rappresentanza rappresentatività rappresentanze A cura di Franco Liso Università Sapienza Roma Bozza in progress rappresentanza È il rapporto tra organizzazione sindacale e lavoratore che consente di ricondurre a quest’ultimo l’ attività svolta dalla prima Il contratto collettivo di “diritto comune” Il contratto collettivo valido erga omnes (39 cost.) (inattuazione) rappresentatività È la qualità dell’ organizzazione sindacale (rilevanza del radicamento tra i lavoratori e, quindi, capacità di interpretare le esigenze di tutta la “categoria”) in ragione della quale l’ordinamento (ma anche il Governo) attribuisce ad essa una particolare posizione a determinati fini 34 rappresentanze Dalle commissioni interne alle rappresentanze sindacali in azienda (rsa) alle rappresentanze sindacali unitarie (rsu) Testo originario Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. due radici di legittimazione iniziativa dei lavoratori nell’ambito delle oo. ss. Cosa sono le rsa? Sindacato Sindacato m.r. m.r. Unità produttiva rsa rsa Organismi aziendali delle associazioni sindacali costituiti ad iniziativa dei lavoratori il criterio selettivo della “maggiore rappresentatività” Gli indici della “maggiore rappresentatività” Le critiche, dalla destra e dalla sinistra movimentista 46 I problemi di legittimità costituzionale. Loro superamento Corte cost. n. 54/1974 35 Corte cost. n. 334/1988 37 A quali fini lo statuto dei lavoratori riconosce le rsa? UNITA’ PRODUTTIVA dalla “monarchia assoluta“ imprenditore potere imprenditoriale contropotere rsa rsa lavoratori alla ”monarchia costituzionale” un intervento che conferma e suggella l’esperienza post costituzionale del sindacato di fatto Il logoramento del criterio selettivo della maggiore rappresentatività come effetto della pratica degli accordi concessivi e delle conseguenti difficoltà della politica unitaria Il monito della Corte costituzionale…. Corte cost. n. 30/1990 39 A partire soprattutto dal mancato accordo di S. Valentino (1984) La decisione delle OO.SS. di realizzare una rappresentanza unitaria (1991) > Le RSU nel protocollo del 23 luglio 1993 42 Il referendum abrogativo promosso dai radicali ( e indetto con dpr 5 aprile 1995) su articolo 19 della legge n. 300 del 1970 articolo 47 del d. lgs. n. 29 del 1993 (il lavoro alla dipendenze delle pubbliche amministrazioni) articoli contenenti il criterio della maggiore rappresentatività I) "Volete voi l'abrogazione dell'articolo 19, primo comma, lett. a) : ' a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;', nonché lettera b) limitatamente alla lett. ' b)', alle parole 'non affiliate alle predette confederazioni' e alle parole 'nazionali o provinciali', della legge 20 maggio 1970, n. 300 'Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento'?" II) "Volete voi l'abrogazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 'Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento', limitatamente alla parte contenuta nell'articolo 19, comma 1, e precisamente le parole: “nell'ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva'?" (reg. ref. n. 61). III) "Volete che sia abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, serie generale, limitatamente all'articolo 47 (rappresentatività sindacale) nel testo risultante per effetto nella sentenza 30 luglio 1993, n. 359 della Corte costituzionale, e dalla modificazione apportata dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546? ". A – L’art. 19 della legge 300/70 Il sostegno della CGIL al primo quesito Art. 19 Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito: a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva. Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento. REFERENDUM un colpo duro all’anima promozionale dello statuto ? Il ricorso di sindacati autonomi alla Corte costituzionale contro il nuovo testo e la risposta della Corte, sentenza n. 244 del 12.7.1996 43 La giurisprudenza di merito 45 B – L’art. 47 del d. lgs. n. 29 del 1993 Art. 47 “1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri … 2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore .. le disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica…” REFERENDUM Quali le conseguenze ? La tesi del “cratere” L’articolo 47 viene rimpiazzato da un nuovo testo (articolo 47 bis, co. 1; ora art. 42 d.lgsl. 30 marzo 2001, n. 165) (fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale …..) ORGANIZZAZIONI SINDACALI I dalla maggiore rappresentatività alla rappresentatività II dalle rsa alla rsu I dalla maggiore rappresentatività alla rappresentatività dalla rappresentatività presunta alla rappresentatività comprovata Art. 43 d. lgsl 165/2001 Quando un sindacato nel comparto