COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO RAPPORTO REGOLE / ORDINE SOCIALE AMBIGUITÀ DEL CONCETTO DI COSTITUZIONE ancora perseguibile l’dea di una Costituzione intesa come insieme di norme capaci di conformare in modo consapevole il sistema politico e di qualificare il modo di essere della società? TEORIE VOLONTARISTICHE COST. COME INSIEME DI REGOLE PRODOTTE DALLA VOLONTÀ UMANA CONSAPEVOLMENTE ESERCITATA IN UN DATO MOMENTO STORICO NORDAMERICA: contratto plurilaterale Due filoni principali: FRANCIA: ATTO NORMATIVO UNILATERALE diverso modo di concepire il ruolo della Cost. nei confronti dell’organizzazione sociale COSTITUZIONALISMO EUROPEO - 1700: TEORIE VOLONTARISTICHE COSTITUZIONE COME ATTO DI ESERCIZIO DI UN POTERE (Francia - Rivoluzione) POTERE COSTITUENTE: la NAZIONE - RESTAURAZIONE COSTITUZIONE COME ATTO DI ESERCIZIO DI UN POTERE MA NON PIÙ PROMANANTE DALLA NAZIONE Francia (‘800) POTERE COSTITUENTE: IL SOVRANO Germania (positivismo giuridico) POTERE COSTITUENTE: LO STATO (SCHMITT / KELSEN) TEORIE NORMATIVISTE • CRITICA RADICALE AL MODO DI CONCEPIRE IL DIRITTO IN TERMINI SOGGETTIVISTICI • SFORZO DI OGGETTIVIZZARE LE CARATTERISTICHE FORMALI DEL DIRITTO PER RENDERLE AUTONOME DALLA SOVRANITA’ CONCRETA DELLO STATO-PERSONA • SOSTITUIRE ALLA MATERIALITA’ DEL POTERE DI QUALCUNO L’ASTRATTEZZA DELLA REGOLA DI TUTTI - dalla fine del ‘700 riemergono anche TEORIE TRADIZIONALI: COST. COME INSIEME DI REGOLE CHE RIFLETTONO UN ORDINE OGGETTIVO QUALIFICATO (De Maistre, Burke, Hegel) COST. COME “FORMA DELLA FORZA” EVOLUZIONE VERSO TEORIE FORMALISTICHE (IRRAZIONALI) RIDUZIONE DELLA COSTITUZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE DI FATTO DELLE CLASSI SOCIALI DOMINANTI E DEGLI APPARATI DETENTORI DELLA FORZA FINE ‘800 / INIZI ‘900: NUOVA CONCEZIONE DEL DIRITTO E DELLO STATO MODELLO DI MONDO c.d. “CAOTICO” (Gallino) L’ordine politico si forma e si trasforma secondo modalità che non sono razionalmente spiegabili ma possono essere soltanto descritte - DOPO I° DOPOGUERRA (WEIMAR): NUOVA RIFLESSIONE SUL RAPPORTO FRA SOCIETÀ, STATO E COSTITUZIONE natura “compromissoria” delle Costituzioni del II° dopoguerra (in part. italiana e tedesca) DA COST. COME FORMA DELL’UNITÀ POLITICA si presuppone l’unità politica come prodotto dei rapporti di forza A COST. COME FORMA POLITICA DELL’UNITÀ SOCIALE si presuppone la condivisione di principi di giustizia, cui la cost. fornisce forma politica COSTITUZIONE COME “MORALITA’ LEGALIZZATA” “Dopo Auschwitz il diritto doveva recuparare qualcosa di indiscutibile: principi di giustizia” (G. Zagrebelsky) TEORIE SULLA DECADENZA DEL CONCETTO DI COSTITUZIONE (‘900 – in Italia C. Mortati) 1^ fase (periodo del fascismo): COST. FORMALE efficacia relativa, in quanto condizionata da COST. MATERIALE 2^ fase (periodo costituente): COST. FORMALE come convenzione e garanzia della COST. MATERIALE 3^ fase (periodo attuazione costituzionale): COST. FORMALE nuovamente condizionata da COST. MATERIALE “Il fondamento della effettività delle Costituzioni è il conflitto relativo”