Università di Urbino Facoltà di Economia sede di Fano A.A. 2014/2015 DIRITTO DEL LAVORO Natalia Paci LEZIONE 2 11 – 18 marzo 2015 Rappresentanza e rappresentatività sindacale nei luoghi di lavoro LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO Indice degli argomenti: Rappresentanza e rappresentatività sindacale Il sindacato maggiormente rappresentativo e il vecchio art. 19 Statuto Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e il nuovo art. 19 Statuto Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), il Protocollo del Luglio 1993 e successivi Accordi interconfederali. RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE RAPPRESENTANZA: Tutti i sindacati hanno la rappresentanza sindacale dei loro iscritti. Grazie al mandato che ricevono dal lavoratore con l’iscrizione. RAPPRESENTATIVITA’:Solo taluni sindacati hanno la rappresentatività sindacale. La rappresentatività sindacale è, infatti, la capacità del sindacato di essere rappresentativo della generalità dei lavoratori (iscritti e non). Tale rappresentatività è data dalla forza, consistenza ed “affidabilità” del sindacato nel panorama nazionale. Utilizzo di tale criterio per: nell’art. 19 st. selezionare i sindacati a cui attribuire i diritti sindacali in azienda (ex titolo III Statuto); nella legislazione c.d. deregolativa o di rinvio o nella legislazione che ha attribuito a questo sindacato poteri di partecipazione e controllo su alcune scelte aziendali che hanno ricadute gravi sui lavoratori (es: licenziamenti collettivi, cassa integrazione, trasferimento d’azienda). IL SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO Il legislatore ha a lungo scelto come esclusivo destinatario delle norme di sostegno sindacale, in particolare dalla vecchia versione dell’art. 19 Statuto (ma anche da altre leggi), il sindacato definito “maggiormente rappresentativo”. Il concetto di maggiore rappresentatività è stato così specificato dalla giurisprudenza: 1) criteri quantitativi: numero iscritti 2) criteri qualitativi: nazionalità intercategorialità esercizio continuativo di attività di autotutela (sciopero) capacità di influenzare l’assetto politico economico e sociale del Paese. In pratica: criteri che identificavano il sindacalismo confederale (CGIL, CISL e UIL). IL SMR E LA CONTRATTAZIONE • Il filtro selettivo del smr nella legislazione dell’emergenza (anni '80) e della flessibilità (dagli anni '90) • La contrattazione con funzione gestionale distributiva di sacrifici (contrattazione collettiva in perdita) • Il smr controllore delle doti di flessibilità da inserire nell’ordinamento (v., ad es., art. 4, c. 11, L. n. 223/1991) • La crisi della mr (vedi infra) 5 CRISI DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’ Anni ’80: Terziarizzazione del mercato e sviluppo dei servizi e della piccola impresa.Crescita di nuove figure di lavoratori poco rappresentate dal tradizionale sindacato impostato sull’operaio della grande impresa. Nascita di nuovi soggetti sindacali autonomi e di mestiere e necessità di criteri diversi per individuare la rappresentatività. Anni ’90: Proposte di legge di modifica dell’art. 19 Statuto: eliminando il riferimento al smr che attribuiva alle tre confederazioni il monopolio di fatto nei luoghi di lavoro; introducendo una rappresentanza elettiva, attraverso il voto di tutti i lavoratori. Fallimento delle proposte di legge (successo solo nel pubblico impiego con il D. Lgs. 165/2001). Protocollo del Luglio 1993: accordo sindacale sulle rappresentanze sindacali unitarie (RSU); Referendum del giugno 1995: modifica dell’art. 19 Statuto: abrogato il riferimento al smr. L’ultima tendenza legislativa: rappresentatività comparata. LO STATUTO DEI LAVORATORI E' il più importante intervento legislativo, a garanzia delle libertà individuali e collettive dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Legislazione di sostegno e non di regolamentazione del sindacato, in un’ottica di attuazione (titolo II) e sviluppo (titolo III) dell’art. 39, 1° co., Cost. Titolo II: la libertà sindacale nei luoghi di lavoro; Titolo III: l’attività sindacale nei luoghi di lavoro. Titolo III - Artt. 19-27 Diritti sindacali e RSA Introduzione di specifici “diritti” allo svolgimento di determinate attività sindacali in azienda da parte di sindacati particolarmente qualificati, cui corrisponde un “sacrificio” del datore. • Obbligo datoriale di collaborare alla riuscita di talune iniziative del sindacato (es. diritto di assemblea), in quanto ritenute dall’ordinamento meritevoli di particolare sostegno. • Inapplicabilità del criterio del normale svolgimento dell’attività aziendale: solo principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), garanzia della sicurezza e dell’incolumità delle persone, nonché della capacità produttiva dell’impresa. • I soggetti titolari dei diritti del tit. III: solo RSA (e RSU) • Limiti all’applicazione del tit. III: ne resta fuori la piccola impresa (art. 35 St. lav.), dove pertanto il sindacato fatica ad entrare, organizzare i lavoratori e contrattare. 