Questioni di fondo
2. Dati clinici ed epidemiologici
3. Impianto e numero di embrioni trasferiti
4. Chi può fare ricorso alla PMA?
5. La diagnosi pre-impianto e la selezione
dell’embrione
6. La maternità surrogata
1.
2

Se e in che termini è necessaria una
legge per disciplinare le questioni legate
alla vita e alla salute.

Il ruolo della legge nel plasmare le
coscienze.

Legiferare in un contesto pluralistico e
globalizzato.
3
LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI
DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.
4
5

Coppia infertile: quando non è stata in grado di concepire e
di procreare un bambino dopo 12/24 mesi di rapporti sessuali
non protetti.

Coppia sterile: nella quale uno o entrambi i coniugi sono
affetti da una condizione fisica permanente che non rende
possibile la procreazione. Il termine “sterilità” si riferisce,
quindi, ad una condizione più grave e comunque assoluta di
“infertilità” riguardante la coppia e non il singolo membro di
essa.

A diagnosi completata, le opzioni:
1. Trattamento medico per ripristinare la fertilità;
2. Trattamento chirurgico per ripristinare la fertilità;
3. Accesso alle procedure di fecondazione assistita
6
Donne
 età
 stress
 dieta inadeguata
 sovrappeso o peso insufficiente
 fumo; consumo di droghe o di alcool
 terapie farmacologiche
 tossine ambientali
 malattie genetiche
 altri problemi di salute
Uomini
 età
 stress
 esposizione dei testicoli a temperature elevate,
 fumo, consumo di droghe o di alcool
 terapie farmacologiche
 tossine ambientali
 malattie genetiche, come la sindrome di Klinefelter,
 altri problemi di salute
7

Per tecniche di procreazione medicalmente assistita si
intendono tutti quei procedimenti che comportano il
trattamento di ovociti umani, di permatozoi o embrioni
nell’ambito di un progetto finalizzato a realizzare una
gravidanza.

Queste tecniche sono attualmente rappresentate da una
gamma di opzioni terapeutiche di 3 livelli, a diverso grado di
invasività sia tecnica che psicologica sulla coppia.

Nel caso di applicazione di tecniche di PMA di tipo
eterologo, al fi ne di evitare illegittime selezioni eugenetiche,
non è possibile per le coppie scegliere particolari
caratteristiche fenotipiche del donatore.
8

Tecniche di I Livello: inseminazione intracervicale/sopracervicale in
ciclo naturale eseguita utilizzando tecniche di preparazione del
liquido seminale; induzione dell’ovulazione multipla associata ad
inseminazione sopracervicale eseguita utilizzando tecniche di
preparazione del liquido seminale; eventuale crioconservazione
dei gameti maschili.

Tecniche di II Livello (procedure eseguibili in anestesia locale e/o
sedazione profonda): prelievo degli ovociti per via vaginale;
fecondazione in vitro e trasferimento dell’embrione (FIVET);
iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI);
trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT) per
via transvaginale o guidata o isteroscopica. prelievo testicolare
dei gameti (prelievo percutaneo o biopsia testicolare); eventuale
crioconservazione di gameti maschili e femminili ed embrioni (nei
limiti delle normative vigenti);

Tecniche di III Livello (procedure che necessitano di anestesia
generale con intubazione): prelievo microchirurgico di gameti dal
testicolo; prelievo degli ovociti per via laparoscopica;
trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili (GIFT) per
via laparoscopica.
9

In Italia 1 coppia su 5 ha difficoltà a procreare in maniera
naturale. 20 anni fa, la percentuale era di circa la metà.

Le cause di questa difficoltà risiedono per il 40% nella
componente femminile, per l'altro 40% in quella maschile e per
un 20% hanno una origine mista. Negli ultimi 50 anni il numero di
spermatozoi nel maschio si è ridotto della metà, e dagli anni '80
in poi l’età media al concepimento è aumentata di quasi 10
anni per entrambi i sessi.
E' la fotografia scattata dagli esperti per la presentazione, a Roma,
del Piano nazionale per la fertilità elaborato dal Tavolo consultivo in
materia di tutela e conoscenza della fertilità e prevenzione delle
cause di infertilità (27 maggio 2015).
Nel 2013, il nostro Paese si colloca tra gli Stati dell’Unione Europea
con i più bassi livelli per n. di figli per donna, con 1,39.
10

Il 71% di tutti i cicli di PMA registrati nei diversi Paesi del mondo (esclusa l'Asia)
avvengono in Europa.

