Diritto pubblico 2013/2014
Prof. Davide Galliani
I diritti
STATUTO ALBERTINO E PERIODO LIBERALE

Lo Statuto Albertino e le cd. “libertà dallo Stato”:
diritti negativi e non positivi, diritti individuali e non
collettivi

Ruolo della riserva di legge e della riserva di
giurisdizione sotto lo Statuto Albertino: suffragio
limitato e dipendenza della magistratura (specie
requirente)

L’assenza della rigidità costituzionale
STATUTO ALBERTINO E PERIODO LIBERALE

La prassi in materia di diritti e libertà:
violazione principio di eguaglianza (voto,
ruolo donne)

Codice Zanardelli 1889: abolizione pena di
morte
PERIODO FASCISTA

La soppressione dei diritti e delle libertà
(emblematica l’imposta sui celibi!)

Il ruolo del Partito unico: la cancellazione
dell’opposizione politica

Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza 1931:
ammonimenti, confino di polizia, fermo di
polizia
PERIODO FASCISTA

La libertà religiosa: la religione cattolica è la
religione di Stato (art. 1 Statuto) anche se principio
di laicità è principio liberale (matrimonio civile nel
Cod. civ. 1865)

21.9.1870: Porta Pia
1874: “non expedit”
1929: Patti Lateranensi: contro laicizzazione



Le leggi razziali: divieto di residenza, espulsione,
cariche pubbliche, matrimonio
ASSEMBLEA COSTITUENTE

La scelte di fondo dell’Assemblea Costituente:
liberali, cattolici e sinistre.

La “piramide rovesciata” e la “socialità progressiva”
Libertà e giustizia:
http://www.youtube.com/watch?v=aJfKCn1bUMM

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Diritti naturali o diritti “storici”?

Il principio davvero rivoluzionario: nessuna
sovranità è assoluta e illimitata, nemmeno quella
popolare, perché si esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione (art. 1 Cost.)

Il principio di eguaglianza: giustizia e libertà

Il principio di laicità: autonomia e indipendenza
Stato-Chiesa
Bobbio, “L’età dei diritti”, 1990

Riconoscimento e protezione diritti dell’uomo
stanno alla base delle Costituzioni democratiche e la
pace è, a sua volta, il presupposto necessario per
l’effettiva protezione dei diritti dell’uomo: ci sarà
“pace stabile”, senza la guerra come alternativa,
quando ci saranno cittadini non più soltanto di
questo o quello Stato, ma cittadini del mondo.

Art. 11 Cost.: l’Italia ripudia la guerra
DIRITTI: CITTADINI E STRANIERI

Corte costituzionale: una volta individuati gli
interessi generali che “solo” la condizione di
cittadino è idonea a soddisfare, si procede nel
senso di considerare parificata in tutti gli altri
casi la condizione giuridica di chi non è
cittadino
DIRITTI: CITTADINI E STRANIERI

Principio di eguaglianza si applica anche agli
stranieri per merito del principio personalista

In più: art. 10 Cost. ammette e implica estensione
diritti fondamentali a stranieri: se hanno diritto di
asilo coloro che non godono effettivamente dei diritti
fondamentali costituzionali nel loro Paese, questi
diritti devono essere riconosciuti a chi è nel nostro
Paese!
DIRITTI: CITTADINI E STRANIERI

In conclusione: a parte diritti politici, tutti gli altri sia
ai cittadini sia agli stranieri, quindi alla fine diritto di
voto e (parzialmente) il diritto di accesso agli uffici
pubblici

D’altro canto, legame tra cittadinanza e diritto di
voto sempre meno forte: cittadinanza europea e voto
italiani all’estero

“no taxation non representation”!!
DIRITTI: CITTADINI E STRANIERI

Il dibattito politico, tuttavia, è ignorante: si prenda
per esempio il tanto utilizzato “principio di
reciprocità” di cui all’art. 16 delle Preleggi del
Codice Civile: secondo la maggior parte della
dottrina, la clausola di reciprocità si deve ritenere
“inoperante”: Antonio Cassese, Paolo Caretti,
Augusto Barbera, Massimo Luciani

