DIRITTO SINDACALE
Prof. Mario Cerbone
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Le fonti del diritto sindacale
• Fonti internazionali: convenzioni OIL
(Organizzazione internazionale del lavoro)
• Fonti dell’Unione europea
• Costituzione
2
segue
• Legge (statale e regionale): fenomeno
delle cc.dd. leggi concertate
• Contrattazione
collettiva
(accordi
interconfederali,
contratti
collettivi
nazionali e aziendali; accordi “di
prossimità”)
• Usi aziendali
3
segue
• La giurisprudenza: il ruolo attivo dei giudici
(Corte costituzionale e corti superiori e di
merito, Cassazione, Tribunale del lavoro)
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Le norme costituzionali in
materia sindacale
• Art. 39 Cost. - Libertà
contrattazione collettiva
sindacale
e
• Art. 40 Cost. - Esercizio del diritto di sciopero
• Art. 41 Cost. - Libertà di iniziativa economica
privata
Libertà sindacale
• Art. 39, comma 1, Cost.
• “L’organizzazione sindacale è libera …
• Principio di libertà sindacale
• Carattere multi-direzionale di esso
Profilo individuale/collettivo
• La libertà sindacale è riconosciuta sia ai
SINGOLI INDIVIDUI sia ai GRUPPI
ORGANIZZATI
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segue
• Libertà sindacale positiva:
libertà di costituire un sindacato, di
aderirvi, di fare opera di proselitismo, di
raccogliere contributi sindacali, di riunirsi
in assemblea
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segue
• Libertà sindacale negativa:
• libertà del lavoratore di non aderire o di
recedere dal sindacato
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Profili collettivi
• libertà sindacale: libertà di “organizzarsi” in
maniera autonoma; libertà di azione
“contrattuale”
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segue
• Tuttavia, va chiarito che, nel nostro
ordinamento, non è configurabile un
generalizzato diritto del sindacato a
trattare per la stipulazione di un contratto
collettivo con correlativo obbligo a carico
della controparte di partecipare alla
trattativa
11
segue
• La garanzia costituzionale dell’attività
sindacale si atteggia dunque come libertà,
non come pretesa: ha per oggetto
soltanto la libera elaborazione delle
proposte rivendicative, la proposizione di
esse, la formazione delle delegazioni e,
più
in
generale,
la
scelta
dei
comportamenti
negoziali
ritenuti
appropriati da parte sindacale
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Carattere “sindacale”
dell’organizzazione protetta
• Non ci sono specifiche indicazioni
• Sono stati elaborati 3 criteri:
teleologico/strumentale/soggettivo
13
segue
• È “sindacale” l’organizzazione che agisce
“in funzione dell’autotutela di interessi
connessi a relazioni giuridiche in cui sia
dedotta l’attività del lavoro” (criterio
teleologico)
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LIBERTA’ SINDACALE NEI
LUOGHI DI LAVORO
Legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei
lavoratori)
Titolo II - Libertà sindacale
Art. 14. Diritto di associazione e di attività
sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all’interno dei
luoghi di lavoro
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Art. 14
• Trasposizione dell’art. 39, primo comma, Cost. nei luoghi
di lavoro.
• Previsione di un plafond garantistico per qualsiasi
momento organizzativo collettivo.
• Il limite della salvaguardia del normale svolgimento
dell’attività aziendale (v. anche art. 26, primo comma, St.
lav.).
• Contenuti individuali e collettivi del diritto: impossibilità
del datore di ingerirsi nella vita interna dei sindacati
• Libertà sindacale nei luoghi di lavoro e pluralismo
sindacale con l’unico limite dell’art. 18 Cost. (liceità; non
segretezza).
16
segue
• È “sindacale” l’organizzazione che
adopera strumenti tipici dell’azione
sindacale: si tratta di strumenti di
autotutela diretta dei lavoratori, come
sciopero e contrattazione collettiva,
assemblee, raccolta di firme, aggregazioni
di consenso, strumenti di pressione etc.
(criterio oggettivo, degli strumenti)
17
segue
• È “sindacale” l’organizzazione che opera
attraverso soggetti che hanno ricevuto una
investitura diretta operata dai lavoratori in
quanto tali (profilo soggettivo)
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effetti
• Libertà sindacale: effetti
• Sul piano del diritto pubblico: immunità
dell’organizzazione sindacale rispetto allo
Stato e ai pubblici poteri
• Sul piano dei rapporti privati: soprattutto
nei confronti del datore di lavoro
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PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE (1)
Art. 15
Atti discriminatori
E’ nullo qualsiasi patto o atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che
aderisca o non aderisca ad un’associazione sindacale ovvero cessi
di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nell’assegnazione di qualifiche
e mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o
recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o
atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di
lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull’orientamento
sessuale o sulle convinzioni personali.
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Art. 15
Statuto lavoratori
Il nucleo originario della norma e la successiva
evoluzione: L. n. 903/1977 e D.Lgs. n. 216/2003
Divieto di discriminazione non equivale a parità di
trattamento
Atti e patti vietati:
• fattispecie aperta e solo teleologicamente
determinata
• Deve tuttavia trattarsi di atti dotati di rilevanza
giuridica
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PRINCIPIO DI NON
DISCRIMINAZIONE (2)
Art. 16
Trattamenti economici collettivi discriminatori
E’ vietata la concessione di trattamenti economici di
maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente
dell’art. 15.
