STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
MODULO 1
UNITA’ DIDATTICA 6
L'eccesso di potere : le figure sintomatiche
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L’ECCESSO DI POTERE NELLA GIURISPRUDENZA
(I° caso)
T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II Sentenza 30 aprile 2004 n. 740
- Sussiste un vizio di eccesso di potere per
sviamento
(della
causa
tipica
del
provvedimento)
nel
caso
in
cui
l’Amministrazione emetta un provvedimento
finalizzato a dirimere una controversia privata
* (che invece dovrebbe
all’Autorità Giudiziaria)
azionarsi
davanti
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IL RICORSO
(oggetto: adeguamento dell’impianto di
riscaldamento)
il ricorrente impugnava l’ordine del Sindaco che imponeva
l’adeguamento
dell’impianto
di
riscaldamento
al
Regolamento Edilizio.
per i seguenti motivi:
1 – Sviamento di potere ed abuso, poiché il Comune è
intervenuto esercitando una potestà pubblica per risolvere
una controversia meramente privatistica.
2 – Difetto d’istruttoria, poiché l’ordine impugnato si è basato
su due note del responsabile USL che si basavano, a loro
volta, su testimonianze verbali di un cittadino.
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SEGUE
3 – Contraddittorietà e, di nuovo, eccesso di potere per
difetto di istruttoria, in quanto, precedentemente il
Comune ha rilasciato la concessione edilizia e
l’abitabilità relativa a tutti gli appartamenti del
condominio pur avendo ciascun appartamento un
sistema di riscaldamento analogo a quello di cui ora si
chiede l’adeguamento
4 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria sotto altro
profilo, poiché tutti i condomini dello stabile nel quale
è ricompreso l’appartamento del ricorrente, è privo di
canna fumaria; pertanto non è possibile ordinare ad
un unico condomino l’adeguamento dell’impianto di
riscaldamento nel senso di imporre l’installazione di
una canna fumaria.
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LA DECISIONE DEL TAR
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Si deve evidenziare che l’ordine del Sindaco che impone
l’adeguamento dell’impianto individuale di riscaldamento
all’art. 38 del Regolamento Edilizio, finisce, a tutti gli
effetti, per risolvere una controversia meramente
privatistica.
fondata sulla pretesa illegittima immissione, nel senso
civilistico di cui all’art. 844 c.c., di fumi provenienti
dall’impianto di riscaldamento di un appartamento di un
condominio, di proprietà del ricorrente, e incidenti su altro
appartamento del medesimo condominio
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Il TAR ACCOGLIE TUTTE
LE DOGLIANZE E PRECISA …
Sul piano giuridico, tutti questi elementi, evidenziati dal
ricorrente sono sintomatici e si traducono in un vizio
di legittimità dell'ordine impugnato in termini di
eccesso di potere per sviamento della causa tipica
nel caso di specie, invece di provvedere in ordine alla
salute pubblica, l’Amministrazione si è occupata di
dirimere una controversia privata che invece si
sarebbe dovuto azionare, ai sensi dell’art. 844 c.c.,
avanti all’Autorità giudiziaria.
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II° Caso
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS Sentenza 20 gennaio 2003 n. 240
UN CASO DI “CONTRADDITTORIETA’”
E’ illegittimo un provvedimenti di esclusione da un concorso
(nella specie per l’arruolamento nell’Esercito) disposto per
asserita inidoneità fisica del candidato a svolgere le
mansioni
ove tale presupposto di fatto risulti contraddetto dalle
risultanze di una verificazione disposta dal giudice
amministrativo
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Il ricorso
la ricorrente ha impugnato il giudizio medico adottato
dall’intimata Amministrazione della Difesa con cui è
stata giudicata NON IDONEA al quarto concorso
straordinario per arruolamento nell’anno 2002 di
millecinquecento volontari con ferma di tre anni
nell’Esercito Italiano
avendo evidenziato "Alterazione aspecifiche della
ripolarizzazione in sede arterosettale ed inferiore.
