COSTITUZIONE E
COSTITUZIONALISMO
RAPPORTO REGOLE / ORDINE SOCIALE
AMBIGUITÀ DEL CONCETTO DI COSTITUZIONE
ancora perseguibile l’dea di una Costituzione intesa
come insieme di norme capaci di conformare in
modo consapevole il sistema politico
e di qualificare il modo di essere della società?
TEORIE VOLONTARISTICHE
COST. COME INSIEME DI REGOLE PRODOTTE DALLA
VOLONTÀ UMANA CONSAPEVOLMENTE
ESERCITATA IN UN DATO MOMENTO STORICO
NORDAMERICA: contratto plurilaterale
Due filoni principali:
FRANCIA: ATTO NORMATIVO
UNILATERALE
diverso modo di concepire il ruolo della Cost.
nei confronti dell’organizzazione sociale
COSTITUZIONALISMO EUROPEO
- 1700: TEORIE VOLONTARISTICHE
COSTITUZIONE
COME ATTO DI ESERCIZIO DI UN POTERE
(Francia - Rivoluzione)
POTERE COSTITUENTE: la NAZIONE
- RESTAURAZIONE
COSTITUZIONE
COME ATTO DI ESERCIZIO DI UN POTERE
MA NON PIÙ PROMANANTE DALLA NAZIONE
Francia (‘800)
POTERE COSTITUENTE: IL SOVRANO
Germania (positivismo giuridico)
POTERE COSTITUENTE: LO STATO
(SCHMITT / KELSEN)
TEORIE NORMATIVISTE
• CRITICA RADICALE AL MODO DI CONCEPIRE IL DIRITTO
IN TERMINI SOGGETTIVISTICI
• SFORZO DI OGGETTIVIZZARE LE CARATTERISTICHE FORMALI DEL DIRITTO
PER RENDERLE AUTONOME
DALLA SOVRANITA’ CONCRETA DELLO STATO-PERSONA
• SOSTITUIRE ALLA MATERIALITA’ DEL POTERE DI QUALCUNO L’ASTRATTEZZA
DELLA REGOLA DI TUTTI
- dalla fine del ‘700 riemergono anche
TEORIE TRADIZIONALI: COST. COME INSIEME DI
REGOLE CHE RIFLETTONO
UN ORDINE OGGETTIVO
QUALIFICATO
(De Maistre, Burke, Hegel)
COST. COME “FORMA DELLA FORZA”
EVOLUZIONE VERSO
TEORIE FORMALISTICHE
(IRRAZIONALI)
RIDUZIONE DELLA COSTITUZIONE ALLA
ORGANIZZAZIONE DI FATTO DELLE CLASSI SOCIALI DOMINANTI E DEGLI
APPARATI DETENTORI DELLA FORZA
FINE ‘800 / INIZI ‘900: NUOVA CONCEZIONE DEL DIRITTO E
DELLO STATO
MODELLO DI MONDO c.d. “CAOTICO”
(Gallino)
L’ordine politico si forma e si trasforma secondo modalità che non sono
razionalmente spiegabili ma possono essere soltanto descritte
- DOPO I° DOPOGUERRA (WEIMAR):
NUOVA RIFLESSIONE SUL RAPPORTO FRA
SOCIETÀ, STATO E COSTITUZIONE
natura “compromissoria” delle Costituzioni
del II° dopoguerra
(in part. italiana e tedesca)
DA COST. COME FORMA DELL’UNITÀ POLITICA
si presuppone l’unità politica come
prodotto dei rapporti di forza
A COST. COME FORMA POLITICA DELL’UNITÀ SOCIALE
si presuppone la condivisione di principi di
giustizia, cui la cost. fornisce forma politica
COSTITUZIONE COME
“MORALITA’ LEGALIZZATA”
“Dopo Auschwitz il diritto doveva recuparare
qualcosa di indiscutibile:
principi di giustizia”
(G. Zagrebelsky)
TEORIE SULLA DECADENZA
DEL CONCETTO DI COSTITUZIONE
(‘900 – in Italia C. Mortati)
1^ fase (periodo del fascismo):
COST. FORMALE
efficacia relativa, in quanto
condizionata da
COST. MATERIALE
2^ fase (periodo costituente):
COST. FORMALE
come convenzione e garanzia della
COST. MATERIALE
3^ fase (periodo attuazione costituzionale):
COST. FORMALE
nuovamente condizionata da
COST. MATERIALE
“Il fondamento della effettività delle Costituzioni
è il conflitto relativo”
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