Marilisa D’Amico Uguaglianza e differenza nel diritto e nella società 1 Lavori dell’Assemblea costituente sull’art. 3 Cost. e sulla parità tra donne e uomini sed. 18 marzo 1947 Teresa Mattei “Noi non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un’assurda identità con l’uomo. Vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese” “Nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non si è accompagnato da una piena emancipazione femminile” 2 ....MA… In Assemblea costituente non ci si accontentò di sancire l’uguaglianza in senso formale. Fu anche muovendo da considerazioni che attenevano alla condizione deteriore delle donne che si ritenne indispensabile impegnare la Repubblica a considerare e rimuovere gli elementi che, “di fatto”, limitano l’uguaglianza e impediscono alle persone il pieno sviluppo e la partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese Uguaglianza sostanziale 3 La parità di genere venne inoltre ribadita in altre disposizioni della Costituzione, con riferimento a specifici settori: Famiglia Art. 29 Cost. uguaglianza morale e giuridica dei coniugi Lavoro Artt. 37 Cost. tutela della donna lavoratrice Cariche pubbliche Art. 51 Cost. parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive 4 Ma il principio di parità tra donne e uomini enunciato in Costituzione è stato per lungo tempo disatteso… Nel 1958 la Corte costituzionale salvò la norma che disponeva che dei 6 giudici popolari delle Corti d’assise, almeno 3 dovessero essere uomini. L’art. 51 Cost., pur sancendo la parità, aggiunge che ciò avviene secondo i requisiti stabiliti dalla legge: per la Corte in questo modo i Costituenti avrebbero lasciato al legislatore una “qualche sfera di apprezzamento nel dettare le modalità di applicazione del principio, ai fini della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici, anche nell’intento di meglio utilizzare le attitudini delle persone” (sent. 56 del 1958). 5 Solo nel 1960 la Corte dichiarò illegittima la norma che escludeva le donne da tutti i pubblici uffici che comportassero l’esercizio di diritti e potestà politiche “una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, [deve] essere dichiarata incostituzionale per l'irrimediabile contrasto in cui si pone con l'art. 51, il quale proclama l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all'uno e all'altro sesso in condizioni di eguaglianza”. (sent. n. 33 del 1960) 6 Reato di adulterio …. se commesso da una donna! In un primo momento la Corte salva l’art. 559 c.p., perché posto dal legislatore a tutela dell’unità familiare... (sent. 64 del 1961) “Secondo una pura valutazione morale … il principio della fedeltà coniugale é unico, e non soffre discriminazioni di carattere quantitativo. Tuttavia, l'ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere … dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi ad un estraneo é apparso al legislatore, in base, come si é detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito. Al di fuori di ogni apprezzamento, che non spetta alla Corte di compiere, trattasi della constatazione di un fatto della vita sociale, di un dato della esperienza comune, cui il legislatore ha ritenuto di non poter derogare. … in aggiunta alle ragioni già esposte e di per sé sufficienti, la illegittimità costituzionale dell'art. 559 é da escludere anche in considerazione dei limiti che, in forza dell'art. 29 della Costituzione, il legislatore ordinario ha potestà di stabilire al principio di eguaglianza fra i coniugi. Il diverso trattamento disposto dall'art. 559 Cod. pen. bene, infatti, può includersi fra i limiti posti a garanzia della unità familiare” 7 Sent. n. 126 del 1968 La Corte cambia orientamento “Nel sancire … sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio dieguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo. Queste considerazioni tuttavia non spiegano né giustificano la discriminazione sanzionata dalla norma impugnata. Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, é di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, é costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale. La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità”. 8 Nell’ambito del lavoro (imprenditoria femminile), negli anni ’90 le donne hanno iniziato ad essere destinatarie di misure promozionali, ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost. Legge n. 215 del 1991 (incentivi economici per le imprese ‘femminili’) Corte cost. sent. n. 109 del 1993 Le azioni positive sono “il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate” 9 Ma la Corte è restia ad ammettere azioni positive nell’ambito dei diritti politici … Con assoluto rigore nella sent. n. 422 del 1995: secondo la Corte i Costituenti esclusero l’eg. sost. dal campo dei diritti politici… ma se non si posero il problema di garantire una equilibrata presenza fra i sessi nelle Assemblee elettive è anche perché, in materia elettorale, le donne non avevano avuto occasione d’ingresso, avendo votato per la prima volta nel 1946 Sent. n. 49 del 2003 la Corte salva la norma sulla base della premessa che si tratti di una “misura minima di una non discriminazione” 10 … Sent. n. 4 del 2010 legge elettorale Regione Campania: L’elettore può esprimere … uno o due voti di preferenza … Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l’altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza” Corte cost. Sent. n. 4 del 2010 la Corte ha parlato di un quadro costituzionale ispirato al “principio fondamentale dell’effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell’art. 3, secondo comma, Cost.” 11 Il divieto di discriminazione per motivi di sesso si riflette anche sulla posizione dei transessuali e degli omosessuali Legge n. 164 del 1982: Consente la rettifica del sesso per effetto di una sentenza passata in giudicato “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” 12 Corte cost. n. 161 del 1985 “poiché il transessuale, più che compiere una scelta propriamente libera, obbedisce ad una esigenza incoercibile, alla cui soddisfazione é spinto e costretto dal suo "naturale" modo di essere, il legislatore ha preso atto di una simile situazione, nei termini prospettati dalla scienza medica, per dettare le norme idonee, quando necessario, a garantire gli accertamenti del caso ovvero a consentire - sempre secondo le indicazioni della medicina - l'intervento chirurgico risolutore, e dare, quindi, corso alla conseguente rettificazione anagrafica del sesso. In definitiva, la legge n. 164 del 1982 si é voluta dare carico anche di questi "diversi", producendo una normativa intesa a consentire l'affermazione della loro personalità e in tal modo aiutarli a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che troppo spesso li accompagnano nella loro esistenza”. “La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” 13 Matrimonio tra persone dello stesso sesso? Sent. n. 138 del 2010 Con riferimento all’art. 2 Cost. “per formazione sociale [art. 2 Cost.] deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia… Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. … deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza. 14 Con riferimento all’art. 29 Cost. “è vero che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, ... Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d’incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata. Infatti, come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa. Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto” 15 Per concludere: alcune statistiche… Negli ultimi due decenni, secondo le statistiche Istat, più di 3 milioni di persone hanno avuto un’esperienza di convivenza (eterosessuale). Di queste 1/4 sono ancora conviventi, 1/4 si sono sposate, la restante metà ha cambiato compagno/a. Significativo che soltanto nel 2011 l’Istat abbia avviato una campagna di censimento relativa alle coppie omosessuali, di cui oggi non si hanno dati ufficiali 16 Parità tra donne e uomini Laureati in Italia (in età compresa tra 25-64 anni): Donne 15,7% Uomini 13% - 1950: solo il 25% dei laureati era donna; - 2000: più del 55%; - 2009: il 60%. 17 Ma le donne continuano ad essere retribuite mediamente il 9% in meno rispetto agli uomini E sono presenti nei cda delle società quotate in misura pari solo al 4% 18 “Spetta a tutti noi … di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica per rendere effettiva e piena questa sovranità popolare. Ma perché questo accada veramente occorre che accanto ai cittadini sorgano, si formino, lavorino le cittadine; fatte mature e coscienti al pieno adempimento di tutti i loro doveri … ed educate al godimento dei loro pieni diritti” (Teresa Mattei, Ass. cost., sed. 18 marzo 1947) 19