Tutela delle lavoratrici nel decreto
legislativo 81/08
Milvia Folegani
Assessorato alle Politiche per la Salute
Regione Emilia-Romagna
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 81/08
Articolo 1. Finalità
Riforma le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (…) garantendo l’uniformità
della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Il decreto legislativo 626/94 aveva interpretato la parità di trattamento
mediante un generico riferimento ai lavoratori (parità raggiunta tramite
l’eliminazione delle differenze).
Il decreto 81/08 pone l’accento su una concezione di protezione della
“salute e della sicurezza” non più neutra ma realizzata attraverso interventi
che garantiscano l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori.
Quale è lo strumento attraverso il quale il decreto 81 attua l’uniformità della
tutela delle lavoratrici e dei lavoratori?
La valutazione dei rischi lavorativi e le conseguenti misure di riduzione o
eliminazione dei rischi.
Il Datore di Lavoro ha infatti l’obbligo (articolo 17 D. Lgs 81/08) di effettuare
la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda.
Che cos’è la valutazione dei rischi (articolo 2)?
“E’ la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la
propria attività, finalizzata:
• ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione;
• ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza.”
L’articolo 28 del decreto 81 innova in maniera radicale l’approccio alla
valutazione dei rischi legati alle differenze di genere.
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato (…), e
quelli riguardanti:
1) le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
Nonché quelli connessi:
2) alle differenze di genere;
2) all’età;
3) alla provenienza da altri Paesi;
4) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione da lavoro.
Lo specifico obbligo per il datore di lavoro è
sostenuto da una particolare severità della
norma penale infatti …
D. Lgs 81/08 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi.
Il documento di valutazione redatto a conclusione della stessa deve contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante
l’attività lavorativa, nella quale siano specificati
i criteri adottati per la valutazione
a) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda
da 5.000 a 15.000 €
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e
di protezione attuate (…) a seguito della
valutazione dei rischi
b) arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da 5.000 a 15.000 €
c) il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza
c) ammenda da 3.000 a 9.000 €
d) l’individuazione delle procedure per
l’attuazione delle misure da realizzare, nonché
dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di
adeguate competenze e poteri
d) arresto da 4 a 8 mesi o
ammenda da 5.000 a 15.000 €
Valutazione dei rischi
Allegato A)
Allegato B)
Allegato C)
(Lavori vietati)
D. Lgs 151/01
Riduzione – Eliminazione dei rischi
Tutele aggiuntive
Lavoratrici in gravidanza
Differenze di Genere
La Valutazione dei Rischi
deve essere condotta rispetto
a:
Tutti i rischi
Stress lavoro correlato
Età
Provenienza da altri paesi
Tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la
prestazione da lavoro.
Cambio
mansione/
Interdizione
dal lavoro
Valutazione dei rischi rispetto alla differenza di genere
DONNA
Valutazione di tutti rischi: chimici,
fisici, biologici, organizzativi
UOMO
DONNA
Valutazione dello stress lavoro
correlato
UOMO
DONNA
Valutazione dei rischi rispetto
all’età
UOMO
DONNA
Valutazione dei rischi rispetto alla
provenienza da altri paesi
UOMO
DONNA
Valutazione dei rischi rispetto alla
tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione da lavoro
UOMO
DONNA
Gravidanza
Applicazione decreto 151/01
DONNA
Valutazione dei rischi relativi al
sistema riproduttivo
Interdizione
lavoro/cambio
mansione
UOMO
La maternità.
La
maternità
costituisce
un
aspetto
fondamentale della società attiva, partendo dal
riconoscimento del valore della differenza. Le
politiche di pari opportunità non devono
ignorare la differenza di genere: la
discriminazione si verifica, infatti, non solo
quando soggetti uguali vengono trattati in
modo diverso, ma anche quando soggetti
diversi vengono trattati in modo uguale.
Art. 6.Tutela della sicurezza e della salute.
Comma 1. Il presente capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute
delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio,
che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle
disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti.
Comma 2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza, non appena accertato.
L’informazione è lo strumento principale attraverso il quale la
lavoratrice in gravidanza può esercitare i propri diritti, quali ad
esempio richiedere il cambio di mansione o l’interdizione.