Nel 2009, l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati:
›
›
›
›
›
›
›
›
537.287 cicli di trattamento sono stati riportati da 33 paesi europei
142.435 cicli dagli Stati Uniti
56.817 cicli da Australia e Nuova Zelanda insieme.
74.767Francia
68.041Germania
54.266 Spagna
54.314 Regno Unito
52.032 Italia
Anche se vi sono segni di rallentamento, il numero di cicli eseguiti in molti paesi
sviluppati ha una crescita del 5-10% annuo.
Ancora bassa l'efficacia: dei circa 1,5 milioni di cicli eseguiti ogni anno in tutto il
mondo, hanno successo, con la nascita di un bimbo, circa 350.000.
11
La Svezia dove viene impiantato un singolo embrione, appare il Paese
dove la PMA ha raggiunto la maggiore efficacia.
con riferimento alle varie tecniche, dai registri europei, si apprende che
la percentuale di gravidanze avviate dopo FIVET è del 32,8%, dopo ICSI
del 32%, del 22,5% da embrioni congelati, mentre sale al 42,2% con la
fecondazione eterologa.
I dati salienti del rapporto della Società Europea di embriologia e
(Eshre - European Society of Human reproduction
and Embryology, 2009):
riproduzione umana
› Dal 1978, anno del primo "nato in provetta", ammontano
a 5 milioni.
› In Europa oltre mezzo milione di embrioni generati al di
fuori del corpo, avviano ogni anno, in media, una
gravidanza nel 30% dei casi.
12
Nelle Linee Guida del Decreto 1° luglio 2015, si legge:

Le coppie, inoltre, devono essere informate che non si
dispone, al momento, di dati di follow-up a lungo termine
della salute dei bambini.

Inoltre, alcuni dati della letteratura riportano la presenza di
una maggiore percentuale di difetti congeniti e patologie
epigenetiche rispetto ai concepimenti naturali. È ancora
controverso se l’aumento di tali anomalie sia legato alla
tecnica o alla alterata qualità del liquido seminale paterno.
Esistono altre interpretazioni contrarie a quanto esposto
nel Decreto citato.
13

La sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1°
aprile 2009, depositata in cancelleria l’8 maggio 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lª serie speciale n.
109 del 13 maggio 2009, con la quale è stata
dichiarata, tra l’altro, «l’illegittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n.
40, limitatamente alle parole “ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre” e l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3,
della medesima legge n. 40 “nella parte in cui non
prevede che il trasferimento degli embrioni, da
realizzare non appena possibile, come stabilisce tale
norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della
salute della donna”»;
14
15
 Lasciarli
 Darli
 La
morire?
in adozione?
ricerca ?
16
PAESE
CRIOCONSERVAZIONE
BELGIO
Sì max 5 anni, poi eliminati
FRANCIA
Sì
GRAN BRETAGNA
Sì
SPAGNA
Sì
SVEZIA
Sì , tuttavia può essere trasferito un solo embrione
alla volta
SVIZZERA
Sì, di ovociti fecondati sovrannumerari allo stato di
zigote
AUSTRIA
Sì
17

Prima dell’embrione.

Dopo l’embrione.
18

I giudici hanno stabilito che l'articolo 13 della legge 40/2004, che vieta
la sperimentazione sugli embrioni, non viola il diritto al rispetto della vita
privata di Adelina Parrillo,.

La Corte europea per i diritti umani ha stabilito che l'Italia non ha violato
la Convenzione europea sui diritti dell'uomo per non aver permesso la
donazione a scopo scientifico di embrioni umani ottenuti attraverso la
fecondazione in vitro.

Il caso riguarda una cittadina italiana, Adelina Parrillo, che nel 2002
ricorse alla fecondazione in vitro insieme al partner, morto nell'attentato
a Nassirya, ottenendo 5 embrioni che non sono stati però mai impiantati
a causa della morte del compagno nel novembre 2003.