Lieve prolasso mitralico in valvola ridondante senza
reflusso";
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La verificazione disposta dal TAR
Nel quadro degli strumenti cognitivi a disposizione del giudice
all’interno del giudizio di legittimità, sono sicuramente
esperibili le verificazioni preordinate all’accertamento di un
presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento,
onde consentire l’esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il
profilo dell’eccesso di potere per carenza o errore sul
presupposto
Il Tribunale ha invitato la resistente Amministrazione a
sottoporre la candidata esclusa a visita di revisione presso il
medesimo organo sanitario in diversa composizione (e, se
richiesto, con assistenza di medico di fiducia)
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L’esito della verificazione e
l’annullamento della esclusione
La Commissione Medica ha dato atto delle risultanze del
nuovo accertamento sanitario, evidenziando una
diagnosi di "lievi anomalie ecografiche della valvola
mitrale senza implicazioni funzionali", ed ha giudicato,
la ricorrente idonea.
in ragione di ciò è illegittima l’esclusione dalla procedura
concorsuale, siccome basata su presupposto di fatto
risultato contraddetto dalla successiva visita medica
cui la ricorrente è stata sottoposta per le medesime
finalità di accertamento del possesso dei requisiti
fisici, in esecuzione dell’ordine istruttorio sopra
richiamato
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III° Caso
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER Sentenza 18 novembre 2002 n. 10112
E’ illegittimo un provvedimento con il quale un film è stato
escluso dalla assegnazione dell'Attestato di qualità e dal
conseguente premio di qualità previsto dall'art. 9 L.
n.1213/1965
senza che siano stati indicati, con ampia e congrua
motivazione, i pregi ed i difetti delle singole pellicole
esaminate, sul piano artistico, spettacolare, tecnico e
culturale
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Il fatto ed i motivi del ricorso
Il gravame è diretto all’annullamento:
del provvedimento di rigetto della richiesta di
riconoscimento dell’interesse culturale del film
"Farinelli-Voce Regina".
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Onere di “convincente” motivazione …
A fronte dei numerosi riconoscimenti conseguiti sul piano
internazionale dalla pellicola
la motivazione della Commissione giudicatrice sarebbe
insufficiente,
generica
ed
incongrua
e
non
spiegherebbe le ragioni della negativa valutazione.
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La decisione del TAR
L’assunto merita adesione nei sensi che seguono.
Il contrasto tra tutti i riconoscimenti indicati dalla
ricorrente e la motivazione del diniego operato dalla
Commissione
induce il Collegio a ritenere sussistente il difetto di
motivazione non solo come dato meramente formale,
ma come sintomo di un eccesso di potere dell’atto.
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Segue … l’attenzione del G.A.
ai limiti del proprio sindacato
PREMESSA
E’ ben vero che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi
all'accertamento della ricorrenza, o meno, di una
sostanziale deviazione dagli interessi pubblici, e dai
precetti di logica ed imparzialità, o di un manifesto
travisamento della realtà di fatto.
E TUTTAVIA
il Collegio, nel caso in esame, non intende censurare il
merito delle determinazioni, ma le ragioni poste a
base delle stesse; in altri termini, non la sostanza
della scelta, ma la sua esternazione.
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ANCORA SUI LIMITI …
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha elaborato ed
affinanto, progressivamente, l'istituto della motivazione
perchè la tutela giurisdizionale investisse direttamente
l'elemento nucleare della funzione amministrativa (specie in
presenza di generali e contrastanti interessi pubblici e
privati) e non fosse limitata al mero e meccanicistico
riscontro dei soli aspetti formalistici e rituali del
provvedimento.
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Ancora ….
Il giudizio amministrativo, specie dopo la L. n. 205/00, si
incentra sul riscontro obiettivo della legittimità del
provvedimento, attuato attraverso la verifica:
- dei suoi presupposti di legge;
- dell’ottimale bilanciamento dei diversi interessi pubblici
e privati;
- nonché
dell’analisi
dei
diversi
comportamenti
procedurali e processuali delle parti pubbliche e private
coinvolte.
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…. Ancora
La natura ampiamente discrezionale di un giudizio non
può infatti consentire che sussistano zone franche dal
sindacato giurisdizionale di legittimità quando:
dalla carenza, contraddittorietà, o mancanza della
motivazione possa direttamente o indirettamente
desumersi che la P.A. abbia compiuto valutazioni
incongruenti o illogiche.
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Cosa avrebbe dovuto
fare la Commissione …
La Commissione avrebbe dovuto decodificare i pregi ed i
difetti delle singole pellicole esaminate, sul piano
artistico, spettacolare, tecnico e culturale.
Lungo tale linea, l’artisticità di un giudizio di qualità di
una pellicola cinematografica (al pari di tutti gli altri
casi di discrezionalità amministrativa o tecnica) pur
restando un giudizio di merito, può esser sindacata
dal giudice sotto i profili della sufficienza, della logica
e dalla sostanziale congruità e razionalità.
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