STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia MODULO 1 LE “TAPPE” DEL COSTITUZIONALISMO ARABO La fine della guerra fredda STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia PREMESSA DIFFUSSIONE DEL MODELLO DEMOCRATICO RAPPRESENTATIVO ha fornito maggiori opportunità per la estensione della democrazia rappresentativa occidentale Tuttavia il mondo arabo-islamico sembra riluttante a questo cambiamento. Tanto che si è parlato di “eccezionalismo arabo-islamico” (N.J. Brown) Due eccezioni (all’eccezionalismo arabo-islamico) sono:Libano, Kuwait (e più di recente la Giordania) STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Alcune eccezioni I quali hanno conosciuto - competizione elettorale tra i vari candidati alle elezioni; - lunghi periodi di libertà di stampa - libertà di espressione delle proprie opinioni differenti da quelle delle classi dirigenziali - non hanno subito dittature militari - sono sfuggiti alla logica del partito unico STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I fattori di “resistenza” 1. L’Islam costituisce un elemento che non favorisce la trasformazione dei paesi arabo-islamici al regime democratico-rappresentativo 2. La bassa crescita economica rappresenta un limite per il cambiamento democratico Con l’accelerazione della crescita economica STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … secondo Huntington i bisogni materiali della società risulterebbero gradualmente e progressivamente soddisfatti. Le cause di instabilità dovrebbero diminuire e quindi diminuirebbe la necessità di ricorrere a sistemi tendenzialmente autoritari (repressivi) 1. Tradizionalmente l’Islam, sul piano rappresenta un fattore di conservatorismo STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La concezione di Hasan Hanafi (egiziano della sinistra islamica) politico, 2. Ma, alcuni, lo vedono anche come fattore di progresso e di opposizione politica nelle mani del popolo, e non soltanto come elemento di devozione e di richiamo alla pietà passiva Il ragionamento è questo: dal momento che l’Islam non è monopolio dei governanti, questo può essere invocato anche dai governati come veicolo di protesta L’Islam è utilizzato dai governanti per legittimare il proprio potere. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Un’altra lettura dell’Islam (molto più frequente) In Arabia autocratico Saudita: l’Islam maschera un regime In Marocco la monarchia fonda la propria legittimazione sulla discendenza del Re dal profeta Maometto L’Islam è compenetrato da aspetti religiosi e da aspetti socio-politici Secondo questa impostazione STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … La teoria delle TRE D L’Islam sarebbe DIN (religione) DAWLA (Stato) DUNYA (vita) L’Islam non specifica il governo dei musulmani STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia ISLAM E DIRITTO PUBBLICO Le prescrizioni coraniche sono praticamente inesistenti (anche se il Profeta ha imposto il principio che lo Stato deve essere fondato sulla religione) PRIMA VIENE IL COSTITUZIONALISMO POI LA COSTITUZIONE LE ORIGINI DI UN PARADOSSO (SOLO APPARENTE) STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia PREMESSE DI FONDO -Il costituzionalismo indica una serie di istituzioni e principi sviluppati a partire dall’esperienza inglese poi successivamente ripresi dagli Stati Uniti e dalle Costituzioni rivoluzionarie francesi. -“La costituzione secondo il costituzionalismo” ha alla sua base: 1. la disciplina del potere dei governanti al fine di spezzare l’unitarietà del potere 2. assumere a base di ogni disciplina il rispetto dei valori fondamentali dell’uomo STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … i pilastri del costituzionalismo Ecco perché i due pilastri del costituzionalismo, individuati dall’ART. 16 DELLE DICIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO (1789) sono: - LA SEPARAZIONE DEI POTERI - LA GARANZIA DEI DIRITTI STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … la concreta evoluzione - nell’evoluzione del costituzionalismo larga parte nella fase iniziale venne rappresentata dal primo dei due aspetti mentre - solo a seguito dell’allargamento del suffragio elettorale, con il conseguente passaggio dallo stato monoclasse allo stato pluriclasse (GIANNINI) si pose l’attenzione anche alla garanzia piena dei diritti (non solo delle libertà negative cioè) ma anche dei diritti politici e di quelli sociali STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … qualche