DIRITTO SINDACALE
Prof. Mario Cerbone
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La legislazione “di sostegno” del
sindacato
• La legge n. 300/1970 rappresenta l’esempio più
importante di questo tipo di legislazione: essa vuole
“sostenere” il sindacato nei luoghi di lavoro
• necessità logica per lo Stato di interloquire con
sindacati effettivamente rappresentativi degli interessi
dei lavoratori
• delimitazione selettiva dei soggetti collettivi, dunque,
come effetto della ratio della stessa politica
promozionale
“Rappresentanza” e “rappresentatività”
sindacale
Necessità di tenere distinti i due concetti
• La “rappresentatività sindacale” indica l’idoneità
del sindacato ad esprimere e tutelare l’interesse
collettivo di un’ampia fascia di lavoratori
• Esso non presuppone alcuna distinzione tra lavoratori
iscritti e non iscritti all’organizzazione sindacale
• Si tratta di un concetto più a carattere politicosociologico
Rappresentanza sindacale
• La “rappresentanza sindacale” è invece concetto tecnicogiuridico, che fa riferimento al potere del sindacato di agire e
compiere attività giuridica, specie contrattuale, in nome e per
conto dei soli lavoratori iscritti
Il sindacato maggiormente
rappresentativo (S.M.R.)
• La figura del sindacato maggiormente
rappresentativo (S.M.R.) ha costituito, per
lungo tempo, l’esclusivo destinatario del
sostegno legislativo
• La legge voleva sostenere il sindacato
maggiormente rappresentativo nei luoghi
di lavoro
Gli indici della maggiore
rappresentatività
• Come si identifica il S.M.R., in assenza di
una nozione legale?
• Elaborazione dottrinale e giurisprudenziale
Gli indici della “maggiore
rappresentatività”
• Criterio numerico-quantitativo: elevato numero degli
iscritti;
• Equilibrata presenza in un ampio arco di categorie
professionali;
• Diffusione su tutto il territorio nazionale
• Esercizio continuativo dell’azione di auto-tutela, con
riguardo a diversi livelli e a diversi interlocutori
• Reale capacità di influenza sull’assetto economico e
sociale del Paese
Dubbi e incertezze
• Si tratta di criteri che non misurano
l’effettività, ma che presuppongono una
legittimazione “storica”?
• Il concetto di S.M.R. regge a lungo, poi
entra in crisi sul finire degli anni ’80, inizio
anni ‘90
Accordo Interconfederale del 2011
• L’Accordo del 28 giugno 2011 fissa alcuni
criteri più precisi sulla “rappresentatività”
sindacale, ai fini della contrattazione
collettiva nazionale.
• Si richiede la sussistenza di 2 criteri:
• criterio associativo
• criterio elettivo
• Criterio associativo: si guardano i dati associativi
riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali
conferite dai lavoratori
• Criterio elettivo: si guardano i consensi/voti ottenuti
nelle elezioni periodiche delle rappresentanze
sindacali unitarie
• Per ottenere la legittimazione a negoziare,
è necessario che il risultato ottenuto da
queste due operazioni superi il 5% del
totale dei lavoratori della categoria cui si
applica il contratto collettivo nazionale di
lavoro
• Questa nozione pattizia di rappresentatività è
finalizzata alla contrattazione collettiva nazionale
• Esiste poi una nozione distinta, enucleabile dall’art.
19 legge n. 300/70, finalizzata all’accesso ai diritti
sindacali di cui al Titolo III della legge 300/70
Art. 19 (testo originario)
• TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
• ART. 19. (COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI AZIENDALI)
• Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
• a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
• b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o
provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di azienda con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
Art. 19 Testo vigente
• Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite
ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva,
nell'ambito:
• a) (...) (1);
• b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti
collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva (2).
• Nell'ambito di aziende con più unità produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
• (1) La lettera che recitava: "a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;" è stata abrogata dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995,
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n. 312.
• L’art. 19 nel testo originario esprimeva un netto favore
nei confronti del S.M.R.
• A partire dagli anni 90, tuttavia, entra in crisi il S.M.R.,
inadeguato ad esprimere gli interessi dei lavoratori: si
fanno spazio le esigenze di sindacati, non aderenti a
grandi centrali confederali, ma forti e rappresentativi, che
reclamano i diritti di cui al Titolo III della legge 300.
Referendum del 1995
• Referendum abrogativo sull’art. 19
• Eliminazione della lett. a): si sposta il criterio
identificativo della rappresentatività sindacale
sul versante della sottoscrizione di contratti o
accordi, di qualsiasi livello, applicati nell’unità
produttiva (lett. b)
• La possibilità di costituire RSA e di fruire
dei relativi diritti, pertanto, non è più una
conseguenza della forza sindacale a livello
confederale, ma della presenza nello
specifico settore o azienda dei sindacati
Critiche alla modifica referendaria
• Posto che il criterio selettivo è la sottoscrizione di
accordi, si finisce in sostanza per attribuire al datore
di lavoro il potere di accreditare le organizzazioni
sindacali rappresentative in azienda, dando così la
facoltà di escludere quelle non gradite mediante il
rifiuto dell’accordo
• (Questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale di Modena)
RSA/RSU
• Il Protocollo 23 luglio e l’Accordo
Interconfederale del 20 dicembre 1993,
istituiscono e disciplinano una nuova
composizione della rappresentanza
sindacale in azienda, denominata RSU, in
alternativa alla RSA secondo l’art. 19
RSA/RSU: differenze
• RSU: struttura a base unitaria ed elettiva
• Alle elezioni partecipano lavoratori iscritti e
non
• costituzione: 2/3 elezioni a suffragio
universale
• 1/3: riserva del terzo: mediante
designazione da parte delle oo.ss.