Posizione minoritaria: reciprocità esiste per
diffusione dei diritti e per migliore trattamenti
cittadini italiani all’estero
DIRITTI: CITTADINI E STRANIERI




Il diritto di asilo: basta comparazione tra Costituzione e leggi
italiane e straniere?
Lo status di rifugiato politico: perseguitato o fondato timore
di essere perseguitato
La protezione umanitaria: scorciatoia
Differenza tra asilo e rifugio per Cassazione: asilo è vero e
proprio diritto soggettivo, puoi entrare e risiedere nel
territorio, ma rifugio, invece, è uno status che comporta
“maggior favore”, anche ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 1951 e certo del principio di eguaglianza
ART. 1 COSTITUZIONE

Repubblica democratica: principio
democratico-pluralista

Sovranità popolare: limiti costituzionali

La repubblica fondata sul lavoro (con art. 4
Cost.): progresso sociale
ART. 2 COSTITUZIONE

Il principio personalista

Fattispecie aperta o chiusa? Il problema è
quello del bilanciamento con altri diritti
costituzionalmente garantiti

Esistono diritti naturali? A parte la dignità
umana, è ben difficile dire quali sono, se non
quelli scritti in Costituzione e “interpretati”
dalla Corte costituzionale.
Il diritto alla vita: aborto e Corte
costituzionale

L’interruzione volontaria della gravidanza: dalla
sentenza 27 del 1975 della Corte costituzionale alla
legge 194 del 1978.

Caso: commette “delitto contro l’integrità e la sanità
della stirpe” (Codice penale) una donna che
abortisce perché preoccupata di trasmettere una
grave miopia (22 diottrie) all’embrione? Esiste
equivalenza tra il diritto alla vita dell’embrione e
quello della persona?
Il diritto alla vita: aborto e Corte
costituzionale

Per la Corte: la tutela del concepito ha fondamento
costituzionale (art. 31, II comma, Cost. e art. 2 Cost.),
tuttavia, può venire in collisione con altri beni
costituzionalmente garantiti, pertanto, non può la tutela del
concepito avere prevalenza totale ed assoluta.

Per la Corte: per di più “non esiste equivalenza fra il diritto
non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi é già
persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione
che persona deve ancora diventare”.
La legge 194

Da qui nasce la legge 194 che si spinge oltre: non solo serio pericolo per salute, ma anche
condizioni economiche, sociali, famigliari e circostanze del concepimento (entro i primi 90
giorni; dopo “solo” per grave pericolo per la salute).

Ruolo fondamentale dei consultori istituti nel 1975, in particolare, “contribuendo a far
superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza”. Il ruolo
del padre è “secondario” perché prima di tutto la preoccupazione è nei confronti della donna
(se medico o infermiere rivela identità è punito per rivelazione di segreto professionale: art.
622 cod. pen.)

Importante: quando esiste la possibilità di vita autonoma del feto, l’aborto può essere
praticato solo per grave pericolo per la salute della donna ed il medico che esegue
l’intervento deve adottare “ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto”

Procedura: se urgente consultorio rilascia certificato con il quale potersi recare in ospedale,
se non c’è urgenza, trascorsi 7 giorni, si rilascia il certificato.
La legge 194

Riconoscimento del diritto all’obiezione di coscienza
dei medici e degli infermieri (dichiarazione
preventiva) che, tuttavia, per legge non può
riguardare l’assistenza pre e post interruzione
gravidanza e mai in caso di serio pericolo di vita per
la madre.

Problema delle minorenni: possono ricorre all’aborto
anche contro genitori o chi esercita potestà salvo
autorizzazione giudice tutelare (che non serve se
urgenza).
La legge 194 e la pillola del giorno
dopo

Referendum del 1984: 70% contro abrogazione legge 194.

Problema della cd. “pillola del giorno dopo”.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità “la contraccezione di
emergenza con levonorgestrel ha dimostrato di prevenire l’ovulazione e di
non avere alcun rilevabile effetto sull’endometrio (la mucosa uterina) o
sui livelli di progesterone, quando somministrata dopo l’ovulazione. La
pillola è inefficace dopo l'annidamento e non provoca l'aborto “.

