Il ruolo della giurisprudenza tra interpretazione e
integrazione della disciplina penitenziaria
Marco Ruotolo
Lezione Master “Diritto penitenziario e Costituzione”
14/02/2014
Un percorso attraverso casi esemplari
sui seguenti temi:
• Interpretazione giurisprudenziale dei principi costituzionali in
tema di esecuzione della pena
• Interpretazione
e integrazione (“blanda”) della legge
penitenziaria alla luce della Costituzione
• Interpretazione della CEDU ad opera della Corte EDU e suoi riflessi
sull’interpretazione dei disposti costituzionali (oltre che sulla
valutazione di costituzionalità delle leggi nazionali)
• Integrazione della legge ad opera della Corte costituzionale
• Funzione monitoria della giurisprudenza e sue implicazioni
• Applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza
costituzionale ad opera della magistratura di sorveglianza
• I limiti delle risposte giurisprudenziali per la risoluzione dei
problemi penitenziari
Interpretazione giurisprudenziale dei principi
costituzionali in tema di esecuzione della pena
• Sent. n. 313 del 1990 della Corte costituzionale “il precetto di
cui al terzo comma dell’art. 27 della Costituzione vale tanto
per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che
per quelli dell’esecuzione e della sorveglianza, nonché per le
stesse autorità penitenziarie”.
Cambiamento radicale rispetto all’impostazione della sent. 12
del 1966 (che limitava il finalismo rieducativo al trattamento
penitenziario). Incidenza della legge n. 354/1975 sulla stessa
interpretazione dell’art. 27 Cost.
Interpretazione e integrazione (“blanda”) della legge
penitenziaria alla luce della Costituzione
• Interpretazione (sentenze interpretative di rigetto): es. sent.
n. 526 del 2000 della Corte costituzionale (perquisizioni in
carcere; seguito “amministrativo” con circolare DAP)
• Integrazione “blanda” (sentenze additive di principio): sent. n.
26 del 1999 della Corte costituzionale (tutela giurisdizionale
dei diritti dei detenuti). Seguito giurisprudenziale (sent.
Cassazione del 2003) e inerzia del legislatore. L’evoluzione
compiuta con la sent. n. 135 del 2013 (caso Rai Sport, Rai
Storia) e la scelta operata con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146
Interpretazione della CEDU ad opera della Corte EDU e suoi
riflessi sull’interpretazione dei disposti costituzionali (oltre che
sulla valutazione di costituzionalità delle leggi nazionali)
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La CEDU vive nell’interpretazione che ne dà la Corte di Strasburgo.
Nell’interpretare l’art. 3 CEDU in ambito penitenziario la Corte ha anche utilizzato
norme di soft law (in particolare le Regole penitenziarie europee) dando così
“concretezza” al parametro. Sentenze Sulejmanovic e Torreggiani.
Contribuito della Corte EDU alla più compiuta emersione del diritto a
un’esecuzione della pena non disumana (rinvio all’esame della sentenza della
Corte cost. n. 279 del 2013).
Crescente rilevanza attribuita alla giurisprudenza della Corte EDU nelle
argomentazioni della Corte costituzionale. Ad es. la sent. Torreggiani è
ampiamente richiamata sia nella sent. n. 135 sia nella sent. n. 279 del 2013.
Importanza del richiamo alle Regole penitenziarie europee che finalmente si
affacciano nella giurisprudenza costituzionale italiana (v. sent. 179 del 2013 sui
colloqui dei detenuti in 41-bis sulla quale torneremo dopo).
La CEDU non solo costituisce un limite per l’esercizio della potestà legislativa
nazionale, in quanto “obbligo internazionale” (art. 117, comma 1 Cost., e sentt.
348 e 249/2007), ma ha anche una funzione propulsiva nell’interpretazione dei
testi legislativi (e perfino costituzionali), dovendo l’operatore/interprete senz’altro
privilegiare tra i diversi possibili significati di un testo normativo quello conforme a
CEDU (oltre che a Costituzione).
Integrazione della legge ad opera della Corte
costituzionale
• Le sentenze “additive” in ambito penitenziario: esame
della sent. n. 158/2001 (diritto alle ferie e ai riposi
settimanali). Sua incidenza sulla giurisprudenza
successiva (tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti
lavoratori, sent. n. 341/2006)
• Il più recente caso dei colloqui dei detenuti in 41-bis con i
difensori: sent. n. 143/2013 (decisione di accoglimento
parziale con effetto “espansivo” del diritto “compresso”).
La prevista compressione del diritto di difesa del
detenuto, non trova nella specie “adeguata”
giustificazione in nome del soddisfacimento delle pur
presenti esigenze di sicurezza. La Corte cost. richiama le
Regole penitenziarie europee
Funzione monitoria della giurisprudenza e sue
implicazioni (Corte cost. sent. n. 279 del 2013)
• I moniti della Corte costituzionale riguardanti la normativa
penitenziaria. Il recente caso della sent. n. 279 del 2013,
riguardante i rimedi “preventivi” per la tutela del diritto a
un’esecuzione della pena non disumana (in contesto di
sovraffollamento carcerario).
• Il monito: le questioni sono inammissibili (per il dovuto rispetto
della discrezionalità del legislatore), ma «non sarebbe tollerabile il
protrarsi dell’inerzia legislativa in ordine al grave problema
individuato nella presente pronuncia». Come ha scritto la Corte nel
comunicato stampa diramato il 9 ottobre 2013 (data dell’assunzione
della decisione): «il legislatore dovrà porre rimedio nel più breve
tempo possibile» al problema sollevato dai rimettenti, riservandosi
«in un eventuale successivo procedimento, di adottare le necessarie
decisioni dirette a far cessare l’esecuzione della pena in condizioni
contrarie al senso di umanità».
Applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza
costituzionale ad opera della magistratura di sorveglianza
• La decisione del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 10
luglio 2013, riguardante la circolare DAP sui colloqui dei
detenuti in 41-bis con i minori di anni dodici. L’applicazione
del “principio” contenuto nella sent. n. 135/2013 della Corte
cost.: ove le ragioni di sicurezza non giustifichino
adeguatamente la limitazione del diritto, la misura che la
prescrive acquista «unicamente un valore afflittivo
supplementare rispetto alla privazione della libertà personale,
non compatibile con l’art. 27, terzo comma, Cost.»
I limiti delle risposte giurisprudenziali per la risoluzione dei
problemi penitenziari
• L’inadeguatezza delle risposte giurisprudenziali, in quanto per
definizione occasionali.
• L’insostituibilità della politica.
• Il ruolo dell’amministrazione, in assenza dell’interpositio
legislatoris. L’interpretazione alla luce della Costituzione e
degli obblighi internazionali come dovere per il legislatore, per
i giudici e per l’amministrazione.
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