o area ha dato associativo % deleghe dato elettorale + % voti 2 è un sindacato rappresentativo > 5% Cosa implica l’essere sindacato rappresentativo? Sindacato rappresentativo diritto a partecipare alla contrattazione collettiva nazionale costituire la r.s.a (con diritto a permessi). assumere iniziativa per costituzione di RSU Le spinte alla generalizzazione del modello nell’area delle imprese Il loro fallimento ma il problema si sta riproponendo ….. LE RECENTI VICENDE FIAT L’ ACCORDO “SEPARATO”. LA MANCATA FIRMA DELLA FIOM I referendum I PERICOLI DI ESCLUSIONE DELLA FIOM DALLA RAPPRESENTANZA? Fuoriuscita di Fiat da Federmeccanica Dalla rsu alle rsa CI SARA’ UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE? Esportazione del modello del pubblico impiego? Le difficoltà Democrazia; gli ambiti II dalla RSA alla RSU la rsu CGIL Liste elettorali wd ertw trrw rttwe ytrew jfg gegdf feffd wdq fwfw efww wfwf CISL UIL CONFSAL unità produttiva Dfdwd ertw trrw rttwe ytrew jfg gegdf feffd wdq fwfw efww wfwf eetd DddwdDddwdDddwdDddwdDddwdDddwd ertw ertw ertw ertw ertw ertw ertw trrw trrw trrw trrw trrw trrw trrw rttwe rttwe rttwe rttwe rttwe rttwe rttwe ytrew ytrew ytrew ytrew ytrew ytrew ytrew jfg jfg jfg jfg jfg jfg jfg gegdf gegdf gegdf gegdf gegdf gegdf gegdf feffd feffd feffd feffd feffd feffd feffd wdq wdq wdq wdq wdq wdq wdq fwfw fwfw fwfw fwfw fwfw fwfw fwfw efww efww efww efww efww efww efww wfwf wfwf wfwf wfwf wfwf wfwf wfwf RSU CISAL RDB-CUB UGL elezione Altre associazioni aderenti all’accordo quadro Sindacati rappresentativi firmatari o aderenti all’accordo quadro Dal canale unico al doppio canale il diverso modello nel protocollo del 23 luglio 1993 Sindacato 1/3 designazione Sindacato A B firmatario ccnl firmatario ccnl unità produttiva RSU 2/3 elezione Perché? Come si coordinano RSU e sindacato territoriale sul versante della contrattazione a livello decentrato? Protocollo 23.7.1993 la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del ccnl, è riconosciuta alle rsu ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità determinate dal ccnl d.lgs 29/93 (47, co. 7) I contratti collettivi che disciplinano la RSU possono prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rsu sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto accordo quadro (7.8.1998) Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto (art. 5, co. 3) ma le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte dalle RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto (art. 8, co. 2). Articolo 8 ccnl Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa 1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. A) sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all’articolo 4, comma 3. lett. B) sono: - le R.S.U. - le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL. fine esempi Le prassi di concertazione La presenza in collegi es.: partecipano al CNEL le “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative” La promozione dell’ applicazione dei contratti collettivi “Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Art. 3 Decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151- Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (G.U. n. 67 del 1993) La attribuzione di potere normativo “La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.” Art. 10, co. 7. DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all' accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall' UNICE, dal CEEP e dal CES (G. U. n. 235 del 09-10-2001) Corte cost. n.54/1974 (pres. Bonifacio, rel. Volterra) “Non fondate sono le questioni di legittimità sollevate … in riferimento agli articoli e e 39 Cost. ……il legislatore, mentre riconosce a coloro che siano lavoratori in un’unità produttiva il potere di costituire per loro esclusiva volontaria iniziativa rappresentanze sindacali .., nello stesso tempo, indicando i requisiti che devono avere le associazioni nel cui ambito può essere concretamente conferita la rappresentanza sindacale, ha operato una scelta razionale e consapevole…. Ha infatti voluto evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale, possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell’ambito dell’azienda attività non idonee e non operanti per i lavoratori e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo nella vita dell’azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l’applicazione di norme che hanno fini assai più vasti, compromettendo o quantomeno ostacolando l’operosità aziendale, quella dell’imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori…. (Il criterio della maggiore rappresentatività ) non si riferisce ad una comparazione tra le varie confederazioni