Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 LE CARTE CHE SPECIFICATAMENTE APPLICANO L’IDEA DEI DIRITTI UMANI ALLA BIOETICA CARLO CASINI I DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE I DIRITTI DI SECONDA GENERAZIONE I DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE I DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE I DIRITTI DI PRIMA GENERAZIONE DIRITTI “LIBERALI” Es.: Pensiero, religione, associazione, partecipazione politica I DIRITTI DI SECONDA GENERAZIONE I DIRITTI “SOCIALI” Es.: Istruzione, salute, abitazione, lavoro La sentenza costituzionale austriaca in tema di aborto del 1974 “Il catalogo dei diritti fondamentali è ispirato alla classica concezione di tutelare il singolo da atti del potere statale” La sentenza costituzionale tedesca del 1975 “L’obbligo dello Stato di tutela è ampio. Vieta non soltanto – naturalmente – interventi diretti dello Stato sulla vita in via di sviluppo, bensì anche di proteggere e favorire questa vita, ciò soprattutto di difenderla da interventi illegittimi da parte di terzi … l’obbligo dello Stato di tutelare la vita in sviluppo esiste, di principio, anche nei confronti della madre” DIRITTI DI TERZA GENERAZIONE I DIRITTI “DI SOLIDARIETÀ” Es.: Autodeterminazione dei popoli, pace, sviluppo, equilibrio ecologico, controllo risorse nazionali, difesa ambientale, I DIRITTI “SPECIFICI”: Es.: Bambino, donna, disabili, malati, minorati mentali rifugiati, apolidi, profughi I DIRITTI DI QUARTA GENERAZIONE DIRITTI “DI INDOLE BIOFISICA” O DIRITTI “ESISTENZIALI” CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA (Oviedo, 4.4.1997) Documento vincolante Inizio lavori 1990 Il CAHBI (Comitato ad hoc per la Bioetica) L’ “appoggio” del Parlamento Europeo (Ris.sulla tutela dei diritti umani e della dignità dell’essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche, 20. 9. 1996) CONVENZIONE - QUADRO PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI UMANI (12. 1. 1998) [Legge 28. 3. 2001, n. 145] PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE UMANA (4.12. 2001) PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA (25. 1. 2005) LEGGE 28 marzo 2001, n. 145 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonchè del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani. Art. 3. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo STRUTTURA: 38 articoli 14 capitoli. - Rapporti della - Disposizioni generali - Consenso - Vita privata e informazione - Genoma umano - Ricerca scientifica - Prelievo di organi e tessuti - Divieto di profitto e di uso di parti del corpo umano - Violazione delle disposizioni della convenzione Convenzione con altre Disposizioni - Pubblico dibattito - Interpretazione e applicazione della - Convenzione - Protocolli - Emendamenti - Disposizione finali FINALITA’ “Necessità di rispettare l’essere umano sia come individuo sia in quanto appartenente alla specie umana” “assicurarne la dignità umana” esposta a pericoli a causa di un “uso improprio della biologia e della medicina”. Uso dei “progressi della biologia e della medicina a beneficio delle generazioni presenti e future” “L’INTERESSE ED IL BENE DELL’ESSERE UMANO DEVONO PREVALERE SUL SOLO INTERESSE DELLA SOCIETA’ E DELLA SCIENZA” EQUIVOCITA’ Art. 1: “Le parti della presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazioni, il rispetto della sua integrità e degli altri suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina” Articolo 18 – Ricerca sugli embrioni in vitro Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, essa assicura una protezione adeguata all’embrione. La formazione di embrioni umani a fini di ricerca è proibita”. 1) Gli Stati possono lecitamente consentire la ricerca (distruttiva) sull’embrione in vitro 2) Non è definito alcun livello di “adeguatezza” della protezione 3) Il divieto generare embrioni a fini sperimentali (ad hoc) ha ben poca importanza pratica: finché ci saranno gli “embrioni soprannumerari” saranno questi l’oggetto della ricerca ! (Es. L. Svizzera 19. 12. 2003) Va detto però che: non è accolto il concetto di “pre – embrione” Tuttavia in precedenza (1979, 1986, 1989) il C d’E era intervenuto in modo più chiaro: “L’embrione e il feto umano devono in qualunque circostanza beneficiare del rispetto dovuto alla dignità umana” Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione. IL DIBATTITO SUL c.d. TESTAMENTO BIOLOGICO Contenuto Efficacia I temi coinvolti: consenso informato, eutanasia, accanimento terapeutico, rifiuto delle cure Profili di criticità LIBERTA’ DI CURA O “DIRITTO DI MORIRE”? NON E’ RICHIESTA UNA LEGGE AD HOC ELIMINAZIONE AGGETTIVO “DETERMINANTI” DESIDERI (SOUHAITS, WISHES) IL PARAGRAFO 62 DEL RAPPORTO ESPLICATIVO “tenere in considerazione i desideri precedentemente espressi, non significa che essi debbano essere necessariamente eseguiti” PERPLESSITA’ Silenzio su tematiche attuali fondamentali (assistenza al morente, criteri di accertamento della morte clinica, trattamento dei feti abortiti, allocazione risorse sanitarie, aids, tossicodipendenza,...) Vuoto in materia di procreatica (art. 14 sul divieto di selezione del sesso) Mancanza del diritto all’obiezione di coscienza (art. 4: Articolo 4 – Obblighi professionali e regole di condotta “Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili nella fattispecie 2”