Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
a.a. 2006 - 2007
LE CARTE CHE
SPECIFICATAMENTE
APPLICANO L’IDEA DEI
DIRITTI UMANI ALLA
BIOETICA
CARLO CASINI

I DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE

I DIRITTI DI SECONDA GENERAZIONE

I DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE

I DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE
I DIRITTI DI PRIMA
GENERAZIONE

DIRITTI “LIBERALI”
Es.:
Pensiero, religione,
associazione,
partecipazione politica
I DIRITTI DI SECONDA
GENERAZIONE
I
DIRITTI “SOCIALI”
Es.:
Istruzione, salute,
abitazione, lavoro
 La
sentenza costituzionale austriaca in
tema di aborto del 1974
“Il catalogo dei diritti fondamentali è
ispirato alla classica concezione di
tutelare il singolo da atti del potere
statale”
La sentenza costituzionale tedesca del
1975
“L’obbligo dello Stato di tutela è ampio. Vieta
non soltanto – naturalmente – interventi
diretti dello Stato sulla vita in via di sviluppo,
bensì anche di proteggere e favorire questa
vita, ciò soprattutto di difenderla da interventi
illegittimi da parte di terzi … l’obbligo dello
Stato di tutelare la vita in sviluppo esiste, di
principio, anche nei confronti della madre”

DIRITTI DI TERZA
GENERAZIONE
I DIRITTI “DI SOLIDARIETÀ”
Es.:
Autodeterminazione dei popoli,
pace, sviluppo, equilibrio ecologico,
controllo risorse nazionali, difesa
ambientale,
I
DIRITTI “SPECIFICI”:
Es.:
Bambino, donna,
disabili, malati, minorati mentali
rifugiati, apolidi, profughi
I DIRITTI DI QUARTA
GENERAZIONE

DIRITTI “DI INDOLE BIOFISICA” O
DIRITTI “ESISTENZIALI”
CONVENZIONE SUI DIRITTI
DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA
(Oviedo, 4.4.1997)
 Documento
vincolante
 Inizio lavori 1990
 Il CAHBI (Comitato ad hoc per la
Bioetica)
 L’ “appoggio” del Parlamento Europeo
(Ris.sulla tutela dei diritti umani e della
dignità dell’essere umano in relazione alle
applicazioni biologiche e mediche,
20. 9. 1996)
CONVENZIONE - QUADRO



PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL
DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI
UMANI (12. 1. 1998)
[Legge 28. 3. 2001, n. 145]
PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI
ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE
UMANA (4.12. 2001)
PROTOCOLLO SULLA RICERCA
BIOMEDICA (25. 1. 2005)
LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 - Ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti
dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n.
168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

Art. 3.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti ulteriori disposizioni occorrenti per
l'adattamento dell'ordinamento giuridico
italiano ai principi e alle norme della
Convenzione e del Protocollo
STRUTTURA: 38 articoli 14 capitoli.
- Rapporti della
- Disposizioni generali
- Consenso
- Vita privata e informazione
- Genoma umano
- Ricerca scientifica
- Prelievo di organi e tessuti
- Divieto di profitto e di uso
di parti del corpo umano
- Violazione delle
disposizioni della
convenzione
Convenzione con altre
Disposizioni
- Pubblico dibattito
- Interpretazione e
applicazione della
- Convenzione
- Protocolli
- Emendamenti
- Disposizione finali
FINALITA’
“Necessità di rispettare l’essere umano sia
come individuo sia in quanto
appartenente alla specie umana”
“assicurarne la dignità umana” esposta a
pericoli a causa di un “uso improprio
della biologia e della medicina”.
Uso dei “progressi della biologia e della
medicina a beneficio delle generazioni
presenti e future”
“L’INTERESSE ED IL BENE
DELL’ESSERE UMANO DEVONO
PREVALERE SUL SOLO INTERESSE
DELLA SOCIETA’ E DELLA
SCIENZA”
EQUIVOCITA’
Art. 1:
“Le parti della presente Convenzione
proteggono l’essere umano nella sua
dignità e nella sua identità e garantiscono
ad ogni persona, senza discriminazioni, il
rispetto della sua integrità e degli altri suoi
diritti e libertà fondamentali riguardo alle
applicazioni della biologia e della
medicina”
Articolo 18 – Ricerca sugli embrioni in
vitro
Quando la ricerca sugli embrioni in
vitro è ammessa dalla legge, essa
assicura una protezione adeguata
all’embrione.
La formazione di embrioni umani a fini
di ricerca è proibita”.

1) Gli Stati possono lecitamente consentire la
ricerca (distruttiva) sull’embrione in vitro
2) Non è definito alcun livello di “adeguatezza”
della protezione
3) Il divieto generare embrioni a fini sperimentali
(ad hoc) ha ben poca importanza pratica: finché
ci saranno gli “embrioni soprannumerari”
saranno questi l’oggetto della ricerca !
(Es. L. Svizzera 19. 12. 2003)
Va detto però che:
non è accolto il concetto di “pre – embrione”
Tuttavia in precedenza (1979, 1986, 1989)
il C d’E era intervenuto in modo più chiaro:
“L’embrione e il feto umano devono in
qualunque circostanza beneficiare del
rispetto dovuto alla dignità umana”
Articolo 9 – Desideri
precedentemente espressi
I desideri precedentemente espressi a
proposito di un intervento medico da
parte di un paziente che, al momento
dell’intervento, non è in grado di
esprimere la sua volontà saranno tenuti in
considerazione.
IL DIBATTITO SUL c.d.
TESTAMENTO BIOLOGICO





Contenuto
Efficacia
I temi coinvolti: consenso informato,
eutanasia, accanimento terapeutico,
rifiuto delle cure
Profili di criticità
LIBERTA’ DI CURA O “DIRITTO DI
MORIRE”?
NON E’
RICHIESTA UNA
LEGGE AD HOC


ELIMINAZIONE
AGGETTIVO
“DETERMINANTI”
DESIDERI
(SOUHAITS,
WISHES)

IL PARAGRAFO 62
DEL RAPPORTO
ESPLICATIVO
“tenere in considerazione i
desideri precedentemente
espressi, non significa che
essi debbano essere
necessariamente eseguiti”
PERPLESSITA’
Silenzio su tematiche attuali fondamentali
(assistenza al morente, criteri di
accertamento della morte clinica,
trattamento dei feti abortiti,
allocazione risorse sanitarie, aids,
tossicodipendenza,...)
Vuoto in materia di procreatica
(art. 14 sul divieto di selezione del sesso)

Mancanza del diritto all’obiezione di coscienza
(art. 4: Articolo 4 – Obblighi professionali e regole
di condotta

“Ogni intervento nel campo della salute, compresa
la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle
norme e degli obblighi professionali, così come nel
rispetto delle regole di condotta applicabili nella
fattispecie 2”
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