nazionali, sibbene ad una “effettività” – che può essere sempre conseguita da ogni confederazione sindacale – della loro forza rappresentativa, così dovendosi interpretare la norma in base ad una valutazione del sistema nel quale essa si inserisce e che è caratterizzato, appunto, dall’evidente intento di circoscrivere le rappresentanze aziendali in un ambito nel quale ai poteri ad esse riconosciuti faccia riscontro un’effettiva capacità di rappresentanza degli interessi sindacali…. A questo criterio il legislatore ne ha aggiunto alternativamente un altro, basato sul riferimento preciso ed oggettivo ad un fatto specifico, la cui realizzazione è aperta ad ogni singola associazione sindacale, cioè l’aver firmato contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro, applicati nell’unità produttiva. Trattasi quindi di scelta consapevole … che non limita la libertà sindacale garantita dall’art. 39 Cost. e attuata dall’art. 14 della l. n. 300 del 1970…. ….. Indicando tali requisiti, particolarmente significativi della forza rappresentativa, non si opera alcuna discriminazione tra le associazioni sindacali anche in quanto i requisiti stessi non sono attribuibili né dal legislatore né da altre autorità, né possono sorgere arbitrariamente o artificialmente, ma sono sempre direttamente conseguibili e realizzabili da ogni associazione sindacale soltanto per fatto proprio o in base a propri atti concreti e sono oggettivamente accertabili dal giudice…. I quadri …. L’ indice di identificazione della confederazione maggiormente rappresentativa, quello, cioè, che richiede una equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie che essa è istituzionalmente intesa a tutelare, …. esclude che per tale possa qualificarsi un'organizzazione, anche confederale, di tipo monocategoriale. Nel disporre il conferimento di diritti ulteriori rispetto a quelli assicurati alla generalità delle associazioni sindacali, agli organismi aziendali collegati alle confederazioni dotate di una compiuta rappresentanza pluricategoriale (oltre che di una diffusa organizzazione a livello territoriale), il legislatore statutario ha indubbiamente compiuto una ben precisa opzione: consistente, da un lato, nel favorire un processo di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario; dall'altro, nel dotare le organizzazioni sindacali - in ragione del complesso intreccio tra conflitto industriale e conflitti sociali - di strumenti idonei a pervenire ad una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ed, insieme, di raccordare l'azione di tutela delle classi lavoratrici con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati. Questa concezione corrisponde al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano; ma quel che qui interessa - e che assume rilievo decisivo - è che essa è coerente al complessivo disegno cui è informata la Carta costituzionale, nel quale anche l'art. 39 va inserito: e cioè, sia al principio solidaristico, specificamente enunciato nell'art.2 e matrice di molte altre disposizioni costituzionali; sia al principio consacrato nel secondo comma dell'art. 3 che, promuovendo l'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori e la loro effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, addita anche alle organizzazioni sindacali di rendersi, per la loro parte, strumenti di tale partecipazione, oltre che di tutela dei diretti interessi economici dei lavoratori Nel fissare a tale livello - extra-aziendale - la soglia minima della rappresentatività, il legislatore ha tra l'altro inteso evitare, o quanto meno contenere, i pregiudizi che alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale, all'eguaglianza tra le varie organizzazioni ed all'autenticità del pluralismo sindacale possono derivare dal potere di accreditamento della controparte imprenditoriale. Rispetto a tali pericoli, l'accesso pattizio alle misure di sostegno non offre alcuna garanzia oggettivamente verificabile, in quanto è strutturalmente legato al solo potere di accreditamento dell'imprenditore. Il patto, infatti, non presuppone di per sé alcuna soglia minima di rappresentatività dell'organizzazione che ne sia beneficiaria, pur al livello meramente aziendale, sicché può avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e correlativamente alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate di rappresentatività anche maggiore presenti in azienda. Pur al di fuori dell'ipotesi di sostegno al sindacato "di comodo" (art. 17), sarebbe in tal modo consentito all'imprenditore di influire sulla libera dialettica sindacale in azienda, favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica rivendicativa a lui meno