8 ART. 19 – Costituzione delle RSA Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) (delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale); b) delle associazioni sindacali (non affiliate alle predette confederazioni), che siano firmatarie di contratti collettivi (nazionali o provinciali) di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. Passaggio da rappresentatività effettiva: la forza contrattuale. presunta a rappresentatività LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI Le RSA sono rappresentanze dei lavoratori nel luogo di lavoro e sono le uniche titolari dei diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei lavoratori. Sono costituite a iniziativa dei lavoratori: per questo sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori (iscritti e non al sindacato). Devono però necessariamente essere collegate con il sindacato, cioè formate nel suo ambito. Ciò perché i diritti di cui sono titolari limitano i poteri dell’imprenditore e quindi devono essere limitati i soggetti che ne possono godere e, soprattutto, devono essere considerati soggetti affidabili, cioè rappresentativi (associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, ex art. 19 St.). Campo applicazione Titolo III Statuto: a) soggettivo: no piccola impresa (art. 35 St.); b) oggettivo: i diritti sindacali del titolo III non riguardano sciopero e cont. coll.: riconosciuti a tutti i soggetti sindacali indipendentemente dalla rappresentatività ex art. 19 St. IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV. LA LETT. A) E IL SMR • Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale • Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione nei luoghi di lavoro • La formula del sindacato maggiormente rappresentativo (smr) • Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL) 11 IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV. LA LETT. B) • Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale • Lo sfavore dell’ordinamento per il sindacato aziendale, incapace di farsi portavoce di interessi a più ampio raggio 12 PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19 ST. LAV. Il vaglio di costituzionalità alla luce degli articoli: • 39,Cost. • 3 Cost. 13 Nuovo art. 19 St. lav. La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del smr dall’art. 19 La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione delle parole “nazionali e provinciali” Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno quello proiettato sul piano nazionale e provinciale, ma emerge il problema di una rappresentatività condizionata al POTERE DI ACCREDITAMENTO DEL DATORE DI LAVORO. Infatti, con il nuovo art. 19: la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile, cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro complesso. Ma siamo sicuri che un sindacato, solo per non aver voluto firmare il contratto collettivo, può dirsi non rappresentativo? (V. vicenda FIAT-FIOM e C. Cost. n. 231/2013) Inoltre, poiché l’esercizio dei diritti sindacali segue l’attività negoziale e la sua buona riuscita, l’art. 19 St. lav. esclude la presenza di RSA in tutte quelle 14 unità produttive ove non sia applicato un contratto collettivo. PROFILI DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL NUOVO ART. 19 • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 39, c. 1, Cost.: la questione del potere di accreditamento datoriale • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 3 Cost.: la questione della ragionevolezza del criterio • Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art. 2 Cost.: la questione della lesione dei diritti inviolabili degli iscritti Nelle sentenze n. 492/1995, n. 244/1996 e n. 345/1996, la Corte Costituzionale ha superato ogni censura di incostituzionalità. Ha tuttavia richiesto una interpretazione rigorosa del criterio dell’art. 19 St. lav., postulando: A. la partecipazione attiva al processo di formazione del contratto collettivo; B. La stipulazione di un contratto normativo (anche se la Corte di Cassazione non si è sempre pronunciata in tal senso). 15 Da ultimo, però, vedi Corte Cost. n. 231 del 2013, infa. L’art. 19 St. lav. dopo Corte Cost. n. 231 del 2013 La Corte, con pronuncia additiva, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, 1° comma, lett. b), St. lav., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda. 16 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) Nate con il Protocollo del Luglio 1993 (nel P.I. con il D. Lgs. 165/2001). Carattere elettivo: elezioni aperte a tutti i lavoratori (iscritti e non) sulla base di liste sindacali. Possono presentare liste anche sindacati non rappresentativi ex art. 19 St. purché la propria lista abbia raccolto un minimo di 5% di firme tra i lavoratori dell’unità produttiva. Riserve del terzo: solo 2/3 dei seggi è costituito da membri eletti, il restante terzo è attribuito alle liste dei sindacati firmatari del CCNL applicato nell’unità produttiva, in proporzione ai voti ricevuti. Canale unico di rappresentanza (come RSA): tipico del nostro sistema, per cui confluiscono