Pluralismo sindacale ed
esigenza di “selezione”:
il c.d. “sindacato
maggiormente
rappresentativo”
Il doppio connotato (in senso pregiuridico) della nozione
Quantitativo:
è rappresentativo il
sindacato che ha
molti iscritti nella
categoria o in
un’azienda
Qualitativo:
è rappresentativo il
sindacato che è in grado di
interpretare con
considerevole grado di
autorevolezza la domanda
di rappresentanza degli
iscritti, trasformandola in
azione negoziale ed attività
a sostegno dell’azione
negoziale
La rappresentatività in senso
giuridico
Il legislatore italiano ricorre alla
nozione di sindacato
maggiormente rappresentativo al
fine di attribuire ai sindacati dotati
di tale requisito POTERI,
FUNZIONI, PREROGATIVE
La funzione selettiva della
nozione di s.m.r.
Gli ambiti più significativi:
1) Partecipazione del
In un sistema di
sindacato agli organi
pluralismo
istituzionali (per es. il Cnel:
sindacale,
legge n. 936 del 1986)
l’ordinamento tende
2) Svolgimento di attività di
a predisporre un
contrattazione collettiva su
filtro,
rinvio legale (c.d.
“selezionando”
flessibilità negoziata)
soltanto alcuni
sindacati dotati di
3) Accesso ai diritti connessi
maggiore
allo svolgimento
“autorevolezza”
dell’attività sindacale (il
Titolo III Statuto dei
lavoratori)
Il S.m.r. e la titolarità dei diritti sindacali:
l’art. 19 dello Statuto
dei lavoratori nel TESTO ORIGINARIO
“Rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unità produttiva nell’ambito:
A) delle associazioni aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano
nazionale
B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle
predette confederazioni, che siano firmatarie di
contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro
applicati nell’unità produttiva”
La ratio del meccanismo di “filtro” ex art.
19 st. lav.
Non tutti i sindacati operanti in
azienda acquisiscono
automaticamente il diritto a fruire
dei diritti funzionali allo
svolgimento dell’attività
sindacale (ex titolo III St. lav.),
bensì solo quelli in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 19.
Il contenuto: la rappresentatività
presunta (di tipo “storico”) e gli
indici per la sua individuazione
elaborati dalla giurisprudenza
1) Consistenza del numero degli iscritti;
2) Equilibrata presenza del sindacato in
un ampio arco di settori (pluralità di
categorie);
3) Svolgimento dell’attività di
contrattazione collettiva con caratteri di
effettività, continuità, sistematicità.
I dubbi di costituzionalità della disposizione:
limita la libertà sindacale, con violazione degli
artt. 39, comma 1 e 3, Cost.?
• Corte Costituzionale 6 marzo
• Corte Costituzionale 26
1974, n. 54: ritiene
gennaio 1990, n. 30:
costituzionalmente legittima la
conferma l’orientamento
scelta del legislatore in quanto
precedente, in termini
“razionale e consapevole”,
ancora più stringenti, pur
poiché non esclude la
rivolgendo un monito al
possibilità di costituire
legislatore: “apprestare
organismi sindacali in azienda,
nuove regole che
bensì opera legittimamente
una selezione tra i sindacati
valorizzino l’effettivo
che accedono all’esercizio dei
consenso come metro di
diritti sindacali, al fine di
democrazia nell’ambito
evitare una proliferazione degli
dei rapporti lavoratori –
stessi, con eccessivo
sindacato”
pregiudizio dell’interesse
dell’impresa
La svolta:
il referendum
abrogativo
dell’11 giugno
1995
Il nuovo art. 19 sulle rappresentanze
sindacali aziendali dopo il referendum
“Rappresentanze sindacali aziendali
possono essere costituite ad iniziativa
dei lavoratori in ogni unità produttiva
nell’ambito:
delle associazioni sindacali che siano
firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell’unità produttiva”
Dalla rappresentatività alla
effettività
Può costituire r.s.a., così accedendo
alla fruizione dei diritti sindacali ex
Titolo III st. lav. il sindacato che
svolga una “effettiva azione di
rappresentanza”, stipulando
contratti collettivi applicati nell’unità
produttiva.
Dalla rappresentatività alla effettività:
la Corte costituzionale (1)
Secondo Corte Costituzionale 12 luglio 1996, n.
244, l’art. 19 (nuova formulazione) è
costituzionalmente legittimo:
“l'avere tenuto fermo, come unico indice
giuridicamente rilevante di rappresentatività
effettiva, il criterio della lettera b), esteso però
all'intera gamma della contrattazione collettiva,
si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi
di razionalità pratica, per la corrispondenza di
tale criterio allo strumento di misurazione della
forza di un sindacato, e di riflesso della sua
rappresentatività, tipicamente proprio
dell'ordinamento sindacale”.
Dalla rappresentatività alla effettività:
la Corte costituzionale (2)
“La norma impugnata non contrasta con nessuno
dei parametri costituzionali richiamati”.
“Non viola l'art. 39 Cost. perché le norme di
sostegno dell'azione sindacale nelle unità
produttive, in quanto sopravanzano la garanzia
costituzionale della libertà sindacale, ben
possono essere riservate a certi sindacati
identificati mediante criteri scelti
discrezionalmente nei limiti della razionalità; non
viola l'art. 3 Cost. perché, una volta riconosciuto
il potere discrezionale del legislatore di
selezionare i beneficiari di quelle norme, le
associazioni sindacali rappresentate nelle aziende
vengono differenziate in base a un ragionevole
criterio prestabilito dalla legge”.