sgradita. Questa Corte, d'altra parte, ha già ripetutamente sottolineato (sentt. nn. 54 del 1974 e 334 del 1988) la razionalità di una scelta legislativa caratterizzata dal ricorso a tecniche incentivanti idonee ad impedire un'eccessiva dispersione e frammentazione dell'azione dell'autotutela ed a favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di lavoratori. È palese che la possibilità di estensione pattizia delle misure di sostegno si porrebbe in contraddizione con tale logica: sia perché favorirebbe processi di frammentazione della rappresentanza potenzialmente pregiudizievoli alla stessa efficacia dell'azione sindacale; sia perché rafforzerebbe il potere di pressione di cui ristretti gruppi professionali fruiscono in ragione della loro particolare collocazione nel processo produttivo e potrebbe più in generale incentivare quella segmentazione esasperata dell'azione sindacale che la Corte, nelle citate sentenze, ha ritenuto contraria agli interessi generali e specificamente a quelli dei lavoratori. Il divieto delle pattuizioni in discorso è perciò coerente non solo alla logica ispiratrice dell'art. 19, ma anche ai motivi in base ai quali la Corte ha ritenuto tale disposizione conforme ai principi costituzionali qui invocati. 6. - Le ragioni che spinsero il legislatore del 1970 a scoraggiare la proliferazione di microorganizzazioni sindacali ed a favorire, secondo un'ottica solidaristica, la rappresentazione di interessi non confinati nell'ambito delle singole imprese o di gruppi ristretti sono tuttora in larga misura valide. La Corte è tuttavia ben consapevole che, anche a causa delle incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta in anni recenti una forte divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di più accentuata conflittualità; e che anche in ragione di ciò - nonché delle complesse problematiche che il movimento sindacale si è perciò trovato a dover affrontare - è andata progressivamente attenuandosi l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 a rispecchiare l'effettività della rappresentatività. Prendere atto di ciò non significa, però ritenere che l'idoneo correttivo al logoramento di quel modello consista nell'espansione, attraverso lo strumento negoziale, del potere di accreditamento della controparte imprenditoriale, che per quanto si è detto può non offrire garanzie di espressione della rappresentatività reale. Si tratta, invece, di dettare nuove regole idonee ad inverare, nella mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale additati dal primo comma dell'art. 39 Cost.; prevedendo, da un lato, strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni, ivi comprese quelle di cui all'art. 19 dello Statuto; dall'altro la possibilità che le misure di sostegno - pur senza obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche - siano attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a significativi livelli di reale consenso. Non spetta a questa Corte individuare gli indici di rappresentatività, i modi di verifica del consenso, l'ambito in cui questa deve essere effettuata, i criteri di proporzionalità della rappresentanza e gli strumenti di salvaguardia degli obiettivi solidaristici ed equalitari propri del sindacato; ma essa non può mancare di segnalare che l'apprestamento di tali nuove regole - ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di democrazia anche nell'ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacato - è ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi costituzionali. Secondo l'art. 19, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva. L'art. 19 "valorizza l'effettività dell'azione sindacale, desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva" (sentenza n. 492 del 1995) quale indicatore di rappresentatività già apprezzato dalla sentenza n. 54 del 1974 come "non attribuibile arbitrariamente o artificialmente, ma sempre direttamente conseguibile e realizzabile da ogni associazione sindacale in base a propri atti concreti e oggettivamente accertabili dal giudice". Respinto dalla volontà popolare il principio della rappresentatività presunta sotteso all'abrogata lettera a), l'avere tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lettera b), esteso però all'intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale. Cass. 2.12.2005, n. 26239 utilizza esplicitamente gli argomenti di corte cost. 244/1996 per escludere la antisindacalità del rifiuto di riconoscimento di una rsa costituita da sindacato che non aveva partecipato alle trattative ma si era limitato a sottoscrivere un contratto negoziato da altre organizzazioni Uno statuto per padroni e sindacati, in Quaderni piacentini, 1970, n. 42