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Un percorso storico sul rapporto
tra individuo e comunità
* Il paradigma dell’appartenenza
* Una società senza Stato
* Una società di status
* La metafora organicista
* L’ordine delle differenze
* Il vincolo di ALLEGIANCE
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①Le
trasformazioni
dell’età moderna
②Il
discorso
dei
giusnaturalisti: lo stato
di natura, il contratto
sociale, lo Stato
③Lo
Stato assoluto, il
costituzionalismo,
la
partecipazione attiva, lo
Stato sociale
*
1.
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Dichiarazione d’indipendenza americana –
1776
2. La prima dichiarazione dei diritti
dell'uomo dell'epoca moderna è quella dello
Stato della Virginia (USA), scritta da George
Mason e adottata dalla Convenzione della
Virginia il 12 giugno 1776. Questa fu
largamente copiata da Thomas Jefferson
per la dichiarazione dei diritti dell'uomo
contenuta nella Dichiarazione di
indipendenza degli Stati Uniti d'America (4
luglio 1776) la quale afferma "che tutti gli
uomini sono creati uguali tra loro, che essi
sono dotati dal loro creatore di alcuni
inalienabili diritti tra cui la vita, la libertà e
la ricerca della felicità"
*
-
1789 Rivoluzione francese
-
1789 Dichiarazione dei Diritti
dell’uomo e del cittadino,
considerata la prima vera carta dei
diritti umani, anche se si tratta di
una rielaborazione più astratta di
quella contenuta nella Dichiarazione
di indipendenza americana
*
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1948 Dichiarazione dei diritti universali
dell’uomo. Con questa Carta si stabiliva, per la
prima volta nella storia moderna, l'universalità di
questi diritti, non più limitati unicamente ai paesi
occidentali, ma rivolti ai popoli del mondo intero,
e basati su un concetto di dignità umana
intrinseca, inalienabile, ed universale. La
Dichiarazione riconosce tra le altre cose il diritto
alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale; al
riconoscimento come persona e all'uguaglianza di
fronte alla legge; a garanzie specifiche nel
processo penale; alla libertà di movimento e di
emigrazione; all'asilo; alla nazionalità; alla
proprietà; alla libertà di pensiero, di coscienza e
di religione; alla libertà di associazione, di
opinione e di espressione; alla sicurezza sociale; a
lavorare in condizioni giuste e favorevoli e alla
libertà sindacale; a un livello adeguato di vita e di
educazione
*
* Approvata il 22 dicembre 1947 ed entrata
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in vigore il 1 gennaio 1948
La Costituzione è composta da 139
articoli e relativi commi (5 articoli sono
stati abrogati: 115; 124; 128; 129; 130),
suddivisi in quattro sezioni:
Principi fondamentali (articoli 1-12);
Parte prima: "Diritti e Doveri dei
cittadini" (articoli 13-54);
Parte seconda: "Ordinamento della
Repubblica" (articoli 55-139);
Disposizioni transitorie e finali
(disposizioni I-XVIII).
*
Corte cost., Sent., 25-07-2011, n. 245
E’ certamente consentito
dettare norme, non palesemente
irragionevoli e non contrastanti
con obblighi internazionali, che
regolino l'ingresso e la
permanenza di stranieri
extracomunitari in Italia. Tali
norme, però, devono costituire
pur sempre il risultato di un
ragionevole e proporzionato
bilanciamento tra i diversi
interessi, di rango
costituzionale, specialmente
quando esse siano suscettibili di
incidere sul godimento di diritti
fondamentali.
* Fong Yue Ting v. United States, 149
U.S. (1893)
* “the right to exclude or to expel all
aliens, or any class of aliens,
absolutely or upon certain conditions,
in war or in peace is an inherent and
inalienable right of every sovereign
and independent nation, essential to
its safety, its independence, and its
welfare”
*
* Legge 30 dicembre 1888, n.
5866 sull’emigrazione
* Art. 1: “l’emigrazione è libera,
salvo gli obblighi imposti dalle
leggi”
* “quando io m’imbatto
nell’aggettivo libera cui segue
immediatamente un ma, un se,
un però, mi nasce subito la
preoccupazione che il ma, il se,
il però, finiscano per
distruggere tutto l’effetto della
stessa legge ”
T. Roosevelt, 1904
*“Good Americanism is a matter
of heart, of conscience, of
sound common sense, but not of
birthplace or of creed. […]
There is no danger of having too
many immigrants of the right
kind. […] But the citizenship of
this country should not be
debased. […], and therefore we
should not admit masses of men
whose standard of living and
whose personal customs and
habits are such that they tend to
lower the level of the American
wage-worker, and above all we
should not admit any man of an
unworthy type, any man
concerning whom we can say that
he will himself be a bad citizen ”
*
In Italia
Emigrazione come “ancora di
salvezza”
Emigrazione
come
colonizzazione dolce:
“le colonie devono essere
come delle braccia che il
paese protende lungi da sé su
contrade estranee per trarle
nell’orbita delle sue relazioni
di lavoro e di scambio; devono
essere come un allargamento
dei confini della sua azione e
della sua potenza economica ”
In USA
WASP
RACIAL FORMATION
RACE SUICIDE
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