TUTELA DEL CITTADINO Schema della esposizione 1. 2. Cenni alla tutela non contenziosa La tutela contenziosa: 1. 2. 3. 3. 4. 5. Premessa storica gli strumenti in sede amministrativa e giurisdizionale L’oggetto della tutela: le situazioni soggettive Approfondimenti sulla responsabilità patrimoniale per danni illeciti e leciti (ablativi) La vicenda della corte Diritti dell’uomo e sentenze Corte costituzionale Situazioni giuridiche soggettive • Soggettività giuridica, capacità giuridica e capacità di agire (delle persone fisiche e giuridiche) • Interessi materiali e regolamentazione giuridica • La tutela diretta: diritto soggettivo – Norme di relazione • La tutela indiretta: interesse legittimo – Figura tipica del sistema italiano (Cost. 24, 103, 113) – Principio di legalità e norme di azione – “pretesa del singolo alla legalità dell’azione amministrativa come strumento per conseguire un interesse materiale individuale” Diritti soggettivi • Assoluti: rapporto diretto con un bene materiale, difendibile erga omnes: la proprietà • Relativi: pretesa giuridicamente tutelata di un soggetto nei confronti di un altro: il diritto di credito Interessi legittimi • Oppositivi – esercizio di un potere pubblico diretto a sopprimere o ad incidere su di un diritto soggettivo – Prevalenza del potere pubblico – Necessità che sia correttamente esercitato • Gli atti ablativi • La revoca di precedenti atti ampliativi della sfera privata (concessioni; autorizzazioni) Interessi legittimi • Pretensivi – Conseguimento di un beneficio la cui attribuzione discende dall’azione pubblica regolata da norme finalizzate al pubblico interesse • Meri interessi legittimi – Concorsi – Appalti – Concessioni demaniali • Diritti in attesa di espansione – Diritto di edificare (42 cost.: latente nella proprietà) – Diritto di impresa (art. 41 Cost.) Interessi • Semplice (interesse generico al rispetto delle norme nell’azione amministrativa). Non è interesse legittimo. • Legittimi qualificati (es.: tutela della proprietà espropriata; “degradazione” o “affievolimento”= cessa il diritto e subentra l’interesse legittimo.). • Legittimi differenziati (es.: tutela del panorama dalla propria abitazione, invocando violazione urbanistica). • Superindividuali: – diffusi (tradizionalmente equiparati ai “semplici” e non tutelati; oggi tuttavia tutelati attraverso associazioni e comitati(*). – collettivi: tradizionalmente presenterebbero una differenziazione di gruppo, tuttavia la differenza rispetto ai diffusi sembra svanita nel codice del consumo(**) • (*) L. 241/90: art. 9. Intervento nel procedimento: 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. • (**) D. Legisl. 206/2005 (cod.cons.), art. 139: Legittimazione ad agire - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative (omissis). Atti amministrativi • Vincolati • Discrezionali – Il “merito” – La discrezionalità tecnica – La motivazione della discrezionalità • I profili vincolati e la parte discrezionale dell’atto Contrasto tra atto e norma (argomento importante per le forme di tutela) • Atti nulli (inesistenti — apparenti — nulliinesistenti — esistenti ma privi di effetti). (Sottigliezze puramente dottrinarie) – Carenza di potere – Incompetenza assoluta – Mancanza di presupposti abilitanti (es.: dichiarazione di pubblica utilità prima della espropriazione) – Violazione di norme di relazione Comunque anche un atto nullo crea danno concreto (spiegazione) Contrasto tra atto e norma (argomento importante per passare alle forme di tutela) • Atti annullabili per: – Violazione di norme di azione (che non siano quelle del 21 octies L. 241/90). La carenza di motivazione ex art. 3 e ed anche 10 L. 241. – Incompetenza relativa – Deviazione dal fine: eccesso di potere: figure sintomatiche(*) qui appresso da noi accorpate per affinità: • • • • • Sviamento di potere(**) ed ingiustizia manifesta Motivazione illogica, insufficiente, contraddittoria o perplessa Disparità di trattamento e contraddittorietà tra atti Falsi presupposti di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti Inosservanza di circolari Prima della L. 241/90 il difetto di motivazione era considerato eccesso di potere. Oggi è violazione di legge e si configura eccesso di potere solo se inadeguata Differenza dai vizi di merito, denunziabili solo in casi specifici (rinvio) • (*) Come molti istituti di diritto amministrativo l’eccesso di potere fu definito dal Consiglio di Stato a partire da una famosa sentenza: la n. 3 del 1892, che, nell’interpretare la legge che lo prevedeva genericamente, individuò una serie di le figure sintomatiche. • (**) L’atto di amministrazione è posto in essere per fini privati dal responsabile dell'atto, ovvero per fini di natura pubblica, ma comunque diversi da quelli espressamente previsti dalla legge. Es.: un impiegato della pubblica amministrazione è trasferito ad altro incarico con motivazione addotta prevista dalla legge, quando invece il motivo sottostante è dato dall'incompatibilità con il suo superiore gerarchico.