STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
LEZIONE SPECIALISTICA
IL “NUOVO” DIRITTO DI ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(Stefano Villamena)
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Consiglio di Stato sez. V
20 dicembre 2011, n. 6682
“Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
costituisce
un
principio
generale
dell'attività
amministrativa, volto a favorire in modo ampio la
partecipazione per assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza e a detto scopo tutti i documenti
amministrativi sono, in via generale, da ritenere
accessibili, salvo le eccezioni fissate espressamente
dall'art. 24, l. 7 agosto 1990 n. 241 e da norme di
settore, e il diritto di ostensione deve essere riconosciuto
a tutti coloro che hanno un interesse effettivo ed attuale
agli atti per i quali è chiesto l'accesso”.
(ConfermaTarMarche, n. 681 del 2011).
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
FONDAMENTO COSTITUZIONALE
1. opzione
ART. 97 COST.
- Imparzialità (e buon andamento)
2. opzione
ART. 21 COST.
- Diritto di informazione
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Il diritto di accesso
(in generale)
2 TIPOLOGIE:
 - accesso endoprocedimentale (o partecipativo)
 accesso extraprocedimentale (o conoscitivo)
- NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO:
 capo V della l. 241/1990, artt. 22 ss.
tante leggi e regolamenti:
 Stato: d.p.r. 184/2006 + regolamenti singoli enti
 leggi regionali
 statuti e regolamenti enti locali
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Il diritto di accesso: il piano legislativo
(Le coordinate di fondo)
Art. 22, comma 2 (L. 241/90).
“L'accesso ai documenti amministrativi (…):
 costituisce
amministrativa
principio
generale
dell'attività
 attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali
 resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire
livelli ulteriori di tutela.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
La definizione legislativa
L’art. 22 contiene la definizione degli elementi
costituiscono il diritto di accesso (e in particolare):
che
 diritto di accesso: il diritto degli interessati di prendere
visione e di estrarre copia di documenti amministrativi
 interessati: soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso
 controinteressati: soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che
dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Il d.P.R. del 2006
“Gli interessati”
Articolo 2 del d.P.R. del 2006
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere
esercitato da chiunque abbia un interesse
diretto - concreto - attuale
corrispondente a una situazione
giuridicamente tutelata
(collegata al documento al
quale è richiesto l'accesso).
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (d.P.R. del 2006
“Gli interessati”)
Questa disposizione rispecchia l’evoluzione giurisprudenziale,
la quale richiede l’esistenza in capo al soggetto che fa l’istanza
di accesso di un:
interesse meritevole di tutela (di diritto soggettivo,
di interesse legittimo o situazioni di più basso rilievo
quali, ad esempio, una c.d. aspettativa di diritto come,
ad esempio, ma il Giudice la paventa soltanto:
l'esigenza di poter programmare con sufficiente
chiarezza la propria strategia imprenditoriale, cfr. Cds
sent. 2109/1999)
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (d.P.R. del 2006
“Gli interessati”)
Così, il Consiglio di stato sent. 2109/1999
aveva stabilito
il requisito soggettivo della personalità e concretezza non è
ravvisabile in relazione all'interesse a combattere il fenomeno
dell'abusivismo nel settore della concessione comunale di
impianti pubblicitari.
L'interesse alla repressione dell'abusivismo non individua una
posizione legittimante del richiedente, poiché è strettamente
collegato all'interesse pubblico, di pertinenza dell'ente locale,
ad impedire e perseguire, con adeguate sanzioni, questi
fenomeni.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (d.P.R. del 2006
“Gli interessati”)
Mentre, a differenza del passato,
si richiede che l’interesse sia anche “ATTUALE”
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
IL d.P.R. del 2006
“La posizione dei controinteressati”
Con la riforma del 2005 il Legislatore ha codificato la
posizione dei titolari al diritto alla riservatezza
sull’istanza di accesso
Qualificandoli quali
“CONTROINTERESSATI”
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (La posizione dei
controinteressati”)
Articolo 3 (del d.P.R. del 2006)
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta
di accesso, se individua soggetti controinteressati, è
tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante
invio di copia con raccomandata
con avviso di ricevimento
o per via telematica
(per coloro che vi abbiano consentito).