spunto sul termine Costituzione - Si suole intendere la costituzione come legge fondamentale dello Stato nel senso che detta (riprendendo i due pilastri fondamentali del costituzionalismo moderno): 1. le regole essenziali di convivenza 2. le regole essenziali di esercizio dei pubblici poteri Le origini della nozione sono del periodo medievale, allorché si affermò non senza contrasti tra i vari ceti la nozione di legge superiore. sul piano dei documenti formali grande risalto ebbe STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … la MAGNA CHARTA LIBERTATUM (1215) Ma soprattutto con il BILL OF RIGHT (1689) si sancì il precetto in base al quale si escluse che il Re potesse sospendere le leggi o la loro osservanza senza il consenso del Parlamento - La legge nel costituzionalismo inglese ha funzione di STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia LO STRANO PERCORSO CHE PORTA LA LEGGE HA DIVENTARE COSTITUZIONE E SUCCESSIVAMENTE LA COSTITUZIONE AD ESSERE LIMITE PER LA LEGGE POSITIVIZZARE I DIRITTI NATURALI - che preesistevano all’individuo attraverso le consuetudini - ed è da questa concezione della legge (come limite al potere del Sovrano cioè) che in Inghilterra si viene a sviluppare il concetto di Costituzione - cioè come atto del popolo (in quanto contenente le sue fondamentali prerogative) che crea successivamente un governo STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … in questo senso PAINE nel suo libro I DIRITTI DELL’UOMO (1791) diceva: “Una costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto di un popolo che crea un governo”. - Il concetto di costituzione, dunque, nasce dal concetto di legge superiore. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … - Ma occorreva successivamente porre un freno alla stessa legge (intesa come legge del Parlamento). - Da qui sempre nell’ordinamento inglese si sviluppò il controllo di costituzionalità delle leggi da parte dei giudici. - Cioè le leggi che essi applicavano dovevano essere conformi ai dettami delle leggi naturali dell’ORDINE SOCIALE E DELLA GIUSTIZIA - Questo è il prodotto di una interpretazione storica che oramai non corrisponde più alla realtà contemporanea. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Il Callifato - La prova del suo carattere obbligatorio era stata individuata dai teologici e dai giuristi nel versetto 59 della sura IV del Corano: “Voi che credete, obbedite ad Allah, obbedite al Profeta e a coloro che tra voi detengono il potere. ..” - La soppressione del Califfato, avvenuta il 3 marzo 1924 da parte dell’Assemblea nazionale turca, corrisponde alla soppressione dello Stato-religione nei Paesi arabi e all’adozione dell’idea che la sovranità spetta alla nazione che impedisce un potere illimitato del Califfo. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Le origini del costituzionalismo arabo Volendo tratteggiare uno schema del percorso evolutivo delle istituzioni costituzionali arabe: possiamo individuare quattro tappe fondamentali: • Il califfato • L’imposizione occidentali dei modelli costituzionali • Il progetto di fondazione della nazione araba • La crisi dell’ideale arabista ed il ritorno ai nazionalismi STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La prima tappa: IL “DESPOSTA” GIUSTO - IL CALIFFO Questa prima tappa che riguarda il periodo che va dai primi anni dell’Ottocento e si prolunga fino agli anni venti del secolo scorso caratterizzata dalla volontà di ricostituire (restaurare) l’antico ordinamento musulmano attraverso la rifondazione della teoria tradizionale dei poteri dello Stato islamico: fondata sulla figura del califfo. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Il Rapporto tra la comunità ed il califfo La umma (comunità) è governata dal califfo (Imam) (capo del potere esecutivo) vicario e successore di Maometto. La nomina: attraverso il c.d. contratto di imamato il califfo riceve dalla umma il mandato di governo. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La nomina può avvenire in tre modi diversi: 1. attraverso l’elezione (dove l’elettorato attivo spetta non all’intera umma ma ai suoi rappresentanti(irreprensibili)) 2. con la designazione del predecessore 3. attraverso l’occupazione di fatto del potere (in forza del principio che la tirannia è preferibile all’anarchia) • La capacità giuridica: musulmano libero STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I requisiti per la nomina a Califfo cioè essere un 2 La capacità d’agire: cioè essere integro di corpo e di mente, di condotta irreprensibile e di sesso maschile • l’obbligo di osservare e far osservare la legge religiosa secondo tradizione STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I vincoli del contratto di imamato nei confronti del califfo • evitare ogni innovazione riprovevole • provvedere giustizia all’amministrazione della • provvedere alla difesa militare dell’Islam • riscuotere le entrate e provvedere alle spese pubbliche La sua funzione (temporale) è quella di indirizzare e orientare la comunità (umma). STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I limiti del potere del califfo Il califfo non ha un potere religioso in senso proprio, perché egli non può creare nuove regole religiose STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I vincoli del contratto di imamato nei confronti della umma Sorge l’obbligo di obbedienza assistenza al califfo e di (salvo che il califfo non ordini atti contrari alla religione e, in tale ipotesi, la comunità può rimuovere il califfo con la revoca del mandato) STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La seconda tappa: L’IMPOSIZIONE DEI MODELLI OCCIDENTALI Alla fine della prima guerra mondiale con la Conferenza di San Remo (1920) si affermarono una serie di mandati e protettorati in tutto il mondo arabo. - ciò ovviamente limitò moltissimo l’idea della creazioni di uno Stato arabo unitario - può affermarsi che, a seconda del grado e del tipo di colonizzazione, si vennero a costituire tre diversi contesti istituzionali. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I tre contesti successivi alla Conferenza di San Remo • Il primo riguardava Egitto, Iraq e Arabia Saudita che fin da subito ottennero l’indipendenza e dunque non subirono i condizionamenti delle potenze europee • Il secondo riguardava la c.d. grande Siria (frazionata in sette entità territoriali tutte sottomesse al mandato della società delle Nazioni) 3. Il terzo riguardava i Paesi del Maghreb sottoposti al protettorato francese (con la sola esclusione della Libia, colonia italiana fino alla fine della seconda guerra mondiale) STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I “condizionamenti” Eccetto il caso dell’Arabia Saudita tutti gli altri paesi del secondo e terzo blocco adottarono un modello costituzionale fondato sullo stampo democratico-liberale europeo (cioè sul costituzionalismo europeo) Unica (ulteriore) eccezione in tale conteso (oltre a quelle già indicate) fu la Palestina (perché in attesa di una strutturazione in senso statuale) Il tentativo di “occidentalizzazione” del mondo arabo produsse ……………….. però: STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Le conseguenze dei “condizionamenti” • imponenti manifestazioni di protesta delle masse urbane e rurali che favorirono lo sviluppo di nazionalismi • numerosi movimenti fondamentalisti che condussero le loro lotte politiche in nome del GIHAD (cioè “sforzo teso verso uno scopo determinato”) e della protezione dell’Islam • lo sviluppo di relazioni tra partiti di ispirazione fondamentalista islamica integralista e i regimi fascista e nazista (specialmente in Egitto). STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … i condizionamenti Mentre nel Maghreb la risposta nazionalista portò alla nascita di movimenti di ispirazione marxista che assunsero il progetto di unificazione araba come manifesto politico alternativo al modello liberale europeo. La terza tappa (dagli anni cinquanta in poi del secolo scorso) è caratterizzata: STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La terza tappa: IL PROGETTO DI FONDAZIONE DELLA NAZIONE ARABA - dal fallimento politico delle classi dominanti arabe subordinate alle potenze occidentali - dal progetto di nazione araba (c.d. panarabismo) portato avanti con grande determinazione da Nasser (in Egitto) e dalla spinta nella stessa direzione delle burocrazie militari in Iraq Emersero: STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Da questi due pilastri … - Il ruolo egemone delle burocrazie militari anche sulla scena politica (infatti la stabilità dell’apparato militare si contrapponeva alla inefficacia dei sistemi parlamentari arabi in larga parte corrotti) 2. l’idea di una nazione araba (che riecheggiava quella propria del califfato) 3. la sostanziale laicità di quasi tutti i regimi arabi che si riferivano all’Islam come ad una tradizione culturale, più che come una fonte del diritto STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La