La signora Parillo rinunciò alla gravidanza, ma decise di donare gli
embrioni per la ricerca scientifica. Non è sicuro se il compagno della
Parrillo, avrebbe voluto o meno donare gli embrioni alla scienza. La
legge italiana vieta esperimenti sugli embrioni umani. La richiesta della
signora Parillo è stata quindi rifiutata, nonostante sia giunta prima che
l'attuale legge fosse entrata in vigore nel 2004 (Legge 40, articolo 13).
19

Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate
da atto medico, nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico.
Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in
base ai seguenti principi:
a. gradualità, al fi ne di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di
invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari,
ispirandosi al principio della minore invasività;
b. consenso informato, da realizzare ai sensi dell’articolo 6.
Sono consentite le tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, comprese quelle che impiegano
gameti maschili e femminili entrambi donati da soggetti
diversi dai componenti della coppia ricevente.
20

La sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 9 aprile 2014,
depositata in cancelleria il 10 giugno 2014 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 18 giugno 2014, con la quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale «dell’art. 4,
comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 nella parte in
cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della
medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo,
qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa
di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili»; dell’art. 9,
comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle
parole «in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3»;
dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente
alle parole «in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3»;
dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004;
21
PAESE
CHI ACCEDE ALLA PMA
CONDIZIONI
ETEROLOGA
BELGIO
Coppie sposate o
conviventi
Etero, omo, donne single
Età massima 45 anni
sì
FRANCIA
Coppie sposate o
conviventi (almeno 2
anni)
Etero
Non si procede se
depositata richiesta di
separazione
Sì ovodonazione
Sì donazione di seme
in forma gratuita e
anonima
GRAN BRETAGNA
Coppie etero e omo
sì
SPAGNA
Donne > 18 anni, anche
single
Etero e omo
Sì, donazione di gameti
ed embrioni in forma
anonima
SVEZIA
Coppie sposate o
conviventi
Etero e donne single
Sì ovodonazione
Sì donazione di seme
in forma gratuita e non
anonima
SWISS
Coppie sposate
No ovodonazione
Sì donazione di seme non
anonima
No alla donazione di
embrioni
AUSTRIA
Coppie sposate o
conviventi
Etero
No ovodonazione
Sì donazione di seme non
anonima
22
PAESI
DIRITTO DEL BAMBINO DI CONOSCERE I DATI DEL/LA DONATORE/TRICE
BELGIO
E’ anonima ma è autorizzata una donazione non anonima se c'è
un accordo in tal senso tra donatore e ricevente
Il centro di PMA può comunicare alla coppia solo dati relativi alle
condizioni di salute e alle caratteristiche fisiche del donatore e solo
questi dati potranno essere comunicati anche al bambino e ai suoi
curanti.
FRANCIA
No, data la donazione in forma anonima.
GRAN BRETAGNA
Nel 2005 è stato abolito l’anonimato per donatori/trici, garantendo
ai nascituri il diritto di conoscere l’identità del genitore biologico al
compimento dei 18 anni.
SPAGNA
I riceventi e il figlio hanno diritto a conoscere informazioni generali,
ma non l’identità dei donatori, che potrà però essere rivelata in
circostanze eccezionali che comportino un sicuro pericolo di vita o
di salute. Il centro di PMA ha il dovere di assicurare la massima
somiglianza fenotipica e immunologica
SVEZIA
Raggiunta la maggiore età, il bambino ha il diritto di accedere
all’identità del donatore/trice
SVIZZERA
Raggiunta la maggiore età, il bambino ha il diritto di accedere
all’identità del donatore/trice.
Le informazioni sono conservate presso l’ufficio federale di
appartenenza
AUSTRIA
A 14 anni di età, il bambino ha il diritto di accedere all’identità del
donatore/trice
23
 La
sentenza del Tar del Lazio del 2008,
in merito alla diagnosi pre-impianto
per le coppie infertili, che ha
annullato per “eccesso di potere” le
Linee Guida per il divieto di indagini
cliniche sull’embrione.
24
[…]
Punto 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano e’
consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente
terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della
salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative.
Punto 3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a
fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero
interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque
tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico
dell’embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche,
ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al
comma 2 del presente articolo;
È proibita ogni diagnosi pre-impianto a finalità eugenetica.
Le indagini relative allo stato di salute degli embrioni creati in vitro,
dovranno sempre essere volte alla tutela della salute e dello sviluppo di
ciascun embrione.
25