in una sola struttura i rappresentanti dei lavoratori e quelli del sindacato (sistema misto: elettivo/associativo). Poteri: subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti sindacali ed hanno anche potere di stipulare contratti collettivi aziendali. RAPPRESENTANZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO RSA: strutture (non necessariamente elettive e, quindi, in teoria, anche plurime) disciplinate dalla legge (ma ora anche dall’Accordo interconfederale del 28.06.2011 per quanto riguarda la legittimazione a contrattare e stipulare contratti collettivi aziendali) RSU: strutture (elettive e, quindi, unitarie) disciplinate da Protocolli triangolari e Accordi interconfederali 18 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU) Nel settore privato (per il settore pubblico, v. D.Lgs. n. 165/2001) LA NASCITA Protocollo luglio 1993 e AI 20.12.93 (ATTENZIONE: NON SONO PREVISTE, QUINDI, DALLO STATUTO DEI LAVORATORI!!!) • Nate nell’ambito di una riforma concertata, quindi per via negoziale, del sistema di contrattazione collettiva a fini di contenimento delle spinte rivendicative sul piano salariale ed inflattive sul piano macroeconomico. L’EVOLUZIONE • Trovano conferma nell’AI 15.4.09 (v. punto 3.5.) e nell’AI 28.06.2011 (v. punto 1 e 4), sia pur affiancate qui dalle RSA, a cui quest’ultimo Accordo attribuisce poteri negoziali. L’AI prende sostanzialmente atto del fatto che il successo delle RSU e, dunque, la loro stessa esistenza è condizionata dall’effettiva presenza di un contesto di c.d. unità sindacale. • Trovano ulteriore e più recente disciplina nel Protocollo d’intesa del 31 19 maggio 2013. POTERI DELLE RSU • Subentrano alle RSA nell’esercizio dei diritti sindacali, dei diritti di informazione e consultazione (una quota di diritti sindacali resta comunque anche in capo ai sindacati stipulanti il CCNL). • Per l’AI 28.06.2011 le RSU hanno anche il potere di negoziare e stipulare contratti collettivi aziendali. 20 Clausola di salvaguardia e rapporti RSA/RSU - Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, partecipando alla procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA. - Le oo.ss. aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa, o che comunque ad essa aderiscano, nelle realtà in cui siano state o vengano costituite le RSU, si impegnano a non costituire RSA. - In ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio alle elezioni delle RSU potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle Federazioni aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo. Dal tenore di tali clausole è evidente l’impegno delle parti firmatarie a evitare la compresenza di RSA e RSU, favorendo il passaggio verso queste ultime solo in presenza d un consenso unitario. Se si opta per le RSU il consenso ottenuto dalle oo.ss.21 vale ai fini della misurazione della rappresentatività per la stipula dei CCNL (v. oltre). RAPPRESENTANZA E RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO 2011 e NEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 31 MAGGIO 2013 22 LE RAPPRESENTANZE SINDACALI IN AZIENDA NELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 28.06.2011 Tuttavia l’AI 28.06.2011 rivitalizza le RSA(stabilendone una durata in carica pari a 3 anni, come le RSU) e le abilita a contrattare, nonché, se in possesso di una rappresentatività maggioritaria sul piano associativo (maggioranza delle deleghe), a stipulare contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza (erga omnes) e vincolanti per tutte le associazioni sindacali. Detti contratti dovranno, tuttavia, essere sottoposti al voto dei lavoratori a seguito di richiesta avanzata da determinate oo.ss.(firmatarie dell'accordo) ovvero da determinate percentuali minime di lavoratori (30%). • Per l’AI 28.06.2011 le RSU hanno il potere di contrattare e di stipulare, a maggioranza dei propri componenti, contratti collettivi aziendali efficaci per tutto il personale in forza (erga omnes) e vincolano tutte le associazioni sindacali. 23 LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE PER L’AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE (AI 28.06.2011 e PROTOCOLLO 31.05.2013) <<Ai fini della certificazione della rappresentatività delle oo.ss. per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS (…) a seguito di convenzione fra INPS e parti stipulanti il presente AI. I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle RSU da rinnovare ogni 3 anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL>>. Se non vi sono RSU, sarà rilevato solo il dato degli iscritti. Il dato degli iscritti viene raccolto dall’INPS su dichiarazione aziendale, quello dei voti, se possibile, dai Comitati provinciali dei garanti (AI 20.12.1993). La ponderazione, come media semplice tra la percentuale degli iscritti e la percentuale dei voti, viene, invece, effettuata dal CNEL, a cui dovranno pertanto essere trasmessi i dati. L’AI richiede una rappresentatività minima del 5% come media tra iscritti e 24 voti per l’ammissione alla contrattazione collettiva nazionale.