Omissione di soccorso, abuso d’ufficio?

Alla Mangiagalli di Milano si praticano 1.700 interruzioni di gravidanza
all’anno: in media più di 4 al giorno!
Il diritto alla vita: la fecondazione
artificiale: la legge 40

Il concepito ha dei diritti?
Art. 1, I comma, legge 40:
“Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il
ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge,
che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”
Art. 1 Codice civile:
“La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”.
Se si riconoscesse al concepito la capacità giuridica l’interruzione volontaria della gravidanza sarebbe assimilabile al
reato di omicidio, perché riguarderebbe un soggetto capace.
La legge 40 pertanto non rimette in discussione la legge 194, quest’ultima che si premura di garantire comunque (art.
7) ove possibile la vita del feto!
Resta il fatto che, per dirla con le parole della Corte, non esiste equivalenza tra la vita e la salute di chi è già persona,
come la madre e la salvaguardia dell’embrione, che persona ancora deve diventare: questo è il principio a carattere
costituzionalmente vincolato, che nessuna legge può abrogare, pena la sua incostituzionalità.
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente assistita (p.m.a.):
la legge 40

Chi può accedere alla p.m.a.?
Per casi di sterilità o infertilità (art. 1, II comma e art. 4, I comma):
ma le coppie fertili che non riescono a concepire un figlio, per es., per
incompatibilità tra gameti, insidiosità dell’ambiente di incontro dei gameti,
malattie ecc…?
E’ incostituzionale la limitazione? Se conta chi non riesce ad avere figli e non i
motivi di certo è incostituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. (eguaglianza).
E’ sicuramente incostituzionale, tuttavia, se si considera che con tale norma si
esclude dalla possibilità di ricorso alla p.m.a. in caso di coppie fertili ma
portatrici di malattie genetiche ereditarie: posso scegliere di non mettere al
mondo un bambino sicuramente malato?
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40

Il divieto di crioconservazione degli embrioni (art. 14, I comma) e la sperimentazione (art. 13).
E’ questa la ratio delle limitazioni all’accesso alla p.m.a., perciò la coppia fertile, ma portatrice di
malattie genetiche ereditarie, ha di fronte una scelta tragica: concepire un figlio a rischio oppure
rinunciare alla gravidanza (rinunciando al concepimento, oppure, abortendo in continuazione!).
E’ incostituzionale tutto ciò? Certo perché contrasta con l’art. 3 Cost. in quanto discrimina in modo
irragionevole.
Per di più art. 13: 1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si
perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela
della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative:
è irragionevole consentire la ricerca a fini diagnostici per lo sviluppo dell’embrione di coppie sterili
(che possono pur sempre essere portatrici di malattie genetiche) e vietare l’accesso a queste pratiche
a chi pur non essendo infertile ne ha sicuramente bisogno.
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40

