PROGRETTO STREGA
Dalla non discriminazione
alle pari opportunità
Monica McBritton
Lecce, 10 dicembre 2009
1
La Costituzione italiana

Art. 3, 1° comma, Costituzione italiana:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”
2
Quindi, l’art. 3.1 pone due principì


Il principio di uguaglianza (formale)
Il principio di non discriminazione
TALI PRINCIPÌ VINCOLANO IL LEGISLATORE
3
Una domanda inquietante…
Ma che vuol dire eguaglianza?
In che cosa si è eguali?
Come si fa ad essere eguali, quando – evidentemente –
ciascuno di noi è differente da tutti gli altri
4
La Corte costituzionale
italiana e l’eguaglianza

Elaborato il principio di ragionevolezza
Il legislatore deve trattare in modo eguale
situazioni eguali; le situazioni differenti vanno
trattate in modo differente;
le differenze di trattamento normativo devono
essere ragionevolmente giustificate dalle
differenze di fatto.
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Divieto di discriminazione
 Significa
che le ipotesi esplicitate
dal costituente non possono
giustificare una normativa
(pregiudizievole) differenziata.
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CINQUE CONCETTI DIVERSI





PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
PARITA’ DI TRATTAMENTO
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE
PARI OPPORTUNITA’
DIRITTO DIFFERENZIATO
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Parità di trattamento
Nei rapporti interprivati il
principio di uguaglianza non
ha una portata generale.
 Deve essere espressamente
previsto da una disposizione
normativa
 Art. 37 Cost.

8
Parità e divieto di discriminazione


La parità comporta il confronto tra il
trattamento di almeno due soggetti e
l’eventuale differenza è illegittima se non è
giustificata.
Il divieto di discriminazione comporta che
un soggetto non debba essere
danneggiato dall’appartenenza ad un
gruppo sociale svantaggiato.
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I divieti di discriminazione

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

Legge n. 300/1970: discriminazioni sindacali, politiche e
religiose;
Legge n. 903/1977: discriminazioni di sesso;
Legge n. 125/1991: id. (oggi, d. lgs. n. 198/2006)
Legge n. 135/1990: discriminazioni per HIV;
D. lgs. n. 286/1998: discriminazioni per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi;
D. lgs. n. 215/2003: discriminazioni razziali o etniche;
D. lgs. n. 216/2003: discriminazioni per religione,
convinzioni personali, handicap, età, orientamento
sessuale.
La discriminazione è rilevante a causa dell’appartenenza
ad un gruppo sociale svantaggiato: ha necessariamente
un carattere collettivo.
10
Art. 37 Cost.

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e,
a parità di lavoro, le stesse retribuzioni
che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione”
11
L’ART. 37 COST.
CONTIENE

Principio di parità di trattamento
fra donna-lavoratrice e uomolavoratore

La tutela differenziata della
lavoratrice madre
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La legislazione ordinaria (di prima
generazione)
Parità di trattamento
 L. 903/77 (oggi, art.
27, d. lgs. n.
198/2006)
LIMITE: parità formale
soggetto neutro
La tutela differenziata
della lavoratrice
madre
 L. 1204/71 (oggi, d.
lgs. n. 151/2001)
LIMITE: la cura della
prole è un “fatto di
donne”
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Parita’ di trattamento versus pari opportunità




Parità di trattamento: principio formale e
astratto
Non tiene conto degli assetti sociali
concreti
Divieto di discriminazione in chiave
repressiva
L. 9.12.1977 n. 903
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INSUFFICIENZA DELLA L. 903/77
L. 10.4.1991 n.125
Introduzione del principio di pari
opportunità - rinvio

Raffinamento degli strumenti
antidiscriminatori
15
Dalla 125/1991 al d.lgs. 198/2006

Nel 2005 con la legge n. 246, art. 6 il Parlamento aveva delegato il
Governo al:
Riassetto normativo in materia di pari opportunità individuando
“strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di
discriminazione, in particolare per cause direttamente o
indirettamente fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la
religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e
l’orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento
coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità
previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell’articolo 117
della Costituzione” e adeguando e semplificando (dice
espressamente la delega) il “linguaggio normativo anche attraverso
la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.”
16
La montagna …


partorì il …..
D.LGS. 198/2006 – CODICE DELLE PARI
OPPORTUNITA’ TRA UOMO E DONNA
17
LE NOZIONI DI DISCRIMINAZIONE
(art. 25 d.lgs. 198/2006)

DIRETTA
“qualsiasi atto, patto o
comportamento che
produca un effetto
pregiudizievole
discriminando le
lavoratrici o i lavoratori
anche in in ragione del
loro sesso (…)”

INDIRETTA
Si ha “quando una
disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un
patto o un
comportamento
apparentemente neutri
mettono o possono
mettere i lavoratori di un
determinato sesso in una
posizione di particolare
svantaggio rispetto ai
lavoratori dell’altro sesso
(…)”
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Art. 26 d. lgs. n. 198/2006

“Sono considerate come discriminazioni
anche le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in
essere per ragioni connesse al sesso,
aventi lo scopo o l'effetto di violare la
dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante
o offensivo.”
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Il PROBLEMA


La scarsa effettività della normativa
antidiscriminatoria in generale e in
particolare nei casi in cui è coinvolta la
dignità della persona.
Ciò potrebbe spiegare la proliferazione
degli organi di parità e dei codici di
condotta
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Le Pubbliche Amministrazioni e i
codici di condotta





Per la prevenzione delle molestie sessuali e
morali
Contro il mobbing
Etico
Sono norme di incerto valore giuridico: una via
di mezzo fra norma giuridica e norma etica.
Sono almeno vincolanti a livello disciplinare
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Le pari opportunità