Roma, 31 luglio 2014
Prot. n. 592/2014
Ai Sigg.ri Presidenti delle Regioni
Ai Sigg.ri Assessori alla Salute
e, p.c. alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
al Comitato di Settore per il comparto Regioni-Sanità
Loro sedi
Oggetto: riscontro note SIMPEF e SMI-UNP Federazione Pediatri – rappresentatività sindacale a livello
decentrato.
Gent.mi Sigg.ri Presidenti e sigg.ri Assessori,
si fa seguito alle comunicazioni pervenute alla scrivente ed a tutte le Regioni, in merito alla richiesta
delle sigle sindacali in oggetto di partecipare alle trattative decentrate ed acquisire le prerogative sindacali
di partecipazione ai comitati e commissioni contrattualmente istituiti. Si segnala che SISAC ha già avuto
modo di corrispondere puntualmente e a stretto giro ad analoghe missive già pervenute dalle medesime
sigle sindacali, confermando quanto di seguito nuovamente si ribadisce per opportuna conoscenza.
SULLA POSSIBILITA’ DI UNA FIRMA “PER ADESIONE” DEL VIGENTE ACN
Con nota n. 724 del 9 ottobre 2013 la SISAC ha avuto modo di rappresentare che la procedura di
sottoscrizione di un Accordo Collettivo Nazionale del settore in rapporto di convenzionamento con il SSN
prevede un iter amministrativo e negoziale che è formalmente sancito dalle disposizioni di legge e dal
vigente Regolamento definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.
Il contesto normativo attuale dispone infatti che vengano ammesse alla trattativa le organizzazioni sindacali
che abbiano nel comparto negoziale una rappresentatività minima sul piano nazionale non inferiore al 5%
delle deleghe complessivamente espresse.
Come chiaramente specificato in ogni certificazione del dato associativo (da ultimo quella relativa alla
rilevazione 1 gennaio 2013) la delibera assunta determina la condizione di rappresentatività ai fini della
contrattazione nazionale con inizio nell’anno successivo (ndr l’anno in corso), ciò in aderenza assoluta con
la previsione negoziale di cui all’art. 22, comma 4 del vigente ACN il quale dispone che “per le trattative…la
consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si
procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale”.
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Le sigla S.M.I. – U.N.P. Federazione Pediatri è stata riconosciuta rappresentativa, a norma dell’art. 22,
comma 12 del vigente ACN con delibera 29 gennaio 2014, tenuto conto della formalizzazione dell’atto
costitutivo della federazione stessa, pervenuto alla scrivente in data 20 settembre 2012; analogamente la
sigla SIMPEF è risultata autonomamente rappresentativa solo a seguito della pervenuta comunicazione di
estinzione della preesistente Federazione CIPe-SiMPeF (nota SISAC n. 45 del 15 gennaio 2013 che ha
integrato la delibera di rappresentatività del 31 ottobre 2012)
Le predette sigle erano inesistenti ai fini della rappresentatività di settore e non sussisteva altresì alcuna
delega ad esse autonomamente riferibili a livello nazionale prima di tali date.
Fatte tali precisazioni si evidenzia l’assoluta carenza di qualsiasi disposizione di legge, regolamentare o
negoziale che consenta l’istituzione di una prassi di sottoscrizione “per adesione” di una sigla che non aveva
titolo a partecipare alle trattative all’epoca del rinnovo dell’ACN vigente (Intesa Stato Regioni 8 luglio 2010).
D’altro canto la giurisprudenza ha già ha avuto modo di rappresentare chiaramente che “in assenza di una
esplicita previsione normativa e considerato che dalla adesione ad un contratto deriva la possibilità di
estendere tutte le prerogative e i diritti sindacali, non sembra possa ammettersi un tertium genus tra
l'ammissione alla contrattazione e l'esclusione dalla stessa, consistente nella mancata partecipazione alla
fase delle trattative e nella successiva adesione al contratto. Con questo non si vuole dire che l'adesione ad
un contratto non possa essere estesa anche ad una organizzazione sindacale che non abbia partecipato alle
trattative per la stipula dello stesso, ma soltanto che questo può avvenire unicamente in favore di quelle
organizzazioni che siano dotate di rappresentatività che gli avrebbe consentito in ogni caso di partecipare
alla stipula del c.c.n.l. medesimo”.
Per tutto quanto esposto si conferma l’impossibilità per la Scrivente di consentire la sottoscrizione “per
adesione” al vigente ACN.
SULLA PARTECIPAZIONE ALLE TRATTATIVE A LIVELLO DECENTRATO
La partecipazione delle due sigle ai tavoli decentrati è stata oggetto di varie formali precisazioni da parte
della Scrivente. La SISAC ha avuto modo di ribadire innumerevoli volte che i criteri di rappresentatività del
settore in rapporto di convenzionamento con il SSN discendono dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd TULP)
recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in
quanto direttamente richiamato dal citato art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; tale
assunto è stato esplicitamente ribadito in varie decisioni giurisprudenziali ex plurimis Tribunale di Roma
20677 del 31 luglio 2008 e Tribunale di Roma 29456 del 3 dicembre 2008.
L’art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come richiamato dall’Accordo Stato-Regioni per la disciplina del
procedimento di contrattazione collettiva presso la SISAC in attuazione dell’art. 22, comma 27 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce: “la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali ed
integrativi”; il successivo art. 43, comma 5, del medesimo TUEL dispone: “i soggetti e le procedure della
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contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti,
dai contratti collettivi nazionali...”
