Associazione Nazionale SINDACATO Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica Indirizzi internet: www.nursingup.it (con accesso ai siti regionali) E/Mail [email protected] PRESIDENZA Roma, 04 luglio 2013 Ai Dirigenti Sindacali di tutti i livelli operativi E per loro tramite agli associati SENTENZA STORICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE: RIFLESSIONI A CALDO. Si comunica , con riserva di valutazione del documento ufficiale oggi non ancora disponibile, un’importante decisione assunta dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori quando non consente la rappresentanza sindacale alle sigle che non hanno firmato un contratto. La Consulta, si legge in una nota che come sindacato ci riserviamo di approfondire, “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19,primo comma lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto ‘Statuto dei lavoratori’) nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”. Il provvedimento di fonte del soggetto più importante ed autorevole del nostro sistema, la Corte Costituzionale, è arrivato alla conclusione di un complesso procedimento impiantato da uno dei sindacati confederali contro la Fiat. Per comprendere se, ed eventualmente in quale maniera, l’importante decisione potrà avere riflessi sul pubblico impiego sarà necessario approfondire i contenuti del provvedimento (non ancora disponibile) . Allo stato delle informazioni attuali viene naturale proporre alcune riflessioni sugli effetti che potrebbero immaginarsi all’attuale sistema negoziale dei comparti pubblici a seguito dell’applicazione del nuovo principio, ipotesi questa legittima dal momento che si parla di principi costituzionali e quindi di tipo universale . Infatti, a meno che non intervenga una innovativa reinterpretazione delle attuali regole e prassi, è davvero difficile ipotizzare, salvo talune eccezioni peculiari, l’esistenza di un sindacato che possieda i requisiti per partecipare alle negoziazioni per i rinnovi contrattuali di livello nazionale( CCNL) senza possedere la maggiore rappresentatività ”. Tutto ciò è fondamentale, perché nella sostanza, volendo usare solo ai fini della maggior chiarezza alcuni esempi impropri e sempre guardando al pubblico impiego ed all’attuale ordinamento anche contrattuale, ci sarebbe da chiedersi come pare ipotizzabile che un sindacato non rappresentativo a livello nazionale (seppure impalmato dal consenso dei lavoratori dell’azienda interessata) , possa ottenere il diritto di partecipare ai tavoli contrattuali a livello aziendale e poi, dopo aver partecipato alle negoziazioni a tale livello possa anche aver titolo a costituire RSA in base all’articolo 19 dello statuto dei lavoratori, se dall’altra parte resistono leggi e contratti nazionali che subordinano “a monte” l’individuazione dei sindacati da ammettere alle negoziazioni nazionali prevedendo il possesso di determinati requisiti. E’ opportuno sottolineare infatti che tra tali requisiti resiste quello dell’ avvenuta sottoscrizione di un CCNL (nazionale) applicato nell’azienda interessata e tale diritto, di partecipare alle negoziazioni del livello nazionale, viene previsto solo in capo ad organizzazioni sindacali in possesso del requisito della maggiore rappresentatività. Altri dubbi sorgono poi, beninteso sempre con riserva dei necessari approfondimenti sul provvedimento di fonte Costituzionale, sui potenziali riflessi dell’applicazione dell’innovativo principio, in tema di RSU e rapporti tra queste e le RSA : Attualmente, i soggetti RSU sono a tutti gli effetti “rappresentanti dei lavoratori nell’azienda” perché eletti democraticamente da questi ultimi . E’ noto che oggi i rappresentanti RSU vengono eletti sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali ( anche non rappresentative) e in tale veste hanno diritto di partecipare alle trattative contrattuali in ambito aziendale. Eppure le RSU , pur elette nell’ambito di liste presentate dai sindacati, organizzazioni sindacali ! non sono Ora, sempre se queste riflessioni sono corrette e basandosi sulle laconiche informazioni oggi disponibili, sorgono spontanei almeno due quesiti : - E’ possibile immaginare un futuro imminente, in cui il riconoscimento della titolarità a costituire le RSA previste dall’articolo 19 dello statuto dei lavoratori, oggi riservata ai sindacati firmatari di contratti applicati nell’unità produttiva, possa essere estesa anche in capo ai sindacati ( non rappresentativi) nelle cui liste tuttavia siano stati eletti a loro volta i rappresentanti RSU (quindi dei lavoratori), che in quanto tali hanno partecipato alle negoziazioni nell’azienda interessata? - E’ possibile che quanto sopra possa realizzarsi anche se l’organizzazione sindacale non vanta il possesso della maggiore rappresentatività nazionale e/o che la stessa non abbia già sottoscritto accordi applicati a livello locale ? Certo il realizzarsi di entrambe le ipotesi sopra descritte rappresenterebbe la massima espressione della democrazia . Altrettanto vero è che purtroppo, almeno allo stato delle informazioni attuali, si tratta solo di legittime ed auspicabili ipotesi . Con riserva di ulteriori aggiornamenti. Il Presidente Antonio De Palma