L’obbligo di un “unico e contemporaneo” impianto (art. 13, II comma)
E’ una norma prima ancora che incostituzionale del tutto assurda: se gli embrioni per l’impianto hanno
malattie genetiche, malformazioni, la legge 40 ne vieta la donazione (vietando l’eterologa), la
conservazione, la distruzione e l’uso a fini scientifici perché ne obbliga l’impianto (crioconservazione
solo temporanea in caso di forza maggiore per salute della donna e comunque da eseguire!).
Perché obbligo di impianto di un embrione che io posso poi assoggettare alle legge 194? Perché non
prevale volontà della donna sul concepito? Se posso abortire embrione impiantato e iniziatosi a
sviluppare nell’utero è possibile che non posso decidere di un embrione crioconservato a -200 gradi in
azoto liquido?
E’ vero il medico può decidere di non procedere alla p.m.a. per motivi di “ordine medico-sanitario”
(art. 6, IV comma), che comprendono forse anche la tutela della salute psichico - fisica della donna
“non in grado” di portare a termine una gravidanza (ossia, la legge 194), ma questa è solo una
“scappatoia” e non risolve un problema: che ne sarà degli embrioni? Sono destinati a morte certa,
visto il divieto di fecondazione Eterologa, quello delle singole donne e quello delle vedove, anche con
il seme del marito (v. dopo)!
Sul numero di 3, poi, tutto è discutibile, perché non è detto che la fecondazione di 3 ovociti generi
un embrione impiantabile, anzi, pertanto è contro la dignità della donna obbligarla a ripetuti cicli di
iperstimolazione ovarica.
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40
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L’obbligo di un “unico e contemporaneo” impianto (art. 13, II comma)
Ad ogni modo, vi è un altro profilo di incostituzionalità dell’unico e contemporaneo impianto: ai sensi
dell’art. 6, III comma, la volontà di ciascun componente della coppia può essere revocata “fino al
momento della fecondazione dell’ovulo”: superato questo momento, l’embrione deve essere
coattivamente impiantato.
Non assomiglia un poco ad un rapporto sessuale imposto con la forza dopo l’iniziale consenso poi
rifiutato e quindi non assomiglia ad una violenza sessuale? Tribunale di Bologna (200) ha già detto
che embrione in vitro non può essere impiantato quando viene meno consenso del marito inizialmente
favorevole.
Qual è lo scenario? Gli agenti di polizia giudiziaria che obbligano l’impianto? Oppure il Sindaco con il
Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO)?
Il punto è comunque quello già detto: se la donna ha il diritto di abortire non può esistere un obbligo
di impianto! E’ pertanto assurdo, inoltre, anche l’art. 9, II comma, ai sensi del quale la madre del nato
a seguito della p.m.a. “non può dichiarare la volontà di non essere nominata”, cioè, non può scegliere
di lasciare il figlio in adozione: tra l’impianto e il parto possono sopraggiungere motivi che possono
spingere la donna, qualunque donna, partoriente naturalmente o a seguito di p.m.a., di scegliere per
l’adozione!
Si viola la dignità della persona umana (art. 2 Cost.) obbligando l’impianto e poi l’aborto!!!! E perciò è
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40

La situazione delle singles
La legge 40 vieta l’accesso alla p.m.a. delle singles, anche nel caso di compagno
deceduto dopo la fecondazione in vitro. Cosa succede se dopo la fecondazione in
vitro la donna si ammala e non può portare a termine la gravidanza? Cosa accade se dopo la
fecondazione in vitro la donna muore?
La legge tace tranne dire che gli embrioni possono essere crioconservati se la loro collocazione in
utero non è praticabile (art. 14, III comma) e comunque il trasferimento vitro-utero deve avvenire
“non appena possibile”.
Ma appunto se la donna non guarisce o peggio se la donna muore? E se il compagno muore? Qual è
la sorte degli embrioni, sui quali non si può fare ricerca e che a questo punto non possono essere
impiantati nella vedova? Solo una cosa: essere lasciati a morire con danno all’embrione e alla donna
stessa. Ma la legge non voleva tutelare l’embrione? E i diritti della vedova di procreare il figlio del suo
compagno?
Tribunale di Palermo, 1999: è ammessa fecondazione omologa dopo morte marito perché è giusto
evitare un duplice danno certo (diritto alla vita del concepito e quello dell’integrità psichico-fisica della
madre) rispetto ad uno del tutto eventuale (famiglia unigenitoriale del nascituro).
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40

Divieto di sperimentazione (art. 13)
Divieto di sperimentazione su embrione umano.
Una cosa è la creazione di embrioni umani a fini di ricerca (aberrante è la creazione di
chimere o ibridi, discutibile il resto), un’altra è l’indagine su embrioni in vitro prodotti per altri fini.
Perché vietare utilizzo delle cellule staminali embrionali, che sono tra l’altro “totipotenti”, ossia, sono
in grado di dare origine ai tessuti di qualsiasi organo umano?
E’ certamente una limitazione alla possibilità che con la ricerca medica si allevino o riducano le
sofferenze di milioni di persone: linfomi, carcinomi, leucemie “potrebbero” essere aggredite con il
trapianto di cellule staminali.
L’obiezione contro queste pratiche è etico-religiosa: non importa il motivo della disponibilità
dell’embrione (aborto, anche spontaneo, in sovrannumero dopo p.m.a. o appositamente creato)
perché non è possibile utilizzare l’essere umano come mezzo per un fine da cui altri e non egli stesso
possano trarne vantaggio. In poche parole, un fine “buono” non può mai giustificare un’azione
“cattiva”.
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40

