Milano, 8 ottobre 2013 Le nuove relazioni industriali: recenti sviluppi normativi, giurisprudenziali e contrattuali – profili sostanziali e processuali Giorgio Treglia Treglia Valle Studio di Avvocati [email protected] 1 Uno sguardo alle normative di riferimento anche eventuale L’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori L’art. 28 del D. Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 La legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. mod. (Sciopero nei servizi pubblici essenziali – art. 7 e art. 12) Il Codice delle pari opportunità (art. 36 d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e succ. mod.) Spunti dalla class action (art. 140 del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e succ. mod.) Il “controllo ex ante” di cui alla legge 223/91 (cenni) Tutte queste ipotesi normative hanno in comune un concetto di rappresentanza collettiva Brevi cenni sull’art. 28 Statuto dei Lavoratori Azione esperibile qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà sindacale nonché del diritto di sciopero (cfr. artt. 19, 23, 24, 20 e 21, 25, 26, 27 St. Lav.). Legittimati attivi sono gli organismi locali delle associazioni sindacali che vi abbiano interesse. Essi deducono in giudizio un interesse collettivo alla realizzazione dei diritti sociali dei lavoratori. Il «riflesso» dei dubbi di legittimità costituzionale sulla legittimazione attiva. La portata della norma e la sua interpretazione. Le conclusioni della Corte Cost. n. 231/2013, anche quale suggerimento al legislatore: l’attuazione dell’art. 39 Cost. Ancora sui legittimati attivi L’art. 28 St. Lav. riconosce la legittimazione attiva alle associazioni nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto il solo requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente – e al tempo stesso necessario – lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l’associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa (App. Firenze 3 gennaio 2012, n. 1165). In sostanza, come dice Corte Cost. 231/2013, capacità del sindacato di imporsi al datore. Non si vuole una «forma impropria di sanzione del dissenso", che … incide sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentanti. Qualche esempio di comportamento antisindacale e non Cass. 10.6.2013, n. 14511 - Non è antisindacale il comportamento del datore che abbia sottoscritto un nuovo accordo collettivo e lo abbia imposto al sindacato non stipulante, nonostante l’esplicito diniego espresso. Cass. 18.4.2007, n. 9250 - E’ antisindacale il licenziamento intimato ad un sindacalista per assenza ingiustificata dal posto di lavoro, ove, durante il giudizio siano emerse fattispecie di antisindacalità tali da concretare «mini provocazioni e mini persecuzioni». Trib. Ravenna decreto 27.7.2005 - Costituisce condotta antisindacale il ricorso ex art. 700 cpc con il quale il datore di lavoro, dopo aver riconosciuto una rsa in presenza di una rsu, chiede la giudice di accertare la legittimità o meno di tale riconoscimento e la sussistenza o meno del diritto della rsa medesima di godere dei diritti previsti dalla legge. Il concorso con l’azione individuale del lavoratore Possibilità che l’azione del sindacato concorra con quella esercitata dal singolo lavoratore (es. licenziamento del rappresentante sindacale aziendale). In questo caso, anche se il lavoratore non è affiliato al sindacato ricorrente non si esclude la legittimazione e l’interesse di quest’ultimo. Le due azioni possono «convivere» od essere l’una successiva all’altra; pure dovrebbero esser riunite, ove proposte contestualmente. Il sindacato deduce un interesse soggettivo proprio, ove sostenga che il recesso del rsa leda un diritto connesso alle tutele del titolo III St. Lav. Ammissibilità ergo: del ricorso ex art. 414 cpc, o del ricorso ex L. 92/2012, e del ricorso ex art. 28 S.L. o ex art. 28 d. lgs. 150/2011… e il ricorso ex art. 700 cpc? Il concorso con il procedimento sommario Esperibilità dell’azione ex art. 28 insieme o alternativamente al procedimento ex art. 702 bis cpc. L’art. 28 del d. lgs. 150/2011 (in materia di semplificazione dei riti civili), prevede che le controversie in materia di discriminazione (art. 2 d. lgs. 216/03) siano trattate con il rito sommario. App. Roma 19.10.2012 affronta e risolve il tema della mancata assunzione di alcuni affiliati Fiom. La sentenza considera questa una discriminazione e dunque ritiene corretto l’uso del procedimento ex art. 702 bis cpc. E ciò pur in presenza di una tutela