LEGGE 19 febbraio 2004
n.40
Norme in materia di
procreazione medicalmente
assistita
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colmato vuoto legislativo in
materia
verifica referendaria
Interventi della magistratura
ordinaria
Interventi
della
Corte
Costituzionale
Interventi della Corte Europea
Diritti dell'Uomo
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PUNTI DI ACCORDO GENERALE
1. ATTIVAZIONE SERIA E RIGOROSA PROCEDURA DI CONTRO
2. ACCESSO A PRATICHE DI PMA ACCOMPAGNATO DA CONSE
3. DIVIETO FORME MATERNITA' SURROGATA
4. DIVIETO DI PRODUZIONE DI EMBRIONI AL SOLO SCOPO D
ART.1 – FINALITA'
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi de
Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è conse
ART.4 – ACCESSO ALLE TECNICHE
1. Il ricorso alle tecniche di PMA è consentito solo quando
2. Le tecniche di PMA sono applicate in base ai seguenti pr
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aven
b) consenso informato da realizzare ai sensi dell'art.6
3. E' vietato il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo.
PROBLEMATICHE ART.4
DIVIETO
ETEROLOGA
ART.5 – REQUISITI SOGGETTIVI
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.4
comma 1, possono accedere alle tecniche di PMA
coppie di maggiorenni, di sesso diverso, coniugate
o conviventi, in età potenzialmente fertile,
entrambi viventi.
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ART.13 – SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI
1. E' vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione uma
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano
3. Sono comunque vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperime
b) ogni forma si selezione a scopo eugenetico degli embrioni e de
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di sc
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie di
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusi
In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è a
5. E' disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio profess
PROBLEMATICHE ART.13
DIVIETO
DIVIETO
PRODUZIONE
EMBRIONI
PER LA
ETEROLOGA
SPERIMENTAZIONE
DIVIETO
DIAGNOSI
PREIMPIANTO
ART.14 – LIMITI ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SUG
1. E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'e
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risult
4. Ai fini della presente legge sulla PMA è vietata la riduzione e
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e,
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai co
7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio d
8, E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e f
9, La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita
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PROBLEMATICHE ART.14
DIVIETO DI
DIVIETO
CRIOCONSERVAZIO
NE
ETEROLOGA
EMBRIONI
TRE EMBRIONI
ED IMPIANTO
CONTEMPORANE
O
La Corte costituzionale con la sentenza n. 151
del 2009 dalla è intervenuta dichiarando
l’illegittimità costituzionale:
dell’art.
14, comma 2, limitatamente alle parole
«ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre»;
 dell’art. 14, comma 3, nella parte in cui non si
prevede che il trasferimento degli embrioni, da
realizzare non appena possibile, come stabilisce
tale norma, debba essere effettuato senza
pregiudizio della salute della donna.
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Dopo la sentenza n. 151 del 2009
è possibile creare il NUMERO di
EMBRIONI STRETTAMENTE
NECESSARIO e dunque:
sarà
il medico a valutare i singoli casi per
stabilire quanti embrioni produrre per ciclo
di stimolazione ovarica;
gli
embrioni prodotti non sono destinati ad
essere impiantati contemporaneamente.
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Le questioni problematiche che
restano aperte
DIVIETO ASSOLUTO di
DONAZIONE di GAMETI
ESTERNI alla COPPIA (cd.
fecondazione eterologa)
 Corte Costituzionale 8 aprile
2014
DIAGNOSI
GENETICA
PREIMPIANTO (sia
per le coppie che hanno
accesso alla PMA sia
per le coppie né sterili
né infertili)
LIMITI ALLA RICERCA
SCIENTIFICA
 UNA ORDINANZA di
RIMESSIONE alla CORTE
COSTITUZIONALE
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FECONDAZIONE
ETEROLOGA
Art. 4, comma terzo, l. n. 40 del 2004:
“È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.”
Si tratta di un divieto assoluto di donazione sia
di gameti femminili sia di gameti maschili
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La questione di legittimità costituzionale
sollevata sull’art. 4, comma terzo, l. n. 40/04
CASO
Coppia
in cui uno dei due componenti non presenta
gameti idonei a concepire un embrione
Corte
Costituzionale 3 aprile 2014 dichiara
l'illegittimità costituzionale degli art.4.... relativi al
divieto di fecondazione eterologa medicalmente
assistita. Il divieto generalizzato risulterebbe lesivo del
principio di uguaglianza discriminando in tutti i casi
tra coppie sterili o infertili in base alla gravità della
condizione patologica ed in contrasto con lo stesso art.1 18
L.40/2004.
