Criterio della competenza
In molti casi, le fonti normative non sono distribuite
secondo una linea verticale (gerarchia), bensì
“orizzontalmente” (competenza). In questi casi, le
fonti si confrontano in termini di reciproca esclusione
su un determinato campo materiale.
La fonte che eccede rispetto al proprio ambito
materiale, è viziata per incompetenza.
Primo esempio: i regolamenti parlamentari
I regolamenti parlamentari sono previsti dalla
Costituzione (art. 64 cost.) e sono
“competenti” a disciplinare l’organizzazione e
il funzionamento interno di ciascuna Camera.
Secondo esempio: il rapporto tra leggi statali e leggi regionali
(dopo riforma costituzionale del 2001)
Legge statale
Legge regionale
Materie indicate dall’art.
117, comma 2, cost. e,
cioè, materie come
diritto penale e civile,
ordine pubblico, etc.
Materie indicate dall’art.
117, comma 4, cost.,
ossia in tutte le materie
non espressamente
elencate
In alcune materie indicate nell’art. 117,comma 3, cost., potestà
legislativa concorrente fra Stato e Regioni
La legge statale è
competente a dettare i
principi fondamentali
della materia
La legge regionale è
competente a dettare le
norme di dettaglio
Quali strumenti per far valere il vizio di incompetenza?
Poiché la competenza è stabilita dalla Costituzione, la violazione di essa si
traduce in un vizio di costituzionalità. Pertanto:
Il giudice solleva la
questione di legittimità
di fronte alla Corte
costituzionale
► giudizio concreto
Lo Stato impugna la legge
regionale di fronte alla
Corte costituzionale, e
viceversa (art. 127 cost.,
che però differenzia la
posizione di Stato e
Regioni)
► giudizio astratto
Il principio cronologico
Si ricorre al principio cronologico per risolvere le
antinomie tra fonti che sono competenti a
disciplinare la medesima materia e che si collocano
sullo stesso livello gerarchico.
Ne consegue che, in caso di contrasto tra norme di pari
grado, si deve preferire quella più recente. Quella
precedente risulta abrogata.
L’abrogazione delle leggi precedenti è imposta
dall’inesauribilità della legislazione, ossia
dall’esistenza di un potere legislativo
permanente e potenzialmente inesauribile.
Abrogazione = delimitazione nel tempo
dell’efficacia di una norma
Può essere:
• espressa, ossia per dichiarazione espressa del
legislatore (o in caso di referendum
abrogativo)
• implicita, ossia per incompatibilità tra le nuove
disposizioni e le precedenti
• tacita, quando la nuova legge regola l’intera
materia già regolata dalla legge anteriore
Il principio di irretroattività
Disporre retroattivamente significa assumere
come elementi della fattispecie fatti e
situazioni realizzatesi nel passato per sottrarli
ad una regola diversa da quella anteriore.
Nel nostro ordinamento è possibile disporre
retroattivamente?
Art. 11 delle preleggi
“La legge non dispone che per l’avvenire: essa
non ha effetto retroattivo”
L’art. 11 pr., però, è una fonte primaria, per cui
non può impedire che una legge sia
retroattiva, ma solo che non lo sia una fonte
secondaria.
Il principio di irretroattività resta un principio generale
dell’ordinamento giuridico che tutela dell’affidamento.
Di conseguenza:
• È un principio che deve guidare l’interprete in
caso di dubbio
• La Corte costituzionale si riserva uno stretto
scrutinio di ragionevolezza sulle leggi retroattive e
verifica che esse non ledano altri principi
costituzionali.
(È cioè necessario che la retroattività «trovi
adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare
principi, diritti e beni di rilievo costituzionale»,
così, da ultimo, sent. Corte cost. n. 78 del 2012)
Un particolare tipo di leggi retroattive sono le
leggi di interpretazione autentica
Sono legittime se, in caso di incertezze interpretative (es. diversi orientamenti
giurisprudenziali), esse si limitino ad assegnare alla disposizione interpretata
un significato riconducibile ad una delle possibili sue letture
( finalità meritevole: certezza del diritto).
Sono, invece, illegittime se, senza una ragionevole giustificazione,
attribuiscono retroattivamente un “nuovo” significato alla disposizione (sent. n.
103 del 2013) e così interferiscono sui procedimenti giudiziari in corso (sent. n.
78 del 2012).
Questa giurisprudenza costituzionale è conforme ad analogo orientamento
della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha ritenuto che in questi casi vi
sia una violazione dell’art. 6 della Cedu (a partire da sentenza Cedu, Maggio c.
Italia, del 31 maggio 2011).
Il principio di irretroattività resta un principio generale
dell’ordinamento giuridico.
Di conseguenza:
• È un principio che deve guidare l’interprete in
caso di dubbio
• La Corte costituzionale si riserva uno stretto
scrutinio di ragionevolezza sulle leggi
retroattive e verifica che esse non ledano altri
principi costituzionali.
Il principio di irretroattività in materia penale
“ Nessuno può essere punito se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del
fatto commesso”
(art. 25, comma 2, cost.)
Art. 2 c.p.
“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge
del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne
cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori
sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più
favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile”.
Ne consegue che
la legge penale retroattiva in
malam partem è
incostituzionale.
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Le fonti 3