Divieto di sperimentazione (art. 13)
Il punto è il seguente: se non si accetta la differenza tra embrione e persona, il
ragionamento può anche tornare, perché sarebbe insostenibile l’equiparazione
tra uccidere e lasciar morire. Il problema è che tutto ciò si colloca al di fuori
della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale: il residuo di
embrioni, anche quando fosse solo per aborti naturali, deve essere lasciato
morire oppure può essere utile a salvare la vita di altre persone? La Corte lo ha
già detto: non c’è equivalenza tra la tutela di chi è già persona e di chi invece
ancora non lo è, per di più, in questo caso si tratta di embrioni che non
saranno mai destinati a diventare persona!
Solo un approccio metagiuridico e giusnaturalistico può ammettere equivalenza
tra persona e embrione, fermo che ancora è difficile dire quando vi è un embrione, dati i
due stadi pronucleare (spermatozoo in ovocita) e singamico (fusione patrimonio
genetico).
La Germania e l’Austria, per esempio, autorizzano la conservazione solo in stadio pronucleare.
Clonazione riproduttiva e pratiche eugenetiche sono aberranti, ma perché non ammettere interventi
ed esperimenti sugli embrioni a scopi terapeutici? Non è un essere vivente un agglomerato di cellule
non autonome biologicamente e comunque perché proteggerne sempre e comunque la morte
certa rispetto alla tutela della vita di chi è già sicuramente persona?
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita
(p.m.a.): la legge 40
I destinatari della p.m.a.

“Coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi”.
Non possono quindi accedere singles (sì in Spagna), vedove, coppie anziane e coppie di lesbiche.
Aggiramento del divieto: singles infertili o partner di un compagno anziano possono “inventare”
convivenza per accadere alla p.m.a.
Ma perché la scelta del legislatore? Non c’entra niente con la procreazione in sé, ma con una idea
determinata di ordine famigliare da proteggere, che forse è un po’ “superata” (esempio dei “pinguini di
Central Park”).
La doppia figura genitoriale è una idea forse “superata”: unico genitore e figli sono per l’ordinamento una
famiglia legale a pieno titolo e poi dagli anni novanta l’accertamento della paternità (ad esempio di un
“padre nocivo”) non è per forza coincidente con l’interesse del minore. In altre parole, l’interesse del
figlio non è mai assoluto nel senso della doppia genitorialità, perché serve valutare caso per caso.
A parte tutto, però la donna singola per natura può sempre procreare e quindi l’esclusione della p.m.a. è
irragionevole: la donna, in sostanza, è libera di procreare con chi vuole e non si vede perché proibirlo
attraverso la p.m.a., visto che il dovere di educare i figli riguarda anche solo un singolo genitore (art. 32
Cost.).
Alcuni sostengono che le singles non possono accedere alla p.m.a. come non possono adottare, ma allora
neppure i conviventi, che non possono adottare, possono accedere alla p.m.a.: ma la Corte ha già detto che
è possibile per il legislatore prevedere l’adozione di singles (vedi art. 6, I comma)
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40

Il divieto di fecondazione eterologa
Gran Bretagna, Spagna, Francia, Austria e Svizzera: fecondazione eterologa.
Il legislatore proibisce ciò che natura consente!
Il marito sterile può diventare padre di un figlio che la moglie ha concepito con uno qualsiasi!
Il divieto stimola i tradimenti!!!!!
E con l’adozione come la si mette? Il bambino non è figlio della coppia eppure … pedagogicamente oggi
si ritiene che debba essere informato prima possibile!
La legge 40 poi istituisce un “registro nazionale” degli embrioni formati a seguito della p.m.a.: questo è
discriminatorio, non il resto!
Divieto di eterologa servirebbe per aggirare problema dell’anonimato del donatore e della ricerca della
paternità, ma non è così perché art. 30 Cost. dà alla legge possibilità di prevedere limiti alla ricerca della
paternità.
Con il divieto si evita eugenetica? Ma quante donne fanno interventi invasivi per sapere stato di salute del
figlio, anzi, a volte sono “obbligatorie”! Perché se una malattia del feto, anche oltre i 3 mesi, può
consentire l’aborto, non è possibile evitarla a priori?
Anche l’aborto allora è eugenetica!
Il diritto alla vita: la procreazione medicalmente
assistita (p.m.a.): la legge 40