L’art. 11 del D. Lgs 151/01 al co. 2, prevede che le lavoratrici ed
i loro rappresentati per la sicurezza siano informati (secondo
quanto previsto dall’art. 36 D. Lgs 81/08) sui risultati della
valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di
prevenzione adottate, relativamente ai rischi specifici per
la gestante ed il nascituro.
Il datore di lavoro provvede affinché
ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione. (Arresto da
due a quattro mesi o ammenda da
1.200 a 5.200 euro).
Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e
deve consentire loro di acquisire le relative
conoscenze. Ove la informazione riguardi
lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione della lingua
utilizzata nel percorso informativo (Arresto
da due a quattro mesi o ammenda da 1.200
a 5.200 euro).
DIFFERENZE DI GENERE NEL DECRETO
LEGISLATIVO 81/08
L’art 28 del decreto legislativo 81/08, superando la concezione di tutela del lavoro
femminile circoscritta alla gravidanza introduce, per la prima volta, in materia di
valutazione dei rischi, l’obbligo di valutare quelli connessi al genere rispetto
all’esposizione a tutti i fattori di rischio: chimico, fisico, biologico, organizzativo e
rispetto alle caratteristiche della popolazione e della tipologia del rapporto di lavoro.
L’art. 40 del medesimo decreto dispone per il medico competente l’obbligo di
trasmettere ai servizi delle Aziende USL, competenti per territorio, le informazioni
relative ai dati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria,
elaborate evidenziando le differenze di genere, costituendo in questo modo una
fonte privilegiata di informazioni da associare a quelle di fonte Inail relative agli
infortuni e alle malattie professionali.
La mancata introduzione della dimensione di genere nelle
politiche attive dirette alla tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori, secondo l’Agenzia Europea per la salute sul
Lavoro, ha determinato un ritardo nell’elaborazione degli
strumenti di eliminazione e mitigazione dei rischi non soltanto
per le donne, ma anche per gli uomini.
É stato rilevato che l'adozione di un approccio neutrale rispetto al genere in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (previsto dal decreto 626/94 oggi abrogato dal decreto
81/08) ha contribuito al mantenimento di lacune sul piano delle conoscenze e al
perdurare di livelli di prevenzione meno efficaci, con le seguenti principali
conseguenze:
 Le differenze tra uomini e donne vengono ignorate;
 Minore attenzione viene dedicata ai temi della ricerca che riguardano più da vicino le
donne;
 Il livello dei rischi a carico delle donne viene sottovalutato;
 Si riduce la partecipazione delle donne ai processi decisionali legati alla salute e alla
sicurezza sul lavoro;
 Mancata adozione delle soluzioni preventive più idonee;
 Nella maggior parte dei casi in cui si è tenuto conto della problematica delle
differenze tra uomini e donne, l’attenzione è stata focalizzata sulle donne in quanto
soggette a gravidanza e sono stati trascurati altri elementi di rischio a carico del
sistema riproduttivo posti a monte della gravidanza (fattori mutageni).
Si pone quindi un problema relativo alla ricerca e alla appropriatezza ed
efficacia delle azioni di tutela
Quali strumenti?
Il fil rouge che guida le specifiche azioni di prevenzione
2.1.1. Una società più femminile
La più ampia partecipazione delle donne al mondo del lavoro, che (…) rappresenta uno degli
obiettivi fondamentali fissati a Lisbona, introduce una nuova dimensione nel campo della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (…)
Le azioni di prevenzione, così come gli strumenti di misura e le norme di compensazione e di
indennizzo, devono prendere in considerazione in modo specifico la partecipazione
crescente delle donne al mondo del lavoro, nonché i rischi per i quali le donne
presentano una particolare sensibilità.
Tali azioni rivolte alle donne devono essere basate su ricerche che coprano:
gli aspetti ergonomici,
la realizzazione dei posti di lavoro,
gli effetti dell'esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici,
la valutazione delle differenze fisiologiche e psicologiche nell'organizzazione del
lavoro.
