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Unione Europea
Bioetica
Innocenzo Gargano
«Lectio divina» su il
Vangelo di Matteo/6
Israele non riconosce
Gesù messia (cc. 19,1–22,46)
P
rosegue l’apprezzata lectio divina
dell’autore sul Vangelo di Matteo.
La sezione narrativa che introduce
il quinto discorso, quello escatologico, è ampia e densa di argomenti
cruciali: controversie e parabole con
le quali l’evangelista si avvicina
gradualmente al compimento della
vita pubblica di Gesù, cioè alla sua
passione, morte e risurrezione a Gerusalemme.
«Conversazioni bibliche»
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C
he «il corpo umano, nei vari stadi
della sua costituzione e del suo
sviluppo», fosse non brevettabile
era già riconosciuto dalla legislazione europea (Direttiva sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, 98/44/CE).
Che neanche «le utilizzazioni di embrioni
umani a fini industriali o commerciali»
fossero brevettabili era altrettanto dichiarato. Quel che ancora non era stato
definito era il significato di «embrione
umano» nel testo della legge.
No ai brevet ti
a cura di
Maurizio Tagliaferri
Architetture del sacro
nel bacino adriatico
Figure, forme e liturgie
della cristianizzazione
ed evangelizzazione
dal IV al XIII secolo
I
l XXX convegno di Ravennatensia
(Adria, 23-24/9/2009) ha analizzato
sotto diversi punti di vista il nesso tra
le architetture sacre e la tipicità culturale dei luoghi. Il fitto intreccio che tiene
insieme le due coste dell’alto e medio
Adriatico appare ancora oggi ben riconoscibile e documentato, nonostante gli
strappi del recente passato.
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La corte
e l’embrione
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Su tale spinosa questione si è pronunciata, lo scorso 18 ottobre, la Corte di
giustizia dell’Unione Europea in seguito a
una richiesta di «interpretazione giuridica» ricevuta dalla Corte suprema federale tedesca (Bundesgerichtshof) bloccata da un contenzioso legale tra uno
scienziato e Greenpeace.
Nel 1997, Oliver Brüstle, direttore dell’Istituto di Neurobiologia ricostruttiva
dell’Università di Bonn, deposita un brevetto (relativo a «cellule progenitrici nervose isolate e depurate, ai procedimenti
per la loro produzione a partire da cellule
staminali embrionali e al loro impiego per
il trattamento di anomalie neurali», come
il morbo di Parkinson) contro cui Greenpeace fa ricorso. Il Tribunale federale dei
brevetti ne dichiara l’annullamento per
una violazione della normativa europea. Le
«cellule progenitrici», infatti, sarebbero ottenute da «cellule staminali embrionali
umane». Il successivo ricorso di Brüstle al
Bundesgerichtshof porta la vicenda davanti alla Corte di giustizia europea.
Il Tribunale federale tedesco pone tre
questioni: «Come debba essere intesa la
nozione di “embrioni umani”» nel testo
della Direttiva 98/44/CE; se il divieto di
«utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» comprenda anche «un’utilizzazione finalizzata alla ri-
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IL REGNO -
AT T UA L I T À
18/2011
cerca scientifica»; se la possibilità di brevettare sia esclusa anche qualora l’utilizzo di «embrioni umani» non sia espressamente previsto dal procedimento
tecnico da brevettare, ma ne «costituisca
la premessa necessaria».
La sentenza riconosce anzitutto che
la «mancanza di una definizione uniforme
della nozione di embrione umano» può
essere lesiva del «buon funzionamento
del mercato» europeo in materia di invenzioni biotecnologiche, motivo per cui
l’interpretazione dei termini contenuti
nel testo della Direttiva non può rinviare
ai singoli diritti nazionali, ma è materia
che compete al diritto dell’Unione.
Una definizione ampia
La nozione di «embrione umano»
viene poi definita dal legislatore europeo
«in senso ampio»: «Sin dalla sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere
considerato come “embrione umano” (…)
dal momento che la fecondazione è tale
da dare avvio al processo di sviluppo di un
essere umano». Va inoltre riconosciuto
«embrione umano» anche l’ovulo umano
non fecondato qualora vi «sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana
matura», oppure nel caso in cui sia stato
«indotto a dividersi e svilupparsi per partenogenesi». In entrambi questi casi, infatti, per effetto della tecnica utilizzata,
pur non essendo fecondati gli ovuli «sono
tali da dare avvio al processo di sviluppo di
un essere umano».
Il tribunale europeo ha inoltre stabilito che dalla brevettabilità relativa all’utilizzo di embrioni umani è esclusa anche «l’utilizzazione a fini di ricerca
scientifica», così come è escluso ogni
procedimento tecnico che richieda «la
previa distruzione di embrioni umani o la
loro utilizzazione come materiale di partenza», anche se la cosa non fosse menzionata nella descrizione tecnica del procedimento.
La Corte ha precisato di non essersi
pronunciata su «questioni di natura medica o etica», ma di essersi limitata «a
un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva» sui limiti
alle possibilità di brevetto. Ma una definizione di «embrione umano» non può
per sua natura limitarsi all’ambito soltanto giuridico, trattandosi di un giudizio
cui è sottesa una prospettiva bioetica
che avrà inevitabili ricadute anche sugli
sviluppi della ricerca scientifica, come le
accese reazioni alla sentenza hanno dimostrato.
M. B.
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