TUTELA DEL CITTADINO
Schema della esposizione
1.
2.
Cenni alla tutela non contenziosa
La tutela contenziosa:
1.
2.
3.
3.
4.
5.
Premessa storica
gli strumenti in sede amministrativa e
giurisdizionale
L’oggetto della tutela: le situazioni
soggettive
Approfondimenti sulla responsabilità
patrimoniale per danni illeciti e leciti
(ablativi)
La vicenda della corte Diritti dell’uomo e
sentenze Corte costituzionale
Situazioni giuridiche
soggettive
• Soggettività giuridica, capacità giuridica e capacità di
agire (delle persone fisiche e giuridiche)
• Interessi materiali e regolamentazione giuridica
• La tutela diretta: diritto soggettivo
– Norme di relazione
• La tutela indiretta: interesse legittimo
– Figura tipica del sistema italiano (Cost. 24, 103, 113)
– Principio di legalità e norme di azione
– “pretesa del singolo alla legalità dell’azione amministrativa
come strumento per conseguire un interesse materiale
individuale”
Diritti soggettivi
• Assoluti: rapporto diretto con un bene
materiale, difendibile erga omnes: la
proprietà
• Relativi: pretesa giuridicamente tutelata
di un soggetto nei confronti di un altro: il
diritto di credito
Interessi legittimi
• Oppositivi
– esercizio di un potere pubblico diretto a
sopprimere o ad incidere su di un diritto
soggettivo
– Prevalenza del potere pubblico
– Necessità che sia correttamente esercitato
• Gli atti ablativi
• La revoca di precedenti atti ampliativi della
sfera privata (concessioni; autorizzazioni)
Interessi legittimi
• Pretensivi
– Conseguimento di un beneficio la cui attribuzione
discende dall’azione pubblica regolata da norme
finalizzate al pubblico interesse
• Meri interessi legittimi
– Concorsi
– Appalti
– Concessioni demaniali
• Diritti in attesa di espansione
– Diritto di edificare (42 cost.: latente nella proprietà)
– Diritto di impresa (art. 41 Cost.)
Interessi
• Semplice (interesse generico al rispetto delle norme
nell’azione amministrativa). Non è interesse legittimo.
• Legittimi qualificati (es.: tutela della proprietà
espropriata; “degradazione” o “affievolimento”= cessa
il diritto e subentra l’interesse legittimo.).
• Legittimi differenziati (es.: tutela del panorama dalla
propria abitazione, invocando violazione urbanistica).
• Superindividuali:
– diffusi (tradizionalmente equiparati ai “semplici” e non
tutelati; oggi tuttavia tutelati attraverso associazioni e
comitati(*).
– collettivi: tradizionalmente presenterebbero una
differenziazione di gruppo, tuttavia la differenza rispetto ai
diffusi sembra svanita nel codice del consumo(**)
• (*) L. 241/90: art. 9. Intervento nel procedimento: 1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
intervenire nel procedimento.
• (**) D. Legisl. 206/2005 (cod.cons.), art. 139:
Legittimazione ad agire - 1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137 sono legittimate ad agire a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre
a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni
sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione
degli interessi collettivi dei consumatori contemplati
nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché
dalle seguenti disposizioni legislative (omissis).
Atti amministrativi
• Vincolati
• Discrezionali
– Il “merito”
– La discrezionalità tecnica
– La motivazione della discrezionalità
• I profili vincolati e la parte discrezionale
dell’atto
Contrasto tra atto e norma
(argomento importante per le forme di tutela)
• Atti nulli (inesistenti — apparenti — nulliinesistenti — esistenti ma privi di effetti).
(Sottigliezze puramente dottrinarie)
– Carenza di potere
– Incompetenza assoluta
– Mancanza di presupposti abilitanti (es.:
dichiarazione di pubblica utilità prima della
espropriazione)
– Violazione di norme di relazione
Comunque anche un atto nullo crea danno concreto
(spiegazione)
Contrasto tra atto e norma
(argomento importante per passare alle forme di tutela)
• Atti annullabili per:
– Violazione di norme di azione (che non siano quelle del 21 octies
L. 241/90). La carenza di motivazione ex art. 3 e ed anche 10 L.
241.
– Incompetenza relativa
– Deviazione dal fine: eccesso di potere: figure sintomatiche(*) qui
appresso da noi accorpate per affinità:
•
•
•
•
•
Sviamento di potere(**) ed ingiustizia manifesta
Motivazione illogica, insufficiente, contraddittoria o perplessa
Disparità di trattamento e contraddittorietà tra atti
Falsi presupposti di fatto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti
Inosservanza di circolari
Prima della L. 241/90 il difetto di motivazione era considerato
eccesso di potere. Oggi è violazione di legge e si configura
eccesso di potere solo se inadeguata
Differenza dai vizi di merito, denunziabili solo in casi specifici
(rinvio)
• (*) Come molti istituti di diritto amministrativo
l’eccesso di potere fu definito dal Consiglio di Stato a
partire da una famosa sentenza: la n. 3 del 1892,
che, nell’interpretare la legge che lo prevedeva
genericamente, individuò una serie di le figure
sintomatiche.
• (**) L’atto di amministrazione è posto in essere per
fini privati dal responsabile dell'atto, ovvero per fini di
natura pubblica, ma comunque diversi da quelli
espressamente previsti dalla legge. Es.: un impiegato
della pubblica amministrazione è trasferito ad altro
incarico con motivazione addotta prevista dalla legge,
quando invece il motivo sottostante è dato
dall'incompatibilità con il suo superiore gerarchico.
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2SezIIIa situazioni soggettive2