3. Verso una nuova strategia comunitaria per la salute e la
sicurezza
3.1. Per una strategia globale del benessere sul luogo di lavoro
La strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro deve avere come obiettivo il continuo miglioramento del
benessere, sia esso fisico, morale e sociale. Tutti i soggetti
interessati devono pertanto perseguire svariati obiettivi
complementari (…)
3.1.2. L'integrazione della dimensione legata al genere nella valutazione dei rischi,
nelle misure di prevenzione, nonché nei dispositivi di riparazione e di compensazione,
al fine di prendere in considerazione le particolari caratteristiche delle donne in materia
di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
3.1.3. La prevenzione dei rischi sociali. Lo stress, le molestie sul luogo di lavoro,
la depressione e l'ansia, i rischi legati alle dipendenze dall'alcool, dalla droga e dai
medicinali devono essere oggetto di azioni specifiche che rientrano in un'impostazione
globale che riunisce i sistemi della sanità.
3.2.2. Migliore l’applicazione della giurisprudenza esistente
(…)
i Servizi di prevenzione dovranno essere veramente
pluridisciplinari, anche per quanto riguarda i rischi di natura
sociale e psicologica, e dovranno integrare la dimensione di
genere.
L'ispezione sul lavoro deve essere in grado di valutare l'insieme dei rischi, in
particolare nei settori ove questi sono più complessi e possono combinarsi (…). Essa
deve svolgere, al contempo, la funzione di controllo ed un ruolo preventivo presso le
imprese ed i lavoratori. L'ispezione deve essere a sua volta oggetto di revisioni
eseguite utilizzando gli indicatori dei risultati e della qualità al fine di promuovere i
progressi in tale settore.
Gli Enti competenti in materia di vigilanza
Anno 2009:
405 operatori di vigilanza
Gli strumenti:
Articolo 6 D. Lgs 81/08 Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro
Comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
(…)
Comma 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
ha il compito di:
(…)
l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla
valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione.
Europa
Italia
Consigliere di parità
Commissione cons. permanente
per la salute e sicurezza sul
lavoro (art. 6 D. Lgs 81/08)
Regione Emilia-Romagna
Consigliere di parità
Comitato regionale di
coordinamento
(art. 7 D. Lgs 81/08)
Proposte e raccomandazioni:
1) Rapporto sullo stato di salute delle lavoratrici in Emilia-Romagna.
Valutazione dell’impatto di genere rispetto al tema della salute nel lavoro: costituzione
di un gruppo di ricerca da includersi nell’accordo Regione Emilia-Romagna – Direzione
regionale Inail, delibera di Giunta Regionale n. 1489/09, eventualmente integrato con
esperti indicati dalle parti sociali, diretto alla raccolta sistematica degli eventi che hanno
interessato le donne (infortuni e tecnopatie – fonte Inail - stato di salute – fonte art. 40
D. Lgs 81/08 -), al fine di individuare i rischi rispetto ai quali le donne presentano una
particolare sensibilità.
Proposte e raccomandazioni:
2) Documento di valutazione dei rischi, verifica in corso di attività ispettiva
dell’inclusione e della corretta valutazione dei rischi rispetto alle differenze di genere;
esame dei criteri adottati per la valutazione e delle misure di prevenzione individuate
ed adottate.
3) La predisposizione di buone prassi (soluzioni organizzative o procedurali),
linee guida (atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in
materia di salute e sicurezza) e “linee di indirizzo”, deve prevedere in maniera
esplicita l’inclusione della differenza di genere.
4) La progettazione di programmi di ricerca in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro deve tenere nella giusta attenzione le problematiche
legate alla differenza di genere. Ed in particolare le ricerche devono evidenziare gli
effetti dell'esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici, nonché la valutazione delle
differenze fisiologiche e psicologiche nell'organizzazione del lavoro.
CAPO VII Sicurezza nel lavoro
Art. 41
Sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita lavorativa
La programmazione regionale (…) è prioritariamente orientata al sostegno del
diritto-dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro, favorendo iniziative e
progetti, anche di carattere locale, volti:
a) alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, quale parte integrante
della qualità del lavoro e dell’occupazione, anche attraverso la diffusione della
cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) al supporto alle attività per la prevenzione dei rischi rivolte ai datori di lavoro,
anche promuovendo la diffusione di buone pratiche;
d) all’inserimento nelle misure di prevenzione degli aspetti relativi al genere ed
all’età dei lavoratori, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di
partecipazione al lavoro ed alle sue modalità di organizzazione, nonché alle
eventuali condizioni di svantaggio dei lavoratori in relazione ai rischi per la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro.
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Tutela delle lavoratrici nel Decreto Legislativo n. 81/2008