592_info_europa_embrione:Layout 2 4-11-2011 14:50 Pagina 592 Unione Europea Bioetica Innocenzo Gargano «Lectio divina» su il Vangelo di Matteo/6 Israele non riconosce Gesù messia (cc. 19,1–22,46) P rosegue l’apprezzata lectio divina dell’autore sul Vangelo di Matteo. La sezione narrativa che introduce il quinto discorso, quello escatologico, è ampia e densa di argomenti cruciali: controversie e parabole con le quali l’evangelista si avvicina gradualmente al compimento della vita pubblica di Gesù, cioè alla sua passione, morte e risurrezione a Gerusalemme. «Conversazioni bibliche» pp. 128 - € 13,50 www.dehoniane.it EDB Edizioni Dehoniane Bologna Via Nosadella, 6 40123 - Bologna Tel. 051.4290011 Fax 051. 4290099 C he «il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo», fosse non brevettabile era già riconosciuto dalla legislazione europea (Direttiva sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, 98/44/CE). Che neanche «le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali» fossero brevettabili era altrettanto dichiarato. Quel che ancora non era stato definito era il significato di «embrione umano» nel testo della legge. No ai brevet ti a cura di Maurizio Tagliaferri Architetture del sacro nel bacino adriatico Figure, forme e liturgie della cristianizzazione ed evangelizzazione dal IV al XIII secolo I l XXX convegno di Ravennatensia (Adria, 23-24/9/2009) ha analizzato sotto diversi punti di vista il nesso tra le architetture sacre e la tipicità culturale dei luoghi. Il fitto intreccio che tiene insieme le due coste dell’alto e medio Adriatico appare ancora oggi ben riconoscibile e documentato, nonostante gli strappi del recente passato. pp. 368 - € 31,50 www.dehoniane.it EDB La corte e l’embrione Edizioni Dehoniane Bologna Via Nosadella, 6 40123 - Bologna Tel. 051.4290011 Fax 051. 4290099 Su tale spinosa questione si è pronunciata, lo scorso 18 ottobre, la Corte di giustizia dell’Unione Europea in seguito a una richiesta di «interpretazione giuridica» ricevuta dalla Corte suprema federale tedesca (Bundesgerichtshof) bloccata da un contenzioso legale tra uno scienziato e Greenpeace. Nel 1997, Oliver Brüstle, direttore dell’Istituto di Neurobiologia ricostruttiva dell’Università di Bonn, deposita un brevetto (relativo a «cellule progenitrici nervose isolate e depurate, ai procedimenti per la loro produzione a partire da cellule staminali embrionali e al loro impiego per il trattamento di anomalie neurali», come il morbo di Parkinson) contro cui Greenpeace fa ricorso. Il Tribunale federale dei brevetti ne dichiara l’annullamento per una violazione della normativa europea. Le «cellule progenitrici», infatti, sarebbero ottenute da «cellule staminali embrionali umane». Il successivo ricorso di Brüstle al Bundesgerichtshof porta la vicenda davanti alla Corte di giustizia europea. Il Tribunale federale tedesco pone tre questioni: «Come debba essere intesa la nozione di “embrioni umani”» nel testo della Direttiva 98/44/CE; se il divieto di «utilizzazione di embrioni umani a fini industriali o commerciali» comprenda anche «un’utilizzazione finalizzata alla ri- 592 IL REGNO - AT T UA L I T À 18/2011 cerca scientifica»; se la possibilità di brevettare sia esclusa anche qualora l’utilizzo di «embrioni umani» non sia espressamente previsto dal procedimento tecnico da brevettare, ma ne «costituisca la premessa necessaria». La sentenza riconosce anzitutto che la «mancanza di una definizione uniforme della nozione di embrione umano» può essere lesiva del «buon funzionamento del mercato» europeo in materia di invenzioni biotecnologiche, motivo per cui l’interpretazione dei termini contenuti nel testo della Direttiva non può rinviare ai singoli diritti nazionali, ma è materia che compete al diritto dell’Unione. Una definizione ampia La nozione di «embrione umano» viene poi definita dal legislatore europeo «in senso ampio»: «Sin dalla sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come “embrione umano” (…) dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano». Va inoltre riconosciuto «embrione umano» anche l’ovulo umano non fecondato qualora vi «sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura», oppure nel caso in cui sia stato «indotto a dividersi e svilupparsi per partenogenesi». In entrambi questi casi, infatti, per effetto della tecnica utilizzata, pur non essendo fecondati gli ovuli «sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano». Il tribunale europeo ha inoltre stabilito che dalla brevettabilità relativa all’utilizzo di embrioni umani è esclusa anche «l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica», così come è escluso ogni procedimento tecnico che richieda «la previa distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza», anche se la cosa non fosse menzionata nella descrizione tecnica del procedimento. La Corte ha precisato di non essersi pronunciata su «questioni di natura medica o etica», ma di essersi limitata «a un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva» sui limiti alle possibilità di brevetto. Ma una definizione di «embrione umano» non può per sua natura limitarsi all’ambito soltanto giuridico, trattandosi di un giudizio cui è sottesa una prospettiva bioetica che avrà inevitabili ricadute anche sugli sviluppi della ricerca scientifica, come le accese reazioni alla sentenza hanno dimostrato. M. B.