La rappresentatività decentrata di settore, a norma del vigente ACN, è stabilita in maniera chiara ed
inequivocabile dai commi 10 e 11 dell’art. 22 del vigente Accordo Collettivo Nazionale di settore che
testualmente prevedono “le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei
requisiti di rappresentatività cui al comma 6 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla
definizione e alla firma degli Accordi regionali” e “Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale.” (grassetto e sottolineato sono della Scrivente).
L’esclusione del sindacato non firmatario dell’Accordo nazionale deriva pertanto da un chiaro schema
legislativo, regolamentare e contrattuale fondato su un generale principio di continuità e di garanzia
dell’Accordo nazionale il quale si completa anche attraverso i singoli accordi regionali e gli eventuali e
ulteriori Accordi attuativi aziendali. È evidente, pertanto, che tale esclusione nasce dalla mancata adesione
del sindacato non firmatario al patto stipulato tra Regioni ed OO.SS. e che costituisce la fonte e la base di
riferimento dell’Accordo regionale e degli Accordi aziendali. La presenza al tavolo regionale o locale non
garantirebbe infatti la continuità di un sistema sanitario che si vuole nazionale ed universale creando un
danno non al solo al sistema sanitario ma primariamente ai cittadini, oltre che alla categoria medica.
Anche questa parte comunque ha subito il vaglio della giurisprudenza che ha chiarito in molteplici occasioni
che “l’esclusione non costituisce violazione delle prerogative sindacali in quanto secondo il costante
insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. 30 giugno 1998 n. 6166) non opera
nell’attuale sistema normativo un generale principio di parità nei confronti delle diverse organizzazioni
sindacali”.
Anche per quanto attiene la partecipazione ai Comitati o alle Commissioni a livello regionale e/o locale si
conferma l’analogo meccanismo di rappresentatività, come chiaramente sancito nel vigente ACN (artt. 23 e
24).
SULLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 231 DEL 3 LUGLIO 2013.
Entrambe le sigle appellanti portano a sostegno delle loro tesi la recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 231 del 3 luglio 2013 (depositata agli atti il 27 luglio 2013). Trattasi di sentenza che adduce
una dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, primo comma, lettera b, della Legge 20
maggio 1970 n. 300, “nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere
costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati
nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali
rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”; è stato già precisato che essa non determina pregiudizi diretti
sulle disposizioni del pubblico impiego e di conseguenza del settore in rapporto di convenzionamento con il
SSN, essendo confinata al settore privato (si ricorda che il ricorso è stato promosso nell’ambito di una
vertenza tra le organizzazioni sindacali di categoria del settore metalmeccanico e la FIAT).
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L’ambito negoziale pubblico, a cui accede come detto quello convenzionato, dispone già di un completo
ordinamento normativo che ha sostanzialmente dato attuazione alla previsione dell’art. 39, comma 4 della
Costituzione, disponendo la misurazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali che
partecipano alla stipula degli Accordi Collettivi Nazionali e dei susseguenti livelli di contrattazione
integrativa Regionale ed Aziendale.
La rappresentatività è desunta, a norma di legge e delle clausole negoziali, da criteri obiettivi e misurabili
che attengono alla capacità dell’organizzazione sindacale di essere titolare di un interesse sufficientemente
diffuso da renderlo meritevole di diritti e prerogative ulteriori rispetto a quelli attribuiti a tutte le
organizzazioni sindacali (tra questi la legittimazione alla contrattazione collettiva e l’attribuzione delle
prerogative sindacali).
E’ la stessa Corte Costituzionale nella sentenza citata ad evidenziare esplicitamente il percorso attraverso il
quale sciogliere il nodo della rappresentatività, allorquando testualmente dichiara “l’intervento additivo
così operato dalla Corte, in coerenza con il petitum dei giudici a quibus e nei limiti di rilevanza della
questione sollevata, non affronta il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell’art.
39 Cost., né individua – e non potrebbe farlo – un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini
del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso
di mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di attività negoziale
ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale. Ad una tale evenienza può astrattamente
darsi risposta attraverso una molteplicità di soluzioni. Queste potrebbero consistere, tra l’altro, nella
valorizzazione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, o ancora nella introduzione
di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento,
o nell’attribuzione al requisito previsto dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio
generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva vigente,
oppure al riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di
lavoro. Compete al legislatore l’opzione tra queste od altre soluzioni”.
Con ciò in pratica si “invita” il legislatore ad opzionare anche la soluzione già disposta per il settore pubblico
e di conseguenza per quello in rapporto di convenzionamento con il SSN.
Peraltro nel caso specifico la fattispecie non sarebbe oltremodo applicabile in considerazione del fatto che
le due sigle in questione non sono, come invece nel caso esaminato dalla Corte, organizzazioni sindacali che
hanno “partecipato alla negoziazione”, in quanto in quel periodo non risultavano neppure tra le sigle
dotate di rappresentatività e quindi titolate alla partecipazione alla trattativa.
Da ultimo si coglie solo l’occasione per segnalare che il dilatarsi dei tempi della contrattazione non possono
indurre alcuna variazione sulle procedure negoziali e sui sistemi di rappresentatività sindacale atteso
peraltro che gli stessi sono stati sostenuti anche da specifiche disposizioni di legge che hanno sancito il
blocco della contrattazione tanto sul piano giuridico che su quello economico.
Per tutte queste ragioni, nel confermare integralmente le precedenti note disposte sull’argomento, si
ribadisce l’impossibilità, per le Amministrazioni regionali e le Aziende, di ammettere le sigle in oggetto alla
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contrattazione decentrata e alle prerogative sindacali a livello regionale e locale in carenza della necessaria
preventiva sottoscrizione di un Accordo Collettivo Nazionale di settore.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore
dott. Franco Rossi
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