Il lavoro pubblico dopo il d. lgs. 150/2009: tra continuità e cambiamento CISL FPS Funzione Pubblica 1 Le fonti da considerare • Legge delega 4 marzo 2009, n. 15 • D. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 • Intesa 30 aprile 2009 sul nuovo modello contrattuale (Accordo quadro 22 gennaio 2009) 2 Tra STORIA e CRONACA Punti da indagare per un raffronto tra i decreti 165/2001 e 150/2009 • Riserva di legge (art. 97 Cost. e ruolo organizzativo della legge) • Separazione politica/dirigenza (il ruolo organizzativo del vertice) • Potere privatistico del dirigente (tra responsabilità e gestione) • Contrattualizzazione del rapporto di lavoro (tra subordinazione e tutela dei diritti) • Rapporto tra legge e contratto collettivo (l’inderogabilità delle norme) 3 Il d. lgs. 29/1993 (165/2001) fu chiamato riforma perché invertiva i tradizionali canoni organizzativi e giuridici delle pubbliche amministrazioni • Pubbliche amministrazioni: da terminale operativo dello Stato a erogatore e garante dei diritti sociali (lo sviluppo del welfare) Tra STORIA e CRONACA • Normativa: da esterna all’organizzazione (legge e atti amministrativi) a regolazione interna (responsabilità privatistica e contrattazione) • Regole: da rigide e standardizzate a flessibili e concrete 4 Tra STORIA e CRONACA Differenze e somiglianze ambientali 1992-1993 2008-2009 • Crisi economica e di bilancio • Limitata credibilità della politica • Diffuso sentimento di solidarietà sociale (progetto Europa) • La revisione del lavoro pubblico (contrattualizzazione e unificazione delle regole) • Crisi economica e di bilancio • Ampia legittimazione elettorale • Elevato tasso polemico e concorrenziale politico e sociale • La revisione del lavoro pubblico (riequilibrio tra fonti e specializzazione delle regole) 5 I limiti dell’esperienza del 165/2001 aspettative criticità Tra STORIA e CRONACA • Sul piano organizzativo (aspettativa che l’autonomia portasse a soluzioni ottimali) • Eccesso di autoreferenzialità dei soggetti interni e delle loro relazioni nella progettazione e nella verifica dell’organizzazione • Sul piano contrattuale • Limitato rispetto dei criteri raccordo funzionale tra i selettivi e di responsabilità due livelli di previsti dai contratti contrattazione nazionali 6 Il confronto sul modello contrattuale • Si intreccia con quello sulle modifiche legislative (come anche nel 1993 tra il Protocollo del 23 luglio e il decreto 29/1993) Tra STORIA e CRONACA • Mira a dare certezza ai criteri di misurazione dell’inflazione (fase sempre lunga e problematica in fase di rinnovo) • Mira a specializzare maggiormente il ruolo dei due livelli di contrattazione rafforzando il secondo (obiettivo problematico nel settore pubblico) 7 Quello che ancora manca… • • Tra STORIA e CRONACA • • Commissione Nazionale di valutazione (art. 13) - a) modalità di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti. - b) disposizioni per il raccordo tra le attività della Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione. Mobilità intercompartimentale (art. 48) previo parere della Conferenza unificata e sentite le Organizzazioni sindacali e' definita, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione Mobilità (art. 49) previa intesa con la conferenza unificata e sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico Fasce reperibilità per malattia (art. 69) Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo. 8 Ambito di applicazione (art. 74) Tra STORIA e CRONACA • Con DPCM – a) limiti e modalità di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. – b) limiti e modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II (valutazione) e III (merito e premi) del presente decreto al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca 9 Il rapporto con le autonomie (art. 117 Cost.) • • • Secondo l’art. 74, rientra nella competenza esclusiva dello Stato competenza dei contratti collettivi su relazioni sindacali, rapporto di lavoro e partecipazione; correlazione tra performance e retribuzione accessoria inderogabilità da parte del contratto integrativo dei limiti e degli ambiti posti dal contratto nazionale; inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle disposizioni su premialità e merito; inderogabilità da parte della contrattazione collettiva delle disposizioni su sanzioni disciplinari; qualità dei servizi e tutela degli utenti; regolazione della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa trasparenza intesa come accessibilità totale. • • • • • • • Sono invece principi fondamentali dell’ordinamento ex art. 97 Cost: accesso ai percorsi di alta formazione; aree funzionali; articolazione del premio di efficienza; riserva del 50% dei posti nelle progressioni verticali all’accesso dall’esterno; selettività delle progressioni economiche sistema di misurazione e valutazione della performance; strumenti di premi e meriti. • • • • Tra STORIA e CRONACA • 10 ….segue: Il rapporto con le autonomie (art. 117 Cost.) Prima dell’approvazione definitiva: – modalità di confronto con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali: • intesa, per l’attuazione delle disposizioni su distribuzione delle Tra STORIA e CRONACA materie tra legge e contrattazione collettiva; valutazione delle strutture e del personale e disposizioni sulla trasparenza; merito e premialità; dirigenza pubblica • parere per l’attuazione delle restanti disposizioni della legge. Dopo l’approvazione definitiva: • Protocolli d’intesa (PCM-ANCI) sperimentali per l’attuazione 11 Tra STORIA e CRONACA …..segue • Alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano il decreto si applica solo compatibilmente con i rispettivi Statuti di autonomia e relative norme di attuazione (ultimo comma dell’art. 74 che si ricollega all’art. 116 Cost.), secondo un grado di autonomia che, comunque non può essere inferiore a quello riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario. 12 12 La legge e l’organizzazione Le FONTI Il progressivo restringimento del ruolo della RISERVA DI LEGGE e degli atti amministrativi L’evidenziazione del POTERE DIRIGENZIALE: Art. 2.1.b. ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2 (potere dirigenziale) 13 Materie riservate alla legge ed agli atti amministrativi Le FONTI Art. 2.1. D.lgs 165/2001 • linee fondamentali di organizzazione degli uffici; • individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi; • determinazione delle dotazioni organiche complessive 14 …segue Le FONTI Art. 2.1.c. l. delega 421/1992 • 1) responsabilità giuridiche nell'espletamento di procedure amministrative; • 2) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; • 3)principi fondamentali di organizzazione degli uffici; • 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; • 5) ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. • 6) garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; • 7) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici; 15 LA LEGGE CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE Le FONTI AUMENTA O DIMINUISCE IL POTERE DIRIGENZIALE … CHE, A SUA VOLTA, SI ESERCITA SUL RAPPORTO DI LAVORO 16 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro IL RAPPORTO LEGGE - CONTRATTO COLLETTIVO TRA UNIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI NORMATIVI ART 2.2. DLGS 165/2001 • (TESTO ORIGINARIO) Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario. ART 2.2. DLGS 165/2001 • (TESTO MODIFICATO) Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo RINNOVO CONTRATTUALE 17 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro Il rapporto legge e contratto per la Corte costituzionale • • “Sino a quando l'art. 39 Cost. non sia attuato (nel momento strutturale della registrazione, quale presupposto della personalità dei sindacati) non è ipotizzabile conflitto fra attività normativa dei sindacati medesimi ed attività legislativa del Parlamento”[1]; il fatto che nel lavoro pubblico contrattualizzato si sia realizzata l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi non consente di superare l’obiezione, dal momento che la stessa Corte ha giustificato l’estensione generalizzata non con riferimento all’art. 39 Cost, ma come effetto dell’intero procedimento di contrattazione e con l’obbligo che le amministrazioni assumono con la firma del contratto collettivo a garantire parità di trattamento[2]. In entrambi i settori del lavoro, quindi, la mobilità della linea di competenza tra legge e contratto va assunta come regola, [1] Corte Costituzionale 18 luglio 1980, n. 141; principio ribadito anche dalla sentenza 9-23 giugno 1988, n. 697. [2] Corte costituzionale 16 ottobre 1997, n. 309 18 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro Il rischio di un incremento delle leggine Un modo diverso di arginare l’invadenza del legislatore attraverso: A) la maggiore compattezza dei comparti e delle aree B) una ragionevole articolazione delle sezioni specifiche C) l’ampliamento della rappresentanza ad aree e professionalità finora poco aggregate 19 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro IL RAPPORTO LEGGE - CONTRATTO COLLETTIVO NELLA REGOLAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: IL PRINCIPIO DI INDEROGABILITA’ Art. 1339 c.c. Art. 1419 c.c. Inserzione automatica di clausole Nullità parziale • Le clausole, i prezzi di • beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative 20 … segue: La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro le norme dichiarate inderogabili • La disciplina prevista dal d.lgs. 165/2001 • Le norme disciplinari (artt. 55-55octies) del dlgs. 165/2001 • Il Titolo III (Merito e premi) del d.lgs. 150/2009 (artt. 17-31) 21 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro Il rapporto legge – contratto collettivo nella regolazione del potere dirigenziale Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore • Potere organizzativo • Potere di controllo • Potere disciplinare 22 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro I vincoli contrattuali al potere organizzativo nell’art. 5.2 del dlgs. 165/2001 Testo originario Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro Testo modificato Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9. Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici 23 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro …segue: norme in contrasto Articolo 9 - Partecipazione sindacale • 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi. • 1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 24 La legge con funzioni di regolazione del Rapporto di Lavoro …segue: norme in contrasto Dall’Intesa del 30 aprile. • 4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata con contenuti economici, i premi variabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione, e/o efficienza organizzativa ed eventuali altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della performance delle amministrazioni, anche in termini di soddisfazione degli utenti, nonché ai risultati legati ai risparmi di gestione dell’amministrazione 25 I soggetti dell’organizzazione: il ciclo della performance Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità Monitora funzionamento valutazione Individua criticità; L’ORGANIZZAZIONE Valida Relazione performance; Indirizza, coordina e sovrintende Organismo indipendente di valutazione Organi di indirizzo politico-amministrativo Garantisce correttezza processi misurazione e valutazione; Propone valutazione dirigenti Emana direttive generali con indirizzi strategici; Definisce piano e relazione performance; Verifica conseguimento obiettivi strategici; Definisce programma triennale trasparenza Dirigenza 26 Gli strumenti dell’organizzazione Piano e Relazione della performance L’ORGANIZZAZIONE annualmente: • a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; • b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 27 Gli strumenti dell’organizzazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. L’ORGANIZZAZIONE • • La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 28 Gli strumenti dell’organizzazione Sistema di misurazione e valutazione della performance L’ORGANIZZAZIONE individua a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformista alle disposizioni del presente decreto; b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance; c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio 29 L’ORGANIZZAZIONE ….segue: concerne: a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 30 Le fasi di progettazione dell’organizzazione il ciclo di gestione della performance • • • L’ORGANIZZAZIONE • • • a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politicoamministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 31 L’ORGANIZZAZIONE Caratteristiche degli obiettivi Gli obiettivi sono: a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 32 Fase L’ORGANIZZAZIONE Modalità di coinvolgimento dei dirigenti Soggetto Modalità di coinvolgimento dei dirigenti Emanazione delle direttive generali e verifica del conseguimento effettivo degli obiettivi strategici Organi di indirizzo politico-amministrativo Programmazione triennale e definizione annuale degli obiettivi Organi di indirizzo politico-amministrativo Consultazione con i responsabili delle unità amministrative da parte degli organi politici e/o dei dirigenti di livello sup eriore Verifica andamento della performance rispetto agli obiettivi e proposta di interventi correttivi Organi di indirizzo politico-amministrativo Supp orto dei dirigenti Definizione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance Organi di indirizzo politico-amministrativo Collaborazione Adozione del Piano Dirigenti Definizione Piano triennale per la trasparenza e l integrità Organi di indirizzo politico-amministrativo Documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale Organi di indirizzo politico-amministrativo M isurazione e valutazione performance individuale Dirigenti ----------- -----------Proposta con individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti 33 Responsabilità L’ORGANIZZAZIONE Responsabilità dirigenziali per inadempimenti organizzativi Sanzione Mancata adozione del Piano della Performance Divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, p er omissione o inerzia nell ademp imento dei propri compiti; inoltre, l amministrazione non può procedere ad assunzioni di p ersonale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Mancata adozione e realizzazione del Piano per la trasparenza e l integrità o mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni sul sito Divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. Mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero inosservanza delle direttive imputabili al dirigente Previa contestazione e ferma restando l eventuale responsabilità discip linare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 34 Il coinvolgimento di consumatori e utenti L’ORGANIZZAZIONE Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente (art. 11) Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11) Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche (art. 28) Ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance: lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8) Fase del ciclo della performance: rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi (art. 4) I risultati dell’attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l’attuazione del programma di Governo (art. 13) 35 Il reclutamento (la concorsualità) La chiusura della stagione delle stabilizzazioni (art. 66 d.l. 112/2008 e art. 17 d.l. 78/2009) • • Il RAPPORTO di LAVORO • • l’art. 97 della Costituzione detta la normativa fondamentale in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Sulla base di tale normativa, il concorso risulta essere la modalità privilegiata di reclutamento di personale, tanto che le deroghe devono esplicitamente essere previste per legge. La Corte costituzionale ha costantemente ribadito l’importanza di questo criterio. Così con la sentenza 20 gennaio 2004, n. 34, ha affermato: “Questa Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, comma 3, della Costituzione) la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione” (sentenze 194/02, 1/99, 333/93, 453/90 e 81/83) Anche le ipotesi