L’attacco alla vita
I referendum che mirano a stravolgere
la legge 40/2004 sulla procreazione
medicalmente assistita
La legge 40/2004: finalità
1.
Favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilità e
dalla infertilità umana
2.
Assicurare i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso
il concepito
Quali strade seguire?
1. Nuovi stanziamenti per promuovere la ricerca contro
la sterilità e l’infertilità (art. 2)
2. Promozione e incremento dei servizi di assistenza alle
famiglie proposti dai Consultori Familiari (art. 3)
3. Regolamentazione del ricorso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita (PMA) (Artt. 4-7,
10-12)
4. Norme penali a tutela dell’embrione (Artt. 8-9, 13-14)
Chi può accedere alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita?
1.
2.
3.
4.
5.
COPPIE MAGGIORENNI
DI SESSO DIVERSO
SPOSATE O CONVIVENTI
IN ETA’ FERTILE
ENTRAMBI VIVENTI
Qual è il criterio guida per la procreazione medicalmente
assistita?
RESIDUALITA’
E’ consentito accedere alla procreazione
medicalmente assistita solo quando sia
accertata l’impossibilità di rimuovere in altro
modo le cause impeditive della
procreazione, per esempio mediante
trattamento farmacologico o altre
metodologie
Quali sono i princìpi di applicazione della legge?
GRADUALITA’
Ovvero applicare le tecniche meno
invasive possibili in relazione al caso
concreto
CONSENSO INFORMATO
Ovvero informare compiutamente le coppie
sulle conseguenze etiche, mediche e
giuridiche della procreazione
medicalmente assistita
La procedura da seguire: A)
1.
2.
La coppia incontra un
medico che illustra
l’intervento, i problemi
bioetici e i possibili effetti
collaterali, oltre a rischi e
probabilità
Il medico deve prospettare
la possibilità di ricorrere
all’adozione o
all’affidamento del minore
La procedura da seguire: B)
3.
4.
La coppia deve esprimere
un consenso scritto
Tra il consenso e l’intervento
devono passare almeno
sette giorni, che servono
alla coppia per riflettere
bene sulla propria
decisione. Il consenso può
essere revocato solo prima
della fecondazione
dell’ovulo. Non oltre.
La procedura da seguire: C)
5.
6.
E’ vietata la fecondazione
eterologa, cioè mediante
l’uso di ovuli o spermatozoi
provenienti da terze
persone estranee alla
coppia
Tutta la procedura deve
svolgersi in strutture
autorizzate dal Ministero
della Sanità
La procreazione medicalmente assistita
A questo punto, trascorsi i sette giorni,
è possibile per la coppia recarsi
presso una struttura autorizzata
ed effettuare gli interventi medici
necessari per assistere la
procreazione.
Non possono essere creati più
embrioni di quelli strettamente
necessari ad un unico e
contemporaneo impianto, e
comunque non più di tre.
Gli embrioni devono essere tutti
immediatamente impiantati. Ciò
per evitare che vengano creati
più embrioni del necessario e
che vengano poi distrutti.
Spermatozoi umani
Inserimento di uno
spermatozoo in un
ovulo umano
Le misure a tutela dell’embrione: A)
1.
2.
3.
Divieto di sperimentazione
sull’embrione, salvo che sia
necessaria per la salute e lo
sviluppo dell’embrione
stesso
Divieto di produzione di
embrioni per ricerca o
sperimentazione e
comunque per fini diversi
dalla procreazione,
Divieto di produzione di
ibridi mediante
fecondazione di gameti
umani con gameti di altre
specie
Le misure a tutela dell’embrione: B)
4.
5.
Divieto di selezione
eugenetica, ovvero di
scelta dell’individuo con le
caratteristiche preferite,
con la conseguente
distruzione degli altri.
Divieto di clonazione,
ovvero di produzione di un
individuo con identico
patrimonio genetico di un
altro
Le misure a tutela dell’embrione: C)
6.
7.
Divieto di crioconservazione
ovvero di conservazione a
bassissima temperatura
dell’embrione (salvo il caso
di ritardo dell’impianto per
cause di forza maggiore
relativa allo stato di salute
della donna)
Divieto assoluto di
soppressione dell’embrione,
che la legge considera
esplicitamente “SOGGETTO
DEL DIRITTO” (art. 1 c. 1) e
quindi PERSONA.
I quesiti referendari
Il popolo italiano sarà chiamato ad
esprimersi su quattro quesiti in merito
alla tanto discussa legge 40/2004.
Il primo degli
originari cinque
quesiti, che mirava
all’abrogazione
dell’intera legge, è
stato dichiarato
illegittimo dalla
Corte Costituzionale.