di interesse collettivo, tipica del sindacato, in quanto la condotta lesiva del datore di lavoro si verifica nei confronti di tutti i lavoratori aderenti a quel sindacato, anche se solo alcuni ne sono le vittime. Questioni sindacali e rito ordinario Le questioni di diritto sindacale hanno il loro sistema processuale, come si è visto. Tuttavia può accadere che i litiganti siano due associazioni sindacali. Trib. Roma 31 maggio 2013 (in Lav. Giur., 2013, 7, 702 ss.) ha precisato che può essere decisa con il rito sommario la controversia fra due organizzazioni sindacali (Fiom e Federmeccanica) che abbia ad oggetto il preteso inadempimento contrattuale. Nella specie si discettava in ordine ai criteri selettivi per la partecipazione alla contrattazione collettiva. La sentenza afferma che gli accordi interconfederali e intersindacali hanno efficacia per i firmatari e non per i sindacati che aderiscono. La controversia poteva anche essere azionata con il normale procedimento a cognizione ordinaria. OO. SS. e sciopero nei servizi pubblici essenziali La portata dell’art. 4 comma 2 L. 12 giugno 1990, n. 146 e succ. mod. Possibilità di sospensione dei permessi sindacali per il caso che il sindacato proclami lo sciopero in violazione dell’ordinanza emessa dalla Commissione di Garanzia. Competenza della Commissione per valutare il comportamento delle OO. SS. Il contenuto dell’art. 7 e 7 bis della L. 146/1990. Recupero dell’art. 28 S.L. e tutela delle associazioni degli utenti. Qualche esempio di delibera della Commissione di Garanzia. Cenni sul Codice delle pari opportunità L’art. 36 del d. lgs. 198/2006 e succ. mod. consente al singolo nonché ai consiglieri di parità di agire giudizialmente, per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II della legge (artt. 27 e segg.). L’art. 37, comma 2, prevede l’obbligo di sentire le associazioni sindacali prima di promuovere l’azione giudiziale, ove si paventino discriminazioni collettive. Il procedimento si svolge innanzi al giudice del lavoro od al TAR. Il giudice, ove accerti una discriminazione, può liquidare anche il danno non patrimoniale e ordinare all’autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite le rsa o le OO.SS. maggiormente rappresentative. … segue … Il comma 4 prevede anche l’ipotesi di un procedimento cautelare che, nel suo sviluppo, ricorda il procedimento ex art. 28 S.L. Possibilità per il giudice di emettere decreto motivato con cui ordina la cessazione del comportamento, l’adozione di di un piano di rimozione degli effetti della discriminazione. Possibilità di proporre opposizione, a seguito della quale il giudizio è definito con sentenza. L’inottemperanza ai provvedimenti di cui sopra è punita penalmente. La class action Il d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 istituisce il Codice del Consumo a tutela di consumatori e utenti. L’art. 140 regola il complicato procedimento inteso ad ottenere principalmente l’inibizione dei comportamenti lesivi degli utenti e dei consumatori. La legittimazione ad agire spetta alle associazioni dei consumatori e degli utenti che agiscono a tutela degli interessi collettivi dei predetti. Forse che anche il sindacato agisce per la tutela di interessi collettivi? Nascerà un sindacato in antitesi o ad adiuvandum le associazioni dei consumatori? Si fonderanno insieme? Il controllo sindacale ex L. 223/91 Gli artt. 1 e 4 della nota legge sugli ammortizzatori sociali prevede l’obbligo di sentire le OO. SS. più rappresentative. Trattasi di un vero e proprio obbligo, la cui omissione comporta l’illegittimità del provvedimento aziendale adottato (sospensione, recesso, ecc.). V. Cass. 19.2.2013, n. 4116, 7.2.2006, n. 2555; 17.3.98, n. 2882. In sostanza esiste una sorta di controllo ex ante sulla legittimità della richiesta di integrazione salariale, che richiama il sindacato al controllo sull’operato dell’imprenditore che si trovi nella necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali. Spunti de jure condendo Necessità di una vera rappresentatività del sindacato in attuazione dell’art. 39 Cost. Un tempo si diceva che ai sindacati riconosciuti era attribuito il potere di «conchiudere il contratto collettivo, come il potere di agire per la soluzione giudiziale del conflitto collettivo» (Carnelutti – Teoria del regolamento collettivo – Cedam Padova 1928, p. 130 e segg.). Era quanto disponeva la legge 3 aprile 1926 n. 563. E’ forse questa la via dell’attuazione dell’art. 39? Questo insegna Corte Cost. 231/2013?