STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia LEZIONE SPECIALISTICA IL “NUOVO” DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Stefano Villamena) STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Consiglio di Stato sez. V 20 dicembre 2011, n. 6682 “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire in modo ampio la partecipazione per assicurarne l'imparzialità e la trasparenza e a detto scopo tutti i documenti amministrativi sono, in via generale, da ritenere accessibili, salvo le eccezioni fissate espressamente dall'art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241 e da norme di settore, e il diritto di ostensione deve essere riconosciuto a tutti coloro che hanno un interesse effettivo ed attuale agli atti per i quali è chiesto l'accesso”. (ConfermaTarMarche, n. 681 del 2011). STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia FONDAMENTO COSTITUZIONALE 1. opzione ART. 97 COST. - Imparzialità (e buon andamento) 2. opzione ART. 21 COST. - Diritto di informazione STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Il diritto di accesso (in generale) 2 TIPOLOGIE: - accesso endoprocedimentale (o partecipativo) accesso extraprocedimentale (o conoscitivo) - NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO: capo V della l. 241/1990, artt. 22 ss. tante leggi e regolamenti: Stato: d.p.r. 184/2006 + regolamenti singoli enti leggi regionali statuti e regolamenti enti locali STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Il diritto di accesso: il piano legislativo (Le coordinate di fondo) Art. 22, comma 2 (L. 241/90). “L'accesso ai documenti amministrativi (…): costituisce amministrativa principio generale dell'attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia La definizione legislativa L’art. 22 contiene la definizione degli elementi costituiscono il diritto di accesso (e in particolare): che diritto di accesso: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi interessati: soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso controinteressati: soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Il d.P.R. del 2006 “Gli interessati” Articolo 2 del d.P.R. del 2006 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto - concreto - attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata (collegata al documento al quale è richiesto l'accesso). STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (d.P.R. del 2006 “Gli interessati”) Questa disposizione rispecchia l’evoluzione giurisprudenziale, la quale richiede l’esistenza in capo al soggetto che fa l’istanza di accesso di un: interesse meritevole di tutela (di diritto soggettivo, di interesse legittimo o situazioni di più basso rilievo quali, ad esempio, una c.d. aspettativa di diritto come, ad esempio, ma il Giudice la paventa soltanto: l'esigenza di poter programmare con sufficiente chiarezza la propria strategia imprenditoriale, cfr. Cds sent. 2109/1999) STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (d.P.R. del 2006 “Gli interessati”) Così, il Consiglio di stato sent. 2109/1999 aveva stabilito il requisito soggettivo della personalità e concretezza non è ravvisabile in relazione all'interesse a combattere il fenomeno dell'abusivismo nel settore della concessione comunale di impianti pubblicitari. L'interesse alla repressione dell'abusivismo non individua una posizione legittimante del richiedente, poiché è strettamente collegato all'interesse pubblico, di pertinenza dell'ente locale, ad impedire e perseguire, con adeguate sanzioni, questi fenomeni. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (d.P.R. del 2006 “Gli interessati”) Mentre, a differenza del passato, si richiede che l’interesse sia anche “ATTUALE” STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia IL d.P.R. del 2006 “La posizione dei controinteressati” Con la riforma del 2005 il Legislatore ha codificato la posizione dei titolari al diritto alla riservatezza sull’istanza di accesso Qualificandoli quali “CONTROINTERESSATI” STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (La posizione dei controinteressati”) Articolo 3 (del d.P.R. del 2006) La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (per coloro che vi abbiano consentito). STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (La posizione dei “controinteressati”) “La motivata opposizione” (art. 3 d.P.R. 2006) Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (la posizione dei “controinteressati”) Art. 5 d.P.R. del 2006 “Limite all’accesso informale” Qualora non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta (anche verbale). Dunque Qualora in base al contenuto del documento richiesto si riscontri l'esistenza di controinteressati, la P.A. invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Ambito di applicazione del diritto di accesso Articolo 23 Il diritto di accesso si esercita nei confronti: delle pubbliche amministrazioni delle aziende autonome e speciali degli enti pubblici dei gestori di pubblici servizi nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Ambito di applicazione: le definizioni legislative (art. 22) documento amministrativo: cioè ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; pubblica amministrazione: cioè tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia IL d.P.R. del 2006 “Pubblica amministrazione”, “documenti amministrativi”: ambito di applicazione Articolo 2 (del d.P.R. 2006) Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti: di diritto pubblico i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia IL d.P.R. del 2006 (Novità: “esistenza dei documenti”) Art. 2 (d.P.R. del 2006) Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla pubblica amministrazione la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (dovere di leale collaborazione della P.A.) Art. 5 (del d.P.R. del 2006) Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. Art. 7 (del d.P.R. del 2006) L'accoglimento della richiesta comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. Il “bilanciamento” STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Consiglio di stato sent. n. 4505/2006 “Ogni richiesta di accesso” non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto dell'istanza, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede. l'accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti e da formare per dare risposta alla richiesta, spetta all'amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste nel caso in cui sussistano i presupposti per consentire l'accesso. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (leale collaborazione della P.A.) Art. 5 (del d.P.R. del 2006) Nel caso in cui incompleta la richiesta sia irregolare o l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente. * In tale caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Esclusione dal diritto di accesso I blocco (statico). Il caso dei segreti Art. 24 Premessa. (comma 5, art. 24) I documenti che rientrano in questa categoria sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. Ciò precisato, il diritto di accesso è escluso: per i documenti coperti da segreto di Stato nei casi di segreto di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (esclusione dal diritto di accesso) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Esclusioni ulteriori II blocco (mobile) 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Le ulteriori ipotesi con d.P.R. del Governo Art. 24, comma 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della l. 400/1988, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: e in particolare (lett. d) quando i documenti riguardino: - la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari - ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono Il diritto di accesso STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia “La regola delle regole” (art. 24, l. n. 241/1990) (e dunque quello di “pubblicazione” e di “trasparenza”) è escluso (o meglio limitato) 1) nei procedimenti psicoattitudinale) selettivi (informazioni di carattere 2) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale 3) documenti contenenti dati sensibili e giudiziari e in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 4) quando le singole pubbliche amministrazioni individuano categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … il diritto di accesso (che è più forte di quello di pubblicazione ed informazione) non può essere quasi mai escluso a priori Il citato art. 24, comma 7, stabilisce infatti che: “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … art. 60 Codice Privacy Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. “Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Un caso “per capire” Consiglio di Stato sez. VI 9 novembre 2011, n. 5926 “Le finalità che sostengono le disposizioni preclusive dell'accesso, fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di preservare l'identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita ""comunque" dall'art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990 (Conferma TarLiguria, Genova, Sez. II, n. 215 del 2011). STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia … segue: fatto della controversia “L'Istituto nazionale della previdenza sociale riferisce che la società cooperativa sociale "il Biscionè ebbe a presentare alla competente sede provinciale in data 23 settembre 2010 un'istanza di accesso finalizzata all'ostensione dei verbali dell'accesso ispettivo svoltosi nell'agosto dello stesso anno presso i propri locali, al fine di prendere conoscenza delle dichiarazioni nell'occasione rese dai dottori L. Fa. e Ma.. L'Istituto precisa che, all'esito della visita ispettiva, era emerso che il rapporto instaurato con i dottori L. Fa. e Ma., pur se formalmente qualificato come di carattere autonomo e professionale, presentava al contrario i caratteri tipici di un rapporto di carattere subordinato. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia … segue: fatto della controversia Conseguentemente, l'I.N.P.S. aveva irrogato a carico della società appellata una sanzione pecuniaria di notevole entità in relazione alle violazioni contributive nell'occasione accertate. Con atto in data 3 novembre 2010, la sede territoriale dell'Istituto respingeva la richiesta di accesso, richiamando le previsioni di cui al regolamento 16 febbraio 1994, n. 1951/94 (art. 17 e allegato A) a tenore del quale restano sottratte al diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi (inter alia) "le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi". STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia … di contro, il Codice della privacy stabilisce Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali. “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Quali dati ? Art. 3 Codice Privacy «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; “Il dato che identifica uno stato di bisogno STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Il c.d. dato parasensibile economico è correntemente indicato come "dato parasensibile“ (T.A.R. Venezia Veneto sez. I, 14 giugno 2007, n. 1938) STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia E se si violano i dati riservati che potrebbe succedere? Art. 15. Codice Privacy Danni cagionati per effetto del trattamento. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Art. 2050 Codice Civile Art. 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Un caso Corte di Appello di Salerno 15 settembre 2006 (in Foro it., 2007, I, 594) Integra gli estremi del trattamento illecito di dati personali … la pubblicazione su alcuni quotidiani delle generalità complete e della fotografia di un bambino di quattro anni deceduto a seguito del cedimento di una acquasantiera all'interno di una chiesa Gli editori di tali quotidiani vanno condannati al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai genitori della vittima per essere stati esposti alla curiosità del pubblico in ambiti ben più ampi del piccolo centro in cui l'evento letale si era verificato STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Come si fa allora a dirimere il contrasto fra riservatezza e accesso (trasparenza)? Rispettando il principio di necessità trattamento dei dati (art. 3, Codice della Privacy). nel Cioè: riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. * La regola è che nella pubblicazione di atti devo far prevalere la privacy sulla trasparenza. Tanto chi ha poi “interesse” al documento potrà esercitare il diritto di accesso (d.P.R. n. 184 del 2006) STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19-4-2007 Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazioni e diffusione di atti e documenti di enti locali STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Regole generali 1. “ … la presenza di dati personali negli atti e nei documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali richiede alcune doverose valutazioni affinché siano rispettati i diritti degli interessati” (punto 2). 