Analizziamo i singoli quesiti:
Quesito n° 1
“Per consentire nuove cure per malattie come l’Alzheimer, il Parkinson, le
sclerosi, il diabete, le cardiopatie, i tumori”
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle
seguenti parti:
•Articolo 12, comma 7 in parte
•Articolo 13, comma 2 in parte
•Articolo 13, comma 3, lett. c) in parte
•Articolo 14, comma 1 in parte
RISPONDERE SÌ
SIGNIFICA
CONSENTIRE
 CLONAZIONE DI EMBRIONI PER FINALITA’ TERAPEUTICHE E DI RICERCA
 CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI STESSI
LE CONSEGUENZE DEL SÌ:
EMBRIONE
SEMPLICE MATERIALE BIOLOGICO
"un grumo di cellule" come qualcuno lo
definisce, nelle mani degli scienziati e dei
tecnici di laboratorio.
Verrebbe:
•tolto ogni divieto alle sperimentazioni
sugli embrioni;
•riammesso il congelamento degli
embrioni;
•resa possibile la clonazione umana a fini
terapeutici mediante trasferimento di
nucleo;
•permessa la produzione di embrioni in
laboratorio per trarne cellule staminali,
che dovrebbero avere lo stesso
patrimonio genetico del malato da
curare;
Analizziamo i singoli quesiti:
Quesiti n° 2 e 3
“Per la tutela della salute della donna”
“Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna”
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle
seguenti parti:
•Articolo 1, comma 1 in parte
•Articolo 1, comma 2
•Articolo 4, comma 1
•Articolo 5, comma 1 in parte
RISPONDERE SÌ SIGNIFICA
 PRIVARE
LA NORMATIVA
DELLE FINALITÀ CHE LE
SONO PROPRIE
 ELIMINARE
IL “CRITERIO
DI RESIDUALITÀ”
Analizziamo i singoli quesiti:
SEGUE: Quesiti n° 2 e 3
“Per la tutela della salute della donna”
“Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna”
•Articolo 4, comma 2, lett. a) in parte
•Articolo 6, comma 3 in parte
RISPONDERE SÌ SIGNIFICA
 ELIMINARE
IL “CRITERIO
DI GRADUALITÀ”
 RENDERE
REVOCABILE IL
CONSENSO DOPO LA
FECONDAZIONE
Analizziamo i singoli quesiti:
SEGUE: Quesiti n° 2 e 3
“Per la tutela della salute della donna”
“Per l’autodeterminazione e la tutela della salute della donna”
•Articolo 13, comma 3, lett. b) in parte
•Articolo 14, comma 2 in parte
•Articolo 14, comma 3 in parte
RISPONDERE SÌ SIGNIFICA
AMMETTERE IPOTESI
DI SELEZIONE
EUGENETICA DEGLI
EMBRIONI
NESSUN LIMITE ALLA
CREAZIONE IN VITRO DI
EMBRIONI
CRIOCONSERVAZIONE
DEGLI EMBRIONI
LE CONSEGUENZE DEL SÌ:
L’aspetto più drammatico di tale quesito sta nel voler fornire un “varco” ad ipotesi
realistiche di SELEZIONE EUGENETICA
VIETATO
“ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche e
terapeutiche”
CONSENTITO
1. Selezione eugenetica di
embrioni e gameti
2. Procedimenti artificiali
per predeterminarne le
caratteristiche
genetiche
3. Manipolazione o
alterazione del
patrimonio genetico
1. Selezione eugenetica di
embrioni e gameti
“per la tutela della
salute e lo sviluppo
dell’embrione”
2. Procedimenti artificiali per
predeterminarne le
caratteristiche genetiche
3. Manipolazione o
alterazione del patrimonio
genetico
ABROGANDO QUESTA PARTE
SI ELIMINA L’UNICA
VALVOLA NORMATIVA AL
TRASFERIMENTO DEL VIETATO NEL CONSENTITO
Analizziamo i singoli quesiti:
Quesito n° 4
“Per la fecondazione eterologa”
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto
“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle
seguenti parti:
•Articolo 4, comma 3
•Articolo 12, comma 1
•Articolo 9, comma 1 in parte
•Articolo 12, comma 8 in parte
•Articolo 9, comma 3 in parte
RISPONDERE SÌ
SIGNIFICA
CONSENTIRE
 LA FECONDAZIONE ETEROLOGA
LE CONSEGUENZE DEL SÌ:
FECONDAZIONE
ETEROLOGA
Utilizzazione di gameti non
appartenenti alla coppia
In questo modo lo Stato si assumerebbe la responsabilità di far nascere
bambini che hanno solo un genitore biologico tra i due componenti
della coppia.
“L’ETEROLOGA VIOLA IL DIRITTO DEL NASCITURO DI AVERE COME
GENITORI DUE FIGURE CERTE”
Francesco D’Agostino
Presidente del Comitato nazionale di bioetica
PRESENTAZIONE REALIZZATA DA:
Avvocato Simone Pillon
Dott. Alessandro Lucidi
D. O. M.
A. D. MMV
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L`attacco alla vita – I referendum e la legge 40