Criterio della competenza In molti casi, le fonti normative non sono distribuite secondo una linea verticale (gerarchia), bensì “orizzontalmente” (competenza). In questi casi, le fonti si confrontano in termini di reciproca esclusione su un determinato campo materiale. La fonte che eccede rispetto al proprio ambito materiale, è viziata per incompetenza. Primo esempio: i regolamenti parlamentari I regolamenti parlamentari sono previsti dalla Costituzione (art. 64 cost.) e sono “competenti” a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento interno di ciascuna Camera. Secondo esempio: il rapporto tra leggi statali e leggi regionali (dopo riforma costituzionale del 2001) Legge statale Legge regionale Materie indicate dall’art. 117, comma 2, cost. e, cioè, materie come diritto penale e civile, ordine pubblico, etc. Materie indicate dall’art. 117, comma 4, cost., ossia in tutte le materie non espressamente elencate In alcune materie indicate nell’art. 117,comma 3, cost., potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni La legge statale è competente a dettare i principi fondamentali della materia La legge regionale è competente a dettare le norme di dettaglio Quali strumenti per far valere il vizio di incompetenza? Poiché la competenza è stabilita dalla Costituzione, la violazione di essa si traduce in un vizio di costituzionalità. Pertanto: Il giudice solleva la questione di legittimità di fronte alla Corte costituzionale ► giudizio concreto Lo Stato impugna la legge regionale di fronte alla Corte costituzionale, e viceversa (art. 127 cost., che però differenzia la posizione di Stato e Regioni) ► giudizio astratto Il principio cronologico Si ricorre al principio cronologico per risolvere le antinomie tra fonti che sono competenti a disciplinare la medesima materia e che si collocano sullo stesso livello gerarchico. Ne consegue che, in caso di contrasto tra norme di pari grado, si deve preferire quella più recente. Quella precedente risulta abrogata. L’abrogazione delle leggi precedenti è imposta dall’inesauribilità della legislazione, ossia dall’esistenza di un potere legislativo permanente e potenzialmente inesauribile. Abrogazione = delimitazione nel tempo dell’efficacia di una norma Può essere: • espressa, ossia per dichiarazione espressa del legislatore (o in caso di referendum abrogativo) • implicita, ossia per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti • tacita, quando la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore Il principio di irretroattività Disporre retroattivamente significa assumere come elementi della fattispecie fatti e situazioni realizzatesi nel passato per sottrarli ad una regola diversa da quella anteriore. Nel nostro ordinamento è possibile disporre retroattivamente? Art. 11 delle preleggi “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” L’art. 11 pr., però, è una fonte primaria, per cui non può impedire che una legge sia retroattiva, ma solo che non lo sia una fonte secondaria. Il principio di irretroattività resta un principio generale dell’ordinamento giuridico che tutela dell’affidamento. Di conseguenza: • È un principio che deve guidare l’interprete in caso di dubbio • La Corte costituzionale si riserva uno stretto scrutinio di ragionevolezza sulle leggi retroattive e verifica che esse non ledano altri principi costituzionali. (È cioè necessario che la retroattività «trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale», così, da ultimo, sent. Corte cost. n. 78 del 2012) Un particolare tipo di leggi retroattive sono le leggi di interpretazione autentica Sono legittime se, in caso di incertezze interpretative (es. diversi orientamenti giurisprudenziali), esse si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconducibile ad una delle possibili sue letture ( finalità meritevole: certezza del diritto). Sono, invece, illegittime se, senza una ragionevole giustificazione, attribuiscono retroattivamente un “nuovo” significato alla disposizione (sent. n. 103 del 2013) e così interferiscono sui procedimenti giudiziari in corso (sent. n. 78 del 2012). Questa giurisprudenza costituzionale è conforme ad analogo orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ritenuto che in questi casi vi sia una violazione dell’art. 6 della Cedu (a partire da sentenza Cedu, Maggio c. Italia, del 31 maggio 2011). Il principio di irretroattività resta un principio generale dell’ordinamento giuridico. Di conseguenza: • È un principio che deve guidare l’interprete in caso di dubbio • La Corte costituzionale si riserva uno stretto scrutinio di ragionevolezza sulle leggi retroattive e verifica che esse non ledano altri principi costituzionali. Il principio di irretroattività in materia penale “ Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (art. 25, comma 2, cost.) Art. 2 c.p. “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. Ne consegue che la legge penale retroattiva in malam partem è incostituzionale.