STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Articolo 20 - Silenzio assenso
(una breve premessa: la situazione precedente)
Il recentissimo decreto sulla competitività (DL 35/2005)
ha determinato una rivoluzione copernicana in
materia.
In precedenza
-La PA aveva l’obbligo di concludere ogni
procedimento,
-I casi in cui si poteva derogare erano
tassativamente
previsti
dalla
legge
e
prendevano il nome di silenzio-assenso e
silenzio-diniego.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
La “vecchia” disciplina
del silenzio-assenso (art. 20)
Con regolamento
determinati i casi
(di
delegificazione)
sono
in cui la domanda di
rilascio
di
una
autorizzazione,
licenza,
abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto
di consenso comunque denominato, cui sia
subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non
venga
comunicato
all'interessato
il
provvedimento di diniego entro il termine
fissato.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
I poteri della P.A.
(nella vecchia disciplina)
Sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente
può
annullare
l'atto
illegittimamente formato.
di
assenso
* salvo che l'interessato provveda a sanare i
vizi
entro
il
termine
prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
L’attuazione dell’art. 20
(il d.P.R. 300/1992, succ. modif. 407/1994)
Oltre ai casi previsti espressamente
dalle leggi di settore
1. ISCRIZIONE COOPERATIVE REGISTRO PREFETTIZIO
(MINISTRO INTERNO – 180 GG.)
2. COSTRUZIONE
IN
PROSSIMITÀ
DELLE AUTOSTRADE IN
DEROGA ALLE DISTANZE PRESCRITTE PER LEGGE
(MINISTRO LAVORI PUBBLICI - 90 GG.)
3. ISCRIZIONE
ALBO
COMMERCIANTI ALL'INGROSSO
(MINISTERO DELL'INDUSTRIA - 60 GG.)
4. AUTORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIO DEGLI
ALIMENTI PRIMA INFANZIA E PRODOTTI DIETETICI
(MINISTERO DELLA SANITÀ - 180 GG.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Il contenuto della domanda
(d.P.R. 300/1992, art. 3)
La denuncia e la domanda devono identificare:
- le generalità del richiedente e le caratteristiche
specifiche dell'attività da svolgere;
- la dichiarazione del richiedente che indichi la
sussistenza dei presupposti, ivi compreso il
versamento di eventuali tasse e contributi, e dei
requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di
quella attività.
- quando la legge richieda particolari requisiti
soggettivi, la denuncia e la domanda devono
contenere anche i dati necessari per verificare il
possesso o conseguimento dei requisiti stessi.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Le eventuali integrazioni
(per incompletezza)
3. Qualora la denuncia o la domanda del privato
non siano regolari o complete, l'amministrazione ne
dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni,
indicando
le
cause
di
irregolarità
o
di
incompletezza. In questi casi, il termine di cui al
comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o
della domanda regolari.
4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda
alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del
procedimento decorre comunque dal ricevimento
della denuncia o della domanda.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Segue … la situazione precedente
Al di fuori di questi casi specifici l’inerzia della
PA era del tutto illegittima:
Aprendo la via del
ricorso al TAR (c.d. ricorso contro il silenzio)
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Le novità
Con il decreto sulla competitività DL 35/05, invece,
si ribaltano drasticamente i termini della questione:
il silenzio assenso diviene regola generale
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Le “eccezioni”
(per modo di dire)
ipotesi tassativamente previste quali:
l’ambiente, la sicurezza, l’immigrazione
il patrimonio culturale e paesaggistico
la salute
la pubblica incolumità
Si richiede invece: l’adozione di un formale
provvedimento amministrativo pena l’integrazione
del silenzio inadempimento.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Segue …
Al riguardo (e in connessione con il nuovo art.
20):è ridotto nuovamente il termine di
conclusione del procedimento (passato da
novanta a trenta giorni);
-si dà alla PA, in caso si debbano sentire altri
soggetti pubblici, la possibilità di convocare la
conferenza di servizi con interruzione dei
termini per maturare il silenzio assenso.
-si prevede la possibilità di sospendere il
decorso del tempo procedimentale, per non più
di novanta giorni, per acquisire valutazioni
tecniche da altre PA.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Articolo 20 - Silenzio assenso
(il nuovo testo)
1. … nei procedimenti ad istanza di parte
per
il
rilascio
di
provvedimenti
amministrativi
il
silenzio
dell'amministrazione competente equivale
a provvedimento di accoglimento della
domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima
amministrazione
non
comunica
all'interessato,
nel
termine
di
cui
all'articolo
2,
commi
2
o
3,
il
provvedimento di diniego, ovvero non
procede ai sensi del comma 2.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Una soluzione per evitare il mero silenzio:
la conferenza di servizi
2. L'amministrazione competente può
indire,
entro
trenta
giorni
dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma
1, una conferenza di servizi ai sensi del
capo IV, anche tenendo conto delle
situazioni
giuridiche
soggettive
dei
controinteressati.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
I poteri di autotutela
(come nella dia)
3.
Nei
casi
in
cui
il
silenzio
dell'amministrazione
equivale
ad
accoglimento
della
domanda,
l'amministrazione
competente
può
assumere
determinazioni
in
via
di
autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21-nonies.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Le esclusioni esplicite – il comma 4
(le ipotesi tassative di silenzio-rifiuto)
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli atti e procedimenti riguardanti:
1. il patrimonio
l'ambiente
culturale
e
paesaggistico,
2. la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e
l'immigrazione,
la
salute
e
la
pubblica
incolumità
3. casi in cui la normativa comunitaria impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi
formali
4. casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Altri casi di esclusione …
il rinvio al D.P.C.M
Altri casi di procedimenti amm.vi esclusi
dal silenzio-assenso sono:
nonché agli atti e procedimenti individuati
con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri competenti.
STEFANO VILLAMENA
Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Perugia
Articolo 21 - Disposizioni sanzionatorie
(per dia e silenzio-assenso)
… In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni (o in mancanza dei
requisiti richiesti o, comunque, in contrasto
con la normativa …) il dichiarante è punito
con la sanzione prevista dall'articolo 483
del codice penale, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
Scarica

lezione silenzio assenso