Dalla rappresentatività alla effettività:
la Corte costituzionale (3)
I criteri di rigorosa interpretazione dell’art. 19
nuovo testo:
1) Non è sufficiente la mera adesione formale a un
contratto negoziato da altri sindacati, ma
occorre una partecipazione attiva al processo di
formazione del contratto;
2) Non è sufficiente la stipulazione di un contratto
collettivo qualsiasi, ma deve trattarsi di un
contratto normativo che regoli in modo organico
i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un
istituto importante della loro disciplina, anche in
via integrativa, a livello aziendale, di un
contratto nazionale o provinciale già applicato
nella stessa unità produttiva.
Il S.m.r. e i contratti collettivi
“autorizzati” (a livello
nazionale/territoriale)
ESEMPIO:
art. 33 d. lgs. n. 276 del 2003 (c.d. Riforma Biagi): “Il
contratto di lavoro intermittente può essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le
esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o territoriale”
Il problema della “misurazione” della
rappresentatività
a) Non esiste una
definizione legale di
s.m.r.
b) Le formule vaghe
utilizzate dal
legislatore, inserendo
elementi di
“comparazione” con
altre oo.ss., lasciano
molte questioni
irrisolte
Da qui il problema della
identificazione del s.m.r. nel caso
suddetto:
- L’ “opportunismo” del legislatore,
il quale di fatto rinvia al giudice, in
caso di controversia, il compito di
verificare gli elementi di
legittimazione del sindacato a
stipulare l’accordo collettivo
(numero degli iscritti, diffusione sul
territorio, intercategorialità);
- Le “mani libere”: in verità il
riferimento è ai sindacati
confederali maggioritari, ma solo
per fare sì che non occorra il
consenso di tutti i sindacati, ma
solamente di alcuni di essi, al fine
di garantire la validità giuridica di
accordi sindacali “separati”.
Il parziale superamento delle RSA: Le
rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
istituite mediante l’Accordo interconfederale
del dicembre 1993
1) Verificare la
rappresentatività dei
rappresentanti aziendali
2) Garantire un
coordinamento tra i
soggetti dell’azione
contrattuale centrale e i
soggetti della azione
contrattuale decentrata
Un organismo che
sia
espressione della
collettività dei
lavoratori ma anche
delle associazioni
firmatarie dei CCNL
La composizione delle RSU:
il criterio del doppio canale
Il canale “elettivo”:
I 2/3 della RSU
deriva dalla
elezione da parte
di tutti i lavoratori
presenti in
azienda
Il canale della
“designazione”:
1/3 dei componenti
della RSU è eletto o
designato dalle
OO.SS. stipulanti il
Contratto collettivo
nazionale di lavoro
RSU e RSA a confronto
I due modelli di rappresentanza in
azienda sono alternativi
“Le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo
[sulle RSU],
rinunciano formalmente
a costituire RSA
ai sensi della norma
sopra menzionata”
(Accordo 1993, clausola 8)
Le più ampie funzioni delle RSU
1) Sono titolari, in alternativa con le
RSA, dei diritti sindacali riconosciuti
dallo Statuto dei lavoratori;
2) Sono legittimati a stipulare contratti
collettivi aziendali, in rappresentanza
di tutti i lavoratori.
Il soggetto sindacale e la misurazione “legale” della
sua rappresentatività nel PUBBLICO IMPIEGO
1) Selezione dei soggetti titolari dei
diritti sindacali, al pari di quel che
avviene nel settore privato;
2) In più, però, individuazione dei
soggetti abilitati all’attività di
contrattazione collettiva nazionale
(differenza fondamentale con il
settore privato)
Il contratto collettivo per il comparto e i problemi
relativi alla selezione dell’attore negoziale
sindacale: la soglia “legale” di rappresentatività
(art. 43, d. lgs. n. 165 del 2001)
• L’ARAN ammette alla contrattazione nazionale
le OO.SS. che nel comparto o nell’area di
appartenenza hanno una rappresentatività non
inferiore al 5%
• a tal fine si considera la media ponderata
tra la percentuale delle deleghe e la
percentuale dei voti riportati nelle
elezioni delle RSU.
Cosa si intende?
• Il primo dato si ricava
Il secondo si ricava dalla
dalla percentuale delle
percentuale dei voti
deleghe per il
ottenuti dalla lista di
pagamento dei
ciascun sindacato, in
contributi associativi in
relazione al totale dei
rapporto al totale delle
voti ottenuti dalle liste
deleghe rilasciate dagli
presentatesi alle elezioni
iscritti a tutti i sindacati
(necessarie) delle
nell’ambito di
rappresentanze sindacali
riferimento (il
unitarie.
comparto)
Le elezioni delle RSU nelle P.A. (Art. 42,
3° comma ss., d. lgs. N. 165 del 2001)
Le regole principali:
a) Le RSU sono elette nelle
In ciascuna
amministrazioni con più di 15
amministrazione, ente o
dipendenti nonché nelle
struttura amministrativa
strutture periferiche sede di
viene costituito un
contrattazione integrativa;
organismo di
rappresentanza unitaria b) Le liste vanno presentate previa
sottoscrizione del 3% dei
del personale
dipendenti per le
mediante elezioni alle
amministrazioni fino a 2.000
quali è garantita la
dipendenti e del 2% per le
partecipazione di tutti i
amministrazioni di dimensioni
lavoratori
superiori;
c) I seggi vengono ripartiti in
misura proporzionale al numero
dei voti ottenuti dalle singole
liste concorrenti.
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sindacato maggiormente rappresentativo e organismi sindacali