Il pretore (oggi Giudice del lavoro), su domanda dei
lavoratori nei cui confronti è stata attuata la
discriminazione di cui al comma precedente o delle
associazioni sindacali alle quali questi hanno dato
mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento a favore del fondo adeguamento pensioni, di
una somma pari all’importo dei trattamenti economici di
maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo
massimo di un anno.
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SINDACATI DI COMODO
Art. 17
Sindacati di comodo
E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle
associazioni di datori di lavoro di costituire
o sostenere, con mezzi finanziari o
altrimenti, associazioni sindacali di
lavoratori.
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RAPPRESENTANZE SINDACALI
AZIENDALI (RSA)
Art. 19
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali[1]
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei
lavoratori in ogni unità produttiva [art. 35 St. lav.], nell’ambito:
[a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale];
[b)] delle associazioni sindacali, [non affiliate alle predette confederazioni],
che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di
lavoro applicati nell’unità produttiva[2].
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali
possono istituire organi di coordinamento.
[1] Per le p.a., v. art. 42, D.Lgs. n. 165/2001.
[2] Le parole in parentesi quadra sono state abrogate a seguito di referendum
popolare (d.p.r. n. 312/1995) tenutosi l’11.06.1995. La questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19, così come risultante dalle abrogazioni
referendarie, è stata respinta da Corte cost. n. 244/1996.
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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:
LA LETT. A) E IL SMR
• Il filtro selettivo della rappresentatività sindacale
• Dal sostegno nelle pubbliche istituzioni alla promozione
nei luoghi di lavoro
• La formula del sindacato maggiormente rappresentativo
(smr)
• Smr: una rappresentatività irradiata e presunta. Il favore
per le confederazioni storiche (CGIL-CISL-UIL)
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IL TESTO ORIGINARIO DELL’ART. 19 ST. LAV.:
LA LETT. B)
• Il rinvio all’effettività dell’azione sindacale
• Lo sfavore dell’ordinamento per il
sindacato aziendale, incapace di farsi
portavoce di interessi a più ampio raggio
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ART. 19 ST. LAV.: IL CARATTERE
“APERTO” DELLA NORMA
Iniziativa dei lavoratori:
Sono organismi di rappresentanza di tutti i lavoratori presenti nella
comunità aziendale, iscritti e non iscritti al sindacato, tant’è che
devono essere costituiti per loro iniziativa.
Legame con il sindacato: nell’ambito di…:
Devono però essere necessariamente collegati ad un sindacato, cioè
formati nel suo ambito.
Carattere “aperto” della disposizione, che ne ha consentito
l’applicazione ad organismi già esistenti: delegati e Consigli di
Fabbrica
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PROFILI DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE DEL VECCHIO ART. 19
ST. LAV.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.
39, c. 1, Cost.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.
3 Cost.
• Il vaglio di costituzionalità alla luce dell’art.
39, c. 2 ss., Cost.
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Sindacato maggiormente rappresentativo
(SMR)
Criteri giurisprudenziali
• criteri quantitativi: gli iscritti
• criteri qualitativi: nazionalità; intercategorialità;
esercizio continuativo attività di autotutela;
capacità di influenzare l’assetto economico e
sociale del Paese.
In conclusione: criteri calibrati su quelle che erano
le caratteristiche del sindacato confederale
tradizionalmente maggioritario nel nostro Paese:
CGIL-CISL-UIL.
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IL SMR E LA CONTRATTAZIONE
• Il filtro selettivo del smr nella legislazione
dell’emergenza e della flessibilità
• La contrattazione con funzione gestionale
distributiva di sacrifici (contrattazione
collettiva in perdita)
• Il smr controllore delle doti di flessibilità da
inserire nell’ordinamento
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Crisi del SMR
proposte di legge per modifica
art. 19 St. lav.
•
Anni ’80: crisi della rappresentatività sindacale e nascita di nuovi soggetti
sindacali autonomi e di mestiere.
• Proposte di legge sulla rappresentanza sindacale per modificare l’art. 19 St.
lav.:
- eliminando il riferimento al SMR, che attribuiva al sindacato tradizionale (la
triplice confederale) una sorta di vero e proprio monopolio nei luoghi di
lavoro e quindi nel panorama sindacale generale;
- introducendo al posto della RSA una rappresentanza elettiva, soggetta
democraticamente a verifica del consenso da parte della base, mediante
appunto il meccanismo periodico del voto, che avrebbe dovuto servire
anche per misurare quant. la rappr.
• Fallimento proposte di legge per modifica art. 19 St. lav.: conseguenze
• 1993: accordo sindacale sulle rappresentanza sindacali unitarie (RSU)
• 1995: modifica per via referendaria delle RSA
• Successo dell’iniziativa legislativa nel p.i.: D.Lgs. n. 165/2001.
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Nuovo art. 19 St. lav.
• La caducazione completa della lett. a): espunzione della formula del
smr dall’art. 19
• La caduta di alcuni segmenti lessicali della lett. b): abrogazione
delle parole “nazionali e provinciali”
• Muta così il filtro selettivo utilizzato ai fini del raccordo tra RSA e
sindacato esterno: diventa quello della sottoscrizione di contratti
collettivi applicati nell’unità produttiva
• Si esprime un orientamento del tutto opposto a quello del vecchio
art. 19, che privilegiava il sindacato confederale o quantomeno
quello proiettato sul piano nazionale e provinciale
• la rappresentatività si misura sulla base dei rapporti di forza; chi è in
grado di imporsi alla controparte, in un sistema conflittuale e non
regolato come il nostro, vuol dire che è massimamente credibile,
cioè più di ogni altro in grado di rappresentare i lavoratori nel loro
complesso.
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Diritto sindacale introduzione