Il divieto della eterologa
Assurdo per assurdo: per la legge 40 se si procede comunque alla
eterologa, il coniuge (o convivente) concorde non può disconoscere
paternità, mentre donatore non ha alcun diritto (art. 9, III comma).
Come dire: le cittadine italiane che fanno la eterologa all’estero poi si
portano in Italia la legislazione estera: ma perché allora vietarla in
Italia???!!!!
E’ illogico: la donna fertile che convive o sposa un uomo non fertile se
vuole procreare o abbandona l’uomo o lo tradisce!!
Non era meglio ammettere l’eterologa consenziente che avrebbe
stabilizzato la coppia e non metterla in crisi.
La libertà personale: principi

Articolo 13 della Costituzione:
riserva di legge assoluta e riserva di
giurisdizione, anche per casi eccezionali di
necessità e urgenza (48 ore)
è punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone sottoposte a restrizioni di libertà
La libertà personale: arresto
Arresto in flagranza: obbligatorio se delitto
tentato o consumato ha pena dell’ergastolo o
superiore a 5 anni, mentre facoltativo in altri.
Fermo: gravi indizi di colpevolezza, inquinamento delle
prove, pericolo di fuga, reiterazione del reato: delitto
tentato (e non più “sospettato”: incostituzionale).
La carcerazione preventiva
Diritto di difesa, fase della convalida, misure cautelative: coercitive
(divieto di espatrio, obbligo di presentazione, arresti domiciliari,
custodia cautelare in carcere) e interdittive (sospensione potestà
genitoriale, sospensione pubblico impiego, divieto esercizio attività
professionali).
La carcerazione preventiva si definisce “residuale”: solo quando
ogni altro restrizione è inadeguata, ad eccezione reati stampo
mafioso e ad eccezioni di particolari casi (sieropositivi, donne
incinte, donne madri di figli minori di 3 anni).
Dal 1982 esiste il Tribunale delle libertà. In più ricorso diretto in Cassazione
per legittimità.
L’uso della violenza in carcere
Non può mai usarsi violenza a fini inquisitivi.
Riforma ordinamento penitenziario: il ricorso
alla forza fisica è ammesso solo per prevenire
atti di violenza, tentativi di evasione e per
“vincere” la resistenza a esecuzione di ordini.
E’ escluso uso violenza per fini disciplinari.
Non è possibile alimentazione forzata di chi è in sciopero della
fame.
Corte ha poi esteso molti diritti a chi è in carcere.
Pena di morte e ergastolo
Pena di morte sicuramente incostituzionale.
Ergastolo: per Corte costituzionale non è
incostituzionale perché esiste la normativa
Premiale (permessi premio, semilibertà, libertà
condizionale), ma resta il dubbio: c’è
differenza tra morte fisica e morte civile?
La Corte nel 1994 ha dichiarato incostituzionale
l’ergastolo per i minorenni: primo passo!
Amnistia, indulto, grazia
Atti generali di clemenza (Parlamento con 2/3):
 amnistia: estingue il reato
 indulto: estingue o diminuisce la pena
Atti di clemenza individuale (PDR):
 grazia: estingue la pena
 commutazione: riduce o commuta la pena
Grazia
Prassi della grazia:
Einaudi firmò ben 9.000 tra grazia e commutazione
delle pene, mentre Gronchi addirittura 13.000, anche
se dopo la media è scesa a 1.000 l’anno, fino a tempi
recenti dove è ulteriormente scesa a 100 l’anno, fino
alle sole 11 di Ciampi.
Da istituto per correggere rigidità legislazione penale
e strumenti a carattere umanitario eccezionale.
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