DIAGNOSI PREIMPIANTO
La liceità di tale accertamento diagnostico, dopo
l'entrata in vigore della legge 40/2004 è
diventata controversa. Prima era praticata
comunemente.
Il disposto normativo è ambiguo:
Art. 13 L.40/04 (divieto sperimentazione.
Ricerca consentita solo per finalità terapeutiche
e diagnostiche a tutela della salute e sviluppo
embrione stesso. Divieto selezione eugenetica)
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Art. 14 L.40/04 (obbligo informativa su numero
Le Linee guida ministeriali del 2004 prevedevano
una limitazione non prevista nella legge n. 40 del 2004
alla DGP di tipo OSSERVAZIONALE.
Il TAR del Lazio (2008; ma nel 2007 i Tribunali di
Cagliari e Firenze erano pervenuti a una
interpretazione cd. costituzionalmente conforme)
ANNULLA le Linee guida del 2004 nella parte in cui
limitavano al solo tipo osservazionale la DGP.
Le nuove Linee guida del 2008 non contengono più
quella limitazione.
Decisioni giudici italiani favorevoli (Tribunale Bologna20
ord. 29.06.2009 – Trib. Salerno ord. 09.01.2010)
LA DGP PER LE COPPIE CHE NON HANNO
ACCESSO ALLA PMA (né sterili né infertili,
portatrici di gravi malattie geneticamente
trasmissibili)
 Sulla possibilità di ricorso alla PMA con diagnosi
pre-impianto riconosciuta a coppie portatrici di malattie
geneticamente trasmissibili anche se non sterili o
infertili (art.4) Tribunale Salerno 09.01.2010.
La questione è attualmente all'attenzione della Corte
Costituzionale.
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La decisione della Corte EDU
(Costa v. Pavan)
Il
28 agosto 2012 è stata emessa all’unanimità la
decisione della Corte EDU di condanna dell’Italia in
relazione al divieto per le coppie né sterili né infertili di
accesso alla DGP.
La
Corte EDU ha rilevato l’incoerenza che
caratterizza l’ordinamento italiano, in relazione alla
disciplina di IVG, che permette a determinate
condizioni di interrompere la gravidanza.
Il
Governo italiano aveva presentato richiesta di
rinvio alla Grande Camera.
La richiesta di rinvio è stata rigettata dalla Corte
EDU.
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I
LIMITI
SCIENTIFICA
ALLA
RICERCA
L’art.
13 della l. n. 40 contiene limiti assoluti e
rigidi all’utilizzo di embrioni, anche già prodotti ed
abbandonati dai “genitori”, a fini di ricerca (“è
vietata qualsiasi sperimentazione sugli embrioni
umani”).
Si pone quindi la questione del fenomeno degli
embrioni abbandonati, che si verifica quando
sopraggiungono malattie della donna o si scopre,
con la diagnosi genetica preimpianto, che hanno
ereditato la patologia di cui i genitori sono portatori
sani.
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IL CASO
Nel
caso di specie una coppia portatrice di
malattia geneticamente trasmissibile (esostosi)
accede alla PMA e poi alla DGP
Su 10 embrioni che sono formati, ve ne è 1 solo
sano, ma la PMA con questo embrione, dopo il suo
impianto, fallisce
Degli altri 9 embrioni ve ne sono 4 la cui
morfologia non consente la DGP e 5 che hanno
ereditato la malattia geneticamente trasmissibile
La coppia rifiuta l’impianto dei 5 embrioni malati
Inoltre chiede di accedere nuovamente alle
tecniche di PMA e previamente che siano condotte
attività mediche diagnostiche e di ricerca
scientifica connesse alla propria patologia genetica
sugli embrioni non impiantati
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TURISMO PROCREATIVO
Le richieste, dopo l'introduzione della legge nel
2004, riguardano soprattutto:
–Fecondazione eterologa
–Congelamento embrioni
–Diagnosi genetica preimpianto
I Paesi preferiti sono la Spagna e Belgio:
– Per ovodonazione e diagnosi genetica preimpianto
La Repubblica Ceca, Slovenia e Turchia
– Per costi ridotti
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L`attuale legislazione