IL DIRITTO PENALE
TRA IDENTITÀ NAZIONALE ED EUROPEIZZAZIONE
Antonella Massaro
(3 CFU)
DIRITTO EUROPEO (UE)
E DIRITTO PENALE
Situazione di partenza:
Specularità tendente
all’ossimoro
monopolio nell’esercizio dell’uso
della forza in capo allo Stato
nazionale
cessione di quote di sovranità
da parte dei singoli Stati membri
all’ordinamento sovranazionale
quota di sovranità nazionale non
cedibile
DIRITTO EUROPEO
E DIRITTO PENALE
Situazione attuale:
proiezione sempre più
frequente e
significativa del diritto
penale in una
dimensione
sovranazionale
Diritto dell’Unione europea
‘Sistema CEDU’
(diritto europeo ‘in senso
stretto’)
(diritto europeo in ‘senso lato’)
Corte
di
Lussemburgo
Corte
di
Strasburgo
- Principio di prevalenza
diritto europeo
del
- Disapplicazione
(non
applicazione)
della
norma
interna contrastante con la
norma sovranazionale
- Controlimiti: dal principio di
prevalenza non può in ogni
caso derivare una violazione
dei
principi
fondamentali
dell’ordinamento costituzionale
o dei diritti inalienabili della
persona umana
- Trattato di Lisbona (2009)
- Art. 83 TFUE
- Art. 86 TFUE
Peculiarità:
Trattato internazionale
- Contenuto: diritti umani
- Sistema di controllo che ruota attorno
alla Corte di Strasburgo
Collocazione della CEDU nel
sistema delle fonti
Modifica dell’art. 117, primo comma Cost. (l. cost. 3 del 2001)
La giurisprudenza costituzionale inquadra la CEDU attraverso lo
schema delle norme interposte: ogni violazione della
Convenzione si risolve in una violazione dell’art. 117, primo
comma Cost., con conseguente competenza del Giudice delle
Leggi a dichiararne l’illegittimità costituzionale
SENTENZE ‘GEMELLE’:
CORTE COSTITUZIONALE N. 348 E 349 DEL 2007
1. Distinzione tra diritto UE e sistema CEDU nel sistema
delle fonti, con conseguente distinzione dei criteri di
risoluzione delle antinomie con norme interne: per il
diritto UE vale il meccanismo della disapplicazione,
mentre il contrasto con la CEDU deve passare per il
sindacato di legittimità costituzionale.
Questo conclusione è stata confermata anche dopo il
Trattato di Lisbona
2.
Il riferimento alla CEDU deve essere inteso non alle
disposizioni contenute nella Convenzione, ma alle
norme ricavate dalle stesse da parte della Corte di
Strasburgo
La distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie deve essere ribadita nel presente
procedimento nei termini stabiliti dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte, nel senso che le
prime, pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà
fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo
Stato, ma non producono effetti diretti nell’ordinamento interno, tali da affermare la competenza
dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando
nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto.
L’art. 117, primo comma, Cost., nel testo introdotto nel 2001 con la riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione, ha confermato il precitato orientamento giurisprudenziale di
questa Corte. La disposizione costituzionale ora richiamata distingue infatti, in modo significativo, i
vincoli derivanti dall’«ordinamento comunitario» da quelli riconducibili agli «obblighi
internazionali».
Si tratta di una differenza non soltanto terminologica, ma anche sostanziale.
Con l’adesione ai Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più
ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al
potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell’intangibilità
dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non
produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti.
Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 2007
In occasione di ogni questione nascente da pretesi contrasti tra norme interposte e norme
legislative interne, occorre verificare congiuntamente la conformità a Costituzione di entrambe e
precisamente la compatibilità della norma interposta con la Costituzione e la legittimità della
norma censurata rispetto alla stessa norma interposta.
Nell’ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto con una norma costituzionale,
questa Corte ha il dovere di dichiarare l’inidoneità della stessa ad integrare il parametro,
provvedendo, nei modi rituali, ad espungerla dall’ordinamento giuridico italiano.
Poiché, come chiarito sopra, le norme della CEDU vivono nell’interpretazione che delle stesse
viene data dalla Corte europea, la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la
norma come prodotto dell’interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. Si deve
peraltro escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente
vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre
ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali, quale
imposto dall’art. 117, primo comma, Cost., e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti
contenuta in altri articoli della Costituzione.
In sintesi, la completa operatività delle norme interposte deve superare il vaglio della loro
compatibilità con l’ordinamento costituzionale italiano, che non può essere modificato da fonti
esterne, specie se queste non derivano da organizzazioni internazionali rispetto alle quali siano
state accettate limitazioni di sovranità come quelle previste dall’art. 11 della Costituzione.
Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 2007
Ragioni di una così netta inversione di tendenza
Più chiara collocazione delle fonti UE e del
sistema CEDU nel sistema delle fonti nazionale
Dal diritto penale come ‘Cina imperiale chiusa nelle sue muraglie e con i porti sbarrati’ (M. S.
Giannini) a un sistema delle fonti sempre più complesso e labirintico, che cerca
affannosamente il suo equilibro tra le maglie di un dialogo tra le Carte e le Corti spesso assai
complesso
(V. Manes, Il giudice nel labirinto)
Principio di legalità in materia penale come filo d’Arianna cui
affidarsi per non uscire indenni dal labirinto
1. Riserva di legge
2. Determinatezza e/o tassatività
3. Irretroattività della legge penale sfavorevole e retroattività della lex mitior
RAPPORTI TRA DIRITTO PENALE
E UNIONE EUROPEA
Tradizionale punto fermo:
l’UE non è titolare di una competenza penale diretta in materia penale, nel senso che non può
introdurre fattispecie incriminatrici direttamente applicabili nei singoli Stati membri
Ragioni:
1. Riserva di legge in materia penale e c.d. deficit democratico nel procedimento
legislativo europeo
2. Assenza di una base giuridica sufficientemente solida nei Trattati istitutivi
RAPPORTI TRA DIRITTO PENALE
E UNIONE EUROPEA
Entrambe le argomentazioni sembrerebbero essere meno perentorie dopo il Trattato di
Lisbona
1. Rafforzamento del ruolo del Parlamento e introduzione della procedura di ‘codecisione’
come procedura legislativa ordinaria
2. Artt. 83 e 86 TFUE
Articolo 86 TFUE
1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante
regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il
Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia
investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e
in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per
adozione.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una
cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui
all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si
considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in
collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal
regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli
organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle
sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al
controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il
paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che
presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli
autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità
previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.
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22_ottobre - Giurisprudenza