Area Legalità
DIRITTO DEL LAVORO E
LEGISLAZIONE SOCIALE
LA COSTITUZIONE ITALIANA
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§ CARTA FONDAMENTALE DELLO STATO
§ ART 1
§ ART 2
§ ART 3
§ ART 4
§ ART 35
§ ART 36
ARTICOLO 1
• L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
• La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
ARTICOLO 2
• La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
ARTICOLO 3
• Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
• È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
ARTICOLO 4
• La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
• Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della
società.
DIRITTO AL LAVORO
• § RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL LAVORO
A TUTTI I CITTADINI
• § EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO
• § GARANZIA DI PIENA OCCUPAZIONE
• § GARANZIA DI CONSERVAZIONE DEL LAVORO
• § DIVIETO DI LICENZIAMENTO IMMOTIVATO
TUTELA DELLA DONNA LAVORATRICE
ARTICOLO 35
• La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
• Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.
• Promuove e favorisce gli accordi e le
organizzazioni internazionali intesi ad affermare e
regolare i diritti del lavoro.
• Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
ARTICOLO 36
• Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
• La durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
• Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
ARTICOLO 37
• La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
• Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
• La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.
• La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto
alla parità di retribuzione.
ARTICOLO 38
• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
• I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
• Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
• Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
• L'assistenza privata è libera.
ARTICOLO 39
• L'organizzazione sindacale è libera.
• Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se
non la loro registrazione presso uffici locali o centrali,
secondo le norme di legge.
• È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
• I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle
categorie alle quali il contratto si riferisce.
ARTICOLO 40
• diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
TUTELA DELLA DONNA
• Ai sensi della Legge n. 903 del 1977 e della
Legge n. 125 del 1991, è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l’accesso al lavoro in qualunque
settore o ramo di attività.
• L’art. 1 della predetta Legge del 1977 prevede
che la discriminazione è vietata anche se
attuata:
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
• attraverso il riferimento allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;
• in modo indiretto, attraverso meccanismi di
preselezione ovvero a mezzo stampa o con
qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi
come requisito professionale l’appartenenza
all’uno o all’altro sesso.
PARITA’
• tutti i lavori sono aperti alla donne, anche se
sono previste eventuali deroghe, individuate
dalla contrattazione collettiva, soltanto per
mansioni di lavoro particolarmente pesanti.
PARITA’ DI GENERE
• inoltre, in virtù degli articoli 2 e 3 della Legge
903 del 1977 e dell’articolo 37 della
Costituzione, la lavoratrice ha diritto alla
stessa retribuzione del lavoratore quando le
prestazioni richieste siano uguali o di pari
valore e gode dello stesso trattamento
dell’uomo in merito all’attribuzione delle
qualifiche o delle mansioni e della
progressione nella carriera.
LE AZIONI POSITIVE
Le azioni positive sono previste al primo comma
dell’articolo 1 della Legge n. 125 del 1991;
hanno lo scopo di :
• eliminare le disparità tra uomini e
donne;
• favorire la diversificazione delle scelte
professionali delle donne e l’accesso al lavoro
autonomo e alla formazione imprenditoriale;
Azioni positive
•
superare tutte quelle condizioni che possono
provocare effetti diversi, a seconda del sesso,
nei confronti dei dipendenti con pregiudizio
nella formazione, nell’avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel
trattamento economico e retributivo;
Azioni positive
• promuovere l’inserimento delle donne nelle
attività, nei settori professionali e nei livelli nei
quali le stesse sono sottorappresentate e in
particolare nei settori tecnologicamente
avanzati ed ai livelli di responsabilità;
Azioni positive
• favorire l’equilibrio tra responsabilità familiari
e professionali e una migliore ripartizione di
tali responsabilità tra i due sessi.
• Ai sensi dell’articolo 2, l’attuazione delle azioni
positive per le donne è soggetta al rimborso
da parte del Ministero del Lavoro.
Progetti parità
• i datori pubblici o privati, le associazioni, le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i centri
di formazione professionale possono chiedere
al Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale di essere ammessi al rimborso totale o
parziale di oneri finanziari connessi
all’attuazione di progetti per la realizzazione
delle parità uomo – donna.
Azioni positive
• I soggetti proponenti, costituiti da almeno due
anni, per accedere al finanziamento, devono
possedere requisiti di onorabilità, che devono
essere documentati nella domanda di
ammissione al beneficio – salvo che la
documentazione sia già in possesso della
amministrazione che procede all’assegnazione
del beneficio. I progetti devono avere inizio
entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione
da parte del Ministero.
Azioni positive
• la mancata attuazione del progetto da parte
dei soggetti richiedenti comporta la
decadenza dal beneficio e la restituzione delle
somme eventualmente già riscosse.
