DIRITTO SINDACALE Lezione n. 4 a.a. 2008-2009 Piera Campanella 1 LIBERTA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO Titolo II: libertà sindacale Art. 14. Diritto di associazione e di attività sindacale Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. 2 Art. 14 Statuto dei lavoratori • Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi di lavoro. • Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi momento organizzativo collettivo. • Il limite della salvaguardia del normale svolgimento dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St. lav.). • Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati (v. P. Macerata, 10.02.1995, in FI, 1996, I, 724). • Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non segretezza). 3 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (1) Art. 15 Atti discriminatori E’ nullo qualsiasi patto o atto diretto a: a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche e mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. 4 Art. 15 Statuto lavoratori Il nucleo originario della norma e la successiva evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003 I motivi discriminatori vietati: tassativi o esemplificativi? Per molto tempo ha prevalso la prima opinione: • ma in senso diverso Cass. 1.02.1988, n. 868, in RGL, 1988, II, 354; P. Nola, 5 agosto 1994, in OGL, 1995, 716. Divieto di discriminazione non equivale a parità di trattamento Atti e patti vietati: • fattispecie aperta e solo teleologicamente determinata • Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza giuridica (non ad es. una minaccia) 5 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (2) Art. 16 Trattamenti economici collettivi discriminatori E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’art. 15. Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. 6 Art. 16 Statuto lavoratori Trattamenti economici collettivi: vietati ad es. i premi antisciopero Artt. 15 e 16: Atti omissivi: rifiuto di assumere, di promuovere, di concedere trattamenti economici La scarsa utilizzazione degli artt. 15 e 16: Preferito l’art. 28. Motivi? Maggiore ampiezza (comportamenti e non solo atti) Azione collettiva (sindacato e non singolo lavoratore) Sanzione più efficace (cessazione del comportamento e non nullità dell’atto) 7 SINDACATI DI COMODO Art. 17 Sindacati di comodo E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. 8 Art. 17 Statuto lavoratori Il fenomeno vietato • La condotta datoriale: atti di favoritismo, corruzione, collusione, finanziamento • La sanzione • Ricorso ex art. 28 St. lav., ma non allo scopo di ottenere una radicale eliminazione dell’organizzazione sindacale illegittimamente sovvenzionata. 9 RAPPRESENTANZE SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO Titolo III: diritti sindacali e RSA • Riconduzione a specifiche situazioni di “diritto” dello svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati particolarmente qualificati, cui corrisponde un pati del datore. • Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del sindacato, in quanto ritenute dall’ordinamento meritevoli di particolare sostegno. • Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell’attività aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle persone, nonché della capacità produttiva dell’impresa. • I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU) • Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare. 10 MODELLI DI RAPPRESENTANZA SINDACALE Modello a canale doppio: coesistono due organismi, con natura e funzioni distinte: una di rappresentanza elettiva con poteri partecipativi ed un’altra associativa con poteri negoziali Modello a canale unico: un solo organismo ha la rappresentanza associativa e la rappresentanza elettiva, coniugando tendenzialmente in sé ogni funzione 11 RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE E SELEZIONE DEL SOGGETTO SINDACALE ESTERNO L’esigenza di recuperare e reinserire entro i consueti canali istituzionali le nuove forme di rappresentanza, nate col ciclo di lotte dell’autunno caldo: Promozione senza regolamentazione Rilancio delle confederazioni storiche 12 RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI (RSA) Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali[1] Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva [art. 35 St. lav.], nell’ambito: [a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale]; [b)] delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni], che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di lavoro applicati nell’unità produttiva[2]. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. [1] Per le p.a., v. art. 42, D.Lgs. n. 165/2001. [2] Le parole in parentesi quadra sono state abrogate a seguito di referendum popolare (d.p.r. n. 312/1995) tenutosi l’11.06.1995. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, così come risultante dalle abrogazioni referendarie, è stata respinta da Corte cost. n. 244/1996. 13 IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.: LA LETT. A) E IL SMR • Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale • Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro • La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr) • Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL) 14 IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.: LA LETT. B) • Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale • Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi portavoce di interessi a più ampio raggio 15 ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE “APERTO” DELLA NORMA Iniziativa dei lavoratori: Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che devono essere costituiti per loro iniziativa. Legame con il sindacato: nell’ambito di…: Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè formati nel suo ambito. Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e CdF Patto federativo CGIL-CISL-UIL 1972: CdF come organismi unitari di base nei luoghi di lavoro con poteri di contrattazione aziendale 16 PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost. • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 2 ss., Cost. 17 SMR Criteri giurisprudenziali • criteri quantitativi: gli iscritti • criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità; esercizio continuativo attività di autotutela; capacità di influenzare l’assetto economico e sociale del Paese. In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano le caratteristiche del sindacato confederale tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese: CGIL-CISL-UIL. 18 IL SMR E LA CONTRATTAZIONE • Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza e della flessibilità • La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione collettiva in perdita) • Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell’ordinamento 19 Crisi del SMR proposte di legge per modifica art. 19 St. lav. • Anni ’80: crisi della rappresentatività sindacale e nascita di nuovi soggetti sindacali autonomi e di mestiere. • Proposte di legge sulla rappresentanza sindacale per modificare l’art. 19 St. lav.: - eliminando il riferimento al SMR, che attribuiva al sindacato tradizionale (la triplice confederale) una sorta di vero e proprio monopolio nei luoghi di lavoro e quindi nel panorama sindacale generale; - introducendo al posto della RSA una rappresentanza elettiva, soggetta democraticamente a verifica del consenso da parte della base, mediante appunto il meccanismo periodico del voto, che avrebbe dovuto servire anche per misurare quantitativamente la rappresentatività • Fallimento proposte di legge per modifica art. 19 St. lav.: conseguenze a) 1993: accordo sindacale sulle rappresentanza sindacali unitarie (RSU) b) 1995: modifica per via referendaria delle RSA c) 1995: emersione della nozione di rappresentatività comparata d) 1997: Successo dell’iniziativa legislativa nel p.i. (v. ora D.Lgs. n. 165/2001). 20 Nuovo art. 19 St. lav. • La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19 • La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali” • Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva • Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale • la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso. 21