quarta tappa: LA CRISI DELL’IDEALE ARABISTA ED IL RITORNO AI NAZIONALISMI La quarta tappa della evoluzione istituzionale del mondo arabo inizia storicamente nel 1967 (ed è tuttora in corso) Nel 1967 infatti le forze arabe (Egitto in testa) uscirono sconfitte dalla guerra contro Israele e ciò costituì: 1. La crisi del modello nasseriano fondazione di una nazione araba di (osteggiato evidentemente da Israele e dai suoi sostenitori occidentali) STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … 2. Il cambio di egemonia nel mondo arabo con la sostituzione della leadership politica di Nasser (e dell’Egitto) con una di stampo economico (Arabia Saudita) portò alcuni Stati prima interessati al progetto di Nasser ha istaurare rapporti con Israele e Arabia Saudita improntati prevalentemente al commercio del petrolio Ciò condusse alla morte del progetto panarabista e al ritorno dei localismi nazionali STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia LA CLASSIFICAZIONE DELLE COSTITUZIONI ARABE In primo luogo occorre avvertire che nonostante le peculiarità del modello arabo saranno utilizzati i criteri classici offerti dal costituzionalismo occidentale. Ciò consente di dividere le Costituzioni arabe in due famiglie: • DI DERIVAZIONE LIBERALE • DI DERIVAZIONE SOCIALISTA STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I MODELLI DI DERIVAZIONE LIBERALE In questo gruppo comprendiamo le Costituzioni che adottate sulla falsariga del modello inglese e del modello francese, con la recezione di alcuni fondamentali istituti: • La sovranità nazionale • La separazione dei poteri • Le garanzie per le minoranze • La tutela dei diritti fondamentali Ad esempio la Costituzione tunisina del 1959 nel suo Preambolo si richiamava: STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … - Al principio della separazione dei poteri - Alla indipendenza dei giudici dal potere politico Riguardo alla forma di governo (cioè alla separazione dei poteri) gli schemi di riferimento sono rappresentati: STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … dal modello parlamentare e da quello presidenziale - La fdg parlamentare venne adottata in Egitto (nella Costituzione del 1930); in Libia (nella Costituzione del 1951); in Giordania (nella Costituzione del 1946) * Solo dopo la Costituzione francese del 1958 iniziarono a diffondersi modelli di governo di tipo presidenziale (che offrivano una forte concentrazione del potere) Sul versante del riconoscimento dei diritti politici: STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia Segue … La Costituzione della Mauritania del 1961 riconosceva il principio del pluripartitismo Le Costituzioni di Algeria (1963), Siria (1964) ed Egitto (1971) prevedevano un modello simile a quello delle Costituzioni sovietiche. STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia I MODELLI DI DERIVAZIONE SOCIALISTA • L’unione tra Stato e partito unico • La previsione di una radicale trasformazione delle strutture sociali ed economiche contro i meccanismi spontanei di funzionamento dell’economia e privilegiando, al contrario, la pianificazione imposta • La dittatura democratica come forma di governo • Il ruolo servente del potere giudiziario rispetto agli indirizzi politici del partito unico STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La “caduta” del costituzionalismo nel contesto arabo Subito dopo l’indipendenza dalle potenze europee gli Stati che si erano ispirati alle costituzioni liberali (v. retro) iniziarono un vero e proprio rigetto di tali modelli Ciò comportò un periodo di “inflazione” costituzionale volto a individuare il modello più “adatto” alla leadership di turno Il principio della separazione numerose deroghe: STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La “parabola” nel dettaglio dei potere subisce - si privilegia la figura del Presidente (sancendo il passaggio dall’esperienza parlamentare a quella presidenziale) - si accentua legislative l’emarginazione delle assemblee - il potere giudiziario assume una funzione strumentale (diventa cioè un servizio) rispetto alle esigenze dell’esecutivo STEFANO VILLAMENA Università degli Studi di Perugia La caduta del muro di Berlino Alla fine degli anni ottanta il venir meno della contrapposizione tra blocco occidentale e blocco orientale condusse all’abbandono delle costituzioni di ispirazione socialista. La maggior parte delle Costituzioni si orientarono, dunque, verso una logica “modernista-liberale”