOSTRANO che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni creditori dichiarazione di fallimento fallito pubblico ministero TRIBUNALE EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO con delle eccezioni FALLITO spossessamento atti/pagamenti inefficaci rispetto ai creditori meno sanzioni personali CREDITORI DIRITTO da fare valere nel concorso come pretesa alla distribuzione del RICAVATO però: privilegiati, azioni esecutive individuali IDENTIFICAZIONE, ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DEL FALLITO TERZI REVOCA degli atti pregiudizievoli ai creditori del fallito „DECRETO COMPETITIVITÀ“ revocatoria fallimentare atti a titolo gratuito nei 2 anni anteriori alla dich. fall. pagamenti nei 2 anni ante, crediti che scadono il giorno della dich. fall. o dopo atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie entro un breve periodo prima della dich. fallimento con „anormalità“ tali da fare sospettare la frode però il terzo può provare di avere ignorato lo stato di insolvenza al compimento dell‘atto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie senza „anomalie“ entro 6 mesi dalla dich. fall. se il curatore prova la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo VARIE ESENZIONI dalla revocatoria fall. es., rimesse in c.c. che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l‘esposizione debitoria nei confronti della banca TERZI sui contratti in corso di esecuzione I PERÒ REGOLE specifiche per singole tipologie contrattuali esecuzione sospesa fino a quando il curatore, con l‘autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare in luogo del fallito inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento es., leasing finanziario in part., fall. società finanziaria contratti proseguono II SCIOGLIMENTO es., conto corrente bancario mandato, se fall. mandatario III NO SCIOGLIMENTO es., locazione immobili se fall. conduttore: curatore può recedere ACCERTAMENTO DI TUTTI I CREDITORI DEL FALLITO domande di ammissione al passivo predisposizione dello stato passivo possibilità di presentare opposizione LIQUIDAZIONE DELL‘ATTIVO PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE entro 60 gg. dalla redazione dell‘inventario esercizio provvisorio opportuno? azioni da esercitare? condizioni di vendita dei singoli cespiti? APPROVAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO PARERE VINCOLANTE COMITATO CREDITORI LIQUIDAZIONE però:anche prima se pregiudizio liquidazione dei singoli beni quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori. RIPARTO DEL RICAVATO FRA I CREDITORI per specifica disposizione di legge crediti prededucibili quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fall. crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute crediti chirografari in proporzione dell‘ammontare del credito per cui ciascuno fu ammesso ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO comitato dei creditori Tribunale giudice delegato curatore meno poteri più poteri più poteri BILANCIO DELLA RIFORMA IN TEMA DI FALLIMENTO? disciplina andava modernizzata maggiore tutela per i creditori? DIPENDE! procedimento più snello/meno costoso? ALTRE PROCEDURE ELIMINAZIONE AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E PROCEDIMENTO SOMMARIO CONCORDATO PREVENTIVO CONCORDATO FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO IMPRENDITORE COMMERCIALE NON PICCOLO IN STATO DI CRISI (ANCHE stato di insolvenza) PIANO DI RISANAMENTO ristrutturazione debiti e soddisfazione crediti mediante qualunque forma attribuzione delle attività ad assuntore (anche creditori) NO percentuale minima da soddisfare POSSIBILE: SUDDIVISIONE DIE CREDITORI IN CLASSI CON TRATTAMENTI DIFFERENZIATI stragiudiziali ANCHE: ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 60% creditori dopo omologazione, vincolante per i soli creditori che lo hanno sottoscritto CONCORDATO FALLIMENTARE La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' i dati contabili e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. POSSIBILI: la suddivisione dei creditori in classi, trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la propost di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.