stipulanti il ccnl in proporzione ai voti
ottenuti
MODELLI DI RAPPRESENTANZA
SINDACALE
Modello a canale doppio:
coesistono due organismi, con natura e funzioni
distinte: una di rappresentanza elettiva con
poteri partecipativi ed un’altra associativa con
poteri negoziali
Modello a canale unico:
un solo organismo ha la rappresentanza
associativa e la rappresentanza elettiva,
coniugando tendenzialmente in sé ogni funzione
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RAPPRESENTANZA SINDACALE
AZIENDALE E SELEZIONE DEL
SOGGETTO SINDACALE ESTERNO
L’esigenza di recuperare e reinserire entro i
consueti canali istituzionali le nuove forme
di rappresentanza, nate col ciclo di lotte
dell’autunno caldo:
Promozione senza regolamentazione
Rilancio delle confederazioni storiche
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RAPPRESENTANZE SINDACALI
AZIENDALI (RSA)
Art. 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali[1]
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva [art. 35 St. lav.], nell’ambito:
[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale];
[b)] delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni],
che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di
lavoro applicati nell’unità produttiva[2].
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
[1] Per le p.a., v. art. 42, D.Lgs. n. 165/2001.
[2] Le parole in parentesi quadra sono state abrogate a seguito di referendum
popolare (d.p.r. n. 312/1995) tenutosi l’11.06.1995. La questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19, così come risultante dalle abrogazioni
referendarie, è stata respinta da Corte cost. n. 244/1996.
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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:
LA LETT. A) E IL SMR
• Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale
• Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione
nei luoghi di lavoro
• La formula del sindacato maggiormente rappresentativo
(smr)
• Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore
per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)
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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:
LA LETT. B)
• Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale
• Lo sfavore dell’ordinamento per il
sindacato aziendale, incapace di farsi
portavoce di interessi a più ampio raggio
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ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE
“APERTO” DELLA NORMA
Iniziativa dei lavoratori:
Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella
comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che
devono essere costituiti per loro iniziativa.
Legame con il sindacato: nell’ambito di…:
Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè
formati nel suo ambito.
Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito
l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e CdF
Patto federativo CGIL-CISL-UIL 1972: CdF come organismi unitari di
base nei luoghi di lavoro con poteri di contrattazione aziendale
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PROFILI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19
ST. LAV.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.
39, c. 1, Cost.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.
3 Cost.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.
39, c. 2 ss., Cost.
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SMR
Criteri giurisprudenziali
• criteri quantitativi: gli iscritti
• criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità;
esercizio continuativo attività di autotutela;
capacità di influenzare l’assetto economico e
sociale del Paese.
In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano
le caratteristiche del sindacato confederale
tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese:
CGIL-CISL-UIL.
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IL SMR E LA CONTRATTAZIONE
• Il filtro selettivo del smr nella legislazione
dell’emergenza e della flessibilità
• La contrattazione con funzione gestionale
distributiva di sacrifici (contrattazione
collettiva in perdita)
• Il smr controllore delle doti di flessibilità da
inserire nell’ordinamento
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Crisi del SMR
proposte di legge per modifica
art. 19 St. lav.
•
Anni ’80: crisi della rappresentatività sindacale e nascita di nuovi soggetti
sindacali autonomi e di mestiere.
• Proposte di legge sulla rappresentanza sindacale per modificare l’art. 19 St.
lav.:
- eliminando il riferimento al SMR, che attribuiva al sindacato tradizionale (la
triplice confederale) una sorta di vero e proprio monopolio nei luoghi di
lavoro e quindi nel panorama sindacale generale;
- introducendo al posto della RSA una rappresentanza elettiva, soggetta
democraticamente a verifica del consenso da parte della base, mediante
appunto il meccanismo periodico del voto, che avrebbe dovuto servire
anche per misurare quant. la rappr.
• Fallimento proposte di legge per modifica art. 19 St. lav.: conseguenze
• 1993: accordo sindacale sulle rappresentanza sindacali unitarie (RSU)
• 1995: modifica per via referendaria delle RSA
• Successo dell’iniziativa legislativa nel p.i.: D.Lgs. n. 165/2001.
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Nuovo art. 19 St. lav.
• La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del
smr dall’art. 19
• La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione
delle parole “nazionali e provinciali”
• Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e
sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti
collettivi applicati nell’unità produttiva
• Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio
art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno
quello proiettato sul piano nazionale e provinciale
• la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in
grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non
regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile,
cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro
complesso.
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Rappresentanza sindacale - ASSOCIAZIONE ETABETAGAMMA