La dichiarazione di incostituzionalità della
norma che vieta l’accesso alla PMA alle
coppie fertili portatrici di malattie
genetiche (questione sollevata dal
Tribunale di Roma), su cui si è pronunciata
la Corte Costituzionale
26
La sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno
2015, n. 96,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt.
1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio
2004, n. 40,
nella parte in cui non consentono il ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente
assistita alle coppie fertili portatrici di malattie
genetiche
trasmissibili
(rispondenti
a
determinati criteri di gravità ed accertate da
apposite strutture pubbliche). A tali coppie,
sarà accessibile la diagnosi pre-impianto.
27

Per una delle coppie, il problema è una
malattia che produce una malformazione
incompatibile con la vita, ragione per cui la
donna ha subito cinque aborti di cui
quattro spontanei.

Per l'altra, la patologia è la distrofia di
Becker e anche in questo caso, la donna
ha subito un'interruzione di gravidanza.
28

Si applicano gli stessi criteri per
l’interruzione di gravidanza dopo i primi
90 giorni: quando, dalle indagini
prenatali, siano, «accertati processi
patologici […] relativi a rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro,
che determinino un grave pericolo per
la salute fisica o psichica della donna"
29
PAESE
POST MORTEM DEL CONIUGE
DIAGNOSI PREIMPIANTO
BELGIO
Sì, entro 6/24 mesi
Sì
FRANCIA
No
Sì, in casi particolari
GRAN BRETAGNA
Sì
SPAGNA
Sì, entro 12 mesi
Sì
SVEZIA
No
Sì, solo per un elenco di gravi
patologie genetiche
SVIZZERA
AUSTRIA
No, ma è consentita la biopsia
del globulo polare
No
No, ma è consentita la biopsia
del globulo polare
30
Mentre le tecniche di fecondazione assistita di tipo eterologo sono
ora accessibili, permane, invece, il divieto di maternità surrogata
(ossia della pratica secondo cui una donna si presta ad avere
una gravidanza e a partorire un figlio per un'altra donna).
Sebbene alcune coppie, per avere un figlio/a, si rechino in
paesi dove tale pratica è permessa (ad es. Russia o Ucraina), al
momento del rientro in Italia viene loro negata la possibilità di
trascrivere il certificato di nascita del bambino/a nel registro
dello stato civile poiché in esso sono contenuti dati falsi (per
l’ordinamento italiano infatti madre è colei che partorisce, non
la donatrice dell’ovulo).
Tali vicende fanno emergere varie problematiche relative alla
genitorialità, alle scelte in materia di altre forme di procreazione
ed al diritto di avere figli.
31
PAESE
MATERNITA’ SURROGATA
BELGIO
Sì
FRANCIA
No
GRAN BRETAGNA
Sì, con regole restrittive
SPAGNA
La maternità surrogata non è vietata in quanto
tale, ma la legge prevede che sia giuridicamente
nullo qualunque contratto col quale si affidi una
gravidanza a una donna che rinunci alla filiazione
materna a favore del contraente o di terzi. In
pratica, il figlio è sempre della donna che lo
partorisce.
SVEZIA
No
SVIZZERA
No
AUSTRIA
No
32
È impossibile avere un quadro unitario della legislazione
statunitense perché ciascuno Stato ha regole e leggi
proprie.
Nel complesso, comunque, gli Usa sono molto liberali in
fatto di PMA:
› in molti Stati è consentito l'accesso anche a donne single e
coppie lesbiche, e la donazione di seme e di ovociti è
largamente praticata anche dietro compenso.
› La maternità surrogata è vietata in qualsiasi forma solo in
Arizona, New Jersey e Michigan.
› Nel 1992 il Congresso ha approvato una legge che stabilisce
che ogni centro di procreazione assistita deve comunicare le
proprie percentuali di successo al Cdc di Atlanta (Center for
Disease Control and Prevention, l'agenzia federale statunitense
per la tutela della salute, www.cdc.gov).
33
Grazie per l’attenzione!
34
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Relazione prof. Mario Picozzi