2. “ … La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una «diffusione» di dati personali comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini. L'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento” (punto 3) STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Regole sull’Albo Pretorio On line (punto 6) “ … La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è lecita … sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati …” …. questa forma non autorizza a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile”. … Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo pretorio va rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti” STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Casi particolari (punto 10 della delibera) 1) Gli enti locali sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica, favorendo accesso e pubblicità, anche per via telematica (artt. 1 e 2 D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118) … … Resta ferma l'esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell’Isee – indicatore della situazione economica equivalente) STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (punto 10 della delibera) Caso emblematico: differenza fra accesso e pubblicazione legale Le graduatorie dei vincitori di concorsi sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente (art. 15 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487) Tale operazione, nel caso di graduatorie selettive degli enti locali, trova fondamento nella disposizione di cui al citato art. 10 del D.Lgs. n. 267/2000. Non risulta lecito inserire dati superflui quali recapiti di telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale. Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando di concorso, in particolare elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Casi particolari (punto 10 della delibera) Caso emblematico: differenza fra accesso e pubblicazione legale Le graduatorie per ammettere minori agli asili nido Non risulta lecito diffondere indifferenziatamente i punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla base della documentazione presentata. In particolare ai punteggi parziali conferiti in base alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore (ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Modalità di esercizio del diritto di accesso (art. 25) La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. deve essere rivolta all'amministrazione che formato il documento o che lo detiene stabilmente. ha si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Altri elementi di utilità pratica L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione (salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura). STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Le limitazioni all’ostensione del documento Sono ammessi Rifiuto Differimento Limitazioni Ma nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia IL d.P.R. del 2006 “Il differimento per esigenze della P.A.” Art. 9 (d.P.R. 2006) Anzitutto occorre precisare che L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … “differimento per esigenze della P.A.” Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare: una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (“differimento” – la “vecchia” disciplina) Nel “vecchio” d.P.R. 352/1992 si prevedeva che per “esigenze di riservatezza dell’amministrazione” (art. 7, comma 2) la P.A. potesse disporre il differimento dell’accesso Ciò aveva portato a riconoscere una sorta di “diritto alla riservatezza della P.A.” (al di fuori dei casi di “segreto” già previsti) La giurisprudenza aveva stabilito che “l’occultamento a terzi di determinate informazioni è ammissibile laddove la P.A. svolga il suo operato in modo svincolato dalla relaizzazione del vantaggio della comunità” (tra le diverse, Cds sent. 14/1998). A titolo d’esempio: la richiesta di accesso alla documentazione fiscale attinente all’attività svolta dall’ente STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … (“differimento” – problema ermeneutico) Nel “nuovo” d.P.R., invece, si stabilisce più genericamente per “specifiche esigenze dell’amministrazione” Dunque 1. Da un lato si amplia la sfera delle giustificazioni ammissibili per il differimento 2. Dall’altro, però, non si parla più di “riservatezza” il che potrebbe far immaginare che questo presupposto non sia più ammissibile STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Il caso di “silenzio” della P.A. sulla istanza di accesso Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta SI INTENDE RESPINTA STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Le tipologie di ricorso (cenni) In caso di diniego dell'accesso (espresso o tacito) di differimento dello stesso Il richiedente può presentare ricorso: al TAR al DIFENSORE CIVICO (nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali) per chiedere che sia riesaminata la suddetta determinazione. alla COMMISSIONE PER L'ACCESSO (nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato). STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia IL d.P.R. del 2006 “Il responsabile del procedimento ed il contenzioso ” Art. 6 (del d.P.R. del 2006) Il responsabile del procedimento di accesso è: il dirigente il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Segue … “Il responsabile del procedimento ed il contenzioso ” Art. 25 (legge 241/1990) Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. * Per cui è bene che nelle fattispecie che a priori appaiono suscettibili di contestazioni la relativa il responsabile del procedimento sia un dirigente STEFANO VILLAMENA MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.” Università degli Studi di Perugia Rito in materia di accesso ai documenti Art. 116 Codice del processo 2010 Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio… L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.