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
• finalizzata al raggiungimento di un accordo,
cd. contratto collettivo, tra un datore di
lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed
un'organizzazione (o più organizzazioni) di
lavoratori, allo scopo di stabilire il
trattamento minimo garantito e le condizioni
di lavoro alle quali dovranno conformarsi i
singoli contratti individuali stipulati sul
territorio nazionale.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
• Il fondamento giuridico risiede, da un lato,
nell'autonomia che l'ordinamento giuridico
riconosce alle organizzazioni sindacali (art. 39
Cost.) e, dall'altro, nel rapporto tra il
sindacato e i suoi membri.
• Rappresenta la maggiore espressione
dell'autonomia sindacale e costituisce il
compito principale delle associazioni
sindacali.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
• I soggetti sono quegli enti collettivi investiti
(dai singoli aderenti o ex lege) del potere
negoziale.
• L’oggetto è costituito prevalentemente dai
rapporti individuali di lavoro subordinato la
cui disciplina viene definita nel contratto
collettivo, oltre che dalla legge.
• L'efficacia : gli appartenenti alla categoria
professionale considerata.
LA TUTELA SOCIALE
• Si rivolge a tutti i cittadini, senza distinzione,
quando si trovino nelle condizioni di necessità
ed indigenza specializzandosi nella assistenza
e nell’integrazione di particolari categorie
quali ad esempio le persone diversamente
abili con handicap.
• È attuata dagli organi dalla Amministrazione
Pubblica.
LA TUTELA SOCIALE
• Intervento assistenziale diretto verso tutti i
cittadini bisognosi.
• L’assistenza pubblica è sovvenzionata dal
finanziamento dello Stato e degli Enti Locali
(grava sulla fiscalità generale).Quindi si tratta
di un ordinamento diretto al mantenimento e
all’assistenza di ogni cittadino inabile o
minorato (invalido civile) sprovvisto dei mezzi
necessari a vivere.
LA NORMATIVA DI DIRITTO DELL’
UNIONE EUROPEA
• La Carta dei DIRITTI FONDAMENTALI riunisce
in un unico documento i diritti che prima
erano dispersi in vari strumenti legislativi,
quali le legislazioni nazionali e dell’UE, nonché
le convenzioni internazionali del Consiglio
d'Europa, delle Nazioni Unite (ONU) e
dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(OIL).
LA CARTA DEI DIRITTI
FONDAMENTALI
• comprende un preambolo introduttivo e
54 articoli, suddivisi in sette capi:
• capo I: dignità (dignità umana, diritto alla vita,
diritto all'integrità della persona, proibizione
della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti, proibizione della
schiavitù e del lavoro forzato);
CAPO II : LIBERTA’
• diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto
della vita privata e familiare, protezione dei
dati personali, diritto di sposarsi,libertà di
pensiero, di coscienza e di religione, di
espressione e d’informazione, libertà di
riunione e di associazione, delle arti e delle
scienze, diritto all'istruzione, libertà
professionale e diritto di lavorare, diritto
d'impresa e di proprietà, diritto di asilo…
CAPO III: UGUAGLIANZA
• capo III: uguaglianza (uguaglianza davanti alla
legge, non discriminazione, diversità culturale,
religiose e linguistica, parità tra uomini e
donne, diritti del bambino, diritti degli anziani,
inserimento dei disabili);
CAPO IV : SOLIDARIETA’
• diritto dei lavoratori all'informazione e alla
consultazione nell'ambito dell'impresa, di
negoziazione e di azioni collettive,
• Diritto di accesso ai servizi di collocamento,
tutela in caso di licenziamento ingiustificato,
condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del
lavoro minorile e protezione dei giovani sul
luogo di lavoro, alla vita familiare e
professionale
SOLIDARIETA’
• Diritto alla sicurezza sociale e assistenza
sociale,
• Diritto alla protezione della salute,
• Diritto di accesso ai servizi d’interesse
economico generale,
• Diritto alla tutela dell'ambiente,
• Diritto alla protezione dei consumatori
CAPO V : CITTADINANZA
• diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del
Parlamento europeo e alle elezioni comunali,
• diritto ad una buona amministrazione,
• diritto d'accesso ai documenti, Mediatore
europeo,
• diritto di petizione,
• libertà di circolazione e di soggiorno, tutela
diplomatica e consolare;
CAPO VI: GIUSTIZIA
• diritto a un ricorso effettivo e a un giudice
imparziale,
• presunzione di innocenza e diritti della difesa,
• principi della legalità e della proporzionalità
dei reati e delle pene,
• diritto di non essere giudicato o punito due
volte per lo stesso reato;
CAMPO DI APPLICAZIONE
• La Carta si applica alle istituzioni europee nel
rispetto del principio della sussidiarietà e in
nessun caso può ampliare le competenze ed i
compiti a queste attribuiti dai trattati.
• Essa si applica anche ai paesi dell’UE
nell’ambito della loro attuazione della
normativa dell’UE.
BUON LAVORO !
LEGENDA
• CGIL : Confederazione generale italiana (del)
lavoro ;
• CISL : Confederazione italiana sindacato
lavoratori;
• UIL : Unione italiana (del) lavoro .
• Chiarella Lagomarsini
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