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (La posizione dei
“controinteressati”)
“La motivata opposizione”
(art. 3 d.P.R. 2006)
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i
controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di
accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della
comunicazione di cui al comma 1.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (la posizione dei
“controinteressati”)
Art. 5 d.P.R. del 2006
“Limite all’accesso informale”
Qualora non risulti l'esistenza di controinteressati il
diritto di accesso può essere esercitato in via informale
mediante richiesta (anche verbale).
Dunque
Qualora in base al contenuto del
documento
richiesto
si
riscontri
l'esistenza
di
controinteressati, la P.A. invita l'interessato a presentare
richiesta formale di accesso.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Ambito di applicazione
del diritto di accesso
Articolo 23
Il diritto di accesso si esercita nei confronti:
delle pubbliche amministrazioni
delle aziende autonome e speciali
degli enti pubblici
dei gestori di pubblici servizi
 nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si
esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Ambito di applicazione:
le definizioni legislative (art. 22)
 documento
amministrativo:
cioè
ogni
rappresentazione
grafica,
fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale;
 pubblica amministrazione: cioè tutti i soggetti di
diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
IL d.P.R. del 2006
“Pubblica amministrazione”, “documenti
amministrativi”: ambito di applicazione
Articolo 2 (del d.P.R. 2006)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è
esercitabile nei confronti di tutti i soggetti:
di diritto pubblico
i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di
pubblico interesse disciplinata dal
diritto nazionale o comunitario
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
IL d.P.R. del 2006
(Novità: “esistenza dei documenti”)
Art. 2 (d.P.R. del 2006)
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai
documenti amministrativi
 materialmente esistenti al momento della
richiesta e detenuti alla stessa data dalla
pubblica amministrazione
 la pubblica amministrazione non è tenuta
ad elaborare dati in suo possesso al fine di
soddisfare le richieste di accesso.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (dovere di leale collaborazione
della P.A.)
Art. 5 (del d.P.R. del 2006)
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento
oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne
consentano l'individuazione.
Art. 7 (del d.P.R. del 2006)
L'accoglimento della richiesta comporta anche la facoltà
di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e
appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o di regolamento.
Il “bilanciamento”
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Consiglio di stato
sent. n. 4505/2006
“Ogni richiesta di accesso”
non deve indicare in modo puntuale i documenti
oggetto dell'istanza, in quanto molto spesso il privato
non conosce in quali documenti sono contenute le
informazioni che richiede.
l'accesso
non
può
riguardare documenti allo stato non esistenti e da
formare per dare risposta alla richiesta, spetta
all'amministrazione individuare in quali documenti siano
presenti le informazioni richieste nel caso in cui
sussistano i presupposti per consentire l'accesso.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (leale collaborazione della P.A.)
Art. 5 (del d.P.R. del 2006)
Nel caso in cui
incompleta
la richiesta sia irregolare o
l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà
comunicazione al richiedente.
* In tale caso il termine del procedimento ricomincia a
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Esclusione dal diritto di accesso
I blocco (statico). Il caso dei segreti
Art. 24
Premessa. (comma 5, art. 24)
I documenti che rientrano in questa categoria sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale
connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale
periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
Ciò precisato, il diritto di accesso è escluso:
 per i documenti coperti da segreto di Stato
 nei casi di segreto di divieto di divulgazione espressamente
previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al
comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del
comma 2 del presente articolo;
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (esclusione dal
diritto di accesso)
 nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
nei
confronti
dell'attività
della
pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi
generali,
di
pianificazione
e
di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
 nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere
psico-attitudinale relativi a terzi.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Esclusioni ulteriori
II blocco (mobile)
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai
sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Le ulteriori ipotesi con d.P.R. del Governo
Art. 24, comma 6.
Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2,
della l. 400/1988, il Governo può prevedere casi di sottrazione
all'accesso di documenti amministrativi:
e in particolare (lett. d) quando i documenti riguardino:
- la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari
- ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli
stessi soggetti cui si riferiscono
Il diritto di accesso
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
“La regola delle regole”
(art. 24, l. n. 241/1990)
(e dunque quello di “pubblicazione” e di “trasparenza”)
è escluso (o meglio limitato)
1)
nei
procedimenti
psicoattitudinale)
selettivi
(informazioni
di
carattere
2)
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale
3)
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari e in caso di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
4)
quando le singole pubbliche amministrazioni individuano
categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti
nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … il diritto di accesso
(che è più forte di quello di pubblicazione
ed informazione) non può essere quasi
mai escluso a priori
Il citato art. 24, comma 7, stabilisce infatti che:
“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso
ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici”
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … art. 60 Codice Privacy
Dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale.
“Quando il trattamento concerne dati idonei a
rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la richiesta di
accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno
pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile”.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Un caso “per capire”
Consiglio di Stato sez. VI
9 novembre 2011, n. 5926
“Le finalità che sostengono le disposizioni preclusive
dell'accesso, fondate su un particolare aspetto della
riservatezza, quello cioè attinente all'esigenza di
preservare l'identità dei dipendenti autori delle
dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni
discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte
del datore di lavoro - recedono a fronte dell'esigenza
contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi
giuridici, essendo la realizzazione del diritto alla difesa
garantita ""comunque" dall'art. 24 comma 7, l. n. 241
del 1990 (Conferma TarLiguria, Genova, Sez. II, n. 215
del 2011).
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
… segue: fatto della controversia
“L'Istituto nazionale della previdenza sociale riferisce che
la società cooperativa sociale "il Biscionè ebbe a
presentare alla competente sede provinciale in data 23
settembre 2010 un'istanza di accesso finalizzata
all'ostensione dei verbali dell'accesso ispettivo svoltosi
nell'agosto dello stesso anno presso i propri locali, al fine
di prendere conoscenza delle dichiarazioni nell'occasione
rese dai dottori L. Fa. e Ma..
L'Istituto precisa che, all'esito della visita ispettiva, era
emerso che il rapporto instaurato con i dottori L. Fa. e
Ma., pur se formalmente qualificato come di carattere
autonomo e professionale, presentava al contrario i
caratteri tipici di un rapporto di carattere subordinato.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
… segue: fatto della controversia
Conseguentemente, l'I.N.P.S. aveva irrogato a carico
della società appellata una sanzione pecuniaria di
notevole entità in relazione alle violazioni contributive
nell'occasione accertate.
Con atto in data 3 novembre 2010, la sede territoriale
dell'Istituto respingeva la richiesta di accesso,
richiamando le previsioni di cui al regolamento 16
febbraio 1994, n. 1951/94 (art. 17 e allegato A) a
tenore del quale restano sottratte al diritto di accesso
agli atti e documenti amministrativi (inter alia) "le
dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano
base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di
prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni
dei lavoratori stessi".
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
… di contro, il Codice della privacy
stabilisce
Art. 1.
Diritto alla protezione dei dati personali.
“Chiunque ha diritto alla protezione
dei dati personali che lo riguardano”.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Quali dati ?
Art. 3 Codice Privacy
«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale
«dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a
o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
“Il dato che identifica uno stato di bisogno
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Il c.d. dato parasensibile
economico è correntemente indicato come
"dato parasensibile“
(T.A.R. Venezia Veneto
sez. I, 14 giugno 2007, n. 1938)
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
E se si violano i dati riservati
che potrebbe succedere?
Art. 15. Codice Privacy
Danni cagionati per effetto del trattamento.
Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Art. 2050 Codice Civile
Art. 2050
Responsabilità
per l'esercizio di attività pericolose
“Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o
per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno”.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Un caso
Corte di Appello di Salerno 15 settembre
2006 (in Foro it., 2007, I, 594)
Integra gli estremi del trattamento illecito di dati
personali … la pubblicazione su alcuni quotidiani delle
generalità complete e della fotografia di un bambino di
quattro anni deceduto a seguito del cedimento di una
acquasantiera all'interno di una chiesa
Gli editori di tali quotidiani vanno condannati al
risarcimento del danno non patrimoniale subito dai
genitori della vittima per essere stati esposti alla
curiosità del pubblico in ambiti ben più ampi del piccolo
centro in cui l'evento letale si era verificato
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Come si fa allora a dirimere il contrasto
fra riservatezza e accesso (trasparenza)?
Rispettando il principio di necessità
trattamento dei dati (art. 3, Codice della Privacy).
nel
Cioè: riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da escluderne
il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi
possono essere realizzate mediante dati anonimi od
opportune modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
* La regola è che nella pubblicazione di atti devo far
prevalere la privacy sulla trasparenza. Tanto chi ha poi
“interesse” al documento potrà esercitare il diritto di
accesso (d.P.R. n. 184 del 2006)
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Delibera del Garante
per la protezione dei
dati personali
19-4-2007
Linee guida in materia di
trattamento
di dati personali per finalità di
pubblicazioni e diffusione di atti e
documenti di enti locali
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Regole generali
1. “ … la presenza di dati personali negli atti e nei
documenti conoscibili o diffusi dagli enti locali
richiede alcune doverose valutazioni affinché siano
rispettati i diritti degli interessati” (punto 2).
2. “ … La pubblicazione e la divulgazione di atti e
documenti determinano una «diffusione» di dati
personali comportando la conoscenza di dati da parte
di
un
numero
indeterminato
di
cittadini.
L'interferenza nella sfera personale degli interessati
che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è
prevista da una norma di legge o di regolamento”
(punto 3)
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Regole sull’Albo Pretorio On line
(punto 6)
“ … La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo
pretorio è lecita … sempreché sia effettuata osservando
gli accorgimenti di seguito indicati …”
…. questa forma non autorizza a trasporre tutte
le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito
Internet dell'ente liberamente consultabile”.
… Riguardo alla diretta indicazione di dati
personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo
pretorio va rispettato il principio di pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità perseguite con i singoli
atti”
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Casi particolari
(punto 10 della delibera)
1) Gli enti locali sono tenuti ad istituire l'albo dei
soggetti cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni,
crediti, sussidi e benefìci di natura economica, favorendo
accesso e pubblicità, anche per via telematica (artt. 1 e
2 D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118) …
… Resta ferma l'esigenza di non diffondere
ulteriori dettagli eccedenti rispetto alle finalità
perseguite
(quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali,
coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari
secondo le fasce dell’Isee – indicatore della
situazione economica equivalente)
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (punto 10 della delibera)
Caso emblematico: differenza fra accesso
e pubblicazione legale
Le graduatorie dei vincitori di concorsi sono pubblicate
nell'albo pretorio del relativo ente (art. 15 D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487)
Tale operazione, nel caso di graduatorie selettive degli enti
locali, trova fondamento nella disposizione di cui al citato art. 10 del
D.Lgs. n. 267/2000.
Non risulta lecito inserire dati superflui quali recapiti di
telefonia fissa o mobile, titoli di studio, codice fiscale.
Vanno pubblicati solo i dati personali pertinenti e non
eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale
e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando di concorso, in
particolare elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di
prove intermedie; elenchi di ammessi a prove orali; punteggi riferiti a
singoli argomenti di esame; punteggi totali ottenuti.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Casi particolari
(punto 10 della delibera)
Caso emblematico: differenza fra accesso
e pubblicazione legale
Le graduatorie per ammettere
minori agli asili nido
Non risulta lecito diffondere indifferenziatamente i
punteggi parziali attribuiti a ciascun richiedente sulla
base della documentazione presentata.
In particolare ai punteggi parziali conferiti in base
alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive del minore
(ad esempio in affidamento familiare) e del suo nucleo
familiare (posizione lavorativa dei genitori, presenza di
persone diversamente abili), anche alla luce del richiamato
divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Modalità di esercizio del diritto di accesso
(art. 25)
La richiesta di accesso ai documenti
 deve essere motivata.
 deve essere rivolta all'amministrazione che
formato il documento o che lo detiene stabilmente.
ha
 si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Altri elementi di utilità pratica
L'esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto
al rimborso del costo di riproduzione
(salve le disposizioni vigenti in materia
di bollo, nonché i diritti di ricerca e di
visura).
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Le limitazioni all’ostensione
del documento
Sono ammessi
Rifiuto
Differimento
Limitazioni
Ma
nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24
e debbono essere motivati.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
IL d.P.R. del 2006
“Il differimento per esigenze della P.A.”
Art. 9 (d.P.R. 2006)
Anzitutto occorre precisare che
L'atto che dispone il differimento
dell'accesso ne indica la durata.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … “differimento per esigenze
della P.A.”
Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente
per assicurare:
 una temporanea tutela agli interessi di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge
 per
salvaguardare
specifiche
esigenze
dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria
dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui
conoscenza possa compromettere il buon andamento
dell'azione amministrativa.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (“differimento” –
la “vecchia” disciplina)
Nel “vecchio” d.P.R. 352/1992 si prevedeva che per “esigenze
di riservatezza dell’amministrazione” (art. 7, comma 2) la P.A.
potesse disporre il differimento dell’accesso
Ciò aveva portato a riconoscere una sorta di “diritto alla
riservatezza della P.A.” (al di fuori dei casi di “segreto” già
previsti)
La giurisprudenza aveva stabilito che “l’occultamento a terzi di
determinate informazioni è ammissibile laddove la P.A. svolga
il suo operato in modo svincolato dalla relaizzazione del
vantaggio della comunità” (tra le diverse, Cds sent. 14/1998).
A titolo d’esempio: la richiesta di accesso alla documentazione
fiscale attinente all’attività svolta dall’ente
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue … (“differimento” –
problema ermeneutico)
Nel “nuovo” d.P.R., invece, si stabilisce più
genericamente per “specifiche esigenze
dell’amministrazione”
Dunque
1. Da un lato si amplia la sfera delle giustificazioni
ammissibili per il differimento
2. Dall’altro, però, non si parla più di “riservatezza” il
che potrebbe far immaginare che questo presupposto
non sia più ammissibile
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Il caso di “silenzio” della P.A.
sulla istanza di accesso
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta
SI INTENDE RESPINTA
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Le tipologie di ricorso (cenni)
In caso di
diniego dell'accesso (espresso o tacito)
di differimento dello stesso
Il richiedente può presentare ricorso:
 al TAR
 al DIFENSORE CIVICO (nei confronti degli atti delle
amministrazioni comunali, provinciali e regionali) per chiedere
che sia riesaminata la suddetta determinazione.
 alla COMMISSIONE PER L'ACCESSO (nei confronti degli atti
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato).
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
IL d.P.R. del 2006
“Il responsabile del procedimento
ed il contenzioso ”
Art. 6 (del d.P.R. del 2006)
Il responsabile del procedimento di accesso è:
il dirigente
il funzionario preposto all'unità organizzativa
o altro dipendente addetto all'unità competente a
formare il documento o a detenerlo stabilmente.
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Segue …
“Il responsabile del procedimento
ed il contenzioso ”
Art. 25 (legge 241/1990)
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in
giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione
può
essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal
rappresentante legale dell'ente.
* Per cui è bene che
nelle fattispecie che a priori appaiono suscettibili di
contestazioni la relativa il responsabile del procedimento sia un
dirigente
STEFANO VILLAMENA
MASTER “INNOVAZIONE NELLA P.A.”
Università degli Studi di Perugia
Rito in materia di accesso ai documenti
Art. 116 Codice del processo 2010
Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze
di accesso ai documenti amministrativi il ricorso e'
proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del
silenzio…
L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da
un proprio dipendente a ciò autorizzato.
Il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalità.
Scarica

lezione 5 - su diritto di accesso