di stabilizzazione rispondono agli stessi canoni e non possono essere adottate al solo scopo di far fronte ad esigenze occupazionali di natura socio-economica 36 … segue: il rafforzamento della concorsualità • Accesso alla seconda fascia della dirigenza (progressiva) Il RAPPORTO di LAVORO • Accesso al 50% delle progressioni economiche della posizione apicale, • Progressioni verticali con riserva per gli interni non superiore al 50% e con possesso requisiti per accesso dall’esterno 37 …segue: Il RAPPORTO di LAVORO la Corte Costituzionale e le progressioni verticali (sent. 4 gennaio 1999 n. 1) l’accesso a una fascia funzionale superiore non può essere sottratto al principio del pubblico concorso, costituendo comunque un nuovo accesso, ovvero una forma di reclutamento, quindi anche le promozioni, e non solo l’accesso alle pubbliche amministrazioni, soggiacciono al principio del concorso pubblico; viola il buon andamento una procedura che dissimuli un generale scivolamento verso l’alto di tutto il personale; è contraria al principio di ragionevolezza una procedura di reinquadramento che valorizzi in maniera ingiustificata l’anzianità di servizio; è contraria al buon andamento, ma anche al principio di uguaglianza, la deroga al titolo di studio prescritto per l’accesso dall’esterno, nelle ipotesi di concorso interno per l’accesso al posto superiore; è irragionevole una selezione talmente generica da porre legittimi dubbi circa l’idoneità della verifica ai fini dell’accertamento della formazione professionale richiesta per la qualifica messa a concorso; è illegittimo l’accesso al posto messo a concorso anche per appartenenti alla qualifica non immediatamente inferiore 38 La norma sull’obbligo di residenza: Il RAPPORTO di LAVORO discriminatoria, incostituzionale e contraria al principio di libera circolazione in Europa • «Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e' garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.» 39 Gli effetti della valutazione sulla retribuzione accessoria Il RAPPORTO di LAVORO In base al sistema di valutazione il personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e il personale non dirigenziale è collocato in tre fasce di merito, derogabili dalla contrattazione collettiva integrativa, secondo la seguente articolazione ed attribuzione di risorse premiali: • a) il 25% è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; • b) il 50% è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del 50% delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; • c) il restante 25% è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 40 L’art 45 del dlgs. 165/2001 3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; Il RAPPORTO di LAVORO b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute 3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 41 Il RAPPORTO di LAVORO 42 Il RAPPORTO di LAVORO Fonte Tipologia Possibili fruitori Finanziamento art.21 Bonus annuale delle eccellenze 5% dei lavoratori collocati nella fascia alta di valutazione (ex art. 19) Contratto collettivo determina l ammontare dalla quota per premiare la performance individuale, integrata da quote previste dal CCNL art.22 Premio annuale per l innovazione Tutti i lavoratori coinvolti nel progetto premiato Idem (quota per premiare la performance individuale) art.23 Progressioni economiche Lavoratori collocati nella fascia alta e media di valutazione (ex art. 19) Idem (quota per premiare la performance individuale) art.24 Progressioni di carriera Tutti i lavoratori Bilancio dell amministrazione art.25 Attribuzione di incarichi e responsabilità Tutti i lavoratori Contratto collettivo (quota per premiare la performance individuale) art.26 Accessi a percorsi di alta formazione e di crescita professionale Tutti i lavoratori Bilancio di amministrazione art.27 Premio di efficienza Tutti i lavoratori coinvolti secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva 2/3 dei risparmi sui costi a seguito di ristrutturazioni e innovazioni punto 4.2.b Programmi concordati tra le parti (produttività ed efficienza organizzativa) Tutti i lavoratori coinvolti Contratto collettivo (quota per premiare la performance organizzativa) Intesa del 30 aprile 43 Conclusioni per una gestione contrattata delle novità Il RAPPORTO di LAVORO Delle tre sezioni in cui è suddivisibile l’ammontare complessivo: a) il testo del decreto incide solo su quella relativa alla performance individuale, mentre resta inalterata la libertà della contrattazione collettiva di regolare le altre quote di salario accessorio (performance collettiva ed indennità); b) inoltre, è lo stesso ammontare della quota da destinare alla performance individuale che è definita dalla contrattazione collettiva che in questo modo può ampliare o ridurre le restanti quote; anche, se come diremo parlando della contrattazione integrativa, lo stesso decreto contiene un’indicazione perché la quota destinata alla performance individuale sia rilevante c) ancora, è la contrattazione collettiva che determina l’ammontare massimo del bonus annuale delle eccellenze (art. 21) e, di conseguenza, del premio annuale dell’innovazione (art. 22); d) infine, alla contrattazione è affidato il potere di parziale deroga delle fasce di merito con la possibilità di prevedere quote retributive anche per il personale collocato nella fascia più bassa. 44 ….segue: Il RAPPORTO di LAVORO La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del cinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale. 45 Art. 40 d.lgs. 165/2001 Il RAPPORTO di LAVORO (art. 54 d. lgs. 150/2009) 3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, …. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ….. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato 46 Il RAPPORTO di LAVORO Il ciclo della gestione del trattamento accessorio • Definire la distribuzione delle quote di retribuzione accessoria (vincolo indennità) • Individuare la quota per performance individuale (concetto di prevalenza) • Determinare le deroghe alle fasce di merito (a, b, c) • Definire l’ammontare del bonus annuale (e del premio annuale) • Definire l’ammontare per incarichi e responsabilità • Definire l’ammontare per progressione organizzativa (tranne quota 50% apicale?) • Definire l’ammontare per performance organizzativa (collettiva) 47 Il RAPPORTO di LAVORO La contrattazione dell’organizzazione con effetti sulla retribuzione accessoria Art. 27 - una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. 48 Il RAPPORTO di LAVORO ….segue (Intesa 30 aprile 2009) 4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata con contenuti economici, i premi variabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità, efficacia, innovazione, e/o efficienza organizzativa ed eventuali altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della performance delle amministrazioni, anche in termini di soddisfazione degli utenti, nonché ai risultati legati ai risparmi di gestione dell’amministrazione. 49 Responsabilità e sanzioni • Fonti Il RAPPORTO di LAVORO • Tipologie • Procedure 50 Responsabilità dirigenziali nella gestione del personale Inade mpime nto Sanzione Colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del pers onale ass egnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fiss ati dall amministrazione. Decurtazione della retribuzione di ris ultato, s entito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all ottanta per cento Mancata individuazione da parte del dirigente res pons abile delle eccedenze delle unità di pers onale. Res pons abilità per danno erariale Mancato es ercizio o decadenza dell azione dis ciplinare, dovuti all omiss ione o al ritardo, s enza giustificato motivo, degli atti del procedimento dis ciplinare o a valutazioni s ull insus sistenza dell illecito dis ciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e pales e rilevanza dis ciplinare. Applicazione della s anzione disciplinare della s ospens ione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell infrazione non pers eguita, fino ad un mass imo di tre mesi in relazione alle infrazioni s anzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di ris ultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sos pens ione. Mancata os servanza delle dis posizioni per prevenire o contras tare, nell interesse della funzionalità dell ufficio, le condotte ass enteis tiche. Applicazione della s anzione disciplinare della s ospens ione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell infrazione non pers eguita, fino ad un mass imo di tre mesi in relazione alle infrazioni s anzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di ris ultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sos pens ione. 51 Assenze e false giustificazioni e attestazioni Il RAPPORTO di LAVORO Infrazione Sanzione altri sogge tti coinvolti Fals a attestazione della pres enza in s ervizio, mediante l alterazione dei s istemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente - licenziamento senza preavvis o (gius ta caus a); ---------- - reclus ione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro; risarcimento del danno patrimoniale, pari al compens o corrispos to a titolo di retribuzione nei periodi per i quali s ia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all immagine subiti dall amministrazione anche per il medico e chiunque altro concorre alla commis sione del delitto; in cas o di s entenza penale definitiva, per il medico radiazione dall albo e s e dipendente pubblico o convenzionato, licenziamento o es clusione dalla convenzione Giustificazione dell as s enza dal s ervizio mediante una certificazione medica fals a o che attes ta falsamente uno s tato di malattia - licenziamento senza preavvis o (gius ta caus a); ------------- - reclus ione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1.600 euro; risarcimento del danno patrimoniale, pari al compens o corrispos to a titolo di retribuzione nei periodi per i quali s ia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all immagine subiti dall amministrazione anche per il medico e chiunque altro concorre alla commis sione del delitto; in cas o di s entenza penale definitiva, per il medico radiazione dall albo e s e dipendente pubblico o convenzionato, licenziamento o es clusione dalla convenzione Ass enza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, s uperiore a tre nell arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni Licenziamento con preavvis o (gius tificato motivo s oggettivo) Mancata ripresa del s ervizio, in cas o di as senza ingiustificata, entro il termine fis sato dall amministrazione; Licenziamento con preavvis o (gius tificato motivo s oggettivo) Ingius tificato rifiuto del tras ferimento dispos to dall amminis trazione per motivate esigenze di servizio; Licenziamento con preavvis o (gius tificato motivo s oggettivo) Fals ità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progress ioni di carriera; Licenziamento senza preavvis o (gius ta caus a) 52 Infrazione Il RAPPORTO di LAVORO ….segue Sanzione Reit erazion e nell’amb ien t e d i lav o ro d i gravi co nd o tt e ag g res s iv e o mo les t e o min acc io s e o ing iu rio s e o co mu n qu e les ive d ell’o n ore e d ella d ig n ità p ers o n ale alt rui; Licen ziamen to s en za p reav v is o (giu s ta cau s a ) Co nd an na p enale d efin it iva, in relazion e alla qu a le è previs t a l’in t erd izio ne p erpet u a d ai pu b blici u ffici ov v ero l’es t inzion e, co mu nq u e d eno min at a, del rapp o rt o d i lav o ro. Licen ziamen to s en za p reav v is o (giu s ta cau s a ) Pres t azio ne lav orativ a, riferib ile a d un arco t empo rale n o n in fe riore al b ienn io, p er la q u ale l’ammin . d i ap pa rten en za fo rmu la, ai s en s i d elle d is po s izio n i leg is lat iv e e co n trat tu ali co nc ernen ti la v a lu t azio n e d el p ers o nale d elle ammin is t razio n i p u b blich e, un a v alu t azio ne d i in s ufficien te ren dimen to e qu es t o è d o v ut o alla reit erat a vio lazio n e d egli o b b ligh i co n cernen ti la p res t azio ne s t es s a, s t abilit i d a n o rme leg is lativ e o reg o lament ari, d a l co n t rat to co llet t ivo o ind ivid u ale, d a att i e p ro vv ed imen t i d ell’amminis t razio n e d i app art en en za o d ai co dici d i comp o rt amen t o Licen ziamen to co n p reav v is o (giu s tificato mo tiv o s o g get tiv o ) Vio lazio ne, d a parte d el lav o rato re d ip en den t e, d eg li o b blig hi co nc ernen ti la p res t azio n e lav o ra t iva, s t abilit i da n orme leg is lat iv e o reg o lament ari, d a l co n t rat to co llet t ivo o ind ivid u ale, d a att i e p ro vv ed imen t i d ell’amminis t razio n e d i app art en en za o d ai co dici d i comp o rt amen t o d i cui all’art 54, d alla q uale d eriv i co n d an n a d ella p u bb lica ammin . al ris arciment o d el d an n o Sos p en s io n e dal s ervizio co n p riv azio n e d ella retrib uzio n e da u n min imo d i tre g io rn i fino ad un mas s imo d i t re mes i, in p ro p orzio n e all’en t it à d el ris arcimen to , ov e g ià no n ricorran o i pres u p p o s t i per l’app licazio ne d i u n ’alt ra s an zio n e d is ciplin are Grave d an n o al no rmale fu n zio namen to d ell’u fficio d i ap pa rten en za, per in efficien za o in comp e ten za p ro fes s io n ale acce rtat e d all’amminis t razio n e ai s en s i d elle d is po s izio n i leg is lat iv e e co n trat tu ali co nc ernen ti la v a lu t azio n e d el p ers o nale d elle ammin is t razio n i p u b blich e, Collocament o in dis p onibilit à, all’es ito del p rocediment o discip linare che accert a la resp onsabilit à. Si ap p licano nei s uoi confront i le disp osiz ioni di cui all’art.33, com. 8, e all’art . 34, com. 1, 2, 3 e 4. Il p rovvediment o che definisce il giudiz io discip linare s tabilis ce le mans ioni e la qualifica p er le quali p uò avvenire l’event uale ricollocamento. D urant e il p eriodo nel quale è collocat o in disp onibilità, il lavorat ore non ha dirit t o di p ercep ire altri soggetti coinvolti 53 La giurisprudenza su assenze e false attestazioni • Il RAPPORTO di LAVORO • • La Corte di Cassazione, II penale, 10 settembre 2008 n. 850, distingue l’ipotesi in cui per la qualifica del soggetto (incaricato di attestare l’orario di lavoro) che ha commesso il fatto (falsa attestazione della presenza dei dipendenti) si configuri il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale (art. 479 cp), dall’ipotesi in cui, trattandosi di falsa attestazione da parte dei lavoratori stessi attraverso un utilizzo illegittimo del tesserino marcatempo o di altro strumento di registrazione, si configuri il reato di truffa aggravata (conf. sentenze della stessa sezione 34210/2006, 35058/2008, 44912/2008). Lo stesso vale per la falsa certificazione della malattia: per la Corte di Cassazione (Sez. V sentenza del 29-01-2008, n. 4451, Sentenza n.11482 del 24.5.1977 della Cassazione Penale, sez. IV e n. 149762/1992 della Cassazione Penale, sez. V) le false attestazioni e certificazioni sull’esistenza o l’aggravamento di patologie rientrano nel contesto del falso in atto pubblico e rischia la reclusione il medico che certifica una malattia inesistente o che per banale accondiscendenza da i giorni di malattia a un paziente che non è malato o non ha visitato. In queste ipotesi, di conseguenza, l’accertamento penale del reato determina il licenziamento anche nella disciplina contrattuale vigente, con la sola possibilità di verificare se trattasi di licenziamento con o senza preavviso. 54 Il RAPPORTO di LAVORO Scarso rendimento prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento Licenziamento con preavviso (giustificato motivo soggettivo) violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54, dalla quale derivi condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, collocamento in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 55 La giurisprudenza sullo scarso rendimento • Il RAPPORTO di LAVORO • • • In caso di scarso rendimento, anche se i contratti collettivi non prevedono in prima istanza la sanzione del licenziamento, esso è comunque inquadrabile nel giustificato motivo oggettivo; in altri termini la gravità della mancata collaborazione già ora può determinare una forma di recesso “organizzativo” non necessariamente collegato ad una forma di inadempimento. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1632 del 22 Gennaio 2009, ha stabilito che si considera legittimo il licenziamento intimato al lavoratore a causa dello scarso rendimento, se viene provato, sulla base di una valutazione complessiva dell'attività resa dallo stesso lavoratore e sugli altri elementi dimostrati dal datore di lavoro, che vi è stata mancanza di collaborazione da parte del dipendente, osservabile attraverso la sproporzione tra gli obiettivi dei programmi di produzione per il lavoratore e quanto da lui effettivamente realizzato nello stesso periodo di riferimento, confrontando l'attività media con quella dei vari dipendenti e non considerando la sussistenza di una soglia minima di produzione; ma la stessa Corte con sentenza 20050 del 2009 ha anche precisato che il datore di lavoro - cui spetta l’onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell’espletamento della sua normale prestazione. Si può così dire che lo scarso rendimento assume il carattere dell’inadempimento o del danno organizzativo solo a seconda della gravità ed è evidente che anche la reiterazione o il prolungamento di comportamenti improduttivi – in ragione del danno organizzativo che può produrre – comportano la possibilità di ricorrere alla forma del recesso organizzativo anziché a quello disciplinare. Peraltro, questo percorso è tanto più praticabile se coniugato con la responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione che, fin dalla sentenza della Corte dei conti sezioni riunite, 23 aprile 2003, n. 10/03/QM, consente anche il risarcimento del danno subito, come adesso previsto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 7 della legge 15/2009. 56 Il RAPPORTO di LAVORO Altre novità in materia di sanzioni disciplinari • Modalità di pubblicizzazione del codice disciplinare (pubblicazione sul sito) • Erogazione diretta della sanzione d parte del dirigente (fino alla multa) • Riduzione dei tempi della procedura di oltre la metà) • Modalità di comunicazione di contestazione e sanzione (atti recettizi) • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 57 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Gli elementi portanti dell’Intesa del 30 aprile 2009 • Vigenza contrattuale triennale • Unificazione della vigenza tra parte normativa e parte economica • Adozione di un nuovo indice per l’andamento delle retribuzioni (IPCA) • Unificazione della base di calcolo cui applicare l’IPCA (voci stipendiali) • Rafforzamento della contrattazione (anche territoriale) di secondo livello • Riduzione del numero dei contratti (comparto, aree) 58 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Un modello condiviso Per la verifica del corretto funzionamento delle regole qui definite, le parti costituiscono un Comitato paritetico – di cui fanno parte rappresentanti dei Comitati di settore e membri designati dalle Confederazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente – quale specifica sede di monitoraggio e analisi degli effetti della contrattazione 59 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Soggetti e procedure del livello nazionale: le materie (art. 40) La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge 60 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Soggetti del livello nazionale • • Il Presidente dell’ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione previo parere della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l’agenzia ed è scelto fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica amministrazione Il collegio di indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente dell’Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall’ANCI e dall’UPI e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Il collegio coordina la strategia negoziale e ne assicura l’omogeneità, assumendo la responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di indirizzo. Nell’esercizio delle sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente 61 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Soggetti del livello nazionale Comitati di settore: potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale (Conferenza Regioni anche per SSN; Anci, Upi e Unioncamere; PCM con consultazione rappresentanti delle altre amministrazioni) Rappresentati designati dai Comitati di settore possono assistere l’ARAN nello svolgimento delle trattative 62 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Soggetti e procedure del livello nazionale: comparti, aree, rappresentatività • Sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità. • L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale 63 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Comitato di settore EMANA DIRETTIVE; le procedure PUÒ ESPRIMERE VALUTAZIONI PER QUANTO ATTIENE AGLI ASPETTI RIGUARDANTI LA COMPATIBILITÀ CON LE LINEE DI POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA NAZIONALE GOVERNO VERIFICA IPOTESI PER AUTORIZZAR E LA FIRMA; PARTECIPA ALLA CONTRATTA ZIONE ARAN OO.SS. RAPPRESENTATIVE Tavolo negoziale La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. In caso di certificazione non positiva le parti riaprono le trattative e sottoscrivono una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. Corte dei conti 64 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Soggetti e procedure del secondo livello: le materie (rinvio) e il territorio La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono (art. 40 d.lgs 165/2001) 65 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE …Segue: il giudizio della Corte dei conti • • (2006-2007) Tutti i contratti stipulati mostrano un’attenzione decisamente modesta alle questioni della produttività del lavoro nel settore pubblico. Le risorse disponibili risultano impiegate pressoché totalmente per elevare i trattamenti fissi e continuativi, mentre mancano in tutti i contratti sinora esaminati, vincolanti e reali impegni per l’introduzione di strumenti e tecniche di valutazione delle prestazioni individuali. Numerosi contratti prevedono un’ulteriore attenuazione del principio di selettività nell’attribuzione di posizioni economiche superiori, e un maggior coinvolgimento dei sindacati nelle stesse scelte organizzative delle amministrazioni, di fatto depotenziando le già scarse possibilità di utilizzare la leva economica per favorire una miglior produttività del lavoro. (2008-2009) I risultati di un’analisi condotta in via sperimentale sull’andamento della contrattazione integrativa nei diversi comparti confermano e rafforzano le osservazioni più volte formulate dalla Corte circa la necessità di un maggior controllo sull’andamento dei fondi unici, e della introduzione in contrattazione nazionale di norme più rigorose in merito all’utilizzo delle risorse verso finalità realmente incentivanti il recupero di produttività individuale e collettiva. 66 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE So g g e tto cui tras me tte re il c o ntratto inte g rativ o (una vol ta superato i l control l o di compati bi li tà previ sto ai commi 1 e 2 e defi ni tivamente sottoscritto) Ev e ntuale do c ume ntazio ne ag g iuntiv a Finalità Mini s ter o dell'economia e delle finanze, che predis pone, allo s copo, uno s pecifico modello di r ilevazione, d' intes a con la Corte de i conti e con la Pres idenza del Cons ig lio dei Mini s tri - Dipartime nto della funzione pubbli ca. Sp ec ifich e in fo rma zio n i s u i c o s t i d ella co n tra ttazio n e in teg rativ a, c ertificate d ag li o rg an i d i co n tro llo in tern o , A ccertare , o lt re il ris p etto d ei v in c o li fin an ziari in o rd in e s ia alla co n s is ten za d elle ris o rs e as s e g n a te ai fo n d i p er la co n trattazio n e in t eg ra tiv a s ia all'ev o lu zio n e d ella co n s is te n za d ei fo n d i e d e lla s p es a d eriv an t e d a i co n tratti in teg rativ i ap p lic ati, an ch e la co n cret a d e fin izio n e ed ap p lic azio n e d i criteri imp ro n t ati alla p remialità , al ric o n o s c imen t o d e l merito ed alla v alo rizzazio n e d ell'imp eg n o e d ella q u alit à d e lla p erfo rman ce in d iv id u ale, co n rig u ard o ai d iv ers i is titu ti fin a n zia ti d alla co n t rattazio n e in teg rativ a, n o n ch é a p aramet ri d i s ele ttiv ità, co n p artic o lare riferimen to alle p ro g res s io n i ec o n o mich e. Corte de i conti Sp ec ifich e in fo rma zio n i s u i c o s t i d ella co n tra ttazio n e in teg rativ a, c ertificate d ag li o rg an i d i co n tro llo in tern o , Ferme res ta n d o le ip o tes i d i re s p o n s ab ilità ev en tu almen te ra v v is ab ili le u tilizza, u n itamen t e a q u elle tras mes s e ai s e n s i d el Tito lo V, an ch e ai fin i d el re ferto s u l co s to d el la v o ro . proprio s ito i s tituzionale , c on modalità che g arantis cano la piena vis ibilità e ac ces s ibi lità de lle i nfor maz ioni ai c ittadini , Relazio n e tec n ico fin an ziaria e q u ella illu s t rativ a certificate d ag li o rg a n i d i co n tro llo d i cu i al c o mma 1, n o n ch é le in fo rmazio n i tras mes s e a n n u almen te a i s en s i d el c o mma 3. La relazio n e illu s trativ a, fra l alt ro , ev id en zia g li effet ti att es i in es ito alla s o tto s crizio n e d el co n tratto in teg rativ o in mat eria d i p ro d u t tiv it à ed efficien za d e i s erv izi ero g at i, an ch e in relazio n e alle rich ies te d e i cittad in i. ARAN, per via te lematic a, e ntro cinque g iorni dalla s ottos cri zione, Relazio n e tec n ico fin an ziaria ed illu s trativ a e c o n l in d icazio n e d elle mo d alità d i c o p ertu ra d ei relat iv i o n eri co n riferimen to ag li s tru men t i a n n u ali e p lu rien n ali d i b ilan cio CNEL 67 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Contrattazione e partecipazione Partecipazione sociale e partecipazione sindacale Analisi di bisogni e strategia contrattuale Territorialità della contrattazione La contrattazione per politiche 68 Le RELAZIONI SINDACALI e il nuovo MODELLO CONTRATTUALE Il coinvolgimento di consumatori e utenti • • • • • • Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente (art. 11) Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 11) Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfetario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche (art. 28) Ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance: lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione (art. 8) Fase del ciclo della performance: rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi (art. 4) I risultati dell’attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività al Ministro per l